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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2014, n. 163

Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. (14G00179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 25-11-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/28/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio; 
  Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge  22  aprile
1941, n. 633; 
  Vista la  legge  20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie e artistiche; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368,  relativo
all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri,  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,  in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; 
  Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288
dell'11 dicembre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71,
di conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e della  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  il  Ministro   della   giustizia   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Disciplina delle opere orfane 
 
  1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile  1941,  n.
633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 sono  inseriti  i
seguenti: 
 
                            «Art. 69-bis 
 
  1.  Le  biblioteche,  gli  istituti  di  istruzione  e   i   musei,
accessibili al pubblico, nonche' gli archivi,  gli  istituti  per  il
patrimonio cinematografico  o  sonoro  e  le  emittenti  di  servizio
pubblico hanno la facolta' di  utilizzare  le  opere  orfane  di  cui
all'articolo 69-quater,  contenute  nelle  loro  collezioni,  con  le
seguenti modalita': 
    a) riproduzione dell'opera orfana ai  fini  di  digitalizzazione,
indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; 
    b) messa disposizione del  pubblico  dell'opera  in  maniera  che
ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
individualmente. 
  2. Le opere orfane possono essere utilizzate  dalle  organizzazioni
di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di
interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la
concessione dell'accesso a fini culturali  e  formativi  di  opere  e
fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni. 
  3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di  cui
al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione
delle opere orfane e per la messa a disposizione del  pubblico  delle
stesse. 
  4. Le  organizzazioni  di  cui  al  comma  1  devono  indicare,  in
qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule  d'uso,  il  nome
degli autori e degli  altri  titolari  dei  diritti  che  sono  stati
individuati. 
  5. Le organizzazioni di cui  al  comma  1,  nell'adempimento  della
propria  missione  di  interesse  pubblico,  hanno  la  facolta'   di
concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle  opere
orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1.  Tali  accordi  non
possono imporre ai beneficiari  dell'eccezione  di  cui  al  presente
articolo alcuna restrizione  sull'utilizzo  di  opere  orfane  e  non
possono conferire alla  controparte  contrattuale  alcun  diritto  di
utilizzazione delle opere orfane  o  di  controllo  dell'utilizzo  da
parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere, ne' arrecare  un  ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti. 
 
                             Art. 69-ter 
 
  1. Gli utilizzi  di  cui  all'articolo  69-bis  si  applicano  alle
seguenti opere protette ai  sensi  della  presente  legge,  di  prima
pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in  caso  di
mancata pubblicazione, di  prima  diffusione  dell'emissione  in  uno
Stato membro  dell'Unione  europea  e  considerate  orfane  ai  sensi
dell'articolo articolo 69-quater: 
    a) opere pubblicate sotto forma di  libri,  riviste,  quotidiani,
rotocalchi o  altre  pubblicazioni  conservati  nelle  collezioni  di
biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico,
nonche' nelle collezioni di archivi o di istituti per  il  patrimonio
cinematografico o sonoro; 
    b) opere cinematografiche o audiovisive e  fonogrammi  conservati
nelle collezioni di biblioteche,  istituti  di  istruzione  o  musei,
accessibili al pubblico, nonche' nelle collezioni  di  archivi  o  di
istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; 
    c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti  da
emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e  che  siano
conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al  31  dicembre
2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio
pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso  esclusivo  di  altre
emittenti   di   servizio   pubblico    coproduttrici.    Le    opere
cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi
di emittenti di servizio pubblico  che  non  sono  stati  prodotti  o
commissionati da tali emittenti ma che queste sono state  autorizzate
a utilizzare mediante  un  accordo  di  licenza  non  possono  essere
considerate orfane. 
  2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis  si  applicano  altresi'
alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi  forma  che  rientrano  nelle
categorie di opere o materiali di cui al comma 1,  depositati  presso
le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1,  entro  il  29
ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati  ovvero  diffusi,  ma
che  siano  stati  resi  pubblicamente  accessibili  dalle   predette
organizzazioni  con  il  consenso  dei  titolari  dei   diritti.   Le
utilizzazioni sono consentite solo se e' ragionevole presumere, sulla
base di documentate espressioni  di  volonta',  che  i  titolari  dei
diritti non si opporrebbero a tale utilizzo. 
