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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2014, n. 163

Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane. (14G00179)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014
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Testo in vigore dal: 25-11-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/28/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio; 
  Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge  22  aprile
1941, n. 633; 
  Vista la  legge  20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie e artistiche; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368,  relativo
all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri,  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,  in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; 
  Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288
dell'11 dicembre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71,
di conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e della  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  il  Ministro   della   giustizia   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Disciplina delle opere orfane 
 
  1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile  1941,  n.
633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 sono  inseriti  i
seguenti: 
 
                            «Art. 69-bis 
 
  1.  Le  biblioteche,  gli  istituti  di  istruzione  e   i   musei,
accessibili al pubblico, nonche' gli archivi,  gli  istituti  per  il
patrimonio cinematografico  o  sonoro  e  le  emittenti  di  servizio
pubblico hanno la facolta' di  utilizzare  le  opere  orfane  di  cui
all'articolo 69-quater,  contenute  nelle  loro  collezioni,  con  le
seguenti modalita': 
    a) riproduzione dell'opera orfana ai  fini  di  digitalizzazione,
indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; 
    b) messa disposizione del  pubblico  dell'opera  in  maniera  che
ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
individualmente. 
  2. Le opere orfane possono essere utilizzate  dalle  organizzazioni
di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di
interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la
concessione dell'accesso a fini culturali  e  formativi  di  opere  e
fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni. 
  3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di  cui
al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione
delle opere orfane e per la messa a disposizione del  pubblico  delle
stesse. 
  4. Le  organizzazioni  di  cui  al  comma  1  devono  indicare,  in
qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule  d'uso,  il  nome
degli autori e degli  altri  titolari  dei  diritti  che  sono  stati
individuati. 
  5. Le organizzazioni di cui  al  comma  1,  nell'adempimento  della
propria  missione  di  interesse  pubblico,  hanno  la  facolta'   di
concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle  opere
orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1.  Tali  accordi  non
possono imporre ai beneficiari  dell'eccezione  di  cui  al  presente
articolo alcuna restrizione  sull'utilizzo  di  opere  orfane  e  non
possono conferire alla  controparte  contrattuale  alcun  diritto  di
utilizzazione delle opere orfane  o  di  controllo  dell'utilizzo  da
parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere, ne' arrecare  un  ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti. 
 
                             Art. 69-ter 
 
  1. Gli utilizzi  di  cui  all'articolo  69-bis  si  applicano  alle
seguenti opere protette ai  sensi  della  presente  legge,  di  prima
pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in  caso  di
mancata pubblicazione, di  prima  diffusione  dell'emissione  in  uno
Stato membro  dell'Unione  europea  e  considerate  orfane  ai  sensi
dell'articolo articolo 69-quater: 
    a) opere pubblicate sotto forma di  libri,  riviste,  quotidiani,
rotocalchi o  altre  pubblicazioni  conservati  nelle  collezioni  di
biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico,
nonche' nelle collezioni di archivi o di istituti per  il  patrimonio
cinematografico o sonoro; 
    b) opere cinematografiche o audiovisive e  fonogrammi  conservati
nelle collezioni di biblioteche,  istituti  di  istruzione  o  musei,
accessibili al pubblico, nonche' nelle collezioni  di  archivi  o  di
istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; 
    c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti  da
emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e  che  siano
conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al  31  dicembre
2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio
pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso  esclusivo  di  altre
emittenti   di   servizio   pubblico    coproduttrici.    Le    opere
cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi
di emittenti di servizio pubblico  che  non  sono  stati  prodotti  o
commissionati da tali emittenti ma che queste sono state  autorizzate
a utilizzare mediante  un  accordo  di  licenza  non  possono  essere
considerate orfane. 
  2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis  si  applicano  altresi'
alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi  forma  che  rientrano  nelle
categorie di opere o materiali di cui al comma 1,  depositati  presso
le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1,  entro  il  29
ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati  ovvero  diffusi,  ma
che  siano  stati  resi  pubblicamente  accessibili  dalle   predette
organizzazioni  con  il  consenso  dei  titolari  dei   diritti.   Le
utilizzazioni sono consentite solo se e' ragionevole presumere, sulla
base di documentate espressioni  di  volonta',  che  i  titolari  dei
diritti non si opporrebbero a tale utilizzo. 
  3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis  si  applicano  altresi'
alle  opere  e  agli  altri  contenuti  protetti  che  sono  inclusi,
incorporati  o  che  formano  parte  integrante  delle  opere  o  dei
fonogrammi di cui al comma 1. 
 
