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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2017)
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Testo in vigore dal: 24-1-2015
al: 25-3-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in
materia  di  esenzione  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  sui
terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare
i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche  alla  luce  dei
provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, cosi'
da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
    Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 
 
  1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta  municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
    a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non  coltivati,  ubicati
nei comuni classificati totalmente  montani  di  cui  all'elenco  dei
comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT); 
    b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti
e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
  2. L'esenzione si applica anche  ai  terreni  di  cui  al  comma  1
lettera b), nel caso di concessione degli stessi  in  comodato  o  in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo  1  del  decreto  legislativo  n.  99  del  2004,
iscritti nella previdenza agricola. 
  3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  all'anno  di
imposta 2014. 
  4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU  per  i  terreni
esenti in virtu' del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali  e  dell'interno,  del  28  novembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece,  risultano  imponibili  per  effetto  dell'applicazione   dei
criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014,  resta
ferma  l'esenzione  per   i   terreni   a   immutabile   destinazione
agro-silvo-pastorale   a   proprieta'   collettiva   indivisibile   e
inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone
montane o di collina. Con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabilite le modalita' per la  compensazione  del  minor  gettito  in
favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui  al  precedente
periodo del presente comma. A tal  fine,  e'  autorizzato  l'utilizzo
dello stanziamento previsto per la compensazione  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 5-bis, dell'articolo 4 del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44. 
  5. I contribuenti versano  l'imposta  complessivamente  dovuta  per
l'anno  2014,  determinata  secondo  i  criteri  di  cui   ai   commi
precedenti, entro il 10 febbraio 2015. 
  6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n.
16 del 2012. 
  7. A  decorrere  dall'anno  2015,  le  variazioni  compensative  di
risorse conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A  al
presente  provvedimento,  per  i  comuni  delle  Regioni  a   statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo
di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128  e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,  per  i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di  attuazione  del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  8. Per l'anno 2014,  le  variazioni  compensative  di  risorse  nei
confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui  ai  commi  3  e  4,  sono  confermate  nella  misura  di  cui
all'allegato B al presente provvedimento. 
  9. I rimborsi ai comuni sono indicati nell'allegato C  al  presente
provvedimento e tali comuni sono autorizzati, sulla base del medesimo
allegato, a rettificare  gli  accertamenti,  a  titolo  di  fondo  di
solidarieta' comunale e di gettito IMU, del bilancio 2014.