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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153

Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (14G00166)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/2014
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 26-11-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  h),  della
Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visto il decreto legislativo 15  novembre  2012,  n.  218,  recante
disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136; 
  Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge  n.
136 del 2010, i quali prevedono che entro  tre  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti  dai  medesimi  articoli,   il   Governo   puo'   apportare
disposizioni integrative e correttive del citato decreto  legislativo
n. 159 del 2011; 
  Ritenuto alla luce del primo periodo di applicazione del  Libro  II
del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, di avvalersi  delle
facolta' previste dall'articolo 2, comma 4, della legge  n.  136  del
2010, al fine di apportare alcune modificazioni alla disciplina della
documentazione antimafia, nell'ottica anche di  realizzare  ulteriori
semplificazioni e snellimenti dell'azione amministrativa; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 2014; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni  parlamentari
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 ottobre 2014; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  del  Ministro  della
giustizia, e del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modificazioni concernenti la validita' della documentazione antimafia
  e l'ambito delle relative verifiche 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 85, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai  familiari
conviventi di maggiore eta' dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis,
2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.»; 
    b) all'articolo 86, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Fino all'attivazione della banca dati nazionale  unica,
la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi
1 e 2, e' utilizzabile e  produce  i  suoi  effetti  anche  in  altri
procedimenti, diversi da quello per  il  quale  e'  stata  acquisita,
riguardanti i medesimi soggetti.». 
              Avvertenza: 
                Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Note al titolo: 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice
          delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
          nonche' nuove disposizioni  in  materia  di  documentazione
          antimafia, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 settembre 2011, n. 226, supplemento ordinario. 
              Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13
          agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro  le  mafie,
          nonche'  delega  al  Governo  in   materia   di   normativa
          antimafia): 
                «Art. 1. (Delega al Governo per  l'emanazione  di  un
          codice  delle   leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
          un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          realizzando: 
              a) una completa ricognizione  della  normativa  penale,
          processuale  e  amministrativa  vigente   in   materia   di
          contrasto  della  criminalita'  organizzata,  ivi  compresa
          quella gia' contenuta nei  codici  penale  e  di  procedura
          penale; 
              b) l'armonizzazione della normativa di cui alla lettera
          a); 
              c) il coordinamento della normativa di cui alla lettera
          a) con le ulteriori disposizioni di cui alla presente legge
          e con la normativa di cui al comma 3; 
              d)  l'adeguamento   della   normativa   italiana   alle
          disposizioni adottate dall'Unione europea. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          previa ricognizione della normativa vigente in  materia  di
          misure di  prevenzione,  il  Governo  provvede  altresi'  a
          coordinare e  armonizzare  in  modo  organico  la  medesima
          normativa, anche con  riferimento  alle  norme  concernenti
          l'istituzione dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita'  organizzata,  aggiornandola  e  modificandola
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  prevedere,  in  relazione  al   procedimento   di
          applicazione delle misure di prevenzione: 
              1) che l'azione di prevenzione possa essere  esercitata
          anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale; 
              2) che sia adeguata la disciplina di cui all'  articolo
          23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e  successive
          modificazioni; 
              3)  che  le   misure   di   prevenzione   personali   e
          patrimoniali   possano   essere   richieste   e   approvate
          disgiuntamente   e,   per   le   misure   di    prevenzione
          patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
