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LEGGE 30 ottobre 2014, n. 161

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis. (14G00174)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/05/2017)
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Testo in vigore dal: 25-11-2014
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla legge 30 novembre  1989,  n.  398,  recante  norme  in
  materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero.  Caso
  EU Pilot 5015/13/EACU. 
  1. All'articolo 5 della  legge  30  novembre  1989,  n.  398,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
    1) le parole: «per aree corrispondenti  ai  comitati  consultivi»
sono sostituite dalle seguenti: «presso le universita'  separatamente
per ciascuna delle quattordici aree disciplinari»; 
    2) le parole: «determinate dal senato accademico» sono soppresse; 
  b)  al  comma  2,  le  parole:  «di  cittadinanza  italiana»   sono
soppresse; 
  c) al comma 3, le parole: «sono stabilite con decreto del  rettore,
previa deliberazione del senato  accademico»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «sono  stabilite  con  apposito  regolamento  da  ciascuna
universita', nel rispetto del diritto dell'Unione  europea  e  tenuto
conto di quanto previsto dal comma 1, e  sono  emanate  con  apposito
decreto del rettore»; 
  d) al comma 4: 
    1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «professori   straordinari,
ordinari ed associati e presiedute da un professore  ordinario»  sono
sostituite dalle seguenti: «professori e ricercatori  di  ruolo,  dei
quali almeno uno  con  qualifica  di  professore  ordinario,  che  le
presiede»; 
    2) il secondo periodo e' soppresso. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 5 della Legge 30 novembre  1989,
          n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  1989,  n.
          291, come modificato dalla presente legge cosi' recita: 
              "Art.  5.  Borse  di  studio  per  il   perfezionamento
          all'estero. 
              1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio
          per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero  si
          svolge presso le  universita'  separatamente  per  ciascuna
          delle   quattordici   aree   disciplinari   del   Consiglio
          universitario nazionale. 
              2. Al concorso, per titoli ed  esami,  sono  ammessi  i
          laureati di eta'  non  superiore  ai  ventinove  anni,  che
          documentino   un   impegno   formale   di   attivita'    di
          perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali
          di livello universitario, con la relativa  indicazione  dei
          corsi e della durata. 
              3. Le modalita' per lo svolgimento  del  concorso,  per
          l'attribuzione e la conferma delle borse ed i  criteri  per
          l'accertamento della qualificazione  delle  istituzioni  di
          cui al comma 2 sono stabilite con apposito  regolamento  da
          ciascuna universita', nel rispetto del diritto  dell'Unione
          Europea e tenuto conto di quanto previsto del  comma  1,  e
          sono emanate con apposito decreto del rettore. 
              4. Le commissioni giudicatrici devono  essere  composte
          da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno  uno
          con qualifica di professore ordinario, che la presiede.