                           Art. 69-quater 
 
  1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter,
sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti  su  tale
opera o fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno  o  piu'
di  loro  siano  stati  individuati,  nessuno  di   loro   e'   stato
rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata
conformemente al presente articolo. 
  2.  La  ricerca  diligente  e'  svolta  anteriormente  all'utilizzo
dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui  all'articolo
69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi
di buona fede e  correttezza  professionale.  La  ricerca  e'  svolta
consultando fonti  di  informazione  appropriate  e  comunque  quelle
previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di  opere  o
di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, sentite le  associazioni  dei  titolari  dei
diritti e degli utilizzatori  maggiormente  rappresentative,  possono
essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono  essere
consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi,  nel  corso
della ricerca diligente. 
  3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia,  emergono  motivi
per ritenere che informazioni pertinenti  sui  titolari  dei  diritti
debbano  essere  recuperate  in  altri   Paesi,   si   procede   alla
consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili  in  tali
Paesi. 
  4.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,   comma   1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo,  Direzione  generale  per  le  biblioteche,   gli   istituti
culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca  diligente  e
gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera  o
un fonogramma possano essere considerati orfani,  nonche'  gli  esiti
delle ricerche che  hanno  indotto  a  ritenere  che  un'opera  o  un
fonogramma non possano essere considerati orfani.  Tali  informazioni
devono  includere  gli  estremi  identificativi  delle  opere  o  dei
fonogrammi  e   i   riferimenti   per   contattare   l'organizzazione
interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,  comma  1,
comunicano, altresi', qualsiasi modifica dello status di opera orfana
delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il  Ministero
dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  Direzione
generale per le biblioteche, gli  istituti  culturali  e  il  diritto
d'autore, e' costituita una banca dati delle ricerche condotte  dalle
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1. 
  5. Le opere e i fonogrammi sono considerate  orfane  e  la  ricerca
diligente, svolta dalle organizzazioni di  cui  all'articolo  69-bis,
comma 1, o da soggetto da loro incaricato,  e'  conclusa  decorso  il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita
pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che  la
titolarita' sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  comunica  all'organizzazione
che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da
parte di uno o piu' titolari. 
  6.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,   comma   1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia
stata effettuata da  altri.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2  puo'
prevedere l'obbligo di  comunicazione  di  ulteriori  informazioni  a
carico delle organizzazioni. 
  7. Ove vi sia piu' di un titolare dei diritti su un'opera o  su  un
fonogramma e non tutti i titolari  siano  stati  individuati  oppure,
anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di
una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo,  l'opera
o il fonogramma possono essere utilizzati secondo  i  termini  e  nei
limiti  delle  autorizzazioni  concesse  dai  titolari  dei   diritti
identificati e rintracciati. 
  8. La ricerca diligente e' svolta nello  Stato  membro  dell'Unione
europea di prima pubblicazione o, in caso di  mancata  pubblicazione,
di prima diffusione dell'emissione. Per le opere  cinematografiche  o
audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente  in  uno
Stato membro dell'Unione europea,  la  ricerca  diligente  e'  svolta
nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia  stabilita  la  sua
sede principale o la  sua  abituale  residenza.  Nel  caso  di  opere
cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori  aventi  sedi
in Stati membri dell'Unione europea  diversi,  la  ricerca  diligente
deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione. 
  9. Nel caso  di  cui  all'articolo  69-ter,  comma  2,  la  ricerca
diligente e' effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui
e' stabilita l'organizzazione che ha reso  l'opera  o  il  fonogramma
pubblicamente accessibile. 
  10. In tutti casi in cui la ricerca e'  effettuata  in  Italia,  si
applicano le procedure  di  cui  al  presente  articolo.  Laddove  la
ricerca e' effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato
membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e'  svolta  seguendo
le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte  dalla
legislazione nazionale di tale Stato membro. 
  11.  Sono  considerate  orfane  le  opere  e  i   fonogrammi   gia'
considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in  un
altro Stato membro dell'Unione europea. 
  12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio. 
  13. Restano impregiudicate le  disposizioni  in  materia  di  opere
anonime o pseudonime. 
  14.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,  comma   1,
conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in
modo che sia disponibile a richiesta degli interessati. 
  15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel  mercato
interno per la registrazione nella banca  dati  online  pubblicamente
accessibile: 
    a) gli esiti delle ricerche diligenti  effettuate  ai  sensi  del
presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o  un
fonogramma sono considerati un'opera orfana; 
    b) l'utilizzo che le  organizzazioni  fanno  delle  opere  orfane
conformemente alla presente legge; 
    c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere  e
dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni; 
    d) le pertinenti  informazioni  di  contatto  dell'organizzazione
interessata. 
 