  3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis  si  applicano  altresi'
alle  opere  e  agli  altri  contenuti  protetti  che  sono  inclusi,
incorporati  o  che  formano  parte  integrante  delle  opere  o  dei
fonogrammi di cui al comma 1. 
 
                           Art. 69-quater 
 
  1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter,
sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti  su  tale
opera o fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno  o  piu'
di  loro  siano  stati  individuati,  nessuno  di   loro   e'   stato
rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata
conformemente al presente articolo. 
  2.  La  ricerca  diligente  e'  svolta  anteriormente  all'utilizzo
dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui  all'articolo
69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi
di buona fede e  correttezza  professionale.  La  ricerca  e'  svolta
consultando fonti  di  informazione  appropriate  e  comunque  quelle
previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di  opere  o
di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, sentite le  associazioni  dei  titolari  dei
diritti e degli utilizzatori  maggiormente  rappresentative,  possono
essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono  essere
consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi,  nel  corso
della ricerca diligente. 
  3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia,  emergono  motivi
per ritenere che informazioni pertinenti  sui  titolari  dei  diritti
debbano  essere  recuperate  in  altri   Paesi,   si   procede   alla
consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili  in  tali
Paesi. 
  4.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,   comma   1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo,  Direzione  generale  per  le  biblioteche,   gli   istituti
culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca  diligente  e
gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera  o
un fonogramma possano essere considerati orfani,  nonche'  gli  esiti
delle ricerche che  hanno  indotto  a  ritenere  che  un'opera  o  un
fonogramma non possano essere considerati orfani.  Tali  informazioni
devono  includere  gli  estremi  identificativi  delle  opere  o  dei
fonogrammi  e   i   riferimenti   per   contattare   l'organizzazione
interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,  comma  1,
comunicano, altresi', qualsiasi modifica dello status di opera orfana
delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il  Ministero
dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  Direzione
generale per le biblioteche, gli  istituti  culturali  e  il  diritto
d'autore, e' costituita una banca dati delle ricerche condotte  dalle
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1. 
  5. Le opere e i fonogrammi sono considerate  orfane  e  la  ricerca
diligente, svolta dalle organizzazioni di  cui  all'articolo  69-bis,
comma 1, o da soggetto da loro incaricato,  e'  conclusa  decorso  il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita
pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che  la
titolarita' sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  comunica  all'organizzazione
che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da
parte di uno o piu' titolari. 
  6.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,   comma   1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia
stata effettuata da  altri.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2  puo'
prevedere l'obbligo di  comunicazione  di  ulteriori  informazioni  a
carico delle organizzazioni. 
  7. Ove vi sia piu' di un titolare dei diritti su un'opera o  su  un
fonogramma e non tutti i titolari  siano  stati  individuati  oppure,
anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di
una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo,  l'opera
o il fonogramma possono essere utilizzati secondo  i  termini  e  nei
limiti  delle  autorizzazioni  concesse  dai  titolari  dei   diritti
identificati e rintracciati. 
  8. La ricerca diligente e' svolta nello  Stato  membro  dell'Unione
europea di prima pubblicazione o, in caso di  mancata  pubblicazione,
di prima diffusione dell'emissione. Per le opere  cinematografiche  o
audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente  in  uno
Stato membro dell'Unione europea,  la  ricerca  diligente  e'  svolta
nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia  stabilita  la  sua
sede principale o la  sua  abituale  residenza.  Nel  caso  di  opere
cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori  aventi  sedi
in Stati membri dell'Unione europea  diversi,  la  ricerca  diligente
deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione. 
  9. Nel caso  di  cui  all'articolo  69-ter,  comma  2,  la  ricerca
diligente e' effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui
e' stabilita l'organizzazione che ha reso  l'opera  o  il  fonogramma
pubblicamente accessibile. 
  10. In tutti casi in cui la ricerca e'  effettuata  in  Italia,  si
applicano le procedure  di  cui  al  presente  articolo.  Laddove  la
ricerca e' effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato
membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e'  svolta  seguendo
le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte  dalla
legislazione nazionale di tale Stato membro. 
