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DECRETO LEGISLATIVO 17 dicembre 2014, n. 198

Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00006)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 28-1-2015
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante  disposizioni  per  un
sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita,  ed
in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera a), che,  nel  contesto
di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del
catasto dei fabbricati,  ha  dettato  i  criteri  e  i  principi  per
ridefinire le  competenze,  inclusa  la  validazione  delle  funzioni
statistiche, la composizione ed il  funzionamento  delle  commissioni
censuarie; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 650,  in  materia  di  perfezionamento  e  revisione  del  sistema
catastale, che al Titolo III  prevede  e  disciplina  le  commissioni
censuarie; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili di carattere  finanziario  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di  non  conformarsi  integralmente  ai  pareri  della  VI
Commissione Finanze della Camera dei deputati del  6  agosto  2014  e
della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica del
1° agosto 2014; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge  n.  23  del  2014,
secondo cui qualora il Governo  non  intenda  conformarsi  ai  pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 2014; 
  Acquisiti  i  pareri  definitivi   delle   competenti   Commissioni
parlamentari espressi ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata
legge n. 23 del 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
 
                    Commissioni censuarie locali 
                  e commissione censuaria centrale 
 
  1. Le commissioni censuarie sono ordinate in commissioni  censuarie
locali, aventi sede nelle citta' individuate nell'allegata tabella, e
in commissione censuaria centrale, avente sede in Roma. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un
          sistema fiscale piu' equo, trasparente  ed  orientato  alla
          crescita) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  12  marzo
          2014, n. 59. 
              Il testo vigente dell'articolo 2 della citata legge  11
          marzo 2014, n. 23 e' il seguente: 
              «Art. 2. Revisione del catasto dei fabbricati 
              In vigore dal 27 marzo 2014 1. Il Governo  e'  delegato
          ad attuare, con i decreti legislativi di  cui  all'articolo
          1, una  revisione  della  disciplina  relativa  al  sistema
          estimativo  del  catasto  dei  fabbricati   in   tutto   il
          territorio  nazionale,  attribuendo   a   ciascuna   unita'
          immobiliare il relativo valore patrimoniale e  la  rendita,
          applicando,  in  particolare,  per  le  unita'  immobiliari
          urbane  censite  nel  catasto  dei  fabbricati  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) assicurare, ai sensi della legislazione vigente,  il
          coinvolgimento dei  comuni  ovvero  delle  unioni  o  delle
          associazioni di comuni,  per  lo  svolgimento  di  funzioni
          associate, nel cui territorio sono collocati gli  immobili,
          anche al fine di assoggettare  a  tassazione  gli  immobili
          ancora non censiti, assicurando  il  coordinamento  con  il
          processo   di   attivazione   delle   funzioni    catastali
          decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia,
          nonche' con quanto  disposto  dall'articolo  66,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,
          e successive modificazioni, e dall'articolo 14,  comma  27,
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e
          successive modificazioni; 
              b) prevedere strumenti, da  porre  a  disposizione  dei
          comuni e dell'Agenzia  delle  entrate,  atti  a  facilitare
          l'individuazione e, eventualmente, il corretto  classamento
          degli immobili non censiti o che non  rispettano  la  reale
          consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero
          la categoria catastale attribuita, dei terreni  edificabili
          accatastati come agricoli, nonche' degli immobili  abusivi,
          individuando a tal fine  specifici  incentivi  e  forme  di
          trasparenza   e   valorizzazione   delle    attivita'    di
          accertamento svolte dai  comuni  in  quest'ambito,  nonche'
          definendo   moduli   organizzativi   che   facilitino    la
          condivisione dei dati e dei documenti, in  via  telematica,
          tra l'Agenzia delle  entrate  e  i  competenti  uffici  dei
          comuni e la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle
          unita' immobiliari; 
              c)  incentivare  ulteriori  sistemi   di   restituzione
          grafica delle mappe catastali basati sulla  sovrapposizione
          del rilievo areofotogrammetrico all'elaborato  catastale  e
          renderne possibile l'accesso al pubblico; 
              d)  definire  gli  ambiti  territoriali   del   mercato