                          Art. 69-quinquies 
 
    1. Il titolare  dei  diritti  su  un'opera  o  su  un  fonogramma
considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilita' di
porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli
utilizzi delle opere non  piu'  orfane  possono  proseguire  solo  se
autorizzati dai titolari dei relativi diritti.  Gli  accordi  di  cui
all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia. 
  2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo  status  di  opera
orfana spetta un equo compenso per  l'utilizzo  di  cui  all'articolo
69-bis. 
  3. La misura e le  modalita'  di  determinazione  e  corresponsione
dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante  accordi
stipulati   fra   le   associazioni   di    categoria    maggiormente
rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e
le associazioni  delle  categorie  interessate  di  cui  all'articolo
69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti  tengono
in debito conto  gli  obiettivi  di  promozione  culturale  correlati
all'uso   effettuato   dell'opera,   la   natura   non    commerciale
dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi
connessi  alla  loro  missione  di  interesse  pubblico,   quali   la
promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura,  nonche'
l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti. 
  4. I titolari dei diritti o il  soggetto  utilizzatore,  rientrante
fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel  caso  in  cui
non vi sia l'accordo di cui  al  comma  3  o  nel  caso  in  cui  non
ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione
di cui  all'articolo  194-bis,  al  fine  di  determinare  la  misura
dell'equo compenso.  In  difetto  di  accordo,  i  predetti  soggetti
possono adire la competente Autorita' giudiziaria, affinche', secondo
i criteri di cui al comma 3, determini la misura e  la  modalita'  di
determinazione dell'equo compenso. 
  5. Il compenso di cui al comma 2 e' dovuto dalle organizzazioni che
hanno utilizzato l'opera o il fonogramma. 
 
                           Art. 69-sexies 
 
  1. I titolari dei diritti possono richiedere  di  porre  fine  allo
status di  opera  orfana  in  relazione  ai  diritti  loro  spettanti
rivendicando  la  titolarita'  presso  le   organizzazioni   di   cui
all'articolo 69-bis, comma 1. 
  2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica
il tentativo obbligatorio  di  conciliazione  previsto  dall'articolo
194-bis. 
  3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
comunica prontamente all'Ufficio  per  l'armonizzazione  nel  mercato
interno, per la registrazione nella banca dati  online  pubblicamente
accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana. 
 
