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DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. (14G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/08/2014
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 27-8-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2012/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 21 novembre  2012,  recante  modifiche  alla  direttiva
99/32/CE, relativa al  tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso
marittimo; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e,  in
particolare, l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni,  recante  norme   in   materia   ambientale,   e,   in
particolare, il Titolo III della Parte Quinta; 
  Vista   la   Convenzione   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento  causato  da  navi  -  Convenzione  MARPOL   73/78,
ratificata e resa esecutiva con legge 29 settembre 1980, n. 662; 
  Visto il Protocollo  del  1997  di  emendamento  della  Convenzione
MARPOL 73/78, con Allegato VI ed Appendici, ratificato  con  legge  6
febbraio 2006, n. 57; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2014; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 12 giugno 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 luglio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri della salute, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze,  degli
affari esteri, della giustizia  e  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al titolo III della Parte Quinta del decreto legislativo  3
  aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 292, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), numero 1), le parole: "a NC 2710  1969"  sono
sostituite dalle seguenti: "a NC 2710 1968,  2710  2031,  2710  2035,
2710 2039"; 
    b) alla lettera b), numero 1), le parole:  "NC  2710  1925,  2710
1929, 2710 1945 o 2710 1949" sono sostituite dalle seguenti: "NC 2710
1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710 1948, 2710 2017, 2710 2019"; 
    c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      "e)  olio  diesel  marino:  qualsiasi  combustibile   per   uso
marittimo definito per la qualita' "DMB" alla tabella I  della  norma
ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;"; 
    d) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
      "f) gasolio marino: qualsiasi combustibile  per  uso  marittimo
definito per le qualita' "DMX", "DMA" e "DMZ" alla  tabella  I  della
norma ISO 8217, eccettuato il riferimento al tenore di zolfo;"; 
    e) la lettera t) e' sostituita dalla seguente: 
      "t)   metodo   di   riduzione   delle   emissioni:    qualsiasi
apparecchiatura, apparato, dispositivo o materiale da  installare  su
una nave o qualsiasi procedura, metodo  o  combustibile  alternativo,
utilizzato in alternativa ai combustibili per uso marittimo  conformi
ai  limiti  previsti  all'articolo   295,   che   sia   verificabile,
quantificabile ed applicabile.". 
  2. All'articolo 295 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo previsti ai commi 2,
3, 4, 6 e  8,  e'  vietato,  nelle  acque  territoriali,  nelle  zone
economiche  esclusive  e  nelle   zone   di   protezione   ecologica,
appartenenti all'Italia, a  bordo  di  navi  di  qualsiasi  bandiera,
l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di  zolfo,
dal 18 giugno 2014, superiore al 3,50% in massa  e,  dal  1°  gennaio
2020, superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018 per il  mare
Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone  di
mare, si applica un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa,
a condizione che gli Stati membri dell'Unione europea prospicienti le
stesse zone di mare abbiano  previsto  l'applicazione  di  tenori  di
zolfo uguali o inferiori."; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  "2. E' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini con tenore
di zolfo superiore allo 0,10% in massa."; 
    c) al comma 3 le  parole:  "superiore  all'1,5%  in  massa"  sono
sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,50% in massa"; 
    d) al comma 4 le  parole:  "superiore  all'1,5%  in  massa"  sono
sostituite dalle seguenti: "superiore all'1,00% in massa  e,  dal  1°
gennaio 2015, superiore allo 0,10% in massa"; 
    e) al comma 5 le parole: "e, a decorrere  dall'11  agosto  2007,"
sono soppresse; 
    f) al comma 6 le  parole:  "superiore  all'1,5%  in  massa"  sono
sostituite dalle seguenti:  "superiore  all'1,50%  in  massa"  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto si  applica  fino
all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore di  zolfo
di cui al comma 1"; 
    g) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis. Fermi restando i limiti di  tenore  di  zolfo  previsti  ai
commi 1, 2, 3, 4, 6  e  8,  e'  vietato,  nelle  aree  soggette  alla
giurisdizione nazionale, l'utilizzo di combustibili per uso marittimo
con un tenore di  zolfo  superiore  al  3,50%.  Tali  limiti  non  si
applicano ai combustibili destinati alle navi che  utilizzano  metodi
di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso. Per
sistema a circuito chiuso si intende  un  sistema  operante  mediante
ricircolo della  soluzione  utilizzata  senza  che  vi  sia  rilascio
all'esterno della stessa o di eventuali solidi ivi  contenuti,  salvo
nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento  a  terra  dei
residui costituiti da fanghi. Tali limiti non  si  applicano  inoltre
quando  siano  utilizzati  combustibili   o   miscele   previsti   in
alternativa ai combustibili per uso marittimo all'allegato  X,  parte
I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo
destinati  alle  navi  che  utilizzano  metodi  di  riduzione   delle
emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si  applica,  nelle
aree soggette alla giurisdizione nazionale,  un  limite  relativo  al
tenore di zolfo pari al 3,50%. 
  6-ter. Il soggetto  responsabile  dell'immissione  sul  mercato  di
combustibili per uso marittimo destinati a navi che utilizzano metodi
di riduzione delle emissioni basati  su  sistemi  a  circuito  chiuso
allega ai documenti di accompagnamento e di consegna del combustibile
una dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore  in  cui  si
attesta, ai fini del presente decreto, che la  nave  di  destinazione
utilizza tali metodi."; 
    h) al comma 8 le parole: "superiore  allo  0,1%  in  massa"  sono
sostituite dalle seguenti: "superiore allo 0,10% in massa"; 
    i) al comma 9 le parole: "I commi 7 e 8 non  si  applicano"  sono
sostituite dalle seguenti: "Il comma 8 non si applica"; 
    l) al comma 12: 
      1) le parole: "Tali dati sono  comunicati  dai  fornitori  alle
autorita' marittime e portuali  entro  il  31  dicembre  2007."  sono
soppresse; 
      2)  le  parole:  "Le  variazioni  dei  dati  comunicati"   sono
sostituite dalle seguenti: "Le variazioni dei dati."; 
      3) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "I  registri
devono essere  tenuti  a  disposizione  del  pubblico  sia  in  forma
documentale, sia attraverso  canali  informatici.  Le  autorita'  che
detengono i registri elaborano, sulla base degli stessi,  informative
annuali circa la disponibilita' di  combustibili  per  uso  marittimo
conformi ai  limiti  previsti  dal  presente  articolo  nell'area  di
competenza e le inviano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che le  allega
alla relazione prevista all'articolo 298, comma 2-bis."; 
    m) dopo il comma 12, e' inserito il seguente: 
  "12-bis. Al fine di assicurare la  disponibilita'  di  combustibili
per uso marittimo conformi ai limiti previsti al  presente  articolo,
ove emergano situazioni in cui vi sia il rischio di una significativa
riduzione della disponibilita'  di  tali  combustibili  su  tutto  il
territorio nazionale o in specifiche aree, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, anche su segnalazione delle
autorita' marittime e, ove istituite, delle autorita' portuali,  puo'
richiedere al Ministero  dello  sviluppo  economico  di  attivare  le
procedure  di  emergenza  previste  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. A tali fini,  i  gestori  degli
impianti di  produzione  e  dei  depositi  fiscali  che  importano  i
combustibili  ed  i  fornitori  di  cui  al   comma   12   comunicano
preventivamente alle  autorita'  marittime  e,  ove  istituite,  alle
autorita'  portuali  le  situazioni  in  cui  puo'  verificarsi   una
significativa riduzione della disponibilita' di combustibili per  uso