          del soggetto proposto per la loro applicazione  al  momento
          della richiesta della misura di prevenzione; 
                  4)  che  le  misure  patrimoniali  possano   essere
          disposte anche in caso di morte del soggetto  proposto  per
          la loro applicazione. Nel caso la  morte  sopraggiunga  nel
          corso del procedimento, che  esso  prosegua  nei  confronti
          degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 
                  5)  che  venga  definita  in  maniera  organica  la
          categoria  dei  destinatari  delle  misure  di  prevenzione
          personali  e  patrimoniali,  ancorandone  la  previsione  a
          presupposti chiaramente definiti e riferiti in  particolare
          all'esistenza di  circostanze  di  fatto  che  giustificano
          l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,  per
          le  sole  misure  personali,  anche  alla  sussistenza  del
          requisito  della  pericolosita'  del  soggetto;  che  venga
          comunque prevista  la  possibilita'  di  svolgere  indagini
          patrimoniali dirette  a  svelare  fittizie  intestazioni  o
          trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 
                  6) che il proposto abbia diritto  di  chiedere  che
          l'udienza si svolga pubblicamente  anziche'  in  camera  di
          consiglio; 
                  7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
          possa avvenire  mediante  videoconferenza  ai  sensi  degli
          articoli 146-bis e 147-bis delle norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  e
          successive modificazioni; 
                  8) quando viene richiesta la misura della confisca: 
              8.1) i casi e i modi in  cui  sia  possibile  procedere
          allo sgombero degli immobili sequestrati; 
              8.2) che il sequestro  perda  efficacia  se  non  viene
          disposta la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di
          immissione    in    possesso    dei    beni    da     parte
          dell'amministratore giudiziario e, in caso di  impugnazione
          del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
          pronuncia entro  un  anno  e  sei  mesi  dal  deposito  del
          ricorso; 
              8.3) che i termini di cui al numero 8.2) possano essere
          prorogati,  anche  d'ufficio,  con  decreto  motivato   per
          periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte,  in  caso
          di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 
                  9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
          previa autorizzazione del  pubblico  ministero,  gli  esiti
          delle indagini patrimoniali siano trasmessi  al  competente
          nucleo di polizia tributaria del  Corpo  della  guardia  di
          finanza a fini fiscali; 
                b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
          della confisca dei beni, che: 
              1) la confisca possa  essere  disposta  in  ogni  tempo
          anche  se  i  beni  sono  stati  trasferiti   o   intestati
          fittiziamente ad altri; 
              2)  la  confisca  possa  essere  eseguita   anche   nei
          confronti di beni localizzati in territorio estero; 
              c)  prevedere  la   revocazione   della   confisca   di
          prevenzione definitiva, stabilendo che: 
                  1) la revocazione possa essere richiesta: 
                1.1) quando  siano  scoperte  nuove  prove  decisive,
          sopravvenute  in  epoca  successiva  alla  conclusione  del
          procedimento di prevenzione; 
              1.2) quando  i  fatti  accertati  con  sentenze  penali
          definitive,   sopravvenute   in   epoca   successiva   alla
          conclusione del procedimento di prevenzione,  escludano  in
          modo assoluto l'esistenza dei presupposti  di  applicazione
          della confisca; 
              1.3) quando  la  decisione  sulla  confisca  sia  stata
          motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base  di
          atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
          un fatto previsto dalla legge come reato; 
                  2) la revocazione possa essere  richiesta  solo  al
          fine di dimostrare il difetto  originario  dei  presupposti
          per l'applicazione della misura di prevenzione; 
                  3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena
          di inammissibilita', entro sei mesi dalla data  in  cui  si
          verifica uno dei casi  di  cui  al  numero  1),  salvo  che
          l'interessato dimostri di non averne avuto  conoscenza  per
          causa a lui non imputabile; 
                  4)  in  caso  di  accoglimento  della  domanda   di
          revocazione,  la  restituzione  dei  beni  confiscati,   ad
          eccezione dei beni culturali di cui all' articolo 10, comma
          3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati  di
          notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli  136  e
          seguenti del medesimo codice, e  successive  modificazioni,
          possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
          a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
          assegnati per finalita'  istituzionali  e  la  restituzione
          possa pregiudicare l'interesse pubblico; 
                d) prevedere che, nelle controversie  concernenti  il
          procedimento di prevenzione,  l'amministratore  giudiziario
          possa  avvalersi  dell'Avvocatura  dello   Stato   per   la
          rappresentanza e l'assistenza legali; 
                e) disciplinare i rapporti  tra  il  sequestro  e  la
          confisca di prevenzione e il sequestro  penale,  prevedendo
          che: 
              1) il sequestro e la confisca  di  prevenzione  possano
          essere disposti anche in relazione a beni gia' sottoposti a
          sequestro nell'ambito di un procedimento penale; 
              2) nel caso di contemporanea esistenza di un  sequestro
          penale e di un sequestro di  prevenzione  in  relazione  al
          medesimo bene, la custodia giudiziale  e  la  gestione  del
          bene sequestrato nel  procedimento  penale  siano  affidate
          all'amministratore   giudiziario   del   procedimento    di
          prevenzione, il quale  applica,  anche  con  riferimento  a
          detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
          gestione previste dal decreto legislativo di cui  al  comma
          1, prevedendo altresi', a  carico  del  medesimo  soggetto,
          l'obbligo  di  trasmissione  di   copia   delle   relazioni
          periodiche anche al giudice del procedimento penale; 
              3) in relazione alla vendita, all'assegnazione  e  alla
          destinazione dei beni si applichino le norme relative  alla
          confisca divenuta definitiva per prima; 
              4) se la confisca di prevenzione definitiva  interviene
          prima della sentenza irrevocabile di condanna  che  dispone
          la confisca dei medesimi beni in sede penale, si proceda in
          ogni caso alla gestione, alla vendita,  all'assegnazione  o
          alla destinazione dei beni secondo le disposizioni previste
          dal decreto legislativo di cui al comma 1; 
                f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con
          il procedimento di prevenzione, prevedendo: 
                  1) la disciplina delle azioni esecutive  intraprese
          dai terzi su beni sottoposti a  sequestro  di  prevenzione,
          stabilendo tra l'altro il principio secondo  cui  esse  non
          possono  comunque  essere  iniziate   o   proseguite   dopo
          l'esecuzione del  sequestro,  fatta  salva  la  tutela  dei
          creditori in buona fede; 
              2)  la  disciplina  dei  rapporti  pendenti   all'epoca
          dell'esecuzione del sequestro, stabilendo  tra  l'altro  il
          principio che l'esecuzione dei  relativi  contratti  rimane
          sospesa fino a quando, entro  il  termine  stabilito  dalla
          legge   e,   comunque,   non    oltre    novanta    giorni,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, dichiara di subentrare nel  contratto  in
          luogo del proposto, assumendo tutti  i  relativi  obblighi,
          ovvero di risolvere il contratto; 
              3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti dei
          terzi  sui  beni  oggetto  di  sequestro  e   confisca   di
          prevenzione; e in particolare: 
              3.1) che i titolari  di  diritti  di  proprieta'  e  di
          diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto  di
          sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
          prevenzione entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione
          del sequestro per svolgere le proprie deduzioni;  che  dopo
          la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
          pregiudizio irreparabile, i diritti reali  o  personali  di
          godimento  sui  beni  confiscati  si   estinguano   e   che
          all'estinzione consegua il diritto alla  corresponsione  di
          un equo indennizzo; 
              3.2) che i titolari di diritti di credito  aventi  data
          certa anteriore al sequestro debbano, a pena di  decadenza,
          insinuare il proprio  credito  nel  procedimento  entro  un
          termine da stabilire, comunque  non  inferiore  a  sessanta
          giorni  dalla  data  in  cui  la   confisca   e'   divenuta
          definitiva, salva la possibilita' di  insinuazioni  tardive
          in caso di ritardo incolpevole; 
              3.3)  il  principio   della   previa   escussione   del
          patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i  crediti
          assistiti  da  cause  legittime  di  prelazione   su   beni
          confiscati, nonche' il principio del limite della  garanzia
          patrimoniale, costituito dal 70 per cento  del  valore  dei
          beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 
