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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 dicembre 2014, n. 200

Regolamento recante misure compensative per l'esercizio della professione di ingegnere, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206. (15G00009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2015
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vigente al 17/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 3-2-2015
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo  n.  206  del  2007,  attuativo  della
direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE   che   adegua
determinate direttive  sulla  libera  circolazione  delle  persone  a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Visto il decreto legislativo n. 206 del  2007,  ed  in  particolare
l'articolo 11 che, in regime di libera  prestazione  di  servizi,  in
caso di differenze sostanziali tra le  qualifiche  professionali  del
prestatore e la formazione richiesta  dalle  norme  nazionali,  nella
misura in cui tale differenza  sia  tale  da  nuocere  alla  pubblica
sicurezza o alla sanita' pubblica, prevede che  il  prestatore  possa
colmare tali differenze attraverso il superamento  di  una  specifica
prova attitudinale, l'articolo 22 che, in regime di stabilimento,  in
presenza di determinate condizioni, subordina il  riconoscimento  dei
titoli al superamento di una prova attitudinale o al compimento di un
tirocinio di adattamento a scelta del richiedente e l'articolo 23  in
materia di tirocinio di adattamento e prova attitudinale; 
  Visti,  inoltre,  gli  articoli  5  e  24  dello   stesso   decreto
legislativo  n.  206   del   2007,   sull'esecuzione   delle   misure
compensative, secondo i quali sono  definite,  mediante  decreto  del
Ministro della giustizia, con riferimento alle  singole  professioni,
le  eventuali  ulteriori  procedure  necessarie  per  assicurare   lo
svolgimento, la conclusione,  l'esecuzione  e  la  valutazione  delle
misure di cui agli articoli 11 e 23; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la nota del 25 giugno 2014, con la quale  il  regolamento  e'
stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a. «decreto legislativo», il decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206; 
    b. «decreto di  riconoscimento»,  il  decreto  di  riconoscimento
adottato dal Direttore generale  della  Giustizia  civile  presso  il
Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 16,  comma  6,  del
decreto legislativo n. 206 del 2007; 
    c.  «richiedente»,  il  professionista  che  domanda,   ai   fini
dell'esercizio  della  professione  di  ingegnere   in   Italia,   il
riconoscimento  del  titolo  rilasciato  dal  Paese  di  appartenenza
attestante  una  formazione  professionale   al   cui   possesso   la
legislazione del medesimo Stato  subordina  l'esercizio  o  l'accesso
alla  professione  ovvero  il  prestatore  di  servizi  temporaneo  e
occasionale nella ipotesi  di  cui  all'articolo  11,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 206 del 2007; 
    d. «Consiglio  nazionale»,  il  Consiglio  dell'Ordine  nazionale
degli ingegneri. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo degli articoli 5, 11, 22, 23  e  24
          del  decreto  legislativo  n.  206  del  9  novembre   2007
          (Attuazione  della   direttiva   2005/36/CE   relativa   al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania): 
              «Art. 5  (Autorita'  competente).  -  1.  Ai  fini  del
          riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II
          e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere  le
          dichiarazioni e a prendere le decisioni: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  le  attivita'
          sportive,  per  le  attivita'  che  riguardano  il  settore
          sportivo ed,  in  particolare,  quelle  esercitate  con  la
          qualifica di professionista sportivo; 
                b)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento per lo sviluppo e competitivita' del  turismo,
          per le attivita' che riguardano il settore turistico; 
                c) il  Ministero  titolare  della  vigilanza  per  le
          professioni  che  necessitano,  per  il   loro   esercizio,
          dell'iscrizione  in  Ordini,  Collegi,  albi,  registri   o
          elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g); 
                d)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica,  per  le  professioni
          svolte in regime di lavoro subordinato presso  la  pubblica
          amministrazione, salvo quanto previsto alle lettere e),  f)
          e g); 
                e) il Ministero  della  salute,  per  le  professioni
          sanitarie; 
                f) il Ministero  della  pubblica  istruzione,  per  i
          docenti di scuole dell'infanzia,  primaria,  secondaria  di
          primo grado e  secondaria  superiore  e  per  il  personale
          amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; 
                g) il Ministero dell'universita' e della ricerca  per
          il  personale  ricercatore  e   per   le   professioni   di
          architetto,   pianificatore   territoriale,    paesaggista,
          conservatore  dei  beni   architettonici   ed   ambientali,
          architetto junior e pianificatore junior; 
                h) il Ministero dell'universita' e della ricerca  per
          ogni altro caso relativamente  a  professioni  che  possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'art. 19, comma 1,  lettere  d)  ed
          e), salvo quanto previsto alla lettera c); 
                i) il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          per le attivita' afferenti al settore del restauro e  della
          manutenzione dei beni culturali,  secondo  quanto  previsto
          dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 29 del decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
                l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per ogni altro caso relativamente a professioni che possono
          essere esercitate solo da chi e' in possesso di  qualifiche
          professionali di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e
          c); 
                m) le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano per le professioni  per  le
          quali  sussiste  competenza   esclusiva,   ai   sensi   dei
          rispettivi statuti. 