marittimo conformi ai limiti previsti al presente articolo."; 
    n) al comma 13, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d) ai combustibili utilizzati a bordo di navi  che  utilizzano
metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del comma 14 o del comma
19, fatto salvo quanto previsto al comma 6-bis;"; 
    o) al  comma  14  le  parole:  "Con  decreto  direttoriale  della
competente Direzione generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  di  concerto  con  la  competente
Direzione generale del Ministero dei trasporti sono autorizzati" sono
sostituite dalle seguenti: "Con decreto  direttoriale  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sono
autorizzati"; 
    p) al comma 14 le parole: "esperimenti relativi a  tecnologie  di
riduzione  delle   emissioni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"esperimenti relativi a metodi di riduzione  delle  emissioni"  e  le
parole: "commi da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi da  1
a 8"; 
    q) al comma 14, lettera a),  le  parole:  "la  descrizione  della
tecnologia" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la  descrizione  del
metodo"  e  le  parole:  "per  effetto  della  sperimentazione"  sono
sostituite dalle seguenti: "per effetto della sperimentazione,  e  la
descrizione delle caratteristiche dei combustibili, delle navi  e  di
tutte le strutture da utilizzare per l'esperimento"; 
    r) al comma 14, lettera  b),  le  parole:  "non  superino  quelle
prodotte dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 2 a 8  in
assenza  della  tecnologia  di  riduzione   delle   emissioni"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "saranno  costantemente   inferiori   o
equivalenti a quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili  conformi
ai commi  da  1  a  8  in  assenza  del  metodo  di  riduzione  delle
emissioni"; 
    s) al comma 14, lettera c), le parole: "commi  da  2  a  8"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi da 1 a 8"; 
    t) al comma 14, lettera d), dopo le  parole:  "uno  studio"  sono
inserite le seguenti: "diretto a dimostrare la compatibilita'"; 
    u) al comma 14 la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
      "e) la descrizione delle zone interessate  dai  viaggi  durante
l'esperimento;"; 
    v) al comma 14, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
      "e-bis) la descrizione degli strumenti a prova di  manomissione
di cui le navi saranno dotate per le misurazioni  in  continuo  delle
emissioni degli ossidi di zolfo e di tutti i  parametri  necessari  a
normalizzare le concentrazioni; 
      e-ter) la descrizione  dei  sistemi  diretti  a  garantire  una
adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti  per  effetto
della sperimentazione." 
    z) al comma 15 il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
  "15. L'autorizzazione di cui  al  comma  14  e'  rilasciata  previa
verifica della completezza della relazione allegata  alla  domanda  e
dell'idoneita' delle descrizioni, delle  stime  e  dello  studio  ivi
contenuti. Al rilascio ed all'istruttoria provvede la  Direzione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
competente  in  materia  di  inquinamento  atmosferico,  fatta  salva
l'istruttoria relativa agli elementi di cui al comma 14,  lettere  d)
ed  e-ter),  curata  rispettivamente  dalle  Direzioni  del  predetto
Ministero competenti in materia di tutela  del  mare  e  di  gestione
degli scarichi e dei rifiuti. Ai fini dell'istruttoria  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  si  puo'
avvalere dell'ISPRA."; 
    aa) al comma 16 le lettere a), b)  e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
      "a) gli strumenti di  misura  ed  i  sistemi  di  gestione  dei
rifiuti e degli scarichi di cui al comma 14 non sono utilizzati; 
      b) il metodo, alla luce dei risultati delle misure  effettuate,
non  ottiene  i  risultati  previsti  dalle  stime  contenute   nella
relazione; 
      c) il soggetto  autorizzato  non  provvede  a  comunicare,  nei
termini  stabiliti,  i  dati,  le  informazioni  e  gli   esiti   del
monitoraggio previsti dall'autorizzazione, conformi  ai  criteri  ivi
stabiliti."; 
    bb) dopo il comma 18 e' inserito il seguente: 
  "18-bis. Per gli esperimenti relativi a metodi di  riduzione  delle
emissioni  che  prevedono  l'utilizzo  di  sistemi,   dispositivi   o
materiali non collocati a bordo della nave, nel corso  dei  quali  e'
ammesso l'utilizzo sulla nave di combustibili non conformi ai  limiti
previsti  ai  commi  da  1  a  8,   i   criteri   per   il   rilascio
dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o piu'  decreti  ai  sensi
dell'articolo 281, comma 5. A tale  autorizzazione  si  applicano  le
procedure previste ai commi da 14 a 18."; 
    cc) i commi 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti: 
  "19. In alternativa all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti
previsti ai commi da 1  a  8, e'  ammesso,  nei  porti,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione  ecologica,  appartenenti  all'Italia,  a  bordo  di  navi
battenti bandiera di uno Stato  dell'Unione  europea,  l'utilizzo  di
metodi di riduzione delle emissioni che sono approvati ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre  1999,  n.  407,  e
successive  modificazioni,  o  che,  non  ricadendo  nel   campo   di
applicazione di tale  decreto,  sono  stati  approvati  dal  Comitato
istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. 
  20. Al di  fuori  dei  casi  previsti  al  comma  19,  nelle  acque
territoriali,  nelle  zone  economiche  esclusive  e  nelle  zone  di
protezione ecologica, appartenenti all'Italia, l'uso, a bordo di navi
battenti qualsiasi bandiera, di metodi di riduzione  delle  emissioni
in  alternativa  all'utilizzo  di  combustibili  conformi  ai  limiti
previsti ai commi da 1 a 8, e' ammesso ove si  disponga  degli  atti,
rilasciati dalle competenti autorita' di bandiera in conformita' all'
Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78 e notificati sulla base di
tale normativa internazionale, attestanti che: 
    a)  le  emissioni  di  anidride  solforosa   sono   costantemente
inferiori  o  equivalenti  a   quelle   prodotte   dall'utilizzo   di
combustibili conformi ai commi da 1 a 8  in  assenza  del  metodo  di
riduzione delle emissioni; ai fini  della  valutazione  si  applicano
valori di emissione equivalenti ai sensi dell'allegato  X,  parte  I,
sezione 4, alla Parte Quinta; 
    b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo di metodo
di riduzione delle emissioni, all'allegato X,  parte  I,  sezione  5,
paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte Quinta."; 
    dd) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente: 
  "20-bis. Gli atti previsti al comma 20 devono essere tenuti a bordo
della nave  in  originale  ed  esibiti  su  richiesta  dell'autorita'
competente.". 
  3. All'articolo 296 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10 le  parole:  "effettuati  anche"  sono  sostituite
dalle seguenti: "effettuati"; 
    b) al comma 10, lettera a), le  parole:  "secondo  le  pertinenti
linee guida  dell'I.M.O.,  ove  disponibili"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "secondo le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del
comitato MEPC dell'IMO"; 
    c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: 
  "10-bis. Per i controlli  analitici  si  applica  la  procedura  di
verifica prevista all'appendice VI dell'allegato VI alla  Convenzione
MARPOL 73/78. 
  10-ter.  Nei  casi   soggetti   alla   giurisdizione   dell'Italia,
l'armatore o il comandante  della  nave,  fermi  restando  i  termini
previsti  al  comma  10-quater,   hanno   l'obbligo   di   comunicare
all'autorita' marittima competente per territorio tutti i casi in cui
sussiste  l'impossibilita'  di  ottenere  combustibile  a  norma.  E'
utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto all'allegato  X,  parte
I, sezione 6, alla Parte Quinta. La comunicazione e' effettuata prima
dell'accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel
caso di viaggi effettuati esclusivamente all'interno  di  tali  zone,
prima  dell'arrivo  al  porto  di  prima  destinazione.  In  caso  di
violazioni commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle navi
battenti  bandiera   italiana   notificano   inoltre   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  per  il
tramite del porto  di  iscrizione,  tutti  i  casi  in  cui  sussiste
l'impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. 
