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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 2014, n. 172

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale. (14G00186)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2014
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 11-12-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222; 
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664; 
  Visto l'articolo 1, comma 206, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998,  n.
76; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002,
n. 250; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2013, n.
82; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 2014; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente 
                della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76 
 
  1. All'articolo 2 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10
marzo 1998, n.76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole da: «per l'assistenza ai rifugiati  e  per
la conservazione dei beni culturali» sono sostituite dalle  seguenti:
«per  l'assistenza  ai  rifugiati,  per  la  conservazione  dei  beni
culturali e per la ristrutturazione, il miglioramento,  la  messa  in
sicurezza, l'adeguamento antisismico e  l'efficientamento  energetico
degli  immobili  adibiti  all'istruzione  scolastica  di   proprieta'
pubblica dello Stato, degli enti  locali  territoriali  e  del  Fondo
edifici di culto di cui all'articolo 56 della legge 20  maggio  1985,
n. 222,»; 
  b) al comma 3,  la  parola:  «metereologici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «meteorologici»; 
  c) al comma 3, dopo le parole: «di cui al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42» sono  inserite  le  seguenti:  «e  gli  immobili
adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello Stato,
degli enti locali territoriali, e del Fondo edifici di culto  di  cui
all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
  d) al comma 5, dopo le  parole:  «alla  fruibilita'  da  parte  del
pubblico di beni immobili» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi
quelli adibiti all'istruzione scolastica di proprieta' pubblica dello
Stato, degli enti locali territoriali e del Fondo edifici di culto di
cui all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n. 222,»; 
    e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5.1. Gli interventi per gli  immobili  adibiti  all'istruzione
scolastica, ivi inclusi i beni culturali di cui all'articolo  10  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  di  proprieta'  pubblica
dello Stato, degli enti locali territoriali e del  Fondo  edifici  di
culto di cui all'articolo 56 della legge  20  maggio  1985,  n.  222,
consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella messa  in
sicurezza,  nell'adeguamento   antisismico   e   nell'efficientamento
energetico degli edifici. Gli interventi, ove  abbiano  a  oggetto  i
beni culturali di cui all'articolo  10  del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, sono effettuati nel rispetto delle  disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
      5.2. La domanda per  accedere  alla  ripartizione  della  quota
dell'otto per mille di cui all'articolo 1,  riguardante  il  medesimo
intervento puo' essere presentata per una sola delle tipologie di cui
ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1.»; 
  f) al comma 5-bis le parole: «di cui ai commi 2, 3,  4  e  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 5.1»; 
  g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Ai sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  al  comma  1,  gli
interventi di cui ai commi da 2 a  5  sono  considerati  straordinari
quando  esulano  effettivamente  dall'attivita'  ordinaria  e   dalla
corrente cura degli interessi coinvolti e non sono  ricompresi  nella
programmazione    ordinaria    dell'utilizzazione    delle    risorse
finanziarie. Gli interventi di cui  al  comma  5.1  sono  considerati
straordinari quando non siano oggetto di altre linee di finanziamento
o le stesse siano insufficienti a coprire l'intero intervento.»; 
          Avvertenze: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.  Con  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge.». 
              - Si riporta il testo degli  articoli  47  e  48  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222  (Disposizioni  sugli  enti  e
          beni ecclesiastici in Italia e  per  il  sostentamento  del
          clero cattolico in servizio nelle diocesi): 
              «Art. 47. - Le somme da corrispondere a far  tempo  dal
          1° gennaio 1987 e sino a  tutto  il  1989  alla  Conferenza
          episcopale italiana e al Fondo edifici di  culto  in  forza
          delle presenti norme sono  iscritte  in  appositi  capitoli
          dello stato di previsione del Ministero del  tesoro,  verso
          contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del  medesimo
          stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031
          e  n.  2071  dello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'interno, nonche' del capitolo n. 7871 dello  stato  di
          previsione del Ministero dei lavori pubblici. 
              A decorrere dall'anno finanziario 1990 una  quota  pari
          all'otto per mille dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche,  liquidata   dagli   uffici   sulla   base   delle
          dichiarazioni annuali, e' destinata, in parte, a  scopi  di
          interesse sociale  o  di  carattere  umanitario  a  diretta
          gestione  statale  e,  in  parte,  a  scopi  di   carattere
          religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. 