              3.4) che il credito non sia simulato o  in  altro  modo
          strumentale  all'attivita'  illecita  o  a  quella  che  ne
          costituisce il frutto o il reimpiego; 
                    3.5) un procedimento di verifica dei  crediti  in
          contraddittorio,  che  preveda  l'ammissione  dei   crediti
          regolarmente insinuati e la formazione di  un  progetto  di
          pagamento  degli  stessi   da   parte   dell'amministratore
          giudiziario; 
                    3.6) la revocazione dell'ammissione  del  credito
          quando emerga che essa e' stata  determinata  da  falsita',
          dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza
          di documenti decisivi; 
                g) disciplinare i rapporti  tra  il  procedimento  di
          applicazione delle misure di  prevenzione  e  le  procedure
          concorsuali,  al  fine  di  garantire  i  creditori   dalle
          possibili  interferenze  illecite   nel   procedimento   di
          liquidazione  dell'attivo   fallimentare,   prevedendo   in
          particolare: 
              1) che i beni sequestrati o confiscati nel procedimento
          di prevenzione  siano  sottratti  dalla  massa  attiva  del
          fallimento e conseguentemente gestiti e  destinati  secondo
          le norme stabilite per il procedimento di prevenzione; 
              2)  che,  dopo  la  confisca  definitiva,  i  creditori
          insoddisfatti sulla massa  attiva  del  fallimento  possano
          rivalersi sul valore dei beni confiscati,  al  netto  delle
          spese sostenute per il procedimento di prevenzione; 
              3) che la verifica dei crediti relativi a beni  oggetto
          di sequestro o di  confisca  di  prevenzione  possa  essere
          effettuata  in  sede  fallimentare   secondo   i   principi
          stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
          il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
          l'intero  compendio   aziendale   dell'impresa   dichiarata
          fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
          patrimonio  personale  dei  soci  falliti   illimitatamente
          responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
          le   disposizioni   previste   per   il   procedimento   di
          prevenzione; 
              4) che l'amministratore giudiziario possa  proporre  le
          azioni  di  revocatoria  fallimentare  con  riferimento  ai
          rapporti  relativi  ai  beni  oggetto   di   sequestro   di
          prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta,  al
          curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 
              5) che il pubblico  ministero,  anche  su  segnalazione
          dell'amministratore  giudiziario,   possa   richiedere   al
          tribunale  competente  la   dichiarazione   di   fallimento
          dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
          il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa  in
          stato di insolvenza; 
                  6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati
          prima  della  chiusura  del  fallimento,   i   beni   siano
          nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
          o  la  confisca  sono  revocati  dopo   la   chiusura   del
          fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;  che,
          se il sequestro o la confisca intervengono dopo la  vendita
          dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente  residua
          dalla liquidazione; 
                h) disciplinare la tassazione dei  redditi  derivanti
          dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa: 
                  1) sia effettuata con  riferimento  alle  categorie
          reddituali previste  dal  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
              2)  sia  effettuata  in  via  provvisoria,  in   attesa
          dell'individuazione  del  soggetto  passivo   d'imposta   a
          seguito della confisca o della revoca del sequestro; 
              3) sui redditi soggetti a ritenuta alla fonte derivanti
          dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del sostituto
          d'imposta, l'aliquota stabilita dalle disposizioni  vigenti
          per le persone fisiche; 
                  4) siano in ogni  caso  fatte  salve  le  norme  di
          tutela e le procedure previste dal capo III  del  titolo  I
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni; 
                i)  prevedere  una  disciplina  transitoria   per   i
          procedimenti di prevenzione in ordine ai  quali  sia  stata
          avanzata proposta o  applicata  una  misura  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo di cui  al  comma
          1; 
                l) prevedere l'abrogazione espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 1. 
              4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato di relazione tecnica, ai sensi dell' articolo 17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.» 