  10-quater. Nei casi in cui vi sia  una  violazione  degli  obblighi
relativi al tenore  di  zolfo  dei  combustibili  per  uso  marittimo
l'armatore  o  il   comandante   possono   presentare   all'autorita'
competente per il controllo operante presso il porto di destinazione,
anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte
le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare
l'obbligo  violato  e,  in  particolare,  le  azioni  intraprese  per
ottenere combustibile  a  norma  nell'ambito  del  proprio  piano  di
viaggio e,  se  tale  combustibile  non  era  disponibile  nel  luogo
previsto, le azioni intraprese  per  ottenerlo  da  altre  fonti.  Il
rapporto deve essere diretto a dimostrare  che  tali  tentativi  sono
stati effettuati con la massima diligenza  possibile,  la  quale  non
comporta tuttavia  l'obbligo  di  deviare  la  rotta  prevista  o  di
ritardare il viaggio per ottenere il  combustibile  a  norma.  Se  il
rapporto e' presentato almeno 48 ore prima  dell'accesso  nelle  zone
soggette alla giurisdizione nazionale l'autorita' competente  per  il
controllo, valutando la diligenza  osservata  dal  responsabile  alla
luce del numero, della gravita' e della imprevedibilita' delle  cause
del mancato ottenimento del combustibile a norma, puo'  stabilire  di
non procedere al controllo per la  presenza  di  una  causa  esimente
della violazione. Con le stesse modalita' si procede se, in  caso  di
viaggi effettuati esclusivamente all'interno di  zone  soggette  alla
giurisdizione nazionale, il rapporto  e'  presentato  almeno  48  ore
prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se  il  rapporto e'
stato presentato oltre tali termini  e,  comunque,  se  nel  rapporto
non e'  dimostrato  che  il  responsabile  ha  osservato  la  massima
diligenza  possibile,  l'autorita'  competente   per   il   controllo
acquisisce il rapporto e procede ai sensi  degli  articoli  14  e  17
della legge 24 novembre  1981,  n.  689.  In  tali  casi  l'autorita'
competente all'irrogazione della  sanzione,  valutando  la  diligenza
osservata dal responsabile alla luce del  numero,  della  gravita'  e
della  imprevedibilita'  delle  cause  del  mancato  ottenimento  del
combustibile a norma, procede, se necessario, ad  adeguare  l'entita'
della sanzione ai sensi dell'articolo  11  della  legge  24  novembre
1981, n. 689,  o  adottare  l'ordinanza  di  archiviazione  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 2, di tale legge. 
  10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto di cui al comma
10-quater  ne   informano,   entro   dieci   giorni,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a
trasmettere alla Commissione europea tutti  i  rapporti  ricevuti  in
ciascun mese civile entro la fine del mese successivo.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla luce  di
tali informazioni e di quelle ricevute ai  sensi  del  comma  10-ter,
puo' attivare la procedura prevista all'articolo 295,  comma  12-bis,
con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto  o
terminale, la ricorrente impossibilita' di ottenere combustibile  per
uso marittimo a norma."; 
    d) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  "11. In caso di accertamento degli illeciti previsti  al  comma  5,
fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l'autorita'  competente
all'applicazione  delle  procedure   di   sequestro,   dispone,   ove
tecnicamente possibile, ed  assicurando  il  preventivo  prelievo  di
campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini  di
prova, il  cambio  del  combustibile  fuori  norma  con  combustibile
marittimo a norma, a spese del responsabile.". 
  4.  All'allegato  X,  Parte  I,  alla  Parte  Quinta  del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) alla sezione 3, paragrafo 1.2, la  lettera  a)  e'  sostituita
dalla seguente: 
      "a) grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273,  ad
eccezione di quelli che beneficiano di una deroga  prevista  da  tale
articolo al rispetto dei valori limite  fissati  per  gli  ossidi  di
zolfo all'allegato II alla Parte Quinta;"; 
      b) alla sezione 3, paragrafo 1.2, lettera c),  le  parole:  "e,
nel caso di autorizzazione tacita, almeno il valore di  1700  mg/Nm³"
sono soppresse; 
      c) alla sezione 3, paragrafi 3.1, 3.2, 3.4  e  3.5  la  parola:
"APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"; 
      d)  alla   sezione   3,   paragrafo   3.1,   le   parole:   "la
rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile controllato"
sono sostituite dalle seguenti: "la rappresentativita'  dei  campioni
rispetto al combustibile controllato e, nel caso di combustibili  per
uso marittimo, la rappresentativita' dei campioni stessi rispetto  al
complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare e nei  porti
in cui si applica il limite"; 
      e)   alla   sezione    3,    paragrafo    3.4,    le    parole:
"dati.combustibili@apat.it"   sono   sostituite    dalle    seguenti:
"dati.combustibili@isprambiente.it"; 
      f) alla sezione 3, la tabella III e' sostituita  dalla  tabella
di cui all'allegato I al presente decreto; 
      g) dopo la sezione 3, sono aggiunte le sezioni 4, 5 e 6 di  cui
all'allegato II al presente decreto. 
          N O T E 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La  direttiva  2012/33/UE  (direttiva  del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  che   modifica   la   direttiva
          1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore  di  zolfo  dei
          combustibili  per  uso  marittimo)  e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 27 novembre 2012, n. L 327. 
              La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione  europea)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              Il testo dell'allegato B e dell'art. 1  della  legge  6
          agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo  per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2013)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194,
          cosi' recita: 
              "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              In vigore dal 4 settembre 2013 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014)." 
              "Art.  1.  Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee 
              In vigore dal 4 settembre 2013 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.". 
              Il  Titolo  III  della   Parte   Quinta   del   decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96, e' cosi' rubricato: 
              "Parte Quinta 
              Norme in materia di tutela  dell'aria  e  di  riduzione
          delle emissioni in atmosfera 
              Titolo III 
              Combustibili". 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 292 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 292. (Definizioni) 
              1. Ai fini del presente titolo si  applicano,  ove  non
          altrimenti disposto, le definizioni di cui al titolo  I  ed
          al titolo II della parte quinta. 
