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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7

Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonchè proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. (15G00019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/2015, ad eccezione dell'art. 15, commi 6-bis e 6-ter che entra in vigore il 1/06/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 21-4-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la Risoluzione n. 2178 adottata dal  Consiglio  di  sicurezza
delle Nazioni unite il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII  della
Carta delle Nazioni unite; 
  Visto il decreto-legge 1° agosto  2014,  n.  109,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141,  recante  proroga
delle missioni  internazionali  delle  Forze  armate  e  di  polizia,
iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno  ai  processi  di
ricostruzione e partecipazione alle iniziative  delle  Organizzazioni
internazionali per il  consolidamento  dei  processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' disposizioni  urgenti  per  il  rinnovo  dei
Comitati degli italiani all'estero; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza,  anche  alla  luce
dei  recenti   gravissimi   episodi   verificatisi   all'estero,   di
perfezionare gli strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo,
anche attraverso la semplificazione delle modalita' di trattamento di
dati personali da parte delle Forze  di  polizia,  nel  rispetto  dei
diritti riconosciuti ai soggetti interessati dalle norme  vigenti  in
materia; 
  Ritenuta in particolare, la straordinaria  necessita'  di  adottare
misure  urgenti,  anche  di  carattere  sanzionatorio,  al  fine   di
prevenire il reclutamento nelle  organizzazioni  terroristiche  e  il
compimento di atti terroristici, rafforzando altresi' l'attivita' del
Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni per assicurare il coordinamento dei procedimenti  penali
e di prevenzione in materia di terrorismo, anche internazionale; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
emanare disposizioni per assicurare la partecipazione  del  personale
delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di   polizia   alle   missioni
internazionali,  le  iniziative  di  cooperazione  allo  sviluppo   e
sostegno ai  processi  di  ricostruzione  e  la  partecipazione  alle
iniziative delle Organizzazioni internazionali per il  consolidamento
dei processi di pace e di stabilizzazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'interno, del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, del Ministro della difesa e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo 
 
  1. All'articolo 270-quater del codice penale, dopo il  primo  comma
e' aggiunto il seguente: 
    «Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il  caso  di
addestramento, la persona arruolata  e'  punita  con  la  pena  della
reclusione ((da cinque a otto anni)).». 
  2. Dopo l'articolo 270-quater del  codice  penale  e'  inserito  il
seguente: 
 
                         «Art. 270-quater.1 
     Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo 
 
  Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater,  chiunque
organizza, finanzia o  propaganda  viaggi  ((in  territorio  estero))
finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di  terrorismo
di cui all'articolo 270-sexies, e'  punito  con  la  reclusione  ((da
cinque a otto anni)).». 
  3. All'articolo 270-quinquies del codice penale, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) alla fine del primo comma,  dopo  le  parole:  «della  persona
addestrata» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' della  persona  che
avendo  acquisito,  anche  autonomamente,  le   istruzioni   per   il
compimento degli atti  di  cui  al  primo  periodo,  pone  in  essere
comportamenti ((univocamente))  finalizzati  alla  commissione  delle
condotte di cui all'articolo 270-sexies»; 
    b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Le pene previste
dal presente articolo sono aumentate se il fatto ((di chi addestra  o
istruisce))  e'   commesso   attraverso   strumenti   informatici   o
telematici.». 
  ((3-bis. La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,
270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del  codice  penale
comporta la pena accessoria della perdita della potesta'  genitoriale
quando e' coinvolto un minore)).