                
              «Art. 2. (Delega al Governo per l'emanazione  di  nuove
          disposizioni in materia di documentazione antimafia). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo  per  la  modifica   e   l'integrazione   della
          disciplina in materia di documentazione  antimafia  di  cui
          alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' articolo 4
          del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive
          modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla  base
          di quanto stabilito dalla lettera f)  del  presente  comma,
          delle procedure di rilascio della documentazione antimafia,
          anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e  dei
          limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni
          e gli enti pubblici, gli enti e le aziende  vigilati  dallo
          Stato o da altro ente pubblico  e  le  societa'  o  imprese
          comunque controllate dallo Stato o da altro  ente  pubblico
          non possono stipulare, approvare o autorizzare i  contratti
          e i subcontratti di cui all' articolo  10  della  legge  31
          maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  ne'
          rilasciare o consentire le concessioni e le  erogazioni  di
          cui al citato articolo 10 della legge n. 575 del  1965,  se
          non hanno acquisito complete informazioni,  rilasciate  dal
          prefetto,  circa  l'insussistenza,  nei   confronti   degli
          interessati e dei loro familiari conviventi nel  territorio
          dello Stato, delle cause di decadenza o di divieto previste
          dalla citata legge n. 575 del 1965, ovvero di tentativi  di
          infiltrazione mafiosa, di cui all' articolo 4  del  decreto
          legislativo  8  agosto   1994,   n.   490,   e   successive
          modificazioni, nelle imprese interessate; 
                b) aggiornamento della normativa che  disciplina  gli
          effetti interdittivi conseguenti alle cause  di  decadenza,
          di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa  di  cui
          alla   lettera   a),   accertati    successivamente    alla
          stipulazione, all'approvazione o  all'adozione  degli  atti
          autorizzatori di cui alla medesima lettera a); 
              c) istituzione di una banca  di  dati  nazionale  unica
          della documentazione  antimafia,  con  immediata  efficacia
          delle informative antimafia negative su tutto il territorio
          nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche  gia'
          in essere, con  la  pubblica  amministrazione,  finalizzata
          all'accelerazione  delle  procedure   di   rilascio   della
          medesima documentazione e al  potenziamento  dell'attivita'
          di  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
          di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
          dall'estero  e  secondo  modalita'   di   acquisizione   da
          stabilirsi, nonche' della possibilita' per  il  procuratore
          nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
          dati medesima; 
              d) individuazione dei dati da inserire nella  banca  di
          dati di cui alla  lettera  c),  dei  soggetti  abilitati  a
          implementare  la  raccolta  dei  medesimi   e   di   quelli
          autorizzati, secondo precise modalita',  ad  accedervi  con
          indicazione altresi' dei  codici  di  progetto  relativi  a
          ciascun lavoro, servizio o  fornitura  pubblico  ovvero  ad
          altri elementi idonei a identificare la prestazione; 
              e) previsione della possibilita' di accedere alla banca
          di dati di cui alla lettera c)  da  parte  della  Direzione
          nazionale antimafia per lo svolgimento dei compiti previsti
          dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale; 
              f) individuazione, attraverso un  regolamento  adottato
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro   della   giustizia,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, delle diverse  tipologie  di  attivita'
          suscettibili  di   infiltrazione   mafiosa   nell'attivita'
          d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione, di cui  all'  articolo  10  della
          legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
              g) previsione dell'obbligo, per l'ente  locale  sciolto
          ai sensi dell' articolo 143 del  testo  unico  delle  leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di acquisire,  nei  cinque  anni  successivi
          allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
          alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
          qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero  precedentemente
          al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione,  di  cui
          all' articolo 10 della legge 31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive  modificazioni,  indipendentemente  dal   valore
          economico degli stessi; 
              h) facolta', per gli enti  locali  i  cui  organi  sono
          stati sciolti ai sensi dell' articolo 143 del  testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
          modificazioni, di deliberare, per un  periodo  determinato,
          comunque  non  superiore  alla   durata   in   carica   del
          commissario nominato, di  avvalersi  della  stazione  unica
          appaltante per lo svolgimento delle procedure  di  evidenza
          pubblica di competenza del medesimo ente locale; 
              i) facolta' per  gli  organi  eletti  in  seguito  allo
          scioglimento di cui all' articolo 143 del testo unico delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare di avvalersi  per  un  periodo
          determinato, comunque non superiore alla durata  in  carica
          degli  stessi  organi  elettivi,   della   stazione   unica
          appaltante,  ove  costituita,  per  lo  svolgimento   delle
          procedure di evidenza pubblica di competenza  del  medesimo
          ente locale; 
              l)  previsione  dell'innalzamento  ad  un  anno   della
          validita' dell'informazione  antimafia  qualora  non  siano
          intervenuti mutamenti nell'assetto societario e  gestionale
          dell'impresa oggetto di informativa; 
              m)  introduzione  dell'obbligo,  a  carico  dei  legali
          rappresentanti degli  organismi  societari,  di  comunicare
          tempestivamente alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo  che  ha  rilasciato  l'informazione  l'intervenuta
          modificazione   dell'assetto   societario   e    gestionale
          dell'impresa; 
              n)  introduzione   di   sanzioni   per   l'inosservanza
          dell'obbligo di cui alla lettera m). 