          immobiliare di riferimento; 
              e)  valorizzare  e  stabilizzare   le   esperienze   di
          decentramento  catastale  comunale  gia'  avviate  in   via
          sperimentale,   affinche'   possano   costituire    modelli
          gestionali flessibili e adattabili  alle  specificita'  dei
          diversi territori, nonche'  semplificare  le  procedure  di
          esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese
          le  procedure  di  regolarizzazione   degli   immobili   di
          proprieta'  pubblica,  e  le   procedure   di   incasso   e
          riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali; 
              f)  operare  con  riferimento  ai   rispettivi   valori
          normali, approssimati dai valori  medi  ordinari,  espressi
          dal mercato nel triennio antecedente l'anno di  entrata  in
          vigore del decreto legislativo; 
              g)  rideterminare  le  definizioni  delle  destinazioni
          d'uso catastali, distinguendole in  ordinarie  e  speciali,
          tenendo conto delle mutate condizioni economiche e  sociali
          e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili; 
              h) determinare il valore patrimoniale  medio  ordinario
          secondo i seguenti parametri: 
              1) per le unita' immobiliari a  destinazione  catastale
          ordinaria, mediante un processo estimativo che: 
              1.1)  utilizza  il  metro  quadrato  come   unita'   di
          consistenza,  specificando  i  criteri  di  calcolo   della
          superficie dell'unita' immobiliare; 
              1.2)utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere  la
          relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e  le
          caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione
          catastale  e  per   ciascun   ambito   territoriale   anche
          all'interno di uno stesso comune; 
              1.3)qualora i valori  non  possano  essere  determinati
          sulla base delle funzioni statistiche di  cui  al  presente
          numero, applica la metodologia di cui al numero 2); 
              2) per le unita' immobiliari a  destinazione  catastale
          speciale, mediante un processo estimativo che: 
              2.1) opera sulla base di procedimenti di stima  diretta
          con l'applicazione di metodi standardizzati e di  parametri
          di  consistenza   specifici   per   ciascuna   destinazione
          catastale speciale; 
              2.2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto
          ai valori di mercato, utilizza il criterio del  costo,  per
          gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, o  il
          criterio reddituale,  per  gli  immobili  per  i  quali  la
          redditivita' costituisce l'aspetto prevalente; 
              i) determinare la rendita media ordinaria per le unita'
          immobiliari  mediante  un  processo  estimativo  che,   con
          riferimento alle medesime unita'  di  consistenza  previste
          per  la  determinazione  del  valore   patrimoniale   medio
          ordinario di cui alla lettera h): 
              1) utilizza funzioni statistiche atte ad  esprimere  la
          relazione   tra   i   redditi   da   locazione   medi,   la
          localizzazione e le caratteristiche edilizie dei  beni  per
          ciascuna  destinazione  catastale  e  per  ciascun   ambito
          territoriale,  qualora  sussistano  dati  consolidati   nel
          mercato delle locazioni; 
              2) qualora non vi  sia  un  consolidato  mercato  delle
          locazioni, applica ai valori patrimoniali  specifici  saggi
          di  redditivita'  desumibili  dal  mercato,  nel   triennio
          antecedente  l'anno  di  entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo; 
              l) prevedere meccanismi di  adeguamento  periodico  dei
          valori  patrimoniali   e   delle   rendite   delle   unita'
          immobiliari urbane, in relazione alla  modificazione  delle
          condizioni del mercato di riferimento e comunque non al  di
          sopra del valore di mercato; 
              m) prevedere, per le unita' immobiliari riconosciute di
          interesse storico o artistico, come  individuate  ai  sensi
          dell'articolo 10  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni, adeguate  riduzioni  del
          valore patrimoniale medio ordinario di cui alla lettera  h)
          e della rendita media ordinaria di cui alla lettera i)  del
          presente comma, che tengano conto dei  particolari  e  piu'
          gravosi oneri di manutenzione e conservazione  nonche'  del
          complesso  dei  vincoli  legislativi   alla   destinazione,
          all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro. 
              2. Le funzioni statistiche di cui al comma  1,  lettera
          h), numero 1.2), e lettera i),  numero  1),  tengono  conto
          della complessita' delle variabili determinanti i  fenomeni
          analizzati,     utilizzando     metodologie     statistiche
          riconosciute a livello scientifico. 