              2.  In  aggiunta  alle  definizioni  del  comma  1,  si
          applicano le seguenti definizioni: 
              a) olio combustibile pesante: 
              1) qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio
          che rientra nei codici da NC 2710 1951 aNC 2710 1968,  2710
          2031, 2710 2035, 2710 2039, escluso il combustibile per uso
          marittimo; 
              2)  qualsiasi   combustibile   liquido   derivato   dal
          petrolio, escluso il gasolio di cui alle lettere b)  e  f),
          che, per i suoi  limiti  di  distillazione,  rientra  nella
          categoria degli oli pesanti destinati ad essere usati  come
          combustibile e di cui meno del 65% in volume,  comprese  le
          perdite, distilla a 250 °C secondo il metodo ASTM D86 o per
          il quale la percentuale del distillato a 250  °C  non  puo'
          essere determinata con tale metodo; 
              b) gasolio: 
              1)  qualsiasi   combustibile   liquido   derivato   dal
          petrolio, escluso il combustibile per  uso  marittimo,  che
          rientra nei codici NC 2710 1925, 2710 1929, 2710 1947, 2710
          1948, 2710 2017, 2710 2019; 
              2)  qualsiasi   combustibile   liquido   derivato   dal
          petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui
          meno del 65% in volume, comprese le perdite, distilla a 250
          °C e di cui almeno l'85% in volume,  comprese  le  perdite,
          distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86; 
              c) metodo ASTM:  i  metodi  stabiliti  dalla  "American
          Society for Testing and Materials" nell'edizione 1976 delle
          definizioni e delle specifiche tipo per  il  petrolio  e  i
          prodotti lubrificanti; 
              d)   combustibile   per   uso   marittimo:    qualsiasi
          combustibile liquido derivato dal  petrolio  utilizzato  su
          una nave in mare o destinato ad essere  utilizzato  su  una
          nave in mare, inclusi i combustibili definiti  nella  norma
          ISO 8217; 
              e) olio diesel marino: qualsiasi combustibile  per  uso
          marittimo definito per la qualita'  "DMB"  alla  tabella  I
          della norma ISO 8217, eccettuato il riferimento  al  tenore
          di zolfo; 
              f)  gasolio  marino:  qualsiasi  combustibile  per  uso
          marittimo definito per le qualita'  "DMX",  "DMA"  e  "DMZ"
          alla  tabella  I  della  norma  ISO  8217,  eccettuato   il
          riferimento al tenore di zolfo; 
              g) immissione  sul  mercato:  qualsiasi  operazione  di
          messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito,
          di  combustibili   per   uso   marittimo   destinati   alla
          combustione  su  una  nave,  eccettuati  quelli   destinati
          all'esportazione e trasportati, a  tale  fine,  all'interno
          delle cisterne di una nave; 
              h)  acque   territoriali:   zone   di   mare   previste
          dall'articolo 2 del codice della navigazione; 
              i) zona economica esclusiva: zona di  cui  all'articolo
          55 della Convenzione delle Nazioni Unite  sul  diritto  del
          mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre  1982,  ratificata
          con legge 2 dicembre 1994, n. 689; 
              l) zona di protezione ecologica:  zona  individuata  ai
          sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 61; 
              m) aree di controllo delle emissioni di SOX: zone a cui
          tale qualificazione e' stata  assegnata  dall'International
          Maritime Organization (I.M.O.) previa apposita procedura di
          designazione, ai sensi dell'allegato VI  della  Convenzione
          internazionale    del    1973    per     la     prevenzione
          dell'inquinamento causato da navi,  denominata  Convenzione
          MARPOL; 
              n) nave passeggeri: nave che trasporta piu'  di  dodici
          passeggeri,  ad  eccezione  del  comandante,   dei   membri
          dell'equipaggio e di tutti i soggetti adibiti ad  attivita'
          relative alla gestione della nave, nonche' dei  bambini  di
          eta' inferiore ad un anno; 
              o) servizio di linea: i viaggi  seriali  per  collegare
          due o  piu'  porti  o  i  viaggi  seriali  che  iniziano  e
          terminano presso lo stesso  porto  senza  scali  intermedi,
          purche' effettuati sulla base di un  orario  reso  noto  al
          pubblico;  l'orario  puo'  essere   desunto   anche   dalla
          regolarita' o dalla frequenza del servizio; 
              p). 
              q) nave all'ormeggio: nave assicurata ad un ormeggio  o
          ancorata presso un porto italiano; 
              r) stazionamento: l'utilizzo dei  motori  su  una  nave
          all'ormeggio, ad eccezione dei periodi di carico e scarico; 
              s) nave da  guerra:  nave  che  appartiene  alle  forze
          armate di uno Stato e porta i segni distintivi  delle  navi
          militari di tale Stato, il cui equipaggio sia soggetto alle
          leggi relative ai militari ed  il  cui  comandante  sia  un
          ufficiale di marina debitamente incaricato e sia  inscritto
          nell'apposito ruolo  degli  ufficiali  o  in  un  documento
          equivalente; 
              t)  metodo  di  riduzione  delle  emissioni:  qualsiasi
          apparecchiatura,  apparato,  dispositivo  o  materiale   da
          installare su una nave  o  qualsiasi  procedura,  metodo  o
          combustibile  alternativo,  utilizzato  in  alternativa  ai
          combustibili per uso marittimo conformi ai limiti  previsti
          all'articolo 295, che sia verificabile,  quantificabile  ed
          applicabile.". 
              Il testo dell'articolo 295 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 295. (Combustibili per uso marittimo) 
              1. Fermi restando i limiti di tenore di zolfo  previsti
          ai  commi  2,  3,  4,  6  e  8,  e'  vietato,  nelle  acque
          territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle  zone
          di protezione ecologica, appartenenti all'Italia,  a  bordo
          di navi di qualsiasi bandiera, l'utilizzo  di  combustibili
          per uso marittimo con un tenore di  zolfo,  dal  18  giugno
          2014, superiore al 3,50% in massa e, dal 1°  gennaio  2020,
          superiore allo 0,50% in massa. Dal 1° gennaio 2018  per  il
          mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le
          altre zone di mare, si applica un tenore massimo  di  zolfo
          pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri
          dell'Unione europea prospicienti le  stesse  zone  di  mare
          abbiano previsto l'applicazione di tenori di zolfo uguali o
          inferiori. 
              2. E' vietata l'immissione sul mercato di gasoli marini
          con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa. 
              3. E' vietata l'immissione sul mercato  di  oli  diesel
          marini con tenore di zolfo superiore all'1,50% in massa. 
              4. Fermo restando quanto previsto dal  comma  1,  nelle
          acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle
          zone di protezione ecologica, ricadenti all'interno di aree
          di controllo delle emissioni di SOX,  ovunque  ubicate,  e'
          vietato, a bordo di una nave  battente  bandiera  italiana,
          l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con un  tenore
          di zolfo superiore all'1,00% in massa  e,  dal  1°  gennaio
          2015, superiore allo 0,10%  in  massa.  La  violazione  del
          divieto e' fatta valere anche nei confronti delle navi  non
          battenti bandiera italiana che hanno  attraversato  una  di
          tali aree  inclusa  nel  territorio  italiano  o  con  esso
          confinante e che si trovano in un porto italiano. 
              5. Il divieto di cui al comma 4 si applica all'area del
          Mar Baltico, all'area del Mare  del  Nord,  nonche',  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  relativa
          designazione, alle ulteriori aree designate. 
              6. Per le navi passeggeri battenti  bandiera  italiana,
          le quali effettuano un servizio di linea proveniente  da  o
          diretto ad un porto di un  Paese  dell'Unione  europea,  e'
          vietato, nelle acque territoriali,  nelle  zone  economiche
          esclusive   e   nelle   zone   di   protezione   ecologica,
          appartenenti all'Italia, l'utilizzo di combustibili per uso
          marittimo con un tenore di  zolfo  superiore  all'1,50%  in
          massa. La violazione del divieto e' fatta valere anche  nei
          confronti delle navi non battenti bandiera italiana  e  che
          si trovano in un porto italiano. Il divieto si applica fino
          all'entrata in vigore dei piu' restrittivi limiti di tenore
          di zolfo di cui al comma 1. 
