stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 novembre 2014, n. 170

Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (14G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014
nascondi
vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal: 25-11-2014
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012,  n.  247  ed  in  particolare  gli
articoli 1, comma 3, e 28, comma 2; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il  7
agosto 2014; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota n. prot. 9700 del 5 novembre 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita'  per  l'elezione
dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. 4-bis. 4-ter. (Omissis).". 
              Si riporta il testo degli articoli 1, comma  3,  e  28,
          comma 2, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247  (Nuova
          disciplina dell'ordinamento della professione forense): 
              "Art. 1. Disciplina dell'ordinamento forense 
              1.- 2. (Omissis). 
              3. All'attuazione  della  presente  legge  si  provvede
          mediante regolamenti  adottati  con  decreto  del  Ministro
          della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  due  anni  dalla  data
          della sua entrata in vigore, previo  parere  del  Consiglio
          nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse
          di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza
          forense. Il CNF esprime i  suddetti  pareri  entro  novanta
          giorni dalla  richiesta,  sentiti  i  consigli  dell'ordine
          territoriali e le associazioni forensi che siano costituite
          da almeno cinque anni e che siano  state  individuate  come
          maggiormente  rappresentative  dal  CNF.  Gli  schemi   dei
          regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno  corredato
          di  relazione  tecnica,  che  evidenzi  gli  effetti  delle
          disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo  periodo,
          ove  gli  stessi  risultino  essere  stati  tempestivamente
          comunicati, perche' su di essi sia espresso, nel termine di
          sessanta  giorni   dalla   richiesta,   il   parere   delle
          Commissioni parlamentari competenti. 
              4.- 5.- 6. (Omissis).". 
              "Art. 28. Il consiglio dell'ordine 
              1. Il consiglio ha  sede  presso  il  tribunale  ed  e'
          composto: 
              a) da cinque membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          cento iscritti; 
              b) da sette  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          duecento iscritti; 
              c) da  nove  membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          cinquecento iscritti; 
              d) da undici membri,  qualora  l'ordine  conti  fino  a
          mille iscritti; 
              e) da quindici membri, qualora l'ordine  conti  fino  a
          duemila iscritti; 
              f) da ventuno membri, qualora  l'ordine  conti  fino  a
          cinquemila iscritti; 
              g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti  oltre
          cinquemila iscritti. 
              2.  I  componenti  del  consiglio  sono  eletti   dagli
          iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai
          sensi dell'articolo 1  e  con  le  modalita'  nello  stesso
          stabilite.  Il  regolamento  deve  prevedere,  in  ossequio
          all'articolo 51 della  Costituzione,  che  il  riparto  dei
          consiglieri  da  eleggere  sia  effettuato  in  base  a  un
          criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il  genere
          meno  rappresentato  deve  ottenere  almeno  un  terzo  dei
          consiglieri eletti. La disciplina del  voto  di  preferenza
          deve prevedere  la  possibilita'  di  esprimere  un  numero
          maggiore di preferenze  se  destinate  ai  due  generi.  Il
          regolamento  provvede  a  disciplinare  le   modalita'   di
          formazione delle liste ed i casi di sostituzione  in  corso
          di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
          riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al  voto
          tutti coloro che risultano  iscritti  negli  albi  e  negli
          elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti  e
          ricercatori universitari a  tempo  pieno  e  nella  sezione
          speciale degli avvocati stabiliti,  il  giorno  antecedente
          l'inizio delle  operazioni  elettorali.  Sono  esclusi  dal
          diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione  sospesi
          dall'esercizio della professione. 
              3. Ciascun elettore puo' esprimere un  numero  di  voti
          non superiore ai due terzi  dei  consiglieri  da  eleggere,
          arrotondati per difetto. 
              4. Sono eleggibili gli iscritti che  hanno  diritto  di
          voto,  che  non  abbiano   riportato,   nei   cinque   anni
          precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu'  grave
          dell'avvertimento. 
              5. Risultano  eletti  coloro  che  hanno  riportato  il
          maggior numero di voti. In caso di parita' di voti  risulta
          eletto il piu' anziano per iscrizione  e,  tra  coloro  che
          abbiano uguale anzianita' di  iscrizione,  il  maggiore  di
          eta'. I consiglieri non possono essere eletti per  piu'  di
          due mandati.  La  ricandidatura  e'  possibile  quando  sia
          trascorso un numero di anni uguale agli anni nei  quali  si
          e' svolto il precedente mandato. 
              6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento
          permanente per qualsiasi causa di uno o  piu'  consiglieri,
          subentra  il  primo  dei  non  eletti,   nel   rispetto   e
          mantenimento dell'equilibrio dei generi. In caso di parita'
          di voti, subentra il piu' anziano  per  iscrizione  e,  tra
          coloro che abbiano  uguale  anzianita'  di  iscrizione,  il
          maggiore  di  eta'.  Il  consiglio,  preso  atto,  provvede
          all'integrazione  improrogabilmente   nei   trenta   giorni
          successivi al verificarsi dell'evento. 
              7. Il consiglio dura in carica un quadriennio  e  scade
          il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente  resta
          in carica  per  il  disbrigo  degli  affari  correnti  fino
          all'insediamento del consiglio neoeletto. 
              8. L'intero consiglio  decade  se  cessa  dalla  carica
          oltre la meta' dei suoi componenti. 
              9. Il consiglio elegge il presidente, il  segretario  e
          il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici  componenti,
          il consiglio puo' eleggere un  vicepresidente.  A  ciascuna
          carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il  maggior
          numero di voti. In  caso  di  parita'  di  voti  e'  eletto
          presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il piu'
          anziano  per  iscrizione  all'albo  o,  in  caso  di   pari
          anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 
              10. La  carica  di  consigliere  e'  incompatibile  con
          quella  di  consigliere  nazionale,   di   componente   del
          consiglio di amministrazione e del  comitato  dei  delegati
          della Cassa nazionale di previdenza e  assistenza  forense,
          nonche'  di  membro  di  un   consiglio   distrettuale   di
          disciplina. L'eletto che viene a trovarsi in condizione  di
          incompatibilita' deve optare per uno degli incarichi  entro
          trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui  non  vi
          provveda, decade automaticamente dall'incarico  assunto  in
          precedenza. Ai componenti del consiglio, per  il  tempo  in
          cui  durano  in  carica,  non  possono   essere   conferiti
          incarichi  giudiziari   da   parte   dei   magistrati   del
          circondario. 
              11. Per la validita' delle riunioni  del  consiglio  e'
          necessaria la partecipazione della maggioranza dei  membri.
          Per  la  validita'  delle  deliberazioni  e'  richiesta  la
          maggioranza assoluta di voti dei presenti. 
              12. Contro i risultati delle elezioni  per  il  rinnovo
          del  consiglio  dell'ordine   ciascun   avvocato   iscritto
          nell'albo puo' proporre reclamo al CNF entro  dieci  giorni
          dalla  proclamazione.  La  presentazione  del  reclamo  non
          sospende l'insediamento del nuovo consiglio.".