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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. 194

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente. (15G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/2015
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Testo in vigore dal: 23-1-2015
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
introdotto dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6,  lettere  a)  e  b)  del
medesimo articolo 62; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria  e  al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  "Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente"; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
"Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27  ottobre
1988,  n.  470,  sull'anagrafe  e  il   censimento   degli   italiani
all'estero"; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
"Norme  in  materia  di  sistemi  informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
mm),  della  legge  23  ottobre   1992,   n.   421",   e   successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile"; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati  personali",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle  statistiche  comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della  popolazione
e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; 
  Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  e,  in  particolare,  l'articolo  13  che  disciplina   il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativo  alla  trasmissione  all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati  statistici  protetti  dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie,  e  la  Decisione  89/382/CEE,  Euratom  del
Consiglio che istituisce un comitato del programma  statistico  delle
Comunita' europee; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, recante "Approvazione del  Regolamento  recante  il  riordino
dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2, lettera c)"; 
  Visto l'articolo 1, comma 306, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2013)",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per  la  prima  attuazione
dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come
modificato dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)"; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari"; 
  Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso  con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, che si e' espresso con nota in data 17 aprile 2014; 
  Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta  del  5
agosto 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  25  settembre
2014; 
  Su  proposta  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Subentro alle anagrafi tenute dai comuni 
 
  1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai  comuni  secondo  il  piano  di
subentro  e  le   modalita',   idonee   a   garantire   l'integrita',
l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento.  Nel  subentro
sono  compresi  i  dati  informatizzati  relativi   alle   situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico. 
  2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del  subentro  sono
sottoposti ai seguenti  controlli  formali  da  parte  del  Ministero
dell'interno: 
    a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe
tributaria, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605; 
    b) verifica di congruita'  con  i  dati  contenuti  nell'ANPR  al
momento del subentro. 
  3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di  statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita'  dei  dati
registrati nell'ANPR nella fase di subentro. 
  4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito  del  subentro,  i
dati  necessari  all'allineamento  delle  banche  dati  eventualmente
conservate dagli stessi. 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,
introdotto dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6,  lettere  a)  e  b)  del
medesimo articolo 62; 
  Vista la legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  recante  "Ordinamento
delle anagrafi della popolazione residente"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria  e  al
codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni; 
  Vista la legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante  "Anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante "Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente"; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322,  recante
"Norme sul Sistema  statistico  nazionale  e  sulla  riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di  statistica,  ai  sensi  dell'articolo  24
della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre  1989,
n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27  ottobre
1988,  n.  470,  sull'anagrafe  e  il   censimento   degli   italiani
all'estero"; 
  Visto il decreto legislativo  12  febbraio  1993,  n.  39,  recante
"Norme  in  materia  di  sistemi  informativi   automatizzati   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1,  lettera
mm),  della  legge  23  ottobre   1992,   n.   421",   e   successive
modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  novembre  2000,
n. 396, recante "Regolamento per la revisione  e  la  semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile"; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei dati  personali",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  "Codice
dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle  statistiche  comunitarie
in materia di migrazione e di protezione internazionale; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della  popolazione
e delle abitazioni; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni; 
  Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  e,  in  particolare,  l'articolo  13  che  disciplina   il
Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento  (CE,  Euratom)  n.  1101/2008  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  relativo  alla  trasmissione  all'Istituto
statistico delle Comunita' europee di dati  statistici  protetti  dal
segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle
statistiche comunitarie,  e  la  Decisione  89/382/CEE,  Euratom  del
Consiglio che istituisce un comitato del programma  statistico  delle
Comunita' europee; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche
europee; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 166, recante "Approvazione del  Regolamento  recante  il  riordino
dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare,  l'articolo
2, comma 2, lettera c)"; 
  Visto l'articolo 1, comma 306, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di  stabilita'  2013)",  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per  la  prima  attuazione
dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come
modificato dall'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  che
istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)"; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari"; 
  Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si e' espresso  con
pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, che si e' espresso con nota in data 17 aprile 2014; 
  Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta  del  5
agosto 2014; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  25  settembre
2014; 
  Su  proposta  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Subentro alle anagrafi tenute dai comuni 
 
  1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra
gradualmente alle anagrafi tenute dai  comuni  secondo  il  piano  di
subentro  e  le   modalita',   idonee   a   garantire   l'integrita',
l'univocita' e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento.  Nel  subentro
sono  compresi  i  dati  informatizzati  relativi   alle   situazioni
anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate
in formato elettronico. 
  2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del  subentro  sono
sottoposti ai seguenti  controlli  formali  da  parte  del  Ministero
dell'interno: 
    a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe
tributaria, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 605; 
    b) verifica di congruita'  con  i  dati  contenuti  nell'ANPR  al
momento del subentro. 
  3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di  statistica,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  definiscono
standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualita'  dei  dati
registrati nell'ANPR nella fase di subentro. 
  4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito  del  subentro,  i
dati  necessari  all'allineamento  delle  banche  dati  eventualmente
conservate dagli stessi.