              6-bis. Fermi restando  i  limiti  di  tenore  di  zolfo
          previsti ai commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8, e' vietato, nelle aree
          soggette  alla  giurisdizione  nazionale,   l'utilizzo   di
          combustibili per uso  marittimo  con  un  tenore  di  zolfo
          superiore  al  3,50%.  Tali  limiti  non  si  applicano  ai
          combustibili destinati alle navi che utilizzano  metodi  di
          riduzione delle emissioni  basati  su  sistemi  a  circuito
          chiuso. Per sistema a circuito chiuso si intende un sistema
          operante  mediante  ricircolo  della  soluzione  utilizzata
          senza che vi sia rilascio all'esterno  della  stessa  o  di
          eventuali  solidi  ivi  contenuti,  salvo  nelle  fasi   di
          manutenzione o  di  raccolta  e  smaltimento  a  terra  dei
          residui costituiti da fanghi. Tali limiti non si  applicano
          inoltre quando  siano  utilizzati  combustibili  o  miscele
          previsti in alternativa ai combustibili per  uso  marittimo
          all'allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta.  Per
          i combustibili per uso marittimo destinati  alle  navi  che
          utilizzano metodi di riduzione delle emissioni  non  basati
          su  sistemi  a  circuito  chiuso  si  applica,  nelle  aree
          soggette alla giurisdizione nazionale, un  limite  relativo
          al tenore di zolfo pari al 3,50%. 
              6-ter. Il  soggetto  responsabile  dell'immissione  sul
          mercato di combustibili per uso marittimo destinati a  navi
          che utilizzano metodi di riduzione delle  emissioni  basati
          su  sistemi  a  circuito  chiuso  allega  ai  documenti  di
          accompagnamento  e  di  consegna   del   combustibile   una
          dichiarazione fornita dal comandante o dall'armatore in cui
          si attesta, ai fini del presente decreto, che  la  nave  di
          destinazione utilizza tali metodi. 
              7. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2010   e'   vietato
          l'utilizzo di combustibili per uso marittimo con tenore  di
          zolfo superiore allo 0,10% in massa su  navi  all'ormeggio.
          Il divieto si applica anche ai periodi di carico, scarico e
          stazionamento. La sostituzione dei combustibili  utilizzati
          con  combustibili  conformi  a  tale  limite  deve   essere
          completata  il  prima   possibile   dopo   l'ormeggio.   La
          sostituzione dei combustibili conformi a  tale  limite  con
          altri combustibili deve avvenire il  piu'  tardi  possibile
          prima  della  partenza.  I  tempi   delle   operazioni   di
          sostituzione del combustibile sono iscritti  nei  documenti
          di cui al comma 10. 
              9. Il comma 8 non si applica: 
              a); 
              b) alle navi di cui si prevede, secondo orari resi noti
          al pubblico, un ormeggio di durata inferiore alle due ore; 
              c) alle navi all'ormeggio a motori spenti  e  collegate
          ad un sistema di alimentazione di energia elettrica ubicato
          sulla costa. 
              10. Tutte le  operazioni  di  cambio  dei  combustibili
          utilizzati sulle navi devono essere indicate  nel  giornale
          generale e di contabilita' e nel  giornale  di  macchina  o
          nell'inventario di cui agli articoli 174,  175  e  176  del
          codice della navigazione o  in  un  apposito  documento  di
          bordo. 
              11.  Chi  mette  combustibili  per  uso   marittimo   a
          disposizione dell'armatore o di un suo  delegato,  per  una
          nave di  stazza  non  inferiore  a  400  tonnellate  lorde,
          fornisce   un   bollettino   di   consegna   indicante   il
          quantitativo ed il relativo  tenore  di  zolfo,  del  quale
          conserva una copia per i tre anni  successivi,  nonche'  un
          campione sigillato di tale  combustibile,  firmato  da  chi
          riceve la consegna. Chi riceve il combustibile conserva  il
          bollettino a bordo per lo  stesso  periodo  e  conserva  il
          campione  a  bordo  fino  al   completo   esaurimento   del
          combustibile a cui si riferisce  e,  comunque,  per  almeno
          dodici mesi successivi alla consegna. 
              12. E' tenuto, presso ciascuna autorita'  marittima  e,
          ove  istituita,  presso  ciascuna  autorita'  portuale,  un
          apposito registro che riporta  l'elenco  dei  fornitori  di
          combustibili per uso marittimo nell'area di competenza, con
          l'indicazione  dei  combustibili  forniti  e  del  relativo
          contenuto massimo di zolfo. Le  variazioni  dei  dati  sono
          comunicate  in  via  preventiva.  La  presenza   di   nuovi
          fornitori e'  comunicata  in  via  preventiva.  I  registri
          devono essere tenuti a disposizione  del  pubblico  sia  in
          forma documentale, sia attraverso  canali  informatici.  Le
          autorita' che detengono i registri  elaborano,  sulla  base
          degli stessi, informative annuali circa  la  disponibilita'
          di  combustibili  per  uso  marittimo  conformi  ai  limiti
          previsti dal presente articolo nell'area di competenza e le
          inviano, entro il 31  marzo  di  ogni  anno,  al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  che
          le allega alla relazione prevista all'articolo  298,  comma
          2-bis. 
              12-bis. Al fine  di  assicurare  la  disponibilita'  di
          combustibili per uso marittimo conformi ai limiti  previsti
          al presente articolo, ove emergano situazioni in cui vi sia
          il   rischio   di   una   significativa   riduzione   della
          disponibilita' di tali combustibili su tutto il  territorio
          nazionale o in specifiche aree, il Ministero  dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche  su
          segnalazione delle autorita' marittime  e,  ove  istituite,
          delle autorita'  portuali,  puo'  richiedere  al  Ministero
          dello  sviluppo  economico  di  attivare  le  procedure  di
          emergenza previste all'articolo 20 del decreto  legislativo
          31 dicembre 2012, n. 249. A  tali  fini,  i  gestori  degli
          impianti di produzione e dei depositi fiscali che importano
          i combustibili ed i fornitori di cui al comma 12 comunicano
          preventivamente alle autorita' marittime e, ove  istituite,
          alle  autorita'  portuali  le  situazioni   in   cui   puo'
          verificarsi    una    significativa     riduzione     della
          disponibilita' di combustibili per uso  marittimo  conformi
          ai limiti previsti al presente articolo. 
              13. I limiti relativi al tenore di zolfo  previsti  dai
          commi precedenti non si applicano: 
              a) ai combustibili utilizzati dalle navi da guerra e da
          altre navi in servizio militare se le rotte  non  prevedono
          l'accesso  a  porti  in  cui  sono  presenti  fornitori  di
          combustibili conformi a tali  limiti  o,  comunque,  se  il
          relativo rifornimento puo' pregiudicare le operazioni o  le
          capacita' operative; in tale  secondo  caso  il  comandante
          informa il Ministero della difesa dei motivi della scelta; 
              b) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una  nave
          risulta  specificamente   necessario   per   garantire   la
          sicurezza della stessa o di altra nave e per  salvare  vite
          in mare; 
              c) ai combustibili il cui utilizzo a bordo di una  nave
          e' imposto dal danneggiamento della stessa o delle relative
          attrezzature, purche' si dimostri che, dopo il  verificarsi
          del danno, sono state assunte tutte le  misure  ragionevoli
          per  evitare  o  ridurre  al  minimo   l'incremento   delle
          emissioni e che sono state  adottate  quanto  prima  misure
          dirette ad eliminare il danno. Tale deroga non  si  applica
          se il danno e' dovuto a  dolo  o  colpa  del  comandante  o
          dell'armatore; 
              d) ai combustibili  utilizzati  a  bordo  di  navi  che
          utilizzano metodi di riduzione delle emissioni ai sensi del
          comma 14 o del comma 19, fatto  salvo  quanto  previsto  al
          comma 6-bis; 
              e) ai combustibili destinati alla trasformazione  prima
          dell'utilizzo. 