              2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
          individuano l'autorita'  competente  a  pronunciarsi  sulle
          domande di riconoscimento presentate dai beneficiari. 
              3. Fino all'individuazione di cui  al  comma  2,  sulle
          domande di riconoscimento provvedono: 
                a)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento per le  politiche  giovanili  e  le  attivita'
          sportive, per le attivita' di cui  all'allegato  IV,  Lista
          III, punto 4), limitatamente alle  attivita'  afferenti  al
          settore sportivo; 
                b)  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
          Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la  competitivita'  del
          turismo, per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  II
          e III, e non comprese nelle lettere c), d), e) ed f); 
                c) il  Ministero  dello  sviluppo  economico  per  le
          attivita' di cui all'allegato IV, Lista I, Lista II e Lista
          III e non comprese nelle lettere d), e) ed f); 
                d) il Ministero per i beni e le  attivita'  culturali
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), limitatamente alle attivita' riguardanti biblioteche  e
          musei; 
                e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          per le attivita' di cui all'allegato IV, Lista  III,  punto
          4), classe ex 851 e 855; 
                f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
          all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III,  nelle   parti
          afferenti ad attivita' di trasporto." 
              «Art. 11 (Verifica preliminare) 1.  -  Nel  caso  delle
          professioni regolamentate aventi ripercussioni  in  materia
          di pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
          beneficiano del riconoscimento ai  sensi  del  titolo  III,
          capo IV, all'atto della prima  prestazione  di  servizi  le
          Autorita' di  cui  all'art.  5  possono  procedere  ad  una
          verifica  delle  qualifiche  professionali  del  prestatore
          prima della prima prestazione di servizi. 
              2.   La   verifica   preliminare   e'    esclusivamente
          finalizzata ad evitare danni  gravi  per  la  salute  o  la
          sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza  di
          qualifica professionale del prestatore. 
              3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione  e
          dei documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'art.
          5 informa il prestatore che non sono  necessarie  verifiche
          preliminari, ovvero comunica l'esito del controllo  ovvero,
          in caso di difficolta' che causi un ritardo, il motivo  del
          ritardo  e  la  data  entro  la  quale  sara'  adottata  la
          decisione  definitiva,  che  in  ogni  caso  dovra'  essere
          adottata  entro  il  secondo  mese  dal  ricevimento  della
          documentazione completa. 
              4. In caso di differenze sostanziali tra le  qualifiche
          professionali del  prestatore  e  la  formazione  richiesta
          dalle norme nazionali, nella misura in cui tale  differenza
          sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla  sanita'
          pubblica,  il  prestatore  puo'  colmare  tali   differenze
          attraverso  il   superamento   di   una   specifica   prova
          attitudinale, con oneri a carico  dell'interessato  secondo
          quanto previsto dall'art. 25.  La  prestazione  di  servizi
          deve poter essere effettuata entro il mese successivo  alla
          decisione adottata in applicazione del comma 3. 