  11.  Sono  considerate  orfane  le  opere  e  i   fonogrammi   gia'
considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in  un
altro Stato membro dell'Unione europea. 
  12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio. 
  13. Restano impregiudicate le  disposizioni  in  materia  di  opere
anonime o pseudonime. 
  14.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,  comma   1,
conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in
modo che sia disponibile a richiesta degli interessati. 
  15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel  mercato
interno per la registrazione nella banca  dati  online  pubblicamente
accessibile: 
    a) gli esiti delle ricerche diligenti  effettuate  ai  sensi  del
presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o  un
fonogramma sono considerati un'opera orfana; 
    b) l'utilizzo che le  organizzazioni  fanno  delle  opere  orfane
conformemente alla presente legge; 
    c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere  e
dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni; 
    d) le pertinenti  informazioni  di  contatto  dell'organizzazione
interessata. 
 
                          Art. 69-quinquies 
 
    1. Il titolare  dei  diritti  su  un'opera  o  su  un  fonogramma
considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilita' di
porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli
utilizzi delle opere non  piu'  orfane  possono  proseguire  solo  se
autorizzati dai titolari dei relativi diritti.  Gli  accordi  di  cui
all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia. 
  2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo  status  di  opera
orfana spetta un equo compenso per  l'utilizzo  di  cui  all'articolo
69-bis. 
  3. La misura e le  modalita'  di  determinazione  e  corresponsione
dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante  accordi
stipulati   fra   le   associazioni   di    categoria    maggiormente
rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e
le associazioni  delle  categorie  interessate  di  cui  all'articolo
69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti  tengono
in debito conto  gli  obiettivi  di  promozione  culturale  correlati
all'uso   effettuato   dell'opera,   la   natura   non    commerciale
dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi
connessi  alla  loro  missione  di  interesse  pubblico,   quali   la
promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura,  nonche'
l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti. 
  4. I titolari dei diritti o il  soggetto  utilizzatore,  rientrante
fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel  caso  in  cui
non vi sia l'accordo di cui  al  comma  3  o  nel  caso  in  cui  non
ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione
di cui  all'articolo  194-bis,  al  fine  di  determinare  la  misura
dell'equo compenso.  In  difetto  di  accordo,  i  predetti  soggetti
possono adire la competente Autorita' giudiziaria, affinche', secondo
i criteri di cui al comma 3, determini la misura e  la  modalita'  di
determinazione dell'equo compenso. 
  5. Il compenso di cui al comma 2 e' dovuto dalle organizzazioni che
hanno utilizzato l'opera o il fonogramma. 
 
                           Art. 69-sexies 
 
  1. I titolari dei diritti possono richiedere  di  porre  fine  allo
status di  opera  orfana  in  relazione  ai  diritti  loro  spettanti
rivendicando  la  titolarita'  presso  le   organizzazioni   di   cui
all'articolo 69-bis, comma 1. 
  2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica
il tentativo obbligatorio  di  conciliazione  previsto  dall'articolo
194-bis. 
  3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
comunica prontamente all'Ufficio  per  l'armonizzazione  nel  mercato
interno, per la registrazione nella banca dati  online  pubblicamente
accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana. 
 
                           Art. 69-septies 
 
  1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono  le
seguenti: 
    a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale
delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    b) per i libri pubblicati: 
      1) il  Sistema  Bibliotecario  Nazionale,  inclusi  i  registri
d'autorita' per gli autori; 
      2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori,  gli
editori che  hanno  pubblicato  le  opere,  se  noti,  e  gli  agenti
letterari operanti in Italia; 
      3) il deposito legale; 
      4) la banca  dati  dell'agenzia  italiana  ISBN,  per  i  libri
pubblicati e per gli editori; 
      5) la banca dati WATCH (Writers, Artists  and  their  Copyright
Holders); 
      6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi; 
      7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per  i
titoli scolastici); 
      8)  l'Anagrafe  Nazionale  Nominativa  dei  Professori  e   dei
Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS); 
  Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o
attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali
VIAF (Virtual International  Authority  Files)  e  ARROW  (Accessible
Registries of Rights Information and Orphan Works). 