              Le destinazioni di  cui  al  comma  precedente  vengono
          stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti
          in sede di dichiarazione annuale dei redditi.  In  caso  di
          scelte  non  espresse  da  parte   dei   contribuenti,   la
          destinazione  si  stabilisce  in  proporzione  alle  scelte
          espresse. 
              Per gli anni finanziari 1990,  1991  e  1992  lo  Stato
          corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun  anno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno  1996,
          una  somma  pari  al  contributo  alla  stessa  corrisposto
          nell'anno 1989, a norma dell'articolo 50. 
              A  decorrere  dall'anno  finanziario  1993,  lo   Stato
          corrisponde annualmente, entro  il  mese  di  giugno,  alla
          Conferenza episcopale italiana,  a  titolo  di  anticipo  e
          salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo
          d'imposta  successivo,  una  somma  calcolata  sull'importo
          liquidato  dagli  uffici  sulla  base  delle  dichiarazioni
          annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente  con
          destinazione alla Chiesa cattolica.» 
              «Art. 48. - Le quote di cui  all'articolo  47,  secondo
          comma,  sono  utilizzate:  dallo   Stato   per   interventi
          straordinari  per  fame  nel  mondo,  calamita'   naturali,
          assistenza ai rifugiati, conservazione di  beni  culturali;
          dalla  Chiesa  cattolica  per  esigenze  di   culto   della
          popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi
          a favore della collettivita' nazionale o di paesi del terzo
          mondo». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  3,  comma  19,  della
          legge 23 dicembre 1996,  n.  664  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1997   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 1997-1999): 
                «Art. 3.- (Stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro e disposizioni relative). - 1-18 (Omissis). 
              19. Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo  48  della
          legge 20 maggio 1985, n. 222 , con regolamento da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge ai sensi dell'articolo  17  della  legge  23
          agosto 1988, n.  400  ,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          procedure per l'utilizzo dello  stanziamento  del  capitolo
          6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
          l'anno  1997  e  corrispondenti  capitoli  per   gli   anni
          successivi. Lo schema del  regolamento  e'  trasmesso  alla
          Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  per
          l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni.  Il
          Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 
               - Si riporta il testo dell'art. 1,  comma  206,  della
          legge  27  dicembre  2013  n.  147  (Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2014): 
                 «206. All'articolo 48, primo comma, della  legge  20
          maggio 1985, n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni
          culturali"   sono    inserite    le    seguenti:    ",    e
          ristrutturazione,  miglioramento,   messa   in   sicurezza,
          adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
          immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'istruzione
          scolastica".». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10   marzo   1998,   n.   76
          (Regolamento    recante    criteri    e    procedure    per
          l'utilizzazione della quota dell'otto per mille  dell'IRPEF
          devoluta alla diretta gestione  statale),  come  modificato
          dal presente regolamento: 
                «Art. 2. (Interventi ammessi). - 1. Sono ammessi alla
          ripartizione della quota  dell'otto  per  mille  a  diretta
          gestione statale esclusivamente gli interventi straordinari
          per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di  calamita'
          naturali,   per   l'assistenza   ai   rifugiati,   per   la
          conservazione dei beni culturali e per la ristrutturazione,
          il miglioramento,  la  messa  in  sicurezza,  l'adeguamento
          antisismico e l'efficientamento energetico  degli  immobili
          adibiti all'istruzione scolastica  di  proprieta'  pubblica
          dello Stato, degli enti locali  territoriali  e  del  Fondo
          edifici di culto di cui  all'articolo  56  della  legge  20
          maggio 1985, n. 222. 
              2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel  mondo
          sono diretti alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati
          all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare nei Paesi  in
          via di sviluppo, nonche' alla qualificazione  di  personale
          locale da destinare a compiti di contrasto delle situazioni
          di sotto sviluppo e denutrizione ovvero di  pandemie  e  di
          emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza  delle
          popolazioni ivi residenti. 
              3. Gli interventi in caso di  calamita'  naturali  sono
          diretti all'attivita' di realizzazione  di  opere,  lavori,
          studi, monitoraggi finalizzati alla tutela  della  pubblica
          incolumita'   da   fenomeni   geo-morfologici,   idraulici,
          valanghivi, meteorologici, di incendi boschivi  e  sismici,
          nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi inclusi i  beni
          culturali di  cui  all'articolo  10  del  Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42, e gli immobili adibiti  all'istruzione
          scolastica di proprieta' pubblica dello Stato,  degli  enti
          locali territoriali, e del Fondo edifici di  culto  di  cui
          all'articolo  56  della  legge  20  maggio   1985,   n.222,
          danneggiati  o  distrutti  dalle  medesime   tipologie   di
          fenomeni. 