              5.   In   mancanza   di   determinazioni    da    parte
          dell'autorita' competente  entro  il  termine  fissato  nei
          commi precedenti, la prestazione  di  servizi  puo'  essere
          effettuata.» 
              «Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il  riconoscimento
          di  cui  al  presente  capo  puo'  essere  subordinato   al
          compimento di un tirocinio di adattamento non  superiore  a
          tre  anni  o  di  una  prova  attitudinale,  a  scelta  del
          richiedente, in uno dei seguenti casi: 
                a) se la durata della formazione da  lui  seguita  ai
          sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno  un
          anno a quella richiesta in Italia; 
                b)  se  la  formazione  ricevuta   riguarda   materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                c) se la professione regolamentata include una o piu'
          attivita'  professionali  regolamentate,   mancanti   nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la differenza e'  caratterizzata  da  una
          formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e
          relativa  a  materie  sostanzialmente  diverse  da   quelle
          dell'attestato di competenza o del titolo di formazione  in
          possesso del richiedente. 
              2. Nei casi di  cui  al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
              3.  Con  decreto  dell'autorita'  competente   di   cui
          all'art.  5,  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
              4. Nei casi di cui al  comma  1  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale se: 
                a) riguarda casi nei  quali  si  applica  l'art.  18,
          lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto
          riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art.  18,  comma  1,
          lettera f), qualora il migrante  chieda  il  riconoscimento
          per  attivita'  professionali  esercitate   da   infermieri
          professionali  e  per  gli  infermieri   specializzati   in
          possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
          la formazione che porta al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma  1,  lettera
          g); 
                b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera
          a), per  quanto  riguarda  attivita'  esercitate  a  titolo
          autonomo o con funzioni direttive in una  societa'  per  le
          quali  la  normativa  vigente  richieda  la  conoscenza   e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali. 
              5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)  e
          c), per  «materie  sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          materie la cui conoscenza e' essenziale all'esercizio della
          professione regolamentata e che  in  termini  di  durata  o
          contenuto  sono  molto  diverse  rispetto  alla  formazione
          ricevuta dal migrante. 
              6. L'applicazione del comma 1 comporta  una  successiva
          verifica sull'eventuale esperienza professionale  attestata
          dal richiedente al  fine  di  stabilire  se  le  conoscenze
          acquisite nel corso di detta  esperienza  professionale  in
          uno Stato membro o in un Paese  terzo  possano  colmare  la
          differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
              7. Con decreto del  Ministro  interessato,  sentiti  il
          Ministro per le politiche europee e i  ministri  competenti
          per  materia,  osservata  la   procedura   comunitaria   di
          preventiva comunicazione agli altri  Stati  membri  e  alla
          Commissione  contenente  adeguata   giustificazione   della
          deroga, possono essere individuati altri casi per  i  quali
          in  applicazione  del  comma  1  e'  richiesta   la   prova
          attitudinale. 
              8. Il decreto di cui al comma 7 e'  efficace  tre  mesi
          dopo la sua comunicazione alla Commissione europea,  se  la
          stessa  nel  detto  termine   non   chiede   di   astenersi
          dall'adottare la deroga.» 
              «Art.   23   (Tirocinio   di   adattamento   e    prova
          attitudinale). - 1. Nei casi di cui all'art. 22, la  durata
          e le materie oggetto del tirocinio di adattamento  e  della
          prova attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente
          a seguito della Conferenza di servizi di cui  all'art.  16,
          se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole  il
          tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
          benefici sociali di cui gode il tirocinante sono  stabiliti
          dalla   normativa   vigente,   conformemente   al   diritto
          comunitario applicabile. 
              2. La prova  attitudinale  si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
              3.  Ai  fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco  delle
          materie che, in base ad  un  confronto  tra  la  formazione
          richiesta sul territorio nazionale e quella  posseduta  dal
          richiedente, non sono contemplate dai titoli di  formazione
          del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra
          quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza e'  una
          condizione essenziale per poter esercitare  la  professione
          sul territorio dello Stato. Lo status del  richiedente  che
          desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale  e'
          stabilito dalla normativa vigente.» 