              14.   Con   decreto    direttoriale    del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  sono  autorizzati,  su  navi  battenti  bandiera
          italiana  o  nelle  acque  sotto  giurisdizione   italiana,
          esperimenti relativi a metodi di riduzione delle emissioni,
          nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo  di  combustibili
          non conformi ai limiti previsti dai commi da 1  a  8.  Tale
          autorizzazione, la cui durata non puo' eccedere i  diciotto
          mesi, e' rilasciata  entro  tre  mesi  dalla  presentazione
          della domanda, la quale deve  essere  accompagnata  da  una
          relazione contenente i seguenti elementi: 
              a) la descrizione del metodo  e,  in  particolare,  del
          principio di funzionamento,  corredata  da  riferimenti  di
          letteratura scientifica o dai risultati di  sperimentazioni
          preliminari, nonche' la stima  qualitativa  e  quantitativa
          delle emissioni, degli scarichi e dei rifiuti previsti  per
          effetto  della  sperimentazione,  e  la  descrizione  delle
          caratteristiche dei combustibili, delle navi e di tutte  le
          strutture da utilizzare per l'esperimento; 
              b) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni
          previste di ossido di zolfo saranno costantemente inferiori
          o  equivalenti   a   quelle   prodotte   dall'utilizzo   di
          combustibili conformi ai commi da 1  a  8  in  assenza  del
          metodo di riduzione delle emissioni; 
              c) la stima che, a parita' di condizioni, le  emissioni
          previste di inquinanti diversi dagli ossidi di zolfo, quali
          ossidi di azoto e polveri, non superino i livelli  previsti
          dalla vigente normativa e, comunque, non superino  in  modo
          significativo quelle prodotte dall'utilizzo di combustibili
          conformi ai commi da 1 a 8 in assenza della  tecnologia  di
          riduzione delle emissioni; 
              d)    uno    studio    diretto    a    dimostrare    la
          compatibilitadell'impatto  dell'esperimento   sull'ambiente
          marino, con particolare riferimento agli  ecosistemi  delle
          baie, dei porti e degli estuari, finalizzato a  dimostrarne
          la  compatibilita';  lo  studio   include   un   piano   di
          monitoraggio  degli   effetti   prodotti   dall'esperimento
          sull'ambiente marino; 
              e) la descrizione delle  zone  interessate  dai  viaggi
          durante l'esperimento. 
              e-bis)  la  descrizione  degli  strumenti  a  prova  di
          manomissione  di  cui  le  navi  saranno  dotate   per   le
          misurazioni in continuo delle  emissioni  degli  ossidi  di
          zolfo e di tutti i parametri necessari  a  normalizzare  le
          concentrazioni; 
              e-ter) la descrizione dei sistemi diretti  a  garantire
          una adeguata gestione dei rifiuti e degli scarichi prodotti
          per effetto della sperimentazione. 
              15. L'autorizzazione di cui al comma 14  e'  rilasciata
          previa verifica della completezza della relazione  allegata
          alla domanda  e  dell'idoneita'  delle  descrizioni,  delle
          stime  e  dello  studio  ivi  contenuti.  Al  rilascio   ed
          all'istruttoria  provvede  la   Direzione   del   Ministero
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
          competente in materia di  inquinamento  atmosferico,  fatta
          salva l'istruttoria relativa agli elementi di cui al  comma
          14, lettere d)  ed  e-ter),  curata  rispettivamente  dalle
          Direzioni del predetto Ministero competenti in  materia  di
          tutela del mare e di gestione degli scarichi e dei rifiuti.
          Ai fini dell'istruttoria il Ministero dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio  e  del  mare  si   puo'   avvalere
          dell'ISPRA. L'autorizzazione  prevede  il  periodo  in  cui
          l'esperimento puo' essere effettuato e stabilisce i dati  e
          le informazioni che il soggetto autorizzato deve comunicare
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare e al Ministero dei trasporti e la periodicita'  di
          tale comunicazione. Stabilisce inoltre la periodicita'  con
          la quale il soggetto autorizzato  deve  comunicare  a  tali
          Ministeri gli esiti del monitoraggio effettuato sulla  base
          del piano di cui al comma 14, lettera d). 
              16. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del  comma  14
          e'  immediatamente  revocata  se,  anche  sulla  base   dei
          controlli effettuati  dall'autorita'  di  cui  all'articolo
          296, comma 9: 
              a) gli strumenti di misura ed i sistemi di gestione dei
          rifiuti e degli scarichi  di  cui  al  comma  14  non  sono
          utilizzati; 
              b) il metodo, alla  luce  dei  risultati  delle  misure
          effettuate, non ottiene i risultati  previsti  dalle  stime
          contenute nella relazione; 
              c) il soggetto autorizzato non provvede  a  comunicare,
          nei termini stabiliti, i dati, le informazioni e gli  esiti
          del monitoraggio previsti dall'autorizzazione, conformi  ai
          criteri ivi stabiliti. 
              17. Nel caso in cui gli esperimenti di cui al comma  14
          siano effettuati da  navi  battenti  bandiera  italiana  in
          acque  sotto  giurisdizione  di  altri  Stati   dell'Unione
          europea  o  da  navi  battenti  bandiera  di  altri   Stati
          dell'Unione europea in acque sotto giurisdizione  italiana,
          gli Stati interessati individuano  opportune  modalita'  di
          cooperazione nel procedimento autorizzativo. 
              18.  Almeno  sei  mesi  prima  dell'inizio  di  ciascun
          esperimento di cui al comma 14 il Ministero dell'ambiente e
          della tutela del  territorio  e  del  mare  ne  informa  la
          Commissione  europea  e  l'eventuale  Stato  estero  avente
          giurisdizione  sulle  acque   in   cui   l'esperimento   e'
          effettuato. I risultati di ciascun esperimento  di  cui  al
          comma 14 sono trasmessi dal Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare alla  Commissione  europea
          entro sei mesi dalla conclusione dello stesso e sono  messi
          a disposizione del pubblico  secondo  quanto  previsto  dal
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
              18-bis.  Per  gli  esperimenti  relativi  a  metodi  di
          riduzione  delle  emissioni  che  prevedono  l'utilizzo  di
          sistemi, dispositivi o  materiali  non  collocati  a  bordo
          della nave, nel corso dei quali e' ammesso l'utilizzo sulla
          nave di combustibili non conformi  ai  limiti  previsti  ai
          commi   da   1   a   8,   i   criteri   per   il   rilascio
          dell'autorizzazione sono stabiliti con uno o  piu'  decreti
          ai sensi dell'articolo 281, comma 5. A tale  autorizzazione
          si applicano le procedure previste ai commi da 14 a 18. 
              19. Inalternativa all'utilizzo di combustibili conformi
          ai limiti previsti ai commi da  1  a  8,  e'  ammesso,  nei
          porti, nelle  acque  territoriali,  nelle  zone  economiche
          esclusive   e   nelle   zone   di   protezione   ecologica,
          appartenenti all'Italia, a bordo di navi battenti  bandiera
          di uno Stato dell'Unione europea, l'utilizzo di  metodi  di
          riduzione delle emissioni che sono approvati ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999,  n.
          407, e successive modificazioni, o che, non  ricadendo  nel
          campo di applicazione di tale decreto, sono stati approvati
          dal Comitato istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002. 