              4. Gli  interventi  di  assistenza  ai  rifugiati  sono
          diretti ad assicurare a coloro cui sono state riconosciute,
          secondo  la  normativa   vigente,   forme   di   protezione
          internazionale    o    umanitaria,    l'accoglienza,     la
          sistemazione, l'assistenza sanitaria e i  sussidi  previsti
          dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di  interventi  e'
          assicurato anche a coloro  che  hanno  fatto  richiesta  di
          protezione  internazionale,  purche'  privi  di  mezzi   di
          sussistenza e ospitalita' in Italia. 
              5.  Gli  interventi  per  la  conservazione   di   beni
          culturali sono rivolti al  restauro,  alla  valorizzazione,
          alla fruibilita' da parte del pubblico  di  beni  immobili,
          ivi inclusi quelli  adibiti  all'istruzione  scolastica  di
          proprieta'  pubblica  dello  Stato,   degli   enti   locali
          territoriali  e  del  Fondo  edifici  di   culto   di   cui
          all'articolo 56 della legge 20 maggio 1985, n.222, o mobili
          anche immateriali, che presentano un particolare interesse,
          architettonico,    artistico,    storico,     archeologico,
          etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico,  ai
          sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui
          al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i  quali
          sia  intervenuta  la  verifica  ovvero   la   dichiarazione
          dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice. 
              5.1.  Gli   interventi   per   gli   immobili   adibiti
          all'istruzione scolastica, ivi inclusi i beni culturali  di
          cui all'articolo 10  del  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n.42, di proprieta' pubblica dello Stato, degli  enti
          locali territoriali e del Fondo edifici  di  culto  di  cui
          all'articolo  56  della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,
          consistono nella ristrutturazione, nel miglioramento, nella
          messa  in   sicurezza,   nell'adeguamento   antisismico   e
          nell'efficientamento   energetico   degli   edifici.    Gli
          interventi, ove abbiano a oggetto i beni culturali  di  cui
          all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42, sono effettuati nel rispetto delle disposizioni di  cui
          allo stesso decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. 
              5.2. La domanda per accedere  alla  ripartizione  della
          quota  dell'otto  per  mille   di   cui   all'articolo   1,
          riguardante il medesimo intervento puo'  essere  presentata
          per una sola delle tipologie di cui ai commi 2, 3, 4,  5  e
          5.1. 
              5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e  5.1
          devono essere coerenti con gli  indirizzi  e  le  priorita'
          eventualmente individuati dal Presidente del Consiglio  del
          Ministri, dai Ministri competenti e dai Ministri  delegati,
          ai sensi dell'articolo 9 della legge  23  agosto  1988,  n.
          400. 
              6. Ai sensi e per gli effetti di cui al  comma  1,  gli
          interventi di cui ai  commi  da  2  a  5  sono  considerati
          straordinari quando esulano  effettivamente  dall'attivita'
          ordinaria e dalla corrente cura degli interessi coinvolti e
          non  sono   ricompresi   nella   programmazione   ordinaria
          dell'utilizzazione   delle   risorse    finanziarie.    Gli
          interventi  di  cui   al   comma   5.1   sono   considerati
          straordinari quando non siano oggetto  di  altre  linee  di
          finanziamento o le stesse  siano  insufficienti  a  coprire
          l'intero intervento. 
              6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e  5  devono
          essere eseguiti sul territorio italiano.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  56  della  legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi): 
              «Art. 56. Il Fondo edifici  di  culto  ha  personalita'
          giuridica  ed  e'  amministrato  in  base  alle  norme  che
          regolano  le  gestioni  patrimoniali  dello  Stato  con   i
          privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali  ad  esse
          riconosciuti.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, della  citata  legge
          23 agosto 1988, n. 400: 
                «Art.  9.  Ministri  senza   portafoglio,   incarichi
          speciali di Governo, incarichi di reggenza ad interim. 
              1.  All'atto  della  costituzione   del   Governo,   il
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio dei ministri, puo' nominare, presso la Presidenza
          del Consiglio dei ministri, ministri senza  portafoglio,  i
          quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del
          Consiglio dei ministri sentito il Consiglio  dei  ministri,
          con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. 