              3. Il Governo e' delegato, altresi', ad emanare, con  i
          decreti legislativi di cui al comma 1, norme dirette a: 
                a) ridefinire le competenze e il funzionamento  delle
          commissioni  censuarie  provinciali  e  della   commissione
          censuaria centrale, anche includendovi la validazione delle
          funzioni statistiche di  cui  al  comma  1  e  introducendo
          procedure deflative del contenzioso, nonche' modificare  la
          loro composizione, anche in funzione delle nuove competenze
          attribuite,   assicurando   la   presenza   in   esse    di
          rappresentanti    dell'Agenzia    delle     entrate,     di
          rappresentanti degli enti locali, i cui criteri  di  nomina
          sono fissati d'intesa con  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali,  di  professionisti,  di  tecnici  e  di
          docenti qualificati in materia  di  economia  e  di  estimo
          urbano e rurale, di esperti di statistica e di  econometria
          anche indicati dalle associazioni di categoria del  settore
          immobiliare,  di  magistrati  appartenenti  rispettivamente
          alla giurisdizione ordinaria  e  a  quella  amministrativa,
          nonche', per le commissioni censuarie provinciali di Trento
          e di Bolzano, di rappresentanti delle province autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                b) assicurare la  cooperazione  tra  l'Agenzia  delle
          entrate  e  i  comuni,  con  particolare  riferimento  alla
          raccolta  e  allo  scambio  delle  informazioni  necessarie
          all'elaborazione dei valori patrimoniali e  delle  rendite,
          introducendo  piani  operativi,  concordati  tra  comuni  o
          gruppi di comuni e l'Agenzia, che prevedano anche modalita'
          e tempi certi di attuazione dei piani medesimi  nonche'  al
          fine  di  potenziare  e  semplificare  la  possibilita'  di
          accesso da parte  dei  comuni,  dei  professionisti  e  dei
          cittadini   ai   dati   catastali   e   della   pubblicita'
          immobiliare, attraverso l'integrazione dei dati immobiliari
          e  l'interoperabilita'  dei  sistemi  informativi  pubblici
          locali,  regionali  e  centrali  in  materia  catastale   e
          territoriale; in assenza dei piani  di  cui  alla  presente
          lettera l'Agenzia delle entrate provvedera' a  determinare,
          in via provvisoria,  valori  e  rendite  che  esplicheranno
          efficacia sino all'attribuzione definitiva, da parte  della
          stessa  Agenzia,  con  oneri  da  definire  e   suddividere
          adeguatamente; 
                c)  prevedere  per   l'Agenzia   delle   entrate   la
          possibilita' di impiegare,  mediante  apposite  convenzioni
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          ai fini delle rilevazioni, tecnici indicati dagli ordini  e
          dai collegi professionali, nonche' di utilizzare i  dati  e
          le   informazioni   sugli   immobili   posseduti,   forniti
          direttamente dai contribuenti; 
                d)  garantire,   a   livello   nazionale   da   parte
          dell'Agenzia delle entrate, l'uniformita' e la qualita' dei
          processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonche' la
          coerenza dei valori e  dei  redditi  rispetto  ai  dati  di
          mercato nei rispettivi ambiti territoriali; 
                e)  definire  soluzioni  sostenibili  in  materia  di
          ripartizione delle dotazioni di risorse umane, materiali  e
          finanziarie  dei  soggetti  che  esercitano   le   funzioni
          catastali, in coerenza con l'attuazione del nuovo catasto; 
                f)   utilizzare,   in   deroga   alle    disposizioni
          dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342,  nel
          quadro della cooperazione tra i comuni  e  l'Agenzia  delle
          entrate,  adeguati  strumenti   di   comunicazione,   anche
          collettiva,  compresi  quelli  telematici,  per  portare  a
          conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite, in
          aggiunta  alla  notifica   mediante   affissione   all'albo
          pretorio; 
                g)  prevedere,  al  fine  di  garantire  la   massima
          trasparenza  del  processo   di   revisione   del   sistema
          estimativo, la pubblicazione delle funzioni statistiche  di
          cui al comma 1, lettera h), numero 1.2), e di cui al  comma
          1,  lettera  i),  numero  1),   e   delle   relative   note
          metodologiche ed esplicative; 
              h)  procedere  alla  ricognizione,  al  riordino,  alla
          variazione  e  all'abrogazione  delle  norme  vigenti   che
          regolano il sistema catastale dei fabbricati, nonche'  alla
          revisione  delle  sanzioni  tributarie  previste   per   la
          violazione di norme catastali; 
              i) individuare, a conclusione del complessivo  processo
          di revisione catastale, il periodo d'imposta dal quale sono
          applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali; 