              2. All'attuazione dei principi e criteri  direttivi  di
          cui alla lettera c) del comma  1  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse gia'  destinate  allo  scopo  a  legislazione
          vigente   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che  sono  resi  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  precedente  periodo  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.». 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Per il testo degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
          2010, n. 136, si vedano le note al titolo. 
              Il  decreto  legislativo  15  novembre  2012,  n.   218
          (Disposizioni   integrative   e   correttive   al   decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  13  dicembre
          2012, n. 290. 
              Il Libro II del citato decreto legislativo 6  settembre
          2011, n. 159, tratta delle nuove disposizioni in materia di
          documentazione antimafia. 
          Note all'art.1: 
              Si riporta il testo degli articoli 85 e 86  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificati dal presente decreto: 
              «Art. 85.(Soggetti sottoposti alla verifica antimafia).
          - 1. La documentazione antimafia, se si tratta  di  imprese
          individuali, deve riferirsi al  titolare  ed  al  direttore
          tecnico, ove previsto. 
              2.  La  documentazione  antimafia,  se  si  tratta   di
          associazioni, imprese, societa', consorzi e  raggruppamenti
          temporanei  di  imprese,  deve  riferirsi,  oltre  che   al
          direttore tecnico, ove previsto: 
              a)  per  le  associazioni,  a  chi  ne  ha  la   legale
          rappresentanza; 
              b) per le societa'  di  capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'articolo 2615-ter  del  codice  civile,  per  le
          societa'  cooperative,  di  consorzi  cooperativi,  per   i
          consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione  II,
          del  codice  civile,  al  legale  rappresentante   e   agli
          eventuali altri  componenti  l'organo  di  amministrazione,
          nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle
          societa' consortili detenga una partecipazione superiore al
          10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al
          10 per cento e che abbia  stipulato  un  patto  parasociale
          riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10  per
          cento, ed ai soci o consorziati  per  conto  dei  quali  le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei confronti della pubblica amministrazione; 
              c) per le societa'  di  capitali,  anche  al  socio  di
          maggioranza in caso di societa' con un numero di soci  pari
          o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di  societa'
          con socio unico; 
              d) per i consorzi di cui all'articolo 2602  del  codice
          civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
          ne ha la rappresentanza  e  agli  imprenditori  o  societa'
          consorziate; 
              e) per le societa' semplice e  in  nome  collettivo,  a
          tutti i soci; 
              f) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              g) per le societa' di cui all'articolo 2508 del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato; 
              h) per i raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle
          imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi  sede
          all'estero, secondo le  modalita'  indicate  nelle  lettere
          precedenti; 
              i) per le societa' personali ai  soci  persone  fisiche
          delle societa' personali o di capitali che ne siano socie. 