              20. Al di fuori dei casi previsti al  comma  19,  nelle
          acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle
          zone  di  protezione  ecologica,  appartenenti  all'Italia,
          l'uso, a bordo di  navi  battenti  qualsiasi  bandiera,  di
          metodi  di  riduzione  delle   emissioni   in   alternativa
          all'utilizzo di combustibili conformi ai limiti previsti ai
          commi da 1 a 8, e' ammesso  ove  si  disponga  degli  atti,
          rilasciati  dalle  competenti  autorita'  di  bandiera   in
          conformita' all' Allegato VI della Convenzione MARPOL 73/78
          e notificati sulla base di tale  normativa  internazionale,
          attestanti che: 
              a)   le   emissioni   di   anidride   solforosa    sono
          costantemente inferiori o  equivalenti  a  quelle  prodotte
          dall'utilizzo di combustibili conformi ai commi da 1 a 8 in
          assenza del metodo di riduzione delle  emissioni;  ai  fini
          della  valutazione  si  applicano   valori   di   emissione
          equivalenti ai sensi dell'allegato X, parte I,  sezione  4,
          alla Parte Quinta; 
              b) sono rispettati i criteri previsti, per ciascun tipo
          di metodo di riduzione  delle  emissioni,  all'allegato  X,
          parte I, sezione 5, paragrafo 1, punti A, B e C, alla Parte
          Quinta. 
              20-bis. Gli atti previsti al  comma  20  devono  essere
          tenuti a bordo  della  nave  in  originale  ed  esibiti  su
          richiesta dell'autorita' competente.". 
                
              Il testo dell'articolo 296 del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, citato nelle note alle premesse, cosi'
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 296. (Controlli e sanzioni) 
              1. Fuori dai casi  sanzionati  ai  sensi  dell'articolo
          29-quattuordecies, comma 4, chi effettua la combustione  di
          materiali o sostanze in difformita' alle  prescrizioni  del
          presente titolo, ove gli stessi non  costituiscano  rifiuti
          ai sensi della vigente normativa, e' punito: 
              a)  in  caso  di  combustione  effettuata  presso   gli
          impianti di cui al titolo I della parte quinta del presente
          decreto, con l'arresto fino a due anni o con  l'ammenda  da
          duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro; 
              b)  in  caso  di  combustione  effettuata  presso   gli
          impianti di cui al titolo II della  parte  quinta,  inclusi
          gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al
          valore  di  soglia,   con   una   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da duecento euro a mille euro; a tale  sanzione,
          da irrogare ai sensi dell'articolo 288,  comma  6,  non  si
          applica il pagamento in misura ridotta di cui  all'articolo
          16 della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni;  la  sanzione  non  si  applica  se,   dalla
          documentazione relativa all'acquisto di  tali  materiali  o
          sostanze, risultano caratteristiche merceologiche  conformi
          a quelle dei combustibili consentiti  nell'impianto,  ferma
          restando l'applicazione dell'articolo 515 del codice penale
          e degli altri reati previsti dalla vigente normativa. 
              2. I controlli  sul  rispetto  delle  disposizioni  del
          presente titolo sono effettuati, per gli impianti di cui al
          titolo  I  della  parte  quinta,  dall'autorita'   di   cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera p), e per  gli  impianti
          di cui al titolo II della parte quinta,  dall'autorita'  di
          cui all'articolo 283, comma 1, lettera i). 
              3. In caso di mancato rispetto  delle  prescrizioni  di
          cui   all'articolo   294,   il   gestore   degli   impianti
          disciplinati dal titolo I della parte quinta e' punito  con
          l'arresto  fino  a  un  anno  o  con   l'ammenda   fino   a
          milletrentadue euro.  Per  gli  impianti  disciplinati  dal
          titolo  II  della  parte  quinta  si  applica  la  sanzione
          prevista dall'articolo 288, comma 2; tale sanzione, in caso
          di mancato rispetto delle prescrizioni di cui  all'articolo
          294, si  applica  al  responsabile  per  l'esercizio  e  la
          manutenzione  se  ricorre  il  caso  previsto   dall'ultimo
          periodo dell'articolo 284, comma 2. 
              4. In caso di mancata  trasmissione  dei  dati  di  cui
          all'articolo 298,  comma  3,  nei  termini  prescritti,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, anche ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  650
          del codice  penale,  ordina  ai  soggetti  inadempienti  di
          provvedere. 
              5. Salvo che il fatto costituisca  reato,  sono  puniti
          con una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  15.000  a
          150.000 euro coloro che immettono sul mercato  combustibili
          per uso marittimo aventi un tenore di  zolfo  superiore  ai
          limiti  previsti  nell'articolo  295  e  l'armatore  o   il
          comandante che, anche  in  concorso  tra  loro,  utilizzano
          combustibili per uso marittimo aventi un  tenore  di  zolfo
          superiore a tali limiti. In caso di recidiva e in  caso  di
          infrazioni che, per l'entita' del tenore di zolfo  o  della
          quantita' del combustibile o per le  caratteristiche  della
          zona   interessata,   risultano   di   maggiore   gravita',
          all'irrogazione segue, per un periodo  da  un  mese  a  due
          anni: 
              a) la sospensione dei titoli professionali marittimi  o
          la  sospensione  dagli  uffici  direttivi   delle   persone
          giuridiche  nell'esercizio  dei   quali   l'infrazione   e'
          commessa, ovvero, se  tali  sanzioni  accessorie  non  sono
          applicabili; 
              b) l'inibizione dell'accesso ai porti italiani  per  il
          comandante che ha  commesso  l'infrazione  o  per  le  navi
          dell'armatore che ha commesso l'infrazione. 
              6. In caso di violazione dell'articolo 295,  comma  10,
          il comandante e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione. 
              7. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chi,  senza
          commettere l'infrazione di cui al comma 5, non consegna  il
          bollettino o il campione di cui all'articolo 295, comma 11,
          o consegna un bollettino in cui l'indicazione ivi  prevista
          sia assente  e'  punito  con  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 5.000 a 15.000 euro. Con la  stessa  sanzione
          e' punito chi, senza  commettere  l'infrazione  di  cui  al
          comma 5, non conserva a bordo il bollettino o  il  campione
          previsto dall'articolo 295, comma 11. 
              8. I fornitori di combustibili che  non  comunicano  in
          termini i dati previsti dall'articolo 295, comma  12,  sono
          puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000
          a 30.000 euro. 
              9. All'accertamento delle infrazioni previste dai commi
          da  5  a  8,   provvedono,   con   adeguata   frequenza   e
          programmazione e nell'ambito delle  rispettive  competenze,
          ai sensi degli  articoli  13  e  seguenti  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, il Corpo delle capitanerie di porto,
          la Guardia costiera, gli altri soggetti di cui all'articolo
          1235 del codice della navigazione e  gli  altri  organi  di
          polizia   giudiziaria.   All'irrogazione   delle   sanzioni
          previste da tali commi provvedono  le  autorita'  marittime
          competenti  per  territorio  e,  in  caso   di   infrazioni
          attinenti alla immissione sul  mercato,  le  regioni  o  le
          diverse autorita' indicate dalla legge  regionale.  Restano
          ferme, per  i  fatti  commessi  all'estero,  le  competenze
          attribuite alle autorita' consolari. 
              10. Gli accertamenti previsti dal comma 9, ove relativi
          all'utilizzo dei combustibili,  possono  essere  effettuati
          con le seguenti modalita': 
              a)  mediante   il   campionamento   e   l'analisi   dei
          combustibili per uso marittimo al  momento  della  consegna
          alla nave; il campionamento deve essere effettuato  secondo
          le linee guida di cui alla risoluzione 182(59) del comitato
          MEPC dell'IMO; 
              b)  mediante   il   campionamento   e   l'analisi   dei
          combustibili per uso marittimo contenuti nei serbatoi della
          nave o,  ove  cio'  non  sia  tecnicamente  possibile,  nei
          campioni sigillati presenti a bordo; 
              c) mediante controlli sui  documenti  di  bordo  e  sui
          bollettini di consegna dei combustibili. 
