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DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. (14G00149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. n.85, relativo alla G.U. 11/11/2014, n.262).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 2-3-2021
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni per accelerare e semplificare la realizzazione di  opere
infrastrutturali strategiche, indifferibili e  urgenti,  nonche'  per
favorire   il   potenziamento   delle   reti   autostradali   e    di
telecomunicazioni e migliorare la funzionalita' aeroportuale; 
  RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di  emanare
disposizioni in materia ambientale per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche e il superamento di eccezionali situazioni  di
crisi connesse alla  gestione  dei  rifiuti,  nonche'  di  introdurre
misure per garantire l'approvvigionamento energetico  e  favorire  la
valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; 
  RITENUTA infine la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare
disposizioni per la  semplificazione  burocratica,  il  rilancio  dei
settori dell'edilizia e  immobiliare,  il  sostegno  alle  produzioni
nazionali attraverso misure di attrazione degli investimenti esteri e
di promozione del Made in Italy, nonche' per il rifinanziamento e  la
concessione degli ammortizzatori sociali  in  deroga  alla  normativa
vigente al fine di assicurare  un'adeguata  tutela  del  reddito  dei
lavoratori e sostenere la coesione sociale; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 agosto 2014; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
dello sviluppo economico, dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, per gli affari regionali e le autonomie  e  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni  urgenti  per  sbloccare  gli  interventi  sugli   assi
ferroviari Napoli - Bari e Palermo-Catania-Messina  ed  altre  misure
urgenti  per  sbloccare  interventi  sugli  aeroporti  di   interesse
                             nazionale) 
 
  1. L'Amministratore Delegato di Rete ferroviaria Italiana S.p.A. e'
nominato, per la durata  di  due  anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  Commissario  per  la  realizzazione  delle  opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari, di cui  al  Programma
Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001,  n.
443, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'incarico
e' rinnovabile con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tenuto conto anche dei risultati conseguiti  e  verificati  in  esito
alla rendicontazione di cui al comma 8.  Al  Commissario  di  cui  al
primo periodo non sono corrisposti  gettoni,  compensi,  rimborsi  di
spese o altri emolumenti, comunque denominati.(10) (24) ((40)) 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  ed  allo  scopo  di  poter
celermente stabilire  le  condizioni  per  l'effettiva  realizzazione
delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli - Bari,  in  modo
da poter avviare i lavori  relativi  a  parte  dell'intero  tracciato
entro e non  oltre  il  31  ottobre  2015,  il  Commissario  provvede
all'approvazione dei relativi progetti. Al fine di ridurre i costi  e
i tempi di realizzazione dell'opera, con particolare riferimento alla
tratta  appenninica   Apice-Orsara,   fatta   salva   la   previsione
progettuale, lungo la suddetta tratta, della stazione ferroviaria  in
superficie, il Commissario rielabora i progetti anche gia'  approvati
ma  non  ancora  appaltati.  Anche  sulla  base  dei  soli   progetti
preliminari, il Commissario puo' bandire  la  gara  e  tassativamente
entro centoventi giorni  dall'approvazione  dei  progetti  decorrenti
dalla chiusura della conferenza di servizi provvede alla consegna dei
lavori, anche adottando provvedimenti d'urgenza.  Negli  avvisi,  nei
bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario prevede che la
mancata  accettazione,  da  parte  delle  imprese,   delle   clausole
contenute nei protocolli di legalita'  stipulati  con  le  competenti
prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle  misure  di
prevenzione, controllo e contrasto  dei  tentativi  di  infiltrazione
mafiosa, nonche' per la verifica della sicurezza e della  regolarita'
dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione  dalla  gara  e
che il mancato adempimento degli  obblighi  previsti  dalle  clausole
medesime,  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto,  comporta  la
risoluzione  del  contratto  stesso.  Il  mancato  inserimento  delle
suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario. Il
Commissario  provvede  inoltre  all'espletamento  di  ogni  attivita'
amministrativa,  tecnica  ed  operativa,  comunque  finalizzata  alla
realizzazione della citata tratta ferroviaria,  utilizzando  all'uopo
le strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica in relazione all'avvalimento
delle  strutture  tecniche  citate.  In  sede  di  aggiornamento  del
Contratto di programma il Commissario trasmette al  CIPE  i  progetti
approvati, il cronoprogramma  dei  lavori  e  il  relativo  stato  di
avanzamento,   segnalando   eventuali   anomalie   e    significativi
scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di
realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di
definanziamento  degli  interventi.  Il  contratto  istituzionale  di
sviluppo sottoscritto in relazione all'asse ferroviario Napoli - Bari
puo' essere derogato in base alle decisioni assunte  dal  Commissario
di cui al comma 1. (12) 
  2-bis. Si applicano gli  obblighi  di  pubblicazione  di  cui  agli
articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33.
Resta altresi' ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 17,  della
legge 6 novembre 2012, n. 190. 