    c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste: 
      1)  l'ISSN  (International  Standard  Serial  Number)   per   i
periodici; 
      2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche  e  collezioni
di biblioteche; 
      3) il deposito legale; 
      4) le associazioni italiane degli  editori  e  le  associazioni
italiane degli autori e dei giornalisti; 
      5) le  banche  dati  delle  societa'  di  gestione  collettiva,
inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione. 
    d)  per  le  opere  visive,  inclusi  gli  oggetti   d'arte,   la
fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze  di
tali opere  e  di  altro  materiale  riprodotto  in  libri,  riviste,
quotidiani e rotocalchi o altre opere: 
      1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c); 
      2) le banche dati delle societa'  di  gestione  collettiva,  in
particolare riguardanti le arti visive e  incluse  le  organizzazioni
che gestiscono i diritti di riproduzione; 
      3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche. 
    e) per le opere audiovisive e i fonogrammi: 
      1) il deposito legale; 
      2) le associazioni italiane dei produttori; 
      3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico
o sonoro e le biblioteche nazionali; 
      4) le banche dati con i  relativi  standard  e  identificatori,
come  ISAN  (International  Standard  Audiovisual  Number)   per   il
materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work  Code)
per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording
Code) per i fonogrammi; 
      5) le banche dati delle societa'  di  gestione  collettiva,  in
particolare  per  autori,  interpreti  o  esecutori,  produttori   di
fonogrammi e produttori di opere audiovisive; 
      6) l'elenco di quanti hanno partecipato  alla  realizzazione  e
altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera; 
      7)  le  banche  dati  di  altre  associazioni  pertinenti   che
rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2012/28/Ue del Parlamento Europeo e  del
          Consiglio su Taluni utilizzi  consentiti  di  Opere  Orfane
          (Testo  Rilevante  Ai  Fini  Del  See)e'  pubblicata  Nella
          G.U.U.E. 27 Ottobre 2012, N. L 299. 
              - Il testo dell'articolo  1  e  dell'allegato  B  della
          legge 6 agosto 2013,  n.  96  (Delega  al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto  2013,
          n. 194, cosi' recita: 
              "Art.  1.  Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183.". 
              "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).". 
              - La legge 22  aprile  1941,  n.  633  (Protezione  del
          diritto  d'autore  e  di  altri  diritti  connessi  al  suo
          esercizio),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          luglio 1941, n. 166. 
              -  Il  Regio  decreto   18   maggio   1942,   n.   1369
          (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della L.  22
          aprile 1941, n. 633,  per  la  protezione  del  diritto  di
          autore e di altri diritti connessi al  suo  esercizio),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  3  dicembre  1942,  n.
          286. 
              -  La  legge  20  giugno  1978,  n.  399  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione di  Berna  per  la  protezione
          delle  opere  letterarie  ed  artistiche,  firmata   il   9
          settembre 1886, completata  a  Parigi  il  4  maggio  1896,
          riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a  Berna
          il 20 marzo 1914, riveduta a  Roma  il  2  giugno  1928,  a
          Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio  1967
          e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato), e'  pubblicata
          nel Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 2 agosto  1978,  n.
          214 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri.  Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988,  n.  214,  S.O.
          cosi' recita: 
              "Art.  14.  Decreti  legislativi.  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
              - Il  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368
          (Istituzione del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  26  ottobre
          1998, n. 250. 
              - Il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63, S.O. cosi' recita: 
              "Art. 11. 1. Il Governo e' delegato ad  emanare,  entro
          il 31 gennaio 1999 (41), uno  o  piu'  decreti  legislativi
          diretti a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di cui all'articolo 5, da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29  ,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
          a partire dal principio della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del ruolo sanitario di  cui  all'articolo  15  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n.  468  ,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
                4-bis. I decreti legislativi di cui al comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
                5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e'  riaperto  fino  al  31
          luglio 1997. 
