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LEGGE 24 novembre 2014, n. 173

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi. (14G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2014
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-12-2014
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
Partecipazione a  Banche  multilaterali  di  sviluppo  per  l'America
                         latina e i Caraibi 
 
  1. E' autorizzata  la  partecipazione  dell'Italia  all'aumento  di
capitale  della  Banca  di  sviluppo  dei   Caraibi   attraverso   la
sottoscrizione di 9.353 azioni per complessivi 56.414.864,22  dollari
statunitensi,  di  cui  12.413.320,92  da  versare  in  quattro  rate
rispettivamente pari a 4.137.773,64  dollari  statunitensi  nell'anno
2014, a 2.068.886,82 dollari statunitensi in ciascuno degli anni 2015
e 2016 e a 4.137.773,64 dollari  statunitensi  nell'anno  2017.  Tali
somme saranno erogate al  tasso  di  cambio  vigente  alla  data  del
pagamento. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 3.064.153  per
l'anno 2014, in euro 1.532.077 per ciascuno degli anni 2015 e 2016  e
in euro 3.064.153 per l'anno 2017, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, con le  medesime  modalita'  ivi  indicate,  con  corrispondente
riduzione, per gli stessi anni, delle risorse destinate agli  aumenti
di capitale nelle banche multilaterali di sviluppo. 
  3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede  al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo. Nel
caso si verifichino o siano in procinto  di  verificarsi  scostamenti
rispetto alle previsioni  di  cui  al  medesimo  comma,  fatta  salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze provvede, con proprio decreto,  alla  riduzione,  nella
misura  necessaria  alla  copertura  finanziaria  del  maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie di  parte  corrente  iscritte,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
medesima legge n. 196 del 2009, nel programma «Politica  economica  e
finanziaria in ambito internazionale»  della  missione  «L'Italia  in
Europa  e  nel  mondo»  dello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in
merito alle cause degli scostamenti e all'adozione  delle  misure  di
cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. E' autorizzata la sottoscrizione da parte dell'Italia  di  9.800
azioni della Banca interamericana di sviluppo, di cui  238  azioni  a
pagamento per 2.871.097 dollari statunitensi, da versare  secondo  le
modalita' determinate dai Governatori della  Banca,  e  le  rimanenti
9.562 azioni a chiamata. Alla predetta sottoscrizione si provvede nei
limiti  delle   risorse   disponibili   gia'   autorizzate   per   la
partecipazione al capitale della suddetta Banca. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il  rinvio.Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'articolo 7
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
              "3. Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli
          aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
          la somma  di  226  milioni  di  euro  delle  disponibilita'
          giacenti  sul  conto   corrente   di   Tesoreria   di   cui
          all'articolo 7, comma 2-bis del D.Lgs. 31  marzo  1998,  n.
          143, e successive  modifiche  e  integrazioni,  e'  versata
          all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni
          di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015,
          35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni  di  euro  nel
          2017, per essere riassegnata nella  pertinente  missione  e
          programma  dello  stato  di  previsione  della  spesa   del
          Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla compensazione
          degli effetti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  si
          provvede mediante corrispondente  utilizzo  delle  maggiori
          entrate e delle minori spese recate dal presente decreto". 
              Si riporta il testo vigente del comma 12  dell'articolo
          17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica": 
              "12. La clausola di salvaguardia di cui al comma 1 deve
          essere effettiva e automatica. Essa deve indicare le misure
          di riduzione delle spese  o  di  aumenti  di  entrata,  con
          esclusione del ricorso ai fondi di  riserva,  nel  caso  si
          verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti
          rispetto alle previsioni indicate dalle leggi al fine della
          copertura finanziaria. In tal caso, sulla base di  apposito
          monitoraggio, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adotta, sentito il Ministro competente, le misure  indicate
          nella clausola di salvaguardia e riferisce alle Camere  con
          apposita relazione. La relazione espone le cause che  hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri autorizzati dalle predette leggi". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'articolo
          11 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "3. La  legge  di  stabilita'  contiene  esclusivamente
          norme tese a realizzare effetti finanziari  con  decorrenza
          nel triennio considerato dal bilancio pluriennale. Essa non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
                a)  il  livello  massimo  del  ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
                b) le variazioni delle aliquote, delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
                c)  gli   importi   dei   fondi   speciali   previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
                d) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
                e) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
                f) gli importi, in apposita tabella, con le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
                g)  l'importo  complessivo  massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  ai  sensi
          dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, ed alle modifiche del trattamento economico e
          normativo del personale  dipendente  dalle  amministrazioni
          statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo,
          per la parte non utilizzata al termine  dell'esercizio,  e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
                h) altre regolazioni meramente quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
                i)  norme  che  comportano  aumenti  di   entrata   o
          riduzioni di spesa, restando  escluse  quelle  a  carattere
          ordinamentale ovvero  organizzatorio,  fatto  salvo  quanto
          previsto dalla lettera m); 
                l) norme  recanti  misure  correttive  degli  effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
                m) le  norme  eventualmente  necessarie  a  garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge". 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'articolo
          21 della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              "5.  Nell'ambito  di  ciascun  programma  le  spese  si
          ripartiscono in: 
                a) spese non rimodulabili; 
                b) spese rimodulabili".