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DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 4

Misure urgenti in materia di esenzione IMU. (15G00015)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2015.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  provvedere  in
materia  di  esenzione  dall'imposta  municipale  propria  (IMU)  sui
terreni agricoli ricadenti in particolari aree, al fine di modificare
i criteri di individuazione dei comuni esenti, anche  alla  luce  dei
provvedimenti cautelari resi dalla magistratura amministrativa, cosi'
da assicurare un gettito necessario per il bilancio dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali; 
 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
    Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  9. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  9-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  9-ter.  All'articolo  14,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  come  da  ultimo   modificato
dall'articolo 1, comma 508, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  e  all'imposta
immobiliare semplice  (IMIS)  della  provincia  autonoma  di  Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14". 
  9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27  luglio
2000, n. 212, l'articolo 14, comma  1,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508,  della
legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  relativamente  alla  deducibilita'
dell'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.  3,  deve
intendersi nel senso che la deducibilita' nella  misura  del  20  per
cento ai fini della determinazione  del  reddito  di  impresa  e  del
reddito derivante dall'esercizio di arti e  professioni  si  applica,
anche per l'imposta  municipale  immobiliare  (IMI)  della  provincia
autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014. 
  9-quinquies. Al fine di assicurare  la  piu'  precisa  ripartizione
delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B  e
C al presente decreto, fermo restando l'ammontare  complessivo  delle
suddette variazioni, pari, complessivamente,  a  230.691.885,33  euro
per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  una   metodologia
condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e
adottata sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,
provvede, entro il 30 giugno 2015,  alla  verifica  del  gettito  per
l'anno  2014,  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo.  Con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  si  provvede  alle  modifiche  delle
variazioni compensative spettanti a ciascun comune  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,
sulla base dell'esito delle verifiche di cui al  periodo  precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  si
provvede in sede di attuazione del  comma  17  dell'articolo  13  del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui
al primo periodo.