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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 ottobre 2014, n. 205

Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. (15G00033)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2015
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vigente al 27/03/2023
Testo in vigore dal: 6-3-2015
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; 
  Visto l'articolo 8, comma 7,  lett.  d),  decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106,  di  seguito  "Decreto  legge",  che  prevede  che  con
regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, disciplini le  modalita'  attuative  delle
disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 
  Vista  la  lett.  b)  dell'articolo  8,  comma   7,   del   decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che l'assegno bancario possa essere presentato al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la
constatazione  equivalente  possano  essere   effettuati   in   forma
elettronica   sull'assegno   presentato   al   pagamento   in   forma
elettronica; che  l'assegno  circolare  possa  essere  presentato  al
pagamento sia in forma cartacea che elettronica; 
  Vista  la  lett.  c),  dell'articolo  8,  comma   7   del   decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo che le copie  informatiche  di  assegni  cartacei
sostituiscono ad ogni effetto di legge  gli  originali  da  cui  sono
tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca
negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale  e  nel
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate
dal presente regolamento; 
  Vista  la  lett.  e),  dell'articolo  8,  comma  7,   del   decreto
sopraccitato che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, prevedendo l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro
12 mesi dall'emanazione del presente regolamento, di regole  tecniche
volte a completare il quadro normativo di riferimento; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modifiche  e  integrazioni  recante  il  Codice  dell'amministrazione
digitale; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2013, recante "Regole tecniche  in  materia  di  sistema  di
conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3  e  5-bis,  23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e  71,  comma  1,  del  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio 2013, recante "Regole tecniche in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36,  comma  2,  e  71,
comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Viste le note n. 43840 del 4 giugno 2013 e n.  20336  dell'8  marzo
2014 del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  con  cui  si  e'
provveduto a richiedere il parere di Banca d'Italia  sulla  bozza  di
regolamento in oggetto; 
  Visto il parere positivo espresso dalla Banca d'Italia con note  n.
0715595/13 del 29 luglio 2013 e n. 0365986/14 del 4 aprile 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2013; 
  Vista la nota n. 5261 del 22 aprile 2014, con la quale lo schema di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento, si intende per: 
    a) "legge assegni": il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736; 
    b) "CAD": il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche  e  integrazioni  recante  il  Codice  dell'amministrazione
digitale; 
    c) "regolamento della Banca  d'Italia":  il  regolamento  di  cui
all'articolo 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106; 
    d) "negoziatore": la  banca,  o  altro  soggetto  abilitato  alla
negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso; 
    e) "trattario": la banca, o altro soggetto abilitato, presso  cui
e' detenuto il conto di traenza dell'assegno; 
    f) "emittente": la banca, o  altro  soggetto  abilitato,  che  ha
emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la  banca
stessa al momento dell'emissione; 
    g) "immagine dell'assegno": copia per immagine  dell'assegno,  su
supporto informatico, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  i-ter)
del CAD, conforme all'originale cartaceo ai sensi di quanto  previsto
dall'articolo 66 della legge assegni. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Il  regio   decreto   21   dicembre   1933,   n.   1736
          (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare
          e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del
          Banco di Napoli e del Banco di Sicilia) e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1933, n. 300. 
