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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 193

Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/2015
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-1-2015
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e  successive
modificazioni, recante: "Codice delle leggi antimafia e delle  misure
di  prevenzione,   nonche'   nuove   disposizioni   in   materia   di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136" ed in particolare, l'articolo 99, comma  1,  del
predetto  decreto  legislativo  n.  159   del   2011,   che   rimette
all'adozione di uno o piu' regolamenti la disciplina delle  modalita'
di funzionamento e di organizzazione della Banca dati nazionale unica
della documentazione  antimafia,  anche  per  cio'  che  concerne  le
procedure di  accesso,  registrazione  e  consultazione,  nonche'  le
modalita' di collegamento ad altre banche dati; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri
per  la   semplificazione  e  la  pubblica   amministrazione,   della
giustizia, dello  sviluppo  economico,  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di funzionamento
della Banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia,  di
cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia. 
  2.  A  tal  fine   esso   individua   inoltre   le   modalita'   di
autenticazione, autorizzazione e di  registrazione  degli  accessi  e
delle  operazioni,  effettuate  sulla   predetta   Banca   dati,   di
consultazione  e  accesso  da   parte   dei   soggetti   individuati,
rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma  1,  lettere
c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 
  3. Il presente regolamento stabilisce, altresi',  le  modalita'  di
collegamento della Banca dati nazionale  unica  della  documentazione
antimafia con il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' con altre banche dati  detenute
da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio  della
documentazione antimafia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
          della pubblica sicurezza): 
              «Art. 8. (Istituzione del Centro elaborazione dati) 
              E'  istituito   presso   il   Ministero   dell'interno,
          nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c)  del  primo
          comma dell'articolo 5, il Centro elaborazione dati, per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'articolo
          6, lettera a), e all'articolo 7. 
              Il  Centro  provvede   alla   raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione    ai    soggetti    autorizzati,    indicati
          nell'articolo 9, secondo i  criteri  e  le  norme  tecniche
          fissati ai sensi del comma seguente. 
              Con decreto del Ministro dell'interno e' costituita una
          commissione tecnica, presieduta  dal  funzionario  preposto
          all'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo   comma
          dell'articolo 5, per la  fissazione  dei  criteri  e  delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  96  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159  (Codice  delle  leggi
          antimafia e delle  misure  di  prevenzione,  nonche'  nuove
          disposizioni in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
          norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto  2010,  n.
          136): 
              «Art. 96. (Istituzione della banca dati nazionale unica
          della documentazione antimafia) 
              1. Presso il Ministero dell'interno,  Dipartimento  per
          le politiche del personale  dell'amministrazione  civile  e
          per le risorse strumentali e finanziarie  e'  istituita  la
          banca dati nazionale unica della documentazione  antimafia,
          di seguito denominata «banca dati nazionale unica». 
              2. Al fine di verificare la sussistenza  di  una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'articolo 84, comma 4, la  banca  dati  nazionale
          unica  e'   collegata   telematicamente   con   il   Centro
          elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121.». 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 99. (Modalita' di funzionamento della banca  dati
          nazionale unica) 
              1. Con uno o piu' regolamenti  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  da
          adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   su   proposta   del    Ministro
          dell'interno, di concerto con  i  Ministri  della  pubblica
          amministrazione e dell'innovazione, della giustizia,  dello
          sviluppo economico e delle infrastrutture e dei  trasporti,
          sentito il Garante per la protezione  dei  dati  personali,
          sono disciplinate le modalita': 
              a) di funzionamento della banca dati nazionale unica; 
              b) di autenticazione, autorizzazione e di registrazione
          degli accessi e delle  operazioni  effettuate  sulla  banca
          dati nazionale unica; 
              c) di accesso da parte del  personale  delle  Forze  di
          polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; 
              d)  di  accesso  da  parte  della  Direzione  nazionale
          antimafia  per  lo   svolgimento   dei   compiti   previsti
          dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; 
              e) di  consultazione  da  parte  dei  soggetti  di  cui
          all'articolo 97, comma 1; 
              f) di collegamento con il Centro Elaborazione  Dati  di
          cui all'articolo 96. 
              2.  Il  sistema   informatico,   comunque,   garantisce
          l'individuazione  del  soggetto   che   effettua   ciascuna
          interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso. 
              2-bis. Fino all'attivazione della banca dati  nazionale
          unica, e comunque non  oltre  dodici  mesi  dalla  data  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  primo   dei
          regolamenti  di  cui  al  comma  1,  i  soggetti   di   cui
          all'articolo  83,  commi  1  e  2,  acquisiscono  d'ufficio
          tramite le prefetture la documentazione antimafia.  A  tali
          fini, le prefetture utilizzano il collegamento  informatico
          al Centro elaborazione dati di  cui  all'articolo  8  della
          legge 1° aprile 1981, n. 121,  al  fine  di  verificare  la
          sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione
          o di divieto di cui all'articolo 67 o di  un  tentativo  di
          infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84,  comma  4,  e
          all'articolo  91,   comma   6,   nonche'   i   collegamenti
          informatici  o  telematici,  attivati  in  attuazione   del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252. In ogni caso,  si  osservano  per  il  rilascio  della
          documentazione antimafia i termini di cui agli articoli  88
          e 92. 
              2-ter. Con uno  dei  regolamenti  di  cui  al  comma  1
          possono essere disciplinate le modalita' con  le  quali  la
          banca   dati   nazionale   unica   acquisisce,   attraverso
          l'Anagrafe nazionale della  popolazione  residente  di  cui
          all'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
          82, i dati anagrafici dei soggetti di cui all'articolo  85,
          comma 3, e li raffronta con quelli del Centro  elaborazione
          dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile  1981,  n.
          121.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art.17. (Regolamenti) 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il Libro II  del  Capo  V  del  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 (per la rubrica si  vedano  le  note
          riportate al Titolo) tratta  della  "Banca  dati  nazionale
          unica della documentazione antimafia". 
              Si riporta il testo dell'articolo 97 del citato decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
              «Art. 97. (Consultazione  della  banca  dati  nazionale
          unica) 
              1. Ai fini del rilascio della documentazione antimafia,
          la banca  dati  nazionale  unica  puo'  essere  consultata,
          secondo  le  modalita'  di  cui  al  regolamento   previsto
          dall'articolo 99, da: 
              a) i soggetti indicati dall'articolo 83, commi 1  e  2,
          del presente decreto; 
              b) le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura; 
              c) gli ordini professionali; 
              c-bis)  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui  contratti
          pubblici di lavori, servizi e forniture, per  le  finalita'
          di cui all'articolo 6-bis del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». 
              Per il testo dell'articolo 99 del decreto legislativo 6
          settembre 2011, n. 159, si vedano le  note  riportate  alle
          premesse. 
              Per il testo dell'articolo  8  della  legge  1°  aprile
          1981, n. 121, si vedano le note riportate al Titolo.