              2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma  2,
          per le associazioni e societa'  di  qualunque  tipo,  anche
          prive  di   personalita'   giuridica,   la   documentazione
          antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio
          sindacale o, nei casi contemplati  dall'articolo  2477  del
          codice civile, al sindaco, nonche' ai soggetti che svolgono
          i compiti di vigilanza di  cui  all'articolo  6,  comma  1,
          lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
              2-ter. Per le societa' costituite all'estero, prive  di
          una  sede  secondaria  con   rappresentanza   stabile   nel
          territorio dello Stato, la  documentazione  antimafia  deve
          riferirsi   a   coloro    che    esercitano    poteri    di
          amministrazione,   di   rappresentanza   o   di   direzione
          dell'impresa. 
              2-quater. Per le  societa'  di  capitali  di  cui  alle
          lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei
          giochi pubblici, oltre a  quanto  previsto  nelle  medesime
          lettere, la documentazione antimafia deve  riferirsi  anche
          ai   soci   persone   fisiche    che    detengono,    anche
          indirettamente,  una  partecipazione  al  capitale   o   al
          patrimonio superiore al 2 per cento, nonche'  ai  direttori
          generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
          delle stabili organizzazioni  in  Italia  di  soggetti  non
          residenti. Nell'ipotesi  in  cui  i  soci  persone  fisiche
          detengano la partecipazione superiore alla predetta  soglia
          mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve
          riferirsi anche al legale rappresentante e  agli  eventuali
          componenti dell'organo di  amministrazione  della  societa'
          socia,   alle   persone   fisiche   che,   direttamente   o
          indirettamente,  controllano  tale  societa',  nonche'   ai
          direttori generali e ai soggetti  responsabili  delle  sedi
          secondarie o delle  stabili  organizzazioni  in  Italia  di
          soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo
          precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. 
              3. L'informazione antimafia  deve  riferirsi  anche  ai
          familiari conviventi di maggiore eta' dei soggetti  di  cui
          ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater  che  risiedono  nel
          territorio dello Stato.» 
              «Art. 86. (Validita' della documentazione antimafia). -
          1. La comunicazione antimafia, acquisita  dai  soggetti  di
          cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui
          all'articolo 88, ha una validita' di sei  mesi  dalla  data
          dell'acquisizione. 
              2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti  di
          cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalita'  di  cui
          all'articolo 92, ha una validita' di dodici mesi dalla data
          dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni
          di cui al comma 3. 
              2-bis. Fino all'attivazione della banca dati  nazionale
          unica,  la  documentazione  antimafia,   nei   termini   di
          validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e  produce
          i suoi effetti anche  in  altri  procedimenti,  diversi  da
          quello per il  quale  e'  stata  acquisita,  riguardanti  i
          medesimi soggetti. 
              3. I legali rappresentanti degli  organismi  societari,
          nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione
          dell'assetto societario o  gestionale  dell'impresa,  hanno
          l'obbligo di trasmettere al  prefetto,  che  ha  rilasciato
          l'informazione  antimafia,  copia  degli  atti  dai   quali
          risulta  l'intervenuta   modificazione   relativamente   ai
          soggetti  destinatari  di  verifiche   antimafia   di   cui
          all'articolo 85. 
              4. La violazione dell'obbligo di  cui  al  comma  3  e'
          punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da  20.000
          euro a 60.000 euro. Per il procedimento di  accertamento  e
          di contestazione dell'infrazione,  nonche'  per  quello  di
          applicazione della  relativa  sanzione,  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre
          1981, n. 689. La sanzione e' irrogata dal prefetto. 
              5. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2,  che
          acquisiscono  la  comunicazione  antimafia,  di  data   non
          anteriore a sei mesi, o l'informazione antimafia,  di  data
          non anteriore a  dodici  mesi,  adottano  il  provvedimento
          richiesto e gli atti conseguenti o  esecutivi,  compresi  i
          pagamenti, anche  se  il  provvedimento  o  gli  atti  sono
          perfezionati o eseguiti in data successiva alla scadenza di
          validita' della predetta documentazione antimafia.».