                           Art. 69-septies 
 
  1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono  le
seguenti: 
    a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale
delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    b) per i libri pubblicati: 
      1) il  Sistema  Bibliotecario  Nazionale,  inclusi  i  registri
d'autorita' per gli autori; 
      2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori,  gli
editori che  hanno  pubblicato  le  opere,  se  noti,  e  gli  agenti
letterari operanti in Italia; 
      3) il deposito legale; 
      4) la banca  dati  dell'agenzia  italiana  ISBN,  per  i  libri
pubblicati e per gli editori; 
      5) la banca dati WATCH (Writers, Artists  and  their  Copyright
Holders); 
      6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi; 
      7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per  i
titoli scolastici); 
      8)  l'Anagrafe  Nazionale  Nominativa  dei  Professori  e   dei
Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS); 
  Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o
attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali
VIAF (Virtual International  Authority  Files)  e  ARROW  (Accessible
Registries of Rights Information and Orphan Works). 
    c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste: 
      1)  l'ISSN  (International  Standard  Serial  Number)   per   i
periodici; 
      2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche  e  collezioni
di biblioteche; 
      3) il deposito legale; 
      4) le associazioni italiane degli  editori  e  le  associazioni
italiane degli autori e dei giornalisti; 
      5) le  banche  dati  delle  societa'  di  gestione  collettiva,
inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione. 
    d)  per  le  opere  visive,  inclusi  gli  oggetti   d'arte,   la
fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze  di
tali opere  e  di  altro  materiale  riprodotto  in  libri,  riviste,
quotidiani e rotocalchi o altre opere: 
      1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c); 
      2) le banche dati delle societa'  di  gestione  collettiva,  in
particolare riguardanti le arti visive e  incluse  le  organizzazioni
che gestiscono i diritti di riproduzione; 
      3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche. 
    e) per le opere audiovisive e i fonogrammi: 
      1) il deposito legale; 
      2) le associazioni italiane dei produttori; 
      3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico
o sonoro e le biblioteche nazionali; 
      4) le banche dati con i  relativi  standard  e  identificatori,
come  ISAN  (International  Standard  Audiovisual  Number)   per   il
materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work  Code)
per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording
Code) per i fonogrammi; 
      5) le banche dati delle societa'  di  gestione  collettiva,  in
particolare  per  autori,  interpreti  o  esecutori,  produttori   di
fonogrammi e produttori di opere audiovisive; 
      6) l'elenco di quanti hanno partecipato  alla  realizzazione  e
altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera; 
      7)  le  banche  dati  di  altre  associazioni  pertinenti   che
rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.». 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/28/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio su taluni utilizzi consentiti di opere orfane; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive  modificazioni,
recante protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi
al suo esercizio; 
  Visto  il  regio  decreto  18  maggio  1942,   n.   1369,   recante
approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge  22  aprile
1941, n. 633; 
  Vista la  legge  20  giugno  1978,  n.  399,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione  delle  opere
letterarie e artistiche; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368,  relativo
all'istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
e l'articolo 10 del decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,
relativi al trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del  Consiglio
dei  Ministri,  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria,  in
materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria; 
  Visto l'articolo  2  del  decreto-legge  26  aprile  2005,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109; 
  Visto l'articolo 30 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  288
dell'11 dicembre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71,
di conversione in legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26
aprile 2013, n. 43; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 ottobre 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei beni e della  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  il  Ministro   della   giustizia   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Disciplina delle opere orfane 
 
  1. Al Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge 22 aprile  1941,  n.
633, e successive modificazioni, dopo l'articolo 69 sono  inseriti  i
seguenti: 
 
                            «Art. 69-bis 
 
  1.  Le  biblioteche,  gli  istituti  di  istruzione  e   i   musei,
accessibili al pubblico, nonche' gli archivi,  gli  istituti  per  il
patrimonio cinematografico  o  sonoro  e  le  emittenti  di  servizio
pubblico hanno la facolta' di  utilizzare  le  opere  orfane  di  cui
all'articolo 69-quater,  contenute  nelle  loro  collezioni,  con  le
seguenti modalita': 
    a) riproduzione dell'opera orfana ai  fini  di  digitalizzazione,
indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro; 
    b) messa disposizione del  pubblico  dell'opera  in  maniera  che
ciascuno  possa  avervi  accesso  dal  luogo  e  nel  momento  scelti
individualmente. 
  2. Le opere orfane possono essere utilizzate  dalle  organizzazioni
di cui al comma 1 unicamente per scopi connessi alla loro missione di
interesse pubblico, in particolare la conservazione, il restauro e la
concessione dell'accesso a fini culturali  e  formativi  di  opere  e
fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni. 
  3. I ricavi eventualmente generati nel corso degli utilizzi di  cui
al comma 2 sono impiegati per coprire i costi per la digitalizzazione
delle opere orfane e per la messa a disposizione del  pubblico  delle
stesse. 
  4. Le  organizzazioni  di  cui  al  comma  1  devono  indicare,  in
qualsiasi utilizzo dell'opera orfana, nelle formule  d'uso,  il  nome
degli autori e degli  altri  titolari  dei  diritti  che  sono  stati
individuati. 
  5. Le organizzazioni di cui  al  comma  1,  nell'adempimento  della
propria  missione  di  interesse  pubblico,  hanno  la  facolta'   di
concludere accordi volti alla valorizzazione e fruizione delle  opere
orfane attraverso gli utilizzi di cui al comma 1.  Tali  accordi  non
possono imporre ai beneficiari  dell'eccezione  di  cui  al  presente
articolo alcuna restrizione  sull'utilizzo  di  opere  orfane  e  non
possono conferire alla  controparte  contrattuale  alcun  diritto  di
utilizzazione delle opere orfane  o  di  controllo  dell'utilizzo  da
parte dei beneficiari. Gli accordi non devono essere in contrasto con
lo sfruttamento normale delle opere, ne' arrecare  un  ingiustificato
pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti. 
 
