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DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2014, n. 175

Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata. (14G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/2024)
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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal:  13-12-2014

Art. 25

Sanzioni per omissione o inesattezza
dati statistici degli elenchi intrastat
1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è sostituito dal seguente:
«5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.».
Note all'art. 25:
- Il testo del dell'art. 34, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dal presente decreto è il seguente:
«Art. 34 (Elenchi riepilogativi). - 1. Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi ai sensi dell'art. 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e quelli incaricati del controllo degli elenchi stessi, se rilevano omissioni, irregolarità od inesattezze nella loro compilazione, provvedono direttamente all'integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se rilevano la mancata presentazione di tali elenchi ovvero non hanno la disponibilità dei dati esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine, comunque non inferiore a trenta giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato ovvero a comunicare all'ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità e le inesattezze riscontrate.
2.
3.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, previa comunicazione da parte della Guardia di finanza o degli altri uffici abilitati dell'Amministrazione finanziaria delle violazioni da essi rilevate. Ai fini dell'accertamento delle omissioni e delle irregolarità di cui ai commi precedenti e per le relative controversie si applicano le disposizioni previste dagli articoli 51, 52, 59, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni connesse rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto. Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate, per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.
5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'art. 9 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati annualmente ai sensi dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989. Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso.
6. Sono abrogati il comma 7 dell'art. 54, decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ed il comma 4 dell'art. 6, decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.».
- Il testo vigente del richiamato art. 9 del Regolamento (CE) 31 marzo 2004 n. 638/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio), pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102, è il seguente:
«Art. 9 (Dati da rilevare nel quadro del sistema Intrastat). - 1. Le autorità nazionali rilevano le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione individuale attribuito al soggetto tenuto a fornire le informazioni a norma dell'art. 214 della direttiva 2006/112/CE (12);
b) il periodo di riferimento;
c) il flusso (arrivi o spedizioni);
d) l'identificazione delle merci con il codice a otto cifre della nomenclatura combinata quale definito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune;
e) lo Stato membro associato;
f) il valore delle merci;
g) la quantità delle merci;
h) la natura della transazione.
Le informazioni statistiche di cui alle lettere da e) a h) sono stabilite nell'allegato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità di raccolta di tali informazioni, in particolare i codici e il formato da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'art. 14, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri possono anche raccogliere informazioni aggiuntive, quali:
a) l'identificazione delle merci a un livello più dettagliato di quello della nomenclatura combinata;
b) il paese d'origine, all'arrivo;
c) la regione d'origine, alla spedizione, e la regione di destinazione, all'arrivo;
d) le condizioni di consegna;
e) il modo di trasporto;
f) il regime statistico.
Le informazioni statistiche di cui alle lettere da b) a f) sono definite nell'allegato. Le modalità di rilevazione di tali informazioni, in particolare i codici da utilizzare, sono precisate, ove necessario, secondo la procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2.».
- Il testo vigente dei richiamati articoli 7 e 11 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 è il seguente:
«Art. 7 (Obbligo di fornire dati statistici). - 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'art. 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'art. 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'art. 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.».
«Art. 11 (Sanzioni amministrative.). - 1. Sanzioni amministrative pecuniarie, di cui all'art. 7, sono stabilite:
a) nella misura minima di lire quattrocentomila e massima di lire quattromilioni per le violazioni da parte di persone fisiche;
b) nella misura minima di lire un milione e massima di lire diecimilioni per le violazioni da parte di enti e società.
2. L'accertamento delle violazioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, è effettuato dagli uffici di statistica, facenti parte del Sistema statistico nazionale di cui all'art. 2, che siano venuti a conoscenza della violazione.
3. Il competente ufficio di statistica redige motivato rapporto in ordine alla violazione e, previa contestazione degli addebiti agli interessati secondo il procedimento di cui agli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 , lo trasmette al prefetto della provincia, il quale procede, ai sensi dell'art. 18 e seguenti della medesima legge. Dell'apertura del procedimento è data comunicazione all'ISTAT.».