              l) garantire l'invarianza  del  gettito  delle  singole
          imposte il cui presupposto e la cui  base  imponibile  sono
          influenzati dalle stime di valori patrimoniali e rendite, a
          tal   fine   prevedendo,   contestualmente    all'efficacia
          impositiva dei nuovi valori,  la  modifica  delle  relative
          aliquote impositive, delle eventuali deduzioni,  detrazioni
          o franchigie, finalizzate ad evitare un aggravio del carico
          fiscale,  con  particolare  riferimento  alle  imposte  sui
          trasferimenti  e  all'imposta  municipale  propria   (IMU),
          prevedendo anche la tutela dell'unico immobile non di lusso
          e  tenendo  conto,  nel  caso  delle  detrazioni   relative
          all'IMU, delle condizioni socio-economiche e  dell'ampiezza
          e   della   composizione   del   nucleo   familiare,   come
          rappresentate nell'indicatore  della  situazione  economica
          equivalente (ISEE), anche  alla  luce  dell'evoluzione  cui
          sara' soggetto il sistema tributario locale fino alla piena
          attuazione della revisione prevista dal presente articolo; 
              m) prevedere un meccanismo di monitoraggio,  attraverso
          una relazione del Governo da trasmettere alle Camere  entro
          sei mesi  dall'attribuzione  dei  nuovi  valori  catastali,
          nonche' attraverso successive  relazioni,  in  merito  agli
          effetti, articolati a livello  comunale,  del  processo  di
          revisione  di  cui  al  presente  articolo,  al   fine   di
          verificare  l'invarianza  del  gettito  e   la   necessaria
          gradualita',   anche   mediante    successivi    interventi
          correttivi; 
              n) prevedere, in  aggiunta  alle  necessarie  forme  di
          tutela giurisdizionale, particolari e appropriate misure di
          tutela   anticipata   del   contribuente    in    relazione
          all'attribuzione delle nuove  rendite,  anche  nella  forma
          dell'autotutela amministrativa,  con  obbligo  di  risposta
          entro sessanta giorni dalla  presentazione  della  relativa
          istanza; 
              o) prevedere, contestualmente all'efficacia  dei  nuovi
          valori ai fini impositivi, l'aggiornamento delle  modalita'
          di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i
          fondi di riequilibrio e i fondi perequativi  della  finanza
          comunale; 
              p) prevedere un regime fiscale agevolato che  incentivi
          la realizzazione di opere  di  adeguamento  degli  immobili
          alla   normativa   in   materia   di   sicurezza    e    di
          riqualificazione energetica e architettonica; 
              q) per le unita' immobiliari colpite da eventi  sismici
          o da  altri  eventi  calamitosi,  prevedere  riduzioni  del
          carico  fiscale  che  tengano  conto  delle  condizioni  di
          inagibilita'  o  inutilizzabilita'  determinate   da   tali
          eventi; 
              r) prevedere che le funzioni amministrative di  cui  al
          comma 1 del presente articolo e  al  presente  comma  siano
          esercitate dalle province autonome di Trento e di  Bolzano,
          ai sensi e per  gli  effetti  del  decreto  legislativo  18
          maggio 2001, n. 280, e dalla regione autonoma e dagli  enti
          locali della Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti  del
          decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 142; 
                s)  riformare,  d'intesa  con  la  regione   autonoma
          Friuli-Venezia Giulia, la  disciplina  della  notificazione
          degli atti tavolari. 
              4.  Dall'attuazione  dei  commi  1  e  3  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. A tal fine, per le attivita'
          previste dai medesimi commi 1 e 3  devono  prioritariamente
          essere  utilizzate  le  strutture  e  le   professionalita'
          esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
          1972, n.  650  (Perfezionamento  e  revisione  del  sistema
          catastale)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   16
          ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il testo vigente dell'articolo 1 della citata legge  11
          marzo 2014, n. 23, e' il seguente: 
                «Art. 1. (Delega al  Governo  per  la  revisione  del
          sistema fiscale e procedura) 
              1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          decreti  legislativi  recanti  la  revisione  del   sistema
          fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dei principi costituzionali, in particolare  di  quelli  di
          cui agli articoli 3 e 53 della  Costituzione,  nonche'  del
          diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto  dei
          diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio  2000,
          n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo
          di irretroattivita' delle norme tributarie di  sfavore,  in
          coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n.