                             Art. 69-ter 
 
  1. Gli utilizzi  di  cui  all'articolo  69-bis  si  applicano  alle
seguenti opere protette ai  sensi  della  presente  legge,  di  prima
pubblicazione in uno Stato membro dell'Unione europea o, in  caso  di
mancata pubblicazione, di  prima  diffusione  dell'emissione  in  uno
Stato membro  dell'Unione  europea  e  considerate  orfane  ai  sensi
dell'articolo articolo 69-quater: 
    a) opere pubblicate sotto forma di  libri,  riviste,  quotidiani,
rotocalchi o  altre  pubblicazioni  conservati  nelle  collezioni  di
biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico,
nonche' nelle collezioni di archivi o di istituti per  il  patrimonio
cinematografico o sonoro; 
    b) opere cinematografiche o audiovisive e  fonogrammi  conservati
nelle collezioni di biblioteche,  istituti  di  istruzione  o  musei,
accessibili al pubblico, nonche' nelle collezioni  di  archivi  o  di
istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; 
    c) opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti  da
emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002 e  che  siano
conservati nei loro archivi. Per opere prodotte fino al  31  dicembre
2002 si intendono anche quelle commissionate da emittenti di servizio
pubblico per un uso proprio esclusivo o per uso  esclusivo  di  altre
emittenti   di   servizio   pubblico    coproduttrici.    Le    opere
cinematografiche e audiovisive e i fonogrammi contenuti negli archivi
di emittenti di servizio pubblico  che  non  sono  stati  prodotti  o
commissionati da tali emittenti ma che queste sono state  autorizzate
a utilizzare mediante  un  accordo  di  licenza  non  possono  essere
considerate orfane. 
  2. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis  si  applicano  altresi'
alle opere e ai fonogrammi in qualsiasi  forma  che  rientrano  nelle
categorie di opere o materiali di cui al comma 1,  depositati  presso
le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1,  entro  il  29
ottobre 2014, che non sono mai stati pubblicati  ovvero  diffusi,  ma
che  siano  stati  resi  pubblicamente  accessibili  dalle   predette
organizzazioni  con  il  consenso  dei  titolari  dei   diritti.   Le
utilizzazioni sono consentite solo se e' ragionevole presumere, sulla
base di documentate espressioni  di  volonta',  che  i  titolari  dei
diritti non si opporrebbero a tale utilizzo. 
  3. Gli utilizzi di cui all'articolo 69-bis  si  applicano  altresi'
alle  opere  e  agli  altri  contenuti  protetti  che  sono  inclusi,
incorporati  o  che  formano  parte  integrante  delle  opere  o  dei
fonogrammi di cui al comma 1. 
 