                6. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni  dell'articolo  2,
          comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera
          e) le parole: «ai dirigenti generali  ed  equiparati»  sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
                7. Sono abrogati gli articoli 38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.". 
              - Il testo dell'articolo 52 del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15  marzo  1997,
          n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  30  agosto
          1999, n. 203, S.O. cosi' recita: 
              "Art. 52. Attribuzioni. - 1. Il ministero per i beni  e
          le attivita' culturali esercita, anche in base  alle  norme
          del decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  e  del
          testo unico approvato con decreto  legislativo  29  ottobre
          1999, n. 490,  le  attribuzioni  spettanti  allo  Stato  in
          materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
          eccettuate quelle attribuite, anche dal  presente  decreto,
          ad altri ministeri o ad  agenzie,  e  fatte  in  ogni  caso
          salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1,  comma
          2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della  legge  15  marzo
          1997,  n.  59,  le   funzioni   conferite   dalla   vigente
          legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          presidenza  del  consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali.". 
              - Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303(Ordinamento  della  Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11  della  L.
          15 marzo 1997, n. 59. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1
          settembre 1999, n. 205, S.O: cosi' recita: 
              "Art. 10. Riordino dei compiti operativi e gestionali.-
          1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1,  lettere  a)  e  b),
          della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  sono  trasferiti  ai
          Ministeri di seguito individuati i  compiti  relativi  alle
          seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili  alle
          autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento  del
          Presidente. Ai Ministeri interessati  sono  contestualmente
          trasferite  le  corrispondenti  strutture  e  le   relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane: 
                a) turismo al Ministero dell'industria,  commercio  e
          artigianato; 
                b) italiani  nel  mondo  al  Ministero  degli  affari
          esteri; 
                c) segreteria del comitato per la liquidazione  delle
          pensioni privilegiate ordinarie, di  cui  all'articolo  19,
          comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
          Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; 
                d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al  comma
          5, nonche' Commissione Reggio Calabria, di cui all'articolo
          7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione  per  il
          risanamento della Torre di Pisa, al  Ministero  dei  lavori
          pubblici; 
                e) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'
          letteraria, nonche' promozione delle  attivita'  culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione ed editoria, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, come previsto dall'articolo 52,  comma
          2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui agli articoli 12, lettere f) e  seguenti,  e  13  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti   di
          strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
          mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione, mediante apposito  decreto  del  Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire. 
              3. A decorrere dalla data di inizio  della  legislatura
          successiva a quella in cui il  presente  decreto  entra  in
          vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno,  con  le
          inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti
          svolti  dagli  uffici  dei  commissari  di  Governo   nelle
          regioni. 
              3-bis. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo
          nelle  regioni  a   statuto   speciale   tuttora   operanti
          nell'ambito  della  Presidenza,  possono  essere  destinati
          nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda  fascia
          o equiparati, appartenenti  ai  ruoli  della  Presidenza  o
          chiamati in posizione di comando o fuori ruolo  nell'ambito
          della percentuale di cui all'articolo 9-bis, comma 3. 
              3-ter.  I  dirigenti  appartenenti   ai   ruoli   delle
          soppresse tabelle A e C allegate alla legge 23 agosto 1988,
          n. 400, in servizio alla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente comma presso le Prefetture -  Uffici  territoriali
          del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica
          del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno . 
              4. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti al Ministero del lavoro, della  salute  e  delle
          politiche  sociali,  secondo   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 45 del decreto legislativo  sul  riordinamento
          dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento  degli
          affari sociali della Presidenza. Al Ministero  stesso  sono
          contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie,
          materiali ed umane. 
              5. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  3,  sono
          trasferiti  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti di cui all'articolo 41  del  decreto  legislativo
          sul riordinamento dei Ministeri, con  le  inerenti  risorse
          finanziarie,  materiali  e  umane,  i  compiti  esercitati,
          nell'ambito  del  Dipartimento  delle  aree  urbane   della
          Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi. 