              Si riporta il testo del comma  7  dell'articolo  8  del
          decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70  (Semestre  Europeo  -
          Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: 
              "7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del
          credito sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 27
          gennaio 2010, n. 11, e' sostituito dal seguente: 
                  "1. Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  del
          pagatore  assicura  che   dal   momento   della   ricezione
          dell'ordine l'importo dell'operazione venga accreditato sul
          conto  del  prestatore  di   servizi   di   pagamento   del
          beneficiario  entro  la  fine  della   giornata   operativa
          successiva.  Fino  al  1°  gennaio  2012  le  parti  di  un
          contratto  per  la  prestazione  di  servizi  di  pagamento
          possono concordare di applicare un  termine  di  esecuzione
          diverso da quello previsto dal primo periodo ovvero di fare
          riferimento al termine indicato dalle regole stabilite  per
          gli strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in
          euro che non puo' comunque essere superiore a tre  giornate
          operative. Per  le  operazioni  di  pagamento  disposte  su
          supporto cartaceo, i termini  massimi  di  cui  ai  periodi
          precedenti  possono  essere  prorogati  di  una   ulteriore
          giornata operativa."; 
                b) al regio decreto 21 dicembre 1933, n.  1736,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                  1)  all'articolo  31  e'  aggiunto,  in  fine,   il
          seguente comma: «L'assegno bancario puo' essere  presentato
          al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34,  in
          forma sia cartacea sia elettronica.»; 
                  2) il numero 3) del primo comma dell'  articolo  45
          e' sostituito dal seguente:  «3)  con  dichiarazione  della
          Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di compensazione
          o delle attivita' di compensazione e di  regolamento  delle
          operazioni relative agli assegni, attestante che  l'assegno
          bancario, presentato in forma  elettronica,  non  e'  stato
          pagato.»; 
                  3)  all'articolo  61  e'  aggiunto,  in  fine,   il
          seguente comma: «Il protesto o la constatazione equivalente
          possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno
          presentato al pagamento in forma elettronica.»; 
                  4) all'articolo 86, primo comma,  e'  aggiunto,  in
          fine,  il  seguente  periodo:  "All'assegno  circolare   si
          applica altresi' la disposizione dell'assegno  bancario  di
          cui all'articolo 31, terzo comma."; 
                c) all'articolo 66  del  regio  decreto  21  dicembre
          1933, n. 1736, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
                  «Le  copie   informatiche   di   assegni   cartacei
          sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui
          sono  tratte  se  la  loro  conformita'  all'originale   e'
          assicurata dalla  banca  negoziatrice  mediante  l'utilizzo
          della  propria  firma  digitale  e   nel   rispetto   delle
          disposizioni attuative e delle regole tecniche  dettate  ai
          sensi dell' articolo 8, comma 7,  lettere  d)  ed  e),  del
          decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70»; 
                d) con regolamento emanato,  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  12
          mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,
          il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca
          d'Italia,   disciplina   le   modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 
                e) la Banca d'Italia, entro 12  mesi  dall'emanazione
          del regolamento di cui  alla  lettera  d),  disciplina  con
          proprio regolamento le regole tecniche  per  l'applicazione
          delle disposizioni di cui alle  precedenti  lettere  e  del
          regolamento ministeriale; 
                f)  le  modifiche  apportate  al  regio  decreto   21
          dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma
          entrano in vigore il quindicesimo  giorno  successivo  alla
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del
          regolamento della Banca d'Italia di cui alla lettera e); 
                f-bis) dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 15
          dicembre 1990,  n.  386,  e  successive  modificazioni,  e'
          inserito il seguente: 
                  «3-bis. L'autenticazione di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo e' effettuata ai sensi dell'articolo  21,
          comma 2, del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'autenticazione
          deve essere rilasciata  gratuitamente,  tranne  i  previsti
          diritti, nella stessa data della richiesta, salvo  motivato
          diniego»". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                "3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              Il DPCM 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia  di
          sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20,  commi
          3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44,  44-bis  e
          71, comma 1, del Codice ell'amministrazione digitale di cui
          al decreto legislativo n. 82 del 2005) e' pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 12 marzo 2014, n. 59, S.O. 
              Il DPCM 22 febbraio 2013 (Regole tecniche in materia di
          generazione,   apposizione   e   verifica    delle    firme
          elettroniche avanzate, qualificate  e  digitali,  ai  sensi
          degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma  3,  32,
          comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma  2,  e  71)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n. 117. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento al testo del Regio Decreto  n.  1736
          del 1933 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  n.
          82 del 2005 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Per il riferimento al testo del comma 7 dell'articolo 8
          del decreto-legge n. 70 del 2011  vedasi  nelle  Note  alle
          premesse. 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 66 del citato
          Regio Decreto n. 1736 del 1933: 
              "Art. 66. -  Ad  eccezione  degli  assegni  bancari  al
          portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e
          pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare
          dello stesso paese o viceversa, oppure  emesso  e  pagabile
          nella stessa o in diverse parti d'oltre mare  dello  stesso
          paese, puo' essere emesso in diversi esemplari (duplicati).
          Se un assegno bancario  e'  emesso  in  diversi  duplicati,
          questi possono essere  numerati  nel  contesto  di  ciascun
          titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni
          bancari distinti. 
              Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono
          ad ogni effetto di legge gli originali da cui  sono  tratte
          se la loro conformita' all'originale  e'  assicurata  dalla
          banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria  firma
          digitale e nel  rispetto  delle  disposizioni  attuative  e
          delle regole tecniche dettate ai sensi  dell'  articolo  8,
          comma 7, lettere d) ed  e),  del  decreto-legge  13  maggio
          2011, n. 70.".