                           Art. 69-quater 
 
  1. Un'opera o un fonogramma, come individuati dall'articolo 69-ter,
sono considerati orfani se nessuno dei titolari dei diritti  su  tale
opera o fonogramma e' stato individuato oppure, anche se uno  o  piu'
di  loro  siano  stati  individuati,  nessuno  di   loro   e'   stato
rintracciato, al termine di una ricerca diligente svolta e registrata
conformemente al presente articolo. 
  2.  La  ricerca  diligente  e'  svolta  anteriormente  all'utilizzo
dell'opera o del fonogramma dalle organizzazioni di cui  all'articolo
69-bis, comma 1, o da soggetto da loro incaricato, secondo i principi
di buona fede e  correttezza  professionale.  La  ricerca  e'  svolta
consultando fonti  di  informazione  appropriate  e  comunque  quelle
previste dall'articolo 69-septies per ciascuna categoria di  opere  o
di fonogrammi. Con decreto del Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, sentite le  associazioni  dei  titolari  dei
diritti e degli utilizzatori  maggiormente  rappresentative,  possono
essere individuate ulteriori fonti di informazione che devono  essere
consultate, per ciascuna categoria di opere o fonogrammi,  nel  corso
della ricerca diligente. 
  3. Se, nel corso di una ricerca svolta in Italia,  emergono  motivi
per ritenere che informazioni pertinenti  sui  titolari  dei  diritti
debbano  essere  recuperate  in  altri   Paesi,   si   procede   alla
consultazione anche delle fonti di informazioni disponibili  in  tali
Paesi. 
  4.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,   comma   1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo,  Direzione  generale  per  le  biblioteche,   gli   istituti
culturali e il diritto d'autore, l'inizio della ricerca  diligente  e
gli esiti delle ricerche che hanno indotto a ritenere che un'opera  o
un fonogramma possano essere considerati orfani,  nonche'  gli  esiti
delle ricerche che  hanno  indotto  a  ritenere  che  un'opera  o  un
fonogramma non possano essere considerati orfani.  Tali  informazioni
devono  includere  gli  estremi  identificativi  delle  opere  o  dei
fonogrammi  e   i   riferimenti   per   contattare   l'organizzazione
interessata. Le organizzazioni di cui all'articolo 69-bis,  comma  1,
comunicano, altresi', qualsiasi modifica dello status di opera orfana
delle opere e dei fonogrammi da loro utilizzati. Presso il  Ministero
dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  Direzione
generale per le biblioteche, gli  istituti  culturali  e  il  diritto
d'autore, e' costituita una banca dati delle ricerche condotte  dalle
organizzazioni di cui all'articolo 69-bis, comma 1. 
  5. Le opere e i fonogrammi sono considerate  orfane  e  la  ricerca
diligente, svolta dalle organizzazioni di  cui  all'articolo  69-bis,
comma 1, o da soggetto da loro incaricato,  e'  conclusa  decorso  il
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione, su un'apposita
pagina del sito del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, dell'esito della consultazione delle fonti senza che  la
titolarita' sia stata rivendicata da alcuno. Il Ministero dei beni  e
delle attivita' culturali e del turismo  comunica  all'organizzazione
che ha effettuato la ricerca l'eventuale rivendicazione dell'opera da
parte di uno o piu' titolari. 
  6.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,   comma   1,
comunicano al Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo gli utilizzi delle opere orfane, anche laddove la ricerca sia
stata effettuata da  altri.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2  puo'
prevedere l'obbligo di  comunicazione  di  ulteriori  informazioni  a
carico delle organizzazioni. 
  7. Ove vi sia piu' di un titolare dei diritti su un'opera o  su  un
fonogramma e non tutti i titolari  siano  stati  individuati  oppure,
anche quando individuati, non siano stati rintracciati, al termine di
una ricerca diligente svolta ai sensi del presente articolo,  l'opera
o il fonogramma possono essere utilizzati secondo  i  termini  e  nei
limiti  delle  autorizzazioni  concesse  dai  titolari  dei   diritti
identificati e rintracciati. 
  8. La ricerca diligente e' svolta nello  Stato  membro  dell'Unione
europea di prima pubblicazione o, in caso di  mancata  pubblicazione,
di prima diffusione dell'emissione. Per le opere  cinematografiche  o
audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente  in  uno
Stato membro dell'Unione europea,  la  ricerca  diligente  e'  svolta
nello Stato membro dell'Unione europea in cui sia  stabilita  la  sua
sede principale o la  sua  abituale  residenza.  Nel  caso  di  opere
cinematografiche o audiovisive coprodotte da produttori  aventi  sedi
in Stati membri dell'Unione europea  diversi,  la  ricerca  diligente
deve essere svolta in ciascuno degli Stati membri in questione. 
  9. Nel caso  di  cui  all'articolo  69-ter,  comma  2,  la  ricerca
diligente e' effettuata nello Stato membro dell'Unione europea in cui
e' stabilita l'organizzazione che ha reso  l'opera  o  il  fonogramma
pubblicamente accessibile. 
  10. In tutti casi in cui la ricerca e'  effettuata  in  Italia,  si
applicano le procedure  di  cui  al  presente  articolo.  Laddove  la
ricerca e' effettuata da titolati soggetti italiani in un altro Stato
membro dell'Unione europea, la ricerca diligente e'  svolta  seguendo
le procedure e consultando le fonti di informazione prescritte  dalla
legislazione nazionale di tale Stato membro. 
  11.  Sono  considerate  orfane  le  opere  e  i   fonogrammi   gia'
considerati opere orfane, ai sensi della direttiva 2012/28/UE, in  un
altro Stato membro dell'Unione europea. 
  12. Non possono essere considerate orfane le opere in commercio. 
  13. Restano impregiudicate le  disposizioni  in  materia  di  opere
anonime o pseudonime. 
  14.  Le  organizzazioni  di  cui  all'articolo  69-bis,  comma   1,
conservano la documentazione relativa alle loro ricerche diligenti in
modo che sia disponibile a richiesta degli interessati. 
  15. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo
trasmette senza indugio all'Ufficio per l'armonizzazione nel  mercato
interno per la registrazione nella banca  dati  online  pubblicamente
accessibile: 
    a) gli esiti delle ricerche diligenti  effettuate  ai  sensi  del
presente articolo che hanno permesso di concludere che un'opera o  un
fonogramma sono considerati un'opera orfana; 
    b) l'utilizzo che le  organizzazioni  fanno  delle  opere  orfane
conformemente alla presente legge; 
    c) qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere  e
dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni; 
    d) le pertinenti  informazioni  di  contatto  dell'organizzazione
interessata. 
 