              6. A decorrere dalla data di cui al comma  3,  o  dalla
          diversa data indicata in sede di  riordino  dei  Ministeri,
          sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
          materiali  ed  umane,   all'Agenzia   per   la   protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui  all'articolo
          38 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e
          successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento  per
          i servizi tecnici nazionali della Presidenza del  Consiglio
          dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del  Servizio
          sismico   nazionale,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
          112, e successive modificazioni. Sono escluse dal  suddetto
          trasferimento le funzioni gia' attribuite  all'Ufficio  per
          il sistema informativo unico, che  restano  assegnate  alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri e  sono  affidate  al
          Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. 
              6-bis. Il  Comitato  per  l'emersione  del  lavoro  non
          regolare di cui all'articolo 78  della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448, come modificato dall'articolo 116,  comma  7,
          della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'  trasferito  al
          Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  con  le
          relative risorse finanziarie  ed  i  comandi  in  atto.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le  relative  variazioni  di
          bilancio. 
              6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono  trasferiti
          al  Centro  nazionale  per  l'informatica  nella   pubblica
          amministrazione i  compiti,  le  funzioni  e  le  attivita'
          esercitati  dal  Centro  tecnico  di  cui   al   comma   19
          dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,  e  al
          comma 6 dell'articolo 24 della legge 24 novembre  2000,  n.
          340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite  le
          risorse finanziarie e  strumentali,  nonche'  quelle  umane
          comunque in servizio. 
              6-quater. In sede di prima  applicazione  il  personale
          trasferito ai sensi del comma 6-ter mantiene il trattamento
          giuridico ed economico in godimento. 
              6-quinquies. Al riordino organizzativo, di  gestione  e
          di funzionamento del  Centro  nazionale  per  l'informatica
          nella pubblica amministrazione si provvede  con  successivi
          regolamenti adottati ai sensi del comma 1  dell'articolo  5
          del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 
              6-sexies.  Dalla  data  di  cui  al  comma  6-ter  sono
          abrogati il comma 19 dell'articolo 17 della legge 15 maggio
          1997, n. 127, il comma 6 dell'articolo 24  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, e il decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio  di
          supporto  alla  Cancelleria  dell'Ordine  al  merito  della
          Repubblica  e  dell'Ufficio  di  segreteria  del  Consiglio
          supremo della difesa sono stabilite da appositi  protocolli
          d'intesa tra Segretariato generale della  Presidenza  della
          Repubblica e Segretariato generale della Presidenza. 
              11. Gli organi collegiali le cui strutture di  supporto
          sono   dal   presente   decreto   trasferite    ad    altre
          amministrazioni,   operano   presso   le    amministrazioni
          medesime. 
              11-bis. Salva l'applicazione delle disposizioni di  cui
          al decreto-legge 6 maggio  2002,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti
          di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza  sono
          svolti, ai sensi dell'articolo 33  della  legge  23  agosto
          1988, n.  400,  da  personale  della  Polizia  di  Stato  e
          dell'Arma  dei  carabinieri  nell'ambito  di  una  apposita
          Sovrintendenza,  costituita  con  decreto  del   Presidente
          adottato ai sensi dell'articolo 7, alla quale  e'  preposto
          un coordinatore nominato ai sensi  dell'articolo  18  della
          citata legge n. 400 del 1988. 
              11-ter.   La   Presidenza    puo'    provvedere    alla
          amministrazione, organizzazione, coordinamento  e  gestione
          dei servizi generali di  supporto,  purche'  non  siano  di
          nocumento alle esigenze di sicurezza,  attraverso  societa'
          per   azioni   appositamente    costituita,    anche    con
          partecipazione minoritaria di soggetti privati  selezionati
          attraverso procedure ad evidenza pubblica. I  rapporti  tra
          la societa' e  la  Presidenza  sono  regolati  da  apposito
          contratto di servizio, anche con riferimento alla  verifica
          qualitativa delle prestazioni rese. 
              11-quater. Con specifico atto aggiuntivo  al  contratto
          di servizio  di  cui  al  comma  11-ter  sono  definite  le
          modalita', i termini e le condizioni per l'utilizzazione di
          personale in servizio presso la Presidenza che,  mantenendo
          lo stesso stato  giuridico,  su  base  volontaria  e  senza
          pregiudizio economico e di carriera, puo' essere distaccato
          presso la societa'. 
