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DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2014, n. 169

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. (14G00182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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  • Articoli

  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Sezione I

    Sanzioni in materia di contratto di trasporto
  • 5
  • 6

  • Sanzioni in materia di assistenza in caso di incidente
  • 7

  • Sanzioni per la violazione degli obblighi
    relativi a persone con disabilità o a mobilità ridotta
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12

  • Sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero
    in caso di cancellazione o ritardo
  • 13
  • 14
  • 15

  • Sanzioni in materia di informazione e reclami
  • 16
  • 17

  • DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • 18
  • 19
Testo in vigore dal: 6-12-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile
alle violazioni delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  febbraio
2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus. 
  2.  Le   disposizioni   del   presente   decreto   attengono   alla
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di
garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale
dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. 
  3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2,  ai  servizi
regolari, la cui distanza prevista e' pari  o  superiore  a  250  km,
nazionali  od  internazionali,  tra  l'Italia  e  gli  Stati   membri
dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica,  si
applica il regolamento e, in caso di  violazione  degli  obblighi  in
esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. 
  4. Salvo quanto previsto  all'articolo  18,  comma  2,  ai  servizi
regolari, la cui distanza prevista e' inferiore a 250  km,  nazionali
od internazionali,  tra  l'Italia  e  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea o del SEE, oppure la Confederazione  elvetica,  si  applicano
l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo  1,
l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16,  paragrafo  2,
l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento
e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative
sanzioni di cui al medesimo decreto. 
  5. Salvo quanto previsto  all'articolo  18,  comma  3,  ai  servizi
regolari  internazionali  tra  l'Italia  ed  uno  Stato  non   membro
dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso  dalla  Confederazione
elvetica, si applica il regolamento e, in caso  di  violazione  degli
obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di  cui  al  medesimo
decreto. 
  6.  Ai  servizi  occasionali  si  applicano  le  disposizioni   del
regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17,
paragrafo 3, nonche' dei capi IV, V e VI e,  in  caso  di  violazione
degli  obblighi  previsti  nello  stesso  regolamento,  le   relative
sanzioni stabilite col presente decreto. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti  dei  passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus e che  modifica  il  regolamento
(CE) n. 2006/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che  tutela  i
consumatori; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
codice del consumo; 
  Visto l'articolo 37 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 ottobre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 agosto 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  della  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri   delle
infrastrutture e dei trasporti  e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile
alle violazioni delle disposizioni di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
181/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  febbraio
2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus. 
  2.  Le   disposizioni   del   presente   decreto   attengono   alla
determinazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, al fine di
garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale
dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. 
  3. Salvo quanto previsto all'articolo 18, commi 1 e 2,  ai  servizi
regolari, la cui distanza prevista e' pari  o  superiore  a  250  km,
nazionali  od  internazionali,  tra  l'Italia  e  gli  Stati   membri
dell'Unione europea o del SEE, oppure la Confederazione elvetica,  si
applica il regolamento e, in caso di  violazione  degli  obblighi  in
esso previsti, le relative sanzioni di cui al medesimo decreto. 
  4. Salvo quanto previsto  all'articolo  18,  comma  2,  ai  servizi
regolari, la cui distanza prevista e' inferiore a 250  km,  nazionali
od internazionali,  tra  l'Italia  e  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea o del SEE, oppure la Confederazione  elvetica,  si  applicano
l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo  1,
l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 16,  paragrafo  2,
l'art. 17, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 28 del regolamento
e, in caso di violazione degli obblighi in essi previsti, le relative
sanzioni di cui al medesimo decreto. 
  5. Salvo quanto previsto  all'articolo  18,  comma  3,  ai  servizi
regolari  internazionali  tra  l'Italia  ed  uno  Stato  non   membro
dell'Unione europea o del SEE, qualora diverso  dalla  Confederazione
elvetica, si applica il regolamento e, in caso  di  violazione  degli
obblighi in esso previsti, le relative sanzioni di  cui  al  medesimo
decreto. 
  6.  Ai  servizi  occasionali  si  applicano  le  disposizioni   del
regolamento, ad eccezione degli articoli da 9 a 16, dell'articolo 17,
paragrafo 3, nonche' dei capi IV, V e VI e,  in  caso  di  violazione
degli  obblighi  previsti  nello  stesso  regolamento,  le   relative
sanzioni stabilite col presente decreto.