                          Art. 69-quinquies 
 
    1. Il titolare  dei  diritti  su  un'opera  o  su  un  fonogramma
considerati opere orfane ha, in qualunque momento, la possibilita' di
porre fine a tale status in relazione ai diritti a lui spettanti. Gli
utilizzi delle opere non  piu'  orfane  possono  proseguire  solo  se
autorizzati dai titolari dei relativi diritti.  Gli  accordi  di  cui
all'articolo 69-bis, comma 5, cessano di avere efficacia. 
  2. Ai titolari dei diritti che pongono fine allo  status  di  opera
orfana spetta un equo compenso per  l'utilizzo  di  cui  all'articolo
69-bis. 
  3. La misura e le  modalita'  di  determinazione  e  corresponsione
dell'equo compenso di cui al comma 2 sono stabilite mediante  accordi
stipulati   fra   le   associazioni   di    categoria    maggiormente
rappresentative dei titolari dei diritti di cui alla presente legge e
le associazioni  delle  categorie  interessate  di  cui  all'articolo
69-bis, comma 1. Nella stipula dei predetti accordi le parti  tengono
in debito conto  gli  obiettivi  di  promozione  culturale  correlati
all'uso   effettuato   dell'opera,   la   natura   non    commerciale
dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni per conseguire gli obiettivi
connessi  alla  loro  missione  di  interesse  pubblico,   quali   la
promozione dell'apprendimento e la diffusione della cultura,  nonche'
l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti. 
  4. I titolari dei diritti o il  soggetto  utilizzatore,  rientrante
fra quelli previsti dall'articolo 69-bis, comma 1, nel  caso  in  cui
non vi sia l'accordo di cui  al  comma  3  o  nel  caso  in  cui  non
ritengano di aderirvi, possono esperire il tentativo di conciliazione
di cui  all'articolo  194-bis,  al  fine  di  determinare  la  misura
dell'equo compenso.  In  difetto  di  accordo,  i  predetti  soggetti
possono adire la competente Autorita' giudiziaria, affinche', secondo
i criteri di cui al comma 3, determini la misura e  la  modalita'  di
determinazione dell'equo compenso. 
  5. Il compenso di cui al comma 2 e' dovuto dalle organizzazioni che
hanno utilizzato l'opera o il fonogramma. 
 