              11-quinquies.  Il  restante  personale  coinvolto   nel
          processo di attuazione di cui al comma 11-ter e'  assegnato
          alle  altre  strutture  generali  della   Presidenza,   nel
          rispetto  delle   procedure   di   consultazione   con   le
          organizzazioni   sindacali   previste    dalla    normativa
          vigente.". 
              - Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 26  aprile
          2005, n. 63 (Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  e  la
          coesione territoriale, nonche' per la  tutela  del  diritto
          d'autore,  e  altre  misure  urgenti),   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, cosi' recita: 
              "Art. 2. Coordinamento delle politiche  in  materia  di
          diritto d'autore. - 1. Al  fine  di  consentire  l'efficace
          coordinamento,  anche  a  livello   internazionale,   delle
          funzioni di contrasto delle attivita' illecite lesive della
          proprieta' intellettuale di cui all'articolo 19 della legge
          18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali previsti dall'articolo 6, comma 3,
          lettera  a),  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 10 giugno 2004,  n.  173,  sono
          esercitati d'intesa con la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri. 
              2. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del  Ministro
          per i beni e le attivita'  culturali,  di  concerto  con  i
          Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio  e  della
          programmazione economica» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su
          proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
          di  concerto  con  il  Ministro   dell'economia   e   delle
          finanze.». 
              3. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo  29
          ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il  Ministro  per  i
          beni e le attivita' culturali esercita»  sono  inserite  le
          seguenti: «congiuntamente con il Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri». 
              3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.". 
              - La legge 25  giugno  2005,  n.  109  (Conversione  in
          legge, con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2005,  n.  63,
          recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la  coesione
          territoriale, nonche' per la tutela del  diritto  d'autore.
          Disposizioni  concernenti  l'adozione  di  testi  unici  in
          materia  di  previdenza  obbligatoria   e   di   previdenza
          complementare), e' pubblicata nella Gazz.  Uff.  25  giugno
          2005, n. 146. 
              - Il testo dell'articolo 30 del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri  1°  ottobre  2012  (Ordinamento
          delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11  dicembre
          2012, n. 288 cosi' recita: 
              "Art. 30. Dipartimento per l'informazione e  l'editoria
          - .1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e' la
          struttura di supporto al  Presidente  che  opera  nell'area
          funzionale relativa al  coordinamento  delle  attivita'  di
          comunicazione   istituzionale,   alla   promozione    delle
          politiche  di  sostegno   all'editoria   ed   ai   prodotti
          editoriali, ed al coordinamento delle attivita' volte  alla
          tutela del diritto d'autore. 
              2. Il Dipartimento, in particolare, svolge  compiti  in
          materia  di  attivita'  di   comunicazione   istituzionale;
          pubblicita' e documentazione  istituzionale,  informazione,
          anche attraverso la stipula di convenzioni con  le  agenzie
          di stampa ed  informazione  e  con  il  concessionario  del
          servizio   pubblico    radiotelevisivo;    provvede    alla
          comunicazione diretta al  pubblico  sulle  attivita'  della
          Presidenza  e  del  Governo;  cura  l'istruttoria  per   la
          concessione dei premi alla cultura e per  il  rilascio  dei
          lasciapassare stampa; promuove  le  politiche  di  sostegno
          all'editoria; cura le attivita' istruttorie  relative  alla
          concessione alle imprese editoriali dei contributi  diretti
          e di quelli indiretti; esercita le funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e
          di  contrasto  alla  pirateria  digitale  e   multimediale;
          svolge, d'intesa con le altre  Amministrazioni  competenti,
          compiti di vigilanza  sulla  Societa'  italiana  autori  ed
          editori (SIAE) e sul nuovo  Istituto  mutualistico  artisti
          interpreti esecutori (nuovo IMAIE)." 
              3. Presso il Dipartimento e'  istituito  l'Osservatorio
          per il monitoraggio del mercato editoriale di cui  all'art.
          8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, ed  opera
          la segreteria del Comitato per la tutela  della  proprieta'
          intellettuale di cui all'art.  19  della  legge  18  agosto
          2000, n. 248. 