  3. Gli interventi da praticarsi sull'area di  sedime  della  tratta
ferroviaria Napoli - Bari, nonche' quelli strettamente connessi  alla
realizzazione dell'opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di
pubblica utilita'. 
  4. La conferenza di servizi per la realizzazione  degli  interventi
sopra citati e' convocata entro quindici giorni dall'approvazione dei
progetti. Qualora alla conferenza di  servizi  il  rappresentante  di
un'amministrazione invitata sia risultato assente, o,  comunque,  non
dotato di adeguato potere di rappresentanza, la  conferenza  delibera
prescindendo dalla sua presenza e dalla  adeguatezza  dei  poteri  di
rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso  manifestato  in
sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a  pena
di  non  ammissibilita',  le   specifiche   indicazioni   progettuali
necessarie ai fini dell'assenso. Con riferimento agli  interventi  di
cui al presente comma, in  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da
un'amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,
paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico  ovvero
alla tutela della salute e della  pubblica  incolumita',  si  applica
l'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
successive modificazioni; in tal caso, tutti i termini  previsti  dal
citato comma 3 sono ridotti alla meta'. (12) 
  5. I pareri, i visti ed  i  nulla-osta  relativi  agli  interventi,
necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui  al
comma 4, sono resi  dalle  Amministrazioni  competenti  entro  trenta
giorni dalla  richiesta  e,  decorso  inutilmente  tale  termine,  si
intendono acquisiti con esito positivo. 
  6. Sulla  base  di  apposita  convenzione  fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Commissario, senza
nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  si  avvale  della
predetta Agenzia per favorire l'informazione, il coinvolgimento  e  i
rapporti  con  i  territori  interessati,  ai  fini  della   migliore
realizzazione dell'opera. 
  7. La realizzazione delle opere relative  alla  tratta  ferroviaria
Napoli - Bari e' eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito
del Contratto di programma stipulato tra RFI  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Il Commissario, entro il 31 gennaio  dell'esercizio  finanziario
successivo a quello di  riferimento,  provvede  alla  rendicontazione
annuale delle spese di realizzazione della tratta ferroviaria  Napoli
- Bari sulla scorta dei singoli  stati  di  avanzamento  dei  lavori,
segnalando eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai
termini fissati nel  cronoprogramma  di  realizzazione  delle  opere,
anche ai fini della valutazione di definanziamento degli  interventi.
Il rendiconto semestrale e' pubblicato nei  siti  web  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  delle  regioni  il   cui
territorio e' attraversato dalla tratta ferroviaria Napoli-Bari. 
  8-bis. Al fine di non incorrere  nelle  limitazioni  del  patto  di
stabilita' interno, il Commissario  e'  autorizzato  a  richiedere  i
trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di
competenza  nazionale  e,  in  via  successiva,  sulle   risorse   di
competenza  regionale,  che  insieme  concorrono  a  determinare   la
copertura finanziaria dell'opera. 
  9. Le disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  8-bis  del  presente
articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse  ferroviario
AV/AC   Palermo-Catania-Messina,   nonche'   agli    interventi    di
manutenzione straordinaria  del  ponte  ferroviario  e  stradale  San
Michele sull'Adda di Paderno d'Adda. 
  10. Per accelerare la conclusione del contratto il cui  periodo  di
vigenza e' scaduto e  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
sulla rete ferroviaria nazionale, il contratto di programma 2012-2016
- parte investimenti, sottoscritto in  data  8  agosto  2014  tra  la
societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa  e  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Lo
schema di decreto di cui al primo periodo e'  trasmesso  alle  Camere
entro trenta giorni dalla predetta data, per l'espressione del parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri  sono
espressi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale
termine, il decreto puo' comunque essere emanato. Una  quota  pari  a
220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge  27  dicembre
2013, n. 147, quale contributo in conto impianti a favore di  RFI  e'
finalizzata agli interventi di  manutenzione  straordinaria  previsti
nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014,  con  conseguente
automatico aggiornamento delle relative  tabelle  contrattuali.  Agli
enti locali che  hanno  sottoscritto,  entro  il  31  dicembre  2013,
apposite convenzioni con la societa'  RFI  Spa  per  l'esecuzione  di
opere  volte  all'eliminazione  di  passaggi  a  livello,  anche   di
interesse regionale,  pericolosi  per  la  pubblica  incolumita',  e'
concesso di escludere, nel limite di tre milioni di euro per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, dal computo del patto di  stabilita'  interno
per gli  anni  2014  e  2015  le  spese  da  essi  sostenute  per  la
realizzazione di tali interventi, a condizione che  la  societa'  RFI
Spa  disponga  dei  relativi   progetti   esecutivi,   di   immediata
cantierabilita', alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Ai relativi oneri si  provvede  per
l'anno 2014 a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3,  e
per l'anno 2015 a valere sulle risorse di cui al comma 5 del medesimo
articolo. Alla ripartizione  degli  spazi  finanziari  tra  gli  enti
locali si provvede con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti. 
