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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184

Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri. (14G00198)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2014
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  • Esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea
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  • Distacco presso gli Stati membri dell'Unione europea, gli altri
    Stati, le organizzazioni e gli enti internazionali
  • 6
  • 7

  • Disposizioni comuni
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Testo in vigore dal: 30-12-2014
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'articolo 21; 
  Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare l'articolo 12; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 32; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2008)6866  del  12
novembre 2008; 
  Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per
gli affari esteri e la politica di sicurezza n.  2012/C12/04  del  23
marzo 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) «altri  distacchi»:  le  fattispecie  di  distacco  presso  le
organizzazioni,  gli  enti  internazionali   e   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 32,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    c)  «amministrazioni»:  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    d)  «Ministero»:  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale; 
    e) «rappresentanza diplomatica»:  la  rappresentanza  diplomatica
italiana   competente   per   il   Paese   o   per   l'organizzazione
internazionale di distacco; 
    f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare  italiano  competente
per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; 
    g) «Presidenza»: il Dipartimento della  funzione  pubblica  e  il
Dipartimento delle politiche europee della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri nei  Capi  I  e  III,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II; 
    h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e  gli  organismi
dell'Unione europea, inclusi  il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio
dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per
l'azione esterna e le agenzie. 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare  l'articolo
9, comma 2, e l'articolo 17, comma 3; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»   e   in
particolare l'articolo 21; 
  Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1114; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare l'articolo 12; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   in
particolare l'articolo 32; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2008)6866  del  12
novembre 2008; 
  Vista la decisione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per
gli affari esteri e la politica di sicurezza n.  2012/C12/04  del  23
marzo 2011; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2014; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione   internazionale,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intendono: 
    a) «esperti nazionali distaccati», di seguito «END»: i dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b) «altri  distacchi»:  le  fattispecie  di  distacco  presso  le
organizzazioni,  gli  enti  internazionali   e   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 32,  comma  1,  lettere  b)  e  c)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    c)  «amministrazioni»:  le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    d)  «Ministero»:  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale; 
    e) «rappresentanza diplomatica»:  la  rappresentanza  diplomatica
italiana   competente   per   il   Paese   o   per   l'organizzazione
internazionale di distacco; 
    f) «ufficio consolare»: l'ufficio consolare  italiano  competente
per il Paese o per l'organizzazione internazionale di distacco; 
    g) «Presidenza»: il Dipartimento della  funzione  pubblica  e  il
Dipartimento delle politiche europee della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri nei  Capi  I  e  III,  il  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nel Capo II; 
    h) «Unione europea»: le istituzioni, gli organi e  gli  organismi
dell'Unione europea, inclusi  il  Parlamento  europeo,  il  Consiglio
dell'Unione europea, la Commissione europea e il Servizio europeo per
l'azione esterna e le agenzie.