              2. 2. Ogni qualvolta la legge o altra  fonte  normativa
          assegni, anche in via delegata,  compiti  specifici  ad  un
          Ministro senza portafoglio  ovvero  a  specifici  uffici  o
          dipartimenti della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
          gli    stessi    si    intendono    comunque    attribuiti,
          rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
          che puo' delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario  di
          Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio dei ministri, puo'  conferire  ai  ministri,  con
          decreto di cui e' data notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale,
          incarichi speciali di Governo per un tempo determinato. 
              4. Il Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri,  puo'  conferire  al
          Presidente del Consiglio stesso o ad un ministro l'incarico
          di reggere ad interim un Dicastero, con decreto di  cui  e'
          data notizia nella Gazzetta Ufficiale.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   10   del decreto
          legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei   beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137): 
                «Art. 10. (Beni culturali). - 1. Sono beni  culturali
          le cose immobili e mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle
          regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche'  ad
          ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
          private  senza  fine  di  lucro,  ivi  compresi  gli   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,   che   presentano
          interesse    artistico,     storico,     archeologico     o
          etnoantropologico. 
              2. Sono inoltre beni culturali: 
              a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e  altri
          luoghi espositivi dello Stato, delle regioni,  degli  altri
          enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro  ente  ed
          istituto pubblico; 
              b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle
          regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di
          ogni altro ente ed istituto pubblico; 
              c) le raccolte librarie delle biblioteche dello  Stato,
          delle regioni,  degli  altri  enti  pubblici  territoriali,
          nonche'  di  ogni  altro  ente  e  istituto  pubblico,   ad
          eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni  delle
          biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              3. Sono altresi' beni culturali, quando sia intervenuta
          la dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
              a) le cose immobili e mobili che  presentano  interesse
          artistico,  storico,   archeologico   o   etnoantropologico
          particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi
          da quelli indicati al comma 1; 
              b) gli archivi e i singoli  documenti,  appartenenti  a
          privati, che rivestono  interesse  storico  particolarmente
          importante; 
              c) le raccolte librarie,  appartenenti  a  privati,  di
          eccezionale interesse culturale; 
                d)  le   cose   immobili   e   mobili,   a   chiunque
          appartenenti, che rivestono un  interesse,  particolarmente
          importante a causa  del  loro  riferimento  con  la  storia
          politica, militare,  della  letteratura,  dell'arte,  della
          scienza, della tecnica, dell'industria e della  cultura  in
          genere, ovvero quali testimonianze dell'identita'  e  della
          storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
              e)  le  collezioni  o  serie  di  oggetti,  a  chiunque
          appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle  indicate
          al comma 2  e  che,  per  tradizione,  fama  e  particolari
          caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
          storica,  archeologica,  numismatica  o  etnoantropologica,
          rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
              4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1  e  al
          comma 3, lettera a): 
              a)  le  cose  che  interessano  la  paleontologia,   la
          preistoria e le primitive civilta'; 
              b) le cose di interesse numismatico  che,  in  rapporto
          all'epoca, alle tecniche  e  ai  materiali  di  produzione,
          nonche' al contesto di riferimento,  abbiano  carattere  di
          rarita' o di pregio; 
              c)  i  manoscritti,  gli  autografi,  i  carteggi,  gli
          incunaboli, nonche' i libri, le stampe e le incisioni,  con
          relative matrici, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              d) le carte geografiche e gli spartiti musicali  aventi
          carattere di rarita' e di pregio; 
              e) le fotografie, con relativi negativi e  matrici,  le
          pellicole cinematografiche ed  i  supporti  audiovisivi  in
          genere, aventi carattere di rarita' e di pregio; 
              f)  le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano
          interesse artistico o storico; 
              g) le pubbliche  piazze,  vie,  strade  e  altri  spazi
          aperti urbani di interesse artistico o storico; 
              h)  i   siti   minerari   di   interesse   storico   od
          etnoantropologico; 
              i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico,
          storico od etnoantropologico; 
              l) le architetture rurali aventi interesse  storico  od
          etnoantropologico quali testimonianze dell'economia  rurale
          tradizionale. 
              5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e  178,  non
          sono soggette alla disciplina del presente Titolo  le  cose
          indicate al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la
          cui esecuzione non risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se
          mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili,  nonche'  le
          cose indicate al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera
          di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad  oltre
          cinquanta anni.».