                           Art. 69-sexies 
 
  1. I titolari dei diritti possono richiedere  di  porre  fine  allo
status di  opera  orfana  in  relazione  ai  diritti  loro  spettanti
rivendicando  la  titolarita'  presso  le   organizzazioni   di   cui
all'articolo 69-bis, comma 1. 
  2. In caso di controversia sulla titolarita' dei diritti si applica
il tentativo obbligatorio  di  conciliazione  previsto  dall'articolo
194-bis. 
  3. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
comunica prontamente all'Ufficio  per  l'armonizzazione  nel  mercato
interno, per la registrazione nella banca dati  online  pubblicamente
accessibile, qualsiasi modifica dello status di opera orfana. 
 
                           Art. 69-septies 
 
  1. Le fonti di cui all'articolo 69-quater, comma 2, comprendono  le
seguenti: 
    a) per tutte le categorie di opere: il Registro Pubblico Generale
delle Opere Protette presso il Ministero dei beni e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
    b) per i libri pubblicati: 
      1) il  Sistema  Bibliotecario  Nazionale,  inclusi  i  registri
d'autorita' per gli autori; 
      2) le associazioni nazionali degli editori e degli autori,  gli
editori che  hanno  pubblicato  le  opere,  se  noti,  e  gli  agenti
letterari operanti in Italia; 
      3) il deposito legale; 
      4) la banca  dati  dell'agenzia  italiana  ISBN,  per  i  libri
pubblicati e per gli editori; 
      5) la banca dati WATCH (Writers, Artists  and  their  Copyright
Holders); 
      6) le banche dati della SIAE e del servizio Clearedi; 
      7) le banche dati dei libri in commercio ALICE ed ESAIE (per  i
titoli scolastici); 
      8)  l'Anagrafe  Nazionale  Nominativa  dei  Professori  e   dei
Ricercatori e delle Pubblicazioni Scientifiche (ANPRePS); 
  Le fonti sopra riportate possono essere consultate o direttamente o
attraverso sistemi che ne consentono l'interrogazione integrata quali
VIAF (Virtual International  Authority  Files)  e  ARROW  (Accessible
Registries of Rights Information and Orphan Works). 
    c) per i quotidiani, i rotocalchi e le riviste: 
      1)  l'ISSN  (International  Standard  Serial  Number)   per   i
periodici; 
      2) gli indici e i cataloghi di raccolte storiche  e  collezioni
di biblioteche; 
      3) il deposito legale; 
      4) le associazioni italiane degli  editori  e  le  associazioni
italiane degli autori e dei giornalisti; 
      5) le  banche  dati  delle  societa'  di  gestione  collettiva,
inclusi gli organismi che gestiscono i diritti di riproduzione. 
    d)  per  le  opere  visive,  inclusi  gli  oggetti   d'arte,   la
fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze  di
tali opere  e  di  altro  materiale  riprodotto  in  libri,  riviste,
quotidiani e rotocalchi o altre opere: 
      1) le fonti di cui alle lettere a), b) e c); 
      2) le banche dati delle societa'  di  gestione  collettiva,  in
particolare riguardanti le arti visive e  incluse  le  organizzazioni
che gestiscono i diritti di riproduzione; 
      3) se del caso, le banche dati di agenzie fotografiche. 
    e) per le opere audiovisive e i fonogrammi: 
      1) il deposito legale; 
      2) le associazioni italiane dei produttori; 
      3) le banche dati di istituti per il patrimonio cinematografico
o sonoro e le biblioteche nazionali; 
      4) le banche dati con i  relativi  standard  e  identificatori,
come  ISAN  (International  Standard  Audiovisual  Number)   per   il
materiale audiovisivo, ISWC (International Standard Music Work  Code)
per le composizioni musicali e ISRC (International Standard Recording
Code) per i fonogrammi; 
      5) le banche dati delle societa'  di  gestione  collettiva,  in
particolare  per  autori,  interpreti  o  esecutori,  produttori   di
fonogrammi e produttori di opere audiovisive; 
      6) l'elenco di quanti hanno partecipato  alla  realizzazione  e
altre informazioni riportate sulla confezione dell'opera; 
      7)  le  banche  dati  di  altre  associazioni  pertinenti   che
rappresentano una categoria specifica di titolari dei diritti.».