              4. Il Dipartimento si  articola  in  non  piu'  di  tre
          Uffici e non piu' di sei servizi.". 
              - Il testo dell'articolo 1 della legge 24 giugno  2013,
          n.  71  (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,   del
          decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,  recante  disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'area industriale di  Piombino,
          di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
          terremotate  del  maggio   2012   e   per   accelerare   la
          ricostruzione  in  Abruzzo   e   la   realizzazione   degli
          interventi per Expo  2015.  Trasferimento  di  funzioni  in
          materia di turismo e disposizioni  sulla  composizione  del
          CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno  2013,
          n. 147, cosi' recita: 
              "Art. 1. - 1. Il decreto-legge 26 aprile 2013,  n.  43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015, e' convertito
          in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla
          presente legge. 
              2. Al Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali
          sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri in materia di turismo.  Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite,  con  decorrenza  dalla
          data di adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui.
          All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
              «12) Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
          del turismo». 
              3. In attuazione  del  comma  2,  con  il  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, si
          provvede al trasferimento al Ministero  dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo del personale  transitato
          nei ruoli della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  in
          applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          commi 19-bis e 19-quater, del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n. 181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17
          luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni,  che  alla
          data del 21 maggio 2013 presta  servizio  presso  l'Ufficio
          per le politiche del turismo della Presidenza del Consiglio
          dei Ministri. 
              4. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  provvede
          alla riduzione delle strutture e delle dotazioni  organiche
          in misura  corrispondente  alle  funzioni  e  al  personale
          trasferiti. Il personale delle qualifiche non  dirigenziali
          trasferito  mantiene   il   trattamento   fondamentale   ed
          accessorio, limitatamente alle voci fisse  e  continuative,
          corrisposto  al  momento   del   trasferimento.   Se   tale
          trattamento  risulta  piu'   elevato,   al   personale   e'
          corrisposto un assegno ad  personam,  riassorbibile  con  i
          successivi miglioramenti economici. 
              5.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri si provvede  alla  puntuale  individuazione  delle
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  trasferite  ai
          sensi dei commi da 2 a 8. 
              6. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
          del turismo e' autorizzato ad adeguare la propria struttura
          organizzativa sulla base delle disposizioni di cui al comma
          2. 
              7. Nelle more dell'adozione del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5,  il  Ministro
          dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo  si
          avvale dell'Ufficio per  le  politiche  del  turismo  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili  sul  bilancio
          autonomo  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
          individuate ai sensi del comma 5, sono versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per   la   riassegnazione   ai
          pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 
              9. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
              a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
              «Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  ed  e'  costituito  in  via  permanente  dal
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  che  ne  e'  vice
          presidente, e  dai  Ministri  degli  affari  esteri,  dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e  dei  trasporti,
          del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
          agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e  del  mare,  dei  beni  e  delle
          attivita'  culturali  e  del  turismo  e   dell'istruzione,
          dell'universita' e  della  ricerca,  nonche'  dai  Ministri
          delegati  per  gli  affari   europei,   per   la   coesione
          territoriale, e per gli affari  regionali  in  qualita'  di
          presidente della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, e dal Presidente della Conferenza  dei  presidenti
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza   della
          Conferenza stessa.»; 
              b) al decimo comma, le parole: «un  Sottosegretario  di
          Stato alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»  sono
          sostituite   dalle   seguenti:   «un    Ministro    o    un
          Sottosegretario di Stato». 
              10. Dalle disposizioni di cui ai commi da  2  a  9  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              11. All'articolo 2 della legge 8 luglio 1986,  n.  349,
          il comma 4 e' abrogato. 
              12. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368, le parole: «Il Ministro e' componente
          del CIPE» sono soppresse. 
              13. All'articolo 2, comma  3,  della  legge  16  aprile
          1987, n. 183, le parole: «dei comitati indicati nei commi 1
          e 2, nonche'» sono soppresse e le parole: «a tali comitati»
          sono sostituite dalle seguenti: «a tale comitato». 
              14. All'articolo 61, comma 7, della legge  27  dicembre
          2002, n. 289, il primo periodo e' soppresso.". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge n. 633 del 1941, si veda
          nelle note alle premesse.