          42,  in  materia  di  federalismo  fiscale,   secondo   gli
          specifici  principi  e  criteri  direttivi  indicati  negli
          articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo  i
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
              a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante
          le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento  ai
          profili della  solidarieta',  della  sostituzione  e  della
          responsabilita'; 
              b) coordinamento  e  semplificazione  delle  discipline
          concernenti  gli  obblighi  contabili  e  dichiarativi  dei
          contribuenti, al fine di  agevolare  la  comunicazione  con
          l'amministrazione finanziaria in un quadro di  reciproca  e
          leale collaborazione, anche  attraverso  la  previsione  di
          forme di contraddittorio propedeutiche  all'adozione  degli
          atti di accertamento dei tributi; 
              c) coerenza e tendenziale  uniformita'  dei  poteri  in
          materia tributaria e  delle  forme  e  modalita'  del  loro
          esercizio,  anche  attraverso   la   definizione   di   una
          disciplina   unitaria   della   struttura,   efficacia   ed
          invalidita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria  e
          dei contribuenti, escludendo comunque  la  possibilita'  di
          sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o
          di modifica della stessa nel corso del giudizio; 
                d) tendenziale generalizzazione del meccanismo  della
          compensazione   tra   crediti   d'imposta   spettanti    al
          contribuente e debiti tributari a suo carico. 
              2.  I  decreti  legislativi  tengono   altresi'   conto
          dell'esigenza di  assicurare  la  responsabilizzazione  dei
          diversi livelli di governo,  integrando  o  modificando  la
          disciplina  dei  tributi  in  modo  che  sia   definito   e
          chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il  livello
          di governo che beneficia delle relative  entrate,  con  una
          relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove
          possibile,  in  funzione  dell'attinenza  del   presupposto
          d'imposta   e,   comunque,   garantendo    l'esigenza    di
          salvaguardare i principi  di  coesione  e  di  solidarieta'
          nazionale. 
              3. Almeno uno degli schemi dei decreti  legislativi  di
          cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via  preliminare
          dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi  alle
          Commissioni parlamentari competenti per materia  in  ordine
          all'attuazione della delega. In sede di prima  applicazione
          il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge.  Entro  lo
          stesso  termine,  il  Governo,  effettuando   un   apposito
          monitoraggio   in   ordine   allo   stato   di   attuazione
          dell'incorporazione     dell'Agenzia     del     territorio
          nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle  dogane,  disposta
          dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135, e successive  modificazioni,  riferisce  alle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  anche  in
          relazione ad eventuali modifiche normative. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati di  relazione  tecnica,  sono  trasmessi  alle
          Camere ai fini dell'espressione dei pareri da  parte  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla
          data di trasmissione. Le Commissioni  possono  chiedere  al
          Presidente della rispettiva Camera di  prorogare  di  venti
          giorni il termine per  l'espressione  del  parere,  qualora
          cio' si renda necessario per la complessita' della  materia
          o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga
          sia  concessa,  i  termini  per  l'emanazione  dei  decreti
          legislativi sono prorogati  di  venti  giorni.  Decorso  il
          termine previsto per  l'espressione  del  parere  o  quello
          eventualmente prorogato, il decreto  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              6.  Le  relazioni  tecniche  allegate  agli  schemi  di
          decreto legislativo adottati ai sensi della delega  di  cui
          alla  presente  legge  indicano,  per   ogni   ipotesi   di
          intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi
          sui contribuenti, le implicazioni  in  termini  di  finanza
          locale e gli aspetti amministrativi  e  gestionali  per  il
          contribuente e per l'amministrazione. 
              7. Il  Governo,  qualora  non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari,  trasmette  nuovamente  i  testi  alle
          Camere   con   le   sue   osservazioni,    con    eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione. I  pareri  definitivi  delle
          Commissioni competenti per materia sono espressi  entro  il
          termine  di   dieci   giorni   dalla   data   della   nuova
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              8. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'
          decreti legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e
          integrative dei decreti legislativi di  cui  alla  presente
          legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi
          e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con  le
          modalita' di cui al presente articolo. 
              9. Nei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il
          Governo  provvede  all'introduzione   delle   nuove   norme
          mediante la modifica o l'integrazione  dei  testi  unici  e
          delle  disposizioni  organiche  che  regolano  le  relative
          materie, provvedendo ad  abrogare  espressamente  le  norme
          incompatibili. 
              10. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  il
          termine di cui al comma 1,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri direttivi previsti dalla presente legge  e  secondo
          la procedura di  cui  al  presente  articolo,  uno  o  piu'
          decreti  legislativi   recanti   le   norme   eventualmente
          occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i
          decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e
          le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle  norme
          incompatibili. 
              11. Le disposizioni della presente legge e  quelle  dei
          decreti legislativi emanati in attuazione della  stessa  si
          applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale  e
          delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nel
          rispetto  dei  loro  statuti  e  delle  relative  norme  di
          attuazione, e  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  27
          della  legge  5  maggio   2009,   n.   42,   e   successive
          modificazioni.».