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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 2014, n. 195

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (15G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2015
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Testo in vigore dal: 24-1-2015
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  ed,  in
particolare, l'articolo 27 che dispone l'emanazione  del  regolamento
di  applicazione  del  citato  provvedimento  mediante  decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,
sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che codifica la procedura di  notifica  della  direttiva  83/189/CEE,
recepita  con  legge  21  giugno   1986,   n.   317,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 maggio 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: «g) per "errori ammessi in sede di  analisi",  l'incertezza
di misura dei metodi  di  analisi  prevista  dalle  norme  nazionali,
europee o internazionali di cui all'allegato II.»; 
    b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il  punto  finale  e'
sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «s-bis)   per   "laminazione",   il   processo   meccanico   di
deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto,
tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione; 
      s-ter) per "placcatura", l'applicazione,  mediante  trattamento
meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una
lastra di altro metallo.»; 
    c) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali  di  analisi
tutti quelli previsti dalle norme per la  determinazione  del  titolo
delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi  di  normazione
nazionale, europea o  internazionale,  a  condizione  che  comportino
un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi  indicati
nell'allegato II.»; 
    d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. In relazione alle esigenze degli oggetti da  marchiare,  la
matrice del marchio di identificazione e'  realizzata  a  cura  delle
Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze. 
  3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da  risultare  incise
sull'oggetto e non impresse a rilievo, la  stella,  il  numero  e  la
sigla di cui al comma 1 e, per le impronte  della  quinta  grandezza,
anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.»; 
    e) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'obbligo di munirsi del  marchio  di  identificazione  non
sussiste per chiunque  esegue,  esclusivamente  per  conto  di  terzi
titolari del marchio stesso,  lavorazioni  parziali  e  per  chiunque
esegue,  su  oggetti  usati,  riparazioni  per   conto   di   privati
committenti.»; 
    f) all'articolo 17, comma 2, le parole: «E' anche ammesso che  il
titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000  e
con la eliminazione del simbolo 0/00.» sono soppresse; 
    g) all'articolo 25, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli oggetti  destinati  ad  essere  esportati  fuori  dello
Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati  firmatari
dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia  possono
essere prodotti senza il marchio di identificazione.»; 
    h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" e' soppressa; 
    i) all'articolo 30, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte,  di
proprieta' dell'impresa o del ramo d'azienda che produce  oggetti  in
metallo prezioso, comporta, altresi', il trasferimento a chi subentra
del marchio di identificazione, sempreche'  il  subentrante  continui
l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso  della  licenza
di pubblica sicurezza, ove richiesta,  e  comunichi  alla  camera  di
commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere  a),  b)  e
d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.»; 
    l) all'articolo 36, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1.  Sugli  oggetti  costituiti  di  metalli   comuni   recanti
rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio puo' essere
impresso  il   termine,   rispettivamente,   "dorato",   "argentato",
"platinato" o "palladiato" a condizione  che  la  massa  del  metallo
prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie
dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata
con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante  prelievo  di
un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo  spessore
dell'oggetto, se inferiore. 
      1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere
impressi i termini  "laminato"  o  "placcato",  seguiti  dal  simbolo
chimico del metallo prezioso, a condizione che  il  rivestimento  sia
ottenuto, rispettivamente, con la  tecnica  di  lavorazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s- ter).»; 
    m) l'allegato II del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
150 del 2002 e' sostituito dall'allegato II al presente decreto; 
    n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica  n.
150 del 2002 e' sostituito dall'allegato III al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  150  del  2002,  come  modificate
dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo,  si  applicano  a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli  oggetti  realizzati  in
conformita'  alle  norme   anteriormente   vigenti   possono   essere
commercializzati per ulteriori 12 mesi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Guidi, Ministro dello sviluppo economico     
 