  10-bis. Al fine di rendere cantierabili nel breve termine opere  di
interesse pubblico nazionale o europeo nel settore ferroviario, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  redige  il  Piano  di  ammodernamento  dell'infrastruttura
ferroviaria, con il quale individua, secondo criteri  di  convenienza
economica per il sistema-Paese, le linee ferroviarie da  ammodernare,
anche tramite l'impiego dei fondi della Connecting  Europe  Facility,
sia per il settore delle merci sia per il trasporto  dei  passeggeri.
Il  Piano  e'  redatto  in  collaborazione  con  le  associazioni  di
categoria  del  settore  ed  e'  tempestivamente  reso  pubblico  nel
rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (12) 
  11.  Per  consentire  l'avvio  degli  investimenti   previsti   nei
contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di  cui
all'articolo 698 del codice della  navigazione  sono  approvati,  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   da
adottarsi entro centottanta  giorni,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi  improrogabilmente
entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti  dall'ENAC
con i gestori degli scali aeroportuali di  interesse  nazionale.  Per
gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso  dalle  Regioni  e
dagli enti locali interessati sui piani  regolatori  aeroportuali  in
base  alle  disposizioni  del  regolamento  recante  disciplina   dei
procedimenti di localizzazione delle opere di  interesse  statale  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile  1994,  n.
383, e successive modificazioni, comprende ed assorbe,  a  tutti  gli
effetti, la verifica di conformita' urbanistica delle  singole  opere
inserite negli stessi piani regolatori.  Il  termine  di  centottanta
giorni, di cui al primo periodo, decorre dalla data  di  stipulazione
dei suddetti contratti. (12) 
  11-bis. Al fine di garantire la  tempestivita'  degli  investimenti
negli aeroporti, il modello  tariffario  e  il  livello  dei  diritti
aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura  della
procedura di consultazione e trasmessi all'Autorita'  di  regolazione
dei trasporti per  la  successiva  approvazione  entro  i  successivi
quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa  aeroportuale  entra
in vigore, fatti salvi  i  poteri  dell'Autorita'  di  sospendere  il
regime  tariffario  ai  sensi  dell'articolo   80,   comma   2,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27.  Per  i  contratti  di  programma
vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la  disciplina  in  essi
prevista in relazione  sia  al  sistema  di  tariffazione,  sia  alla
consultazione, salvo il rispetto del  termine  di  centoventi  giorni
dall'apertura della procedura di consultazione  per  gli  adeguamenti
tariffari. 
  11-ter.  In  attuazione  degli  articoli  1,  paragrafo  5,  e  11,
paragrafo 6, della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'11 marzo 2009, la procedura  per  la  risoluzione  di
controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti  dell'aeroporto
non puo' essere promossa quando riguarda  il  piano  di  investimento
approvato dall'Ente nazionale per l'aviazione civile  e  le  relative
conseguenze tariffarie ne' quando il piano  di  investimento  risulta
gia' approvato dalle competenti amministrazioni. 
  11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti
nel  piano  di  investimento  degli  aeroporti  i  cui  contratti  di
programma risultano  scaduti  alla  data  del  31  dicembre  2014,  i
corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono  determinati  applicando
il tasso di inflazione programmato ai livelli tariffari in vigore per
l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano, previa informativa alla
International    Air    Transportation    Association     ai     fini
dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le  agenzie  di
vendita dei titoli di viaggio, dal 1º gennaio 2015 fino alla data  di
entrata in vigore dei livelli tariffari determinati  in  applicazione
dei modelli di tariffazione di cui al capo  II  del  titolo  III  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1  dicembre  2015-21  gennaio
2016, n.  7  (in  G.U.  1ª  s.s.  27/1/2016,  n.  4),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 4 del presente articolo
"nella parte in cui  non  prevede  che  l'approvazione  dei  relativi
progetti avvenga d'intesa con  la  Regione  interessata",  del  comma
10-bis del presente articolo "nella parte  in  cui  non  prevede  che
l'approvazione  del  Piano  di   ammodernamento   dell'infrastruttura
ferroviaria avvenga d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni"  e  del
comma  11  del  presente  articolo  "nella  parte  in  cui,  ai  fini
dell'approvazione, non prevede il parere della Regione sui  contratti
di programma tra l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)  e  i
gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 30 dicembre 2015,  n.  210,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con  l'art.  7,  comma
9-bis) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
30 settembre 2017". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1138) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo  periodo,
del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 27 dicembre  2017,  n.  205,  come  modificata  dal  D.L.  31
dicembre 2020, n. 183,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2021, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 1138) che  "Il
termine  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  primo   periodo,   del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato  al
31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei
Commissari straordinari per la  realizzazione  delle  opere  relative
alla tratta ferroviaria  Napoli-Bari  e  all'asse  ferroviario  AV/AC
Palermo-Catania-Messina  previste  dai  commi  1  e  9  del  medesimo
articolo 1  del  decreto-legge  n.  133  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014".