              «Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative).  -  1.
          Con riferimento  all'art.  5,  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400,   sono   definite,   con
          riferimento  alle   singole   professioni,   le   procedure
          necessarie per assicurare lo svolgimento,  la  conclusione,
          l'esecuzione e la valutazione  delle  misure  di  cui  agli
          articoli 23 e 11.». 
              Si riporta il testo del  comma  3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. 4-bis. 4-ter. (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art.  16  del  citato  decreto
          legislativo n. 206 del 9 novembre 2007: 
              «Art. 16 (Procedura  di  riconoscimento  in  regime  di
          stabilimento).   -   1.   Ai   fini   del    riconoscimento
          professionale come disciplinato  dal  presente  titolo,  il
          cittadino di  cui  all'art.  2  presenta  apposita  domanda
          all'autorita' competente di cui all'art. 5. 
              2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1 l'autorita'  accerta  la  completezza  della
          documentazione esibita, e ne da'  notizia  all'interessato.
          Ove  necessario,   l'Autorita'   competente   richiede   le
          eventuali necessarie integrazioni. 
              3. Fuori dai casi previsti dall'art. 5, comma 2, per la
          valutazione dei titoli acquisiti,  l'autorita'  indice  una
          conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,
          n. 241, previa consultazione  del  Consiglio  Universitario
          Nazionale per le attivita' di cui al titolo III,  capo  IV,
          sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti: 
                a) delle amministrazioni di cui all'art. 5; 
                b) del Dipartimento per le politiche europee; 
                c) del Ministero degli affari esteri. 
              4.  Nella  conferenza  dei  servizi  sono  sentiti   un
          rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale  ovvero
          della categoria professionale interessata. 
              5.  Il  comma  3  non  si  applica  se  la  domanda  di
          riconoscimento ha per oggetto titoli identici a  quelli  su
          cui e' stato provveduto con precedente decreto e  nei  casi
          di cui al capo IV del presente titolo, sezioni I, II,  III,
          IV, V, VI e VII. 
              6. Sul riconoscimento provvede  l'autorita'  competente
          con decreto motivato, da adottarsi nel termine di tre  mesi
          dalla presentazione della documentazione completa da  parte
          dell'interessato. Il decreto e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni  di
          cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine
          e' di quattro mesi. 
              7. Nei casi di cui all'art. 22, il  decreto  stabilisce
          le condizioni del tirocinio di adattamento  e  della  prova
          attitudinale, individuando l'ente  o  organo  competente  a
          norma dell'art. 24. 
              8. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nei casi di cui all'art. 5, comma  2,  individuano
          le modalita' procedimentali di valutazione  dei  titoli  di
          loro   competenza,   assicurando   forme   equivalenti   di
          partecipazione  delle  altre  autorita'   interessate.   Le
          autorita' di cui all'art. 5, comma 2,  si  pronunciano  con
          proprio provvedimento, stabilendo, qualora  necessario,  le
          eventuali  condizioni  di  cui  al  comma  7  del  presente
          articolo. 
              9. Se l'esercizio della  professione  in  questione  e'
          condizionato alla prestazione di un  giuramento  o  ad  una
          dichiarazione solenne, al cittadino interessato e' proposta
          una formula appropriata ed equivalente nel caso in  cui  la
          formula del giuramento  o  della  dichiarazione  non  possa
          essere utilizzata da detto cittadino. 
              10. I  beneficiari  del  riconoscimento  esercitano  la
          professione facendo  uso  della  denominazione  del  titolo
          professionale,  e  della   sua   eventuale   abbreviazione,
          prevista dalla legislazione italiana.». 
              Per  il  testo  dell'art.   11   del   citato   decreto
          legislativo 206 del 9 novembre 2007 vedi  nelle  note  alle
          premesse.