                         Alfano, Ministro dell'interno                
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 4557 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  251,  ed,  in
particolare, l'articolo 27 che dispone l'emanazione  del  regolamento
di  applicazione  del  citato  provvedimento  mediante  decreto   del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato  di  concerto  con  il   Ministro
dell'interno,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri,
sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
150; 
  Esperita  la  procedura  d'informazione  prevista  dalla  direttiva
98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno  1998,
che codifica la procedura di  notifica  della  direttiva  83/189/CEE,
recepita  con  legge  21  giugno   1986,   n.   317,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 maggio 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
150, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: «g) per "errori ammessi in sede di  analisi",  l'incertezza
di misura dei metodi  di  analisi  prevista  dalle  norme  nazionali,
europee o internazionali di cui all'allegato II.»; 
    b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera s) il  punto  finale  e'
sostituito da un punto e virgola e sono aggiunte le seguenti lettere: 
      «s-bis)   per   "laminazione",   il   processo   meccanico   di
deformazione plastica ottenuto mediante il passaggio, anche ripetuto,
tra due cilindri del prodotto proveniente dalla fusione; 
      s-ter) per "placcatura", l'applicazione,  mediante  trattamento
meccanico o termico, di una sottile lastra di metallo prezioso su una
lastra di altro metallo.»; 
    c) all'articolo 11, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Sono altresi' da considerarsi metodi ufficiali  di  analisi
tutti quelli previsti dalle norme per la  determinazione  del  titolo
delle leghe di metalli preziosi, emanate da organismi  di  normazione
nazionale, europea o  internazionale,  a  condizione  che  comportino
un'incertezza di misura eguale o minore a quella dei metodi  indicati
nell'allegato II.»; 
    d) all'articolo 12, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
      «2. In relazione alle esigenze degli oggetti da  marchiare,  la
matrice del marchio di identificazione e'  realizzata  a  cura  delle
Camere di commercio, in una serie di cinque diverse grandezze. 
  3. Le caratteristiche dell'impronta sono tali da  risultare  incise
sull'oggetto e non impresse a rilievo, la  stella,  il  numero  e  la
sigla di cui al comma 1 e, per le impronte  della  quinta  grandezza,
anche il contorno poligonale dell'impronta medesima.»; 
    e) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. L'obbligo di munirsi del  marchio  di  identificazione  non
sussiste per chiunque  esegue,  esclusivamente  per  conto  di  terzi
titolari del marchio stesso,  lavorazioni  parziali  e  per  chiunque
esegue,  su  oggetti  usati,  riparazioni  per   conto   di   privati
committenti.»; 
    f) all'articolo 17, comma 2, le parole: «E' anche ammesso che  il
titolo sia espresso sotto forma di frazione, con denominatore 1000  e
con la eliminazione del simbolo 0/00.» sono soppresse; 
    g) all'articolo 25, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Gli oggetti  destinati  ad  essere  esportati  fuori  dello
Spazio economico europeo (SEE), del territorio degli Stati  firmatari
dell'EFTA, parti contraenti dell'accordo SEE o della Turchia  possono
essere prodotti senza il marchio di identificazione.»; 
    h) all'articolo 25, comma 5, la parola: "legale" e' soppressa; 
    i) all'articolo 30, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
      «2. Il trasferimento, per atto tra vivi o a causa di morte,  di
proprieta' dell'impresa o del ramo d'azienda che produce  oggetti  in
metallo prezioso, comporta, altresi', il trasferimento a chi subentra
del marchio di identificazione, sempreche'  il  subentrante  continui
l'esercizio della medesima attivita', sia in possesso  della  licenza
di pubblica sicurezza, ove richiesta,  e  comunichi  alla  camera  di
commercio i dati di cui all'articolo 27, comma 2, lettere  a),  b)  e
d), del presente regolamento entro il termine di trenta giorni.»; 
    l) all'articolo 36, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      «1.  Sugli  oggetti  costituiti  di  metalli   comuni   recanti
rivestimenti di oro, di argento, di platino o di palladio puo' essere
impresso  il   termine,   rispettivamente,   "dorato",   "argentato",
"platinato" o "palladiato" a condizione  che  la  massa  del  metallo
prezioso fino sia non inferiore ad 0,01g su ciascun cm² di superficie
dell'oggetto stesso e che tale massa di metallo prezioso sia rilevata
con i metodi di analisi di cui all'articolo 11 mediante  prelievo  di
un campione avente spessore minimo di 1 mm ovvero pari allo  spessore
dell'oggetto, se inferiore. 
      1-bis. Sugli oggetti di cui al comma 1 possono, inoltre, essere
impressi i termini  "laminato"  o  "placcato",  seguiti  dal  simbolo
chimico del metallo prezioso, a condizione che  il  rivestimento  sia
ottenuto, rispettivamente, con la  tecnica  di  lavorazione,  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettere s-bis) o s- ter).»; 
    m) l'allegato II del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
150 del 2002 e' sostituito dall'allegato II al presente decreto; 
    n) l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica  n.
150 del 2002 e' sostituito dall'allegato III al presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 36  del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  150  del  2002,  come  modificate
dalla lettera l) del comma 1 del presente articolo,  si  applicano  a
decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in  vigore  del  presente  regolamento.  Gli  oggetti  realizzati  in
conformita'  alle  norme   anteriormente   vigenti   possono   essere
commercializzati per ulteriori 12 mesi. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 novembre 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Guidi, Ministro dello sviluppo economico     
 
                         Alfano, Ministro dell'interno                
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg.ne - Prev. n. 4557