              10-bis.  Per  i  controlli  analitici  si  applica   la
          procedura   di   verifica   prevista    all'appendice    VI
          dell'allegato VI alla Convenzione MARPOL 73/78. 
              10-ter.   Nei   casi   soggetti   alla    giurisdizione
          dell'Italia, l'armatore o il comandante della  nave,  fermi
          restando i  termini  previsti  al  comma  10-quater,  hanno
          l'obbligo di comunicare all'autorita' marittima  competente
          per   territorio   tutti   i   casi   in    cui    sussiste
          l'impossibilita'  di  ottenere  combustibile  a  norma.  E'
          utilizzato, a tal fine, il rapporto contenuto  all'allegato
          X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta. La  comunicazione
          e' effettuata prima dell'accesso nelle acque soggette  alla
          giurisdizione nazionale e, nel caso  di  viaggi  effettuati
          esclusivamente all'interno di tali zone, prima  dell'arrivo
          al porto di  prima  destinazione.  In  caso  di  violazioni
          commesse all'estero, l'armatore o il comandante delle  navi
          battenti bandiera italiana notificano inoltre al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          il tramite del porto di iscrizione, tutti  i  casi  in  cui
          sussiste l'impossibilita' di ottenere combustibile per  uso
          marittimo a norma. 
              10-quater. Nei casi in cui vi sia una violazione  degli
          obblighi relativi al tenore di zolfo dei  combustibili  per
          uso marittimo l'armatore o il comandante possono presentare
          all'autorita' competente per il controllo  operante  presso
          il porto di destinazione, anche su richiesta della  stessa,
          un rapporto nel quale indicano tutte  le  misure  adottate,
          prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l'obbligo
          violato  e,  in  particolare,  le  azioni  intraprese   per
          ottenere combustibile a norma nell'ambito del proprio piano
          di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile  nel
          luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre
          fonti. Il rapporto deve essere  diretto  a  dimostrare  che
          tali  tentativi  sono  stati  effettuati  con  la   massima
          diligenza  possibile,  la  quale  non   comporta   tuttavia
          l'obbligo di deviare la rotta prevista o  di  ritardare  il
          viaggio  per  ottenere  il  combustibile  a  norma.  Se  il
          rapporto e' presentato almeno  48  ore  prima  dell'accesso
          nelle   zone   soggette   alla   giurisdizione    nazionale
          l'autorita'  competente  per  il  controllo,  valutando  la
          diligenza osservata dal responsabile alla luce del  numero,
          della gravita' e della  imprevedibilita'  delle  cause  del
          mancato  ottenimento  del  combustibile   a   norma,   puo'
          stabilire di non procedere al controllo per la presenza  di
          una  causa  esimente  della  violazione.  Con   le   stesse
          modalita' si procede  se,  in  caso  di  viaggi  effettuati
          esclusivamente   all'interno   di   zone   soggette    alla
          giurisdizione nazionale, il rapporto e'  presentato  almeno
          48 ore prima dell'arrivo al porto di prima destinazione. Se
          il rapporto e'  stato  presentato  oltre  tali  termini  e,
          comunque,  se  nel  rapporto  non  e'  dimostrato  che   il
          responsabile ha osservato la massima  diligenza  possibile,
          l'autorita'  competente  per  il  controllo  acquisisce  il
          rapporto e procede ai sensi degli articoli 14  e  17  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689. In  tali  casi  l'autorita'
          competente all'irrogazione  della  sanzione,  valutando  la
          diligenza osservata dal responsabile alla luce del  numero,
          della gravita' e della  imprevedibilita'  delle  cause  del
          mancato ottenimento del combustibile a norma,  procede,  se
          necessario, ad adeguare l'entita' della sanzione  ai  sensi
          dell'articolo 11 della legge 24 novembre 1981,  n.  689,  o
          adottare   l'ordinanza   di    archiviazione    ai    sensi
          dell'articolo 18, comma 2, di tale legge. 
              10-quinquies. Le autorita' che ricevono il rapporto  di
          cui al comma 10-quater ne informano, entro dieci giorni, il
          Ministero dell'ambiente e della tutela dl territorio e  del
          mare che provvede a trasmettere  alla  Commissione  europea
          tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile  entro  la
          fine del mese  successivo.  Il  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela dl territorio e del mare, alla  luce  di  tali
          informazioni e  di  quelle  ricevute  ai  sensi  del  comma
          10-ter, puo' attivare la  procedura  prevista  all'articolo
          295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai  casi  in
          cui emerga, presso un  porto  o  terminale,  la  ricorrente
          impossibilita' di ottenere combustibile per uso marittimo a
          norma. 
              11. In caso di accertamento degli illeciti previsti  al
          comma 5, fatti salvi i casi  di  cui  al  comma  10-quater,
          l'autorita' competente all'applicazione delle procedure  di
          sequestro,  dispone,   ove   tecnicamente   possibile,   ed
          assicurando  il  preventivo  prelievo  di  campioni  e   la
          conservazione degli altri  elementi  necessari  a  fini  di
          prova,  il  cambio  del  combustibile   fuori   norma   con
          combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.". 
              Il testo dell'Allegato X, Parte I,  alla  Parte  Quinta
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, citato nelle
          note alle premesse, come modificato dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "Allegati alla Parte Quinta 
              Allegato X - Disciplina dei combustibili 
              Parte I 
              Combustibili consentiti 
              Sezione 1 
              Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo
          negli impianti di cui al titolo I 
              1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo   I   e'
          consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili: 
              a) gas naturale; 
              b) gas di petrolio liquefatto; 
              c) gas di raffineria e petrolchimici; 
              d) gas d'altoforno, di cokeria, e d'acciaieria; 
              e) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi
          di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1; 
              f)   emulsioni    acqua-gasolio,    acqua-kerosene    e
          acqua-altri distillati leggeri e medi di  petrolio  di  cui
          alla    precedente    lettera    e),    rispondenti    alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   3,
          paragrafo 1; 
              g) biodiesel rispondente alle caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 1, paragrafo 3; 
              h) olio combustibile ed  altri  distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  all'1%  in
          massa e  risondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6,
          9 e 10, fatto salvo quanto previsto nella sezione 3; 
              i)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera h), e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
              l) legna da ardere alle condizioni previste nella parte
          II, sezione 4; 
              m) carbone di legna; 
              n) biomasse combustibili individuate  nella  parte  II,
          sezione 4, alle condizioni ivi previste; 
              o)  carbone  da  vapore  con  contenuto  di  zolfo  non
          superiore   all'1%   in   massa    e    rispondente    alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   2,
          paragrafo 1; 
              p) coke metallurgico e da gas con  contenuto  di  zolfo
          non  superiore  all'1%  in   massa   e   rispondente   alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   2,
          paragrafo 1; 
              q) antracite, prodotti antracitosi e loro  miscele  con
          contenuto  di  zolfo  non  superiore  all'1%  in  massa   e
          rispondenti alle caratteristiche indicate nella  parte  II,
          sezione 2, paragrafo 1; 
              r) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle
          condizioni ivi previste; 
              s) gas di sintesi proveniente dalla  gassificazione  di
          combustibili   consentiti,   limitatamente   allo    stesso
          comprensorio industriale nel quale tale gas e' prodotto. 
              2. In aggiunta ai combustibili di cui al  paragrafo  1,
          negli impianti di combustione con potenza termica  nominale
          uguale o superiore a 50 MW e' consentito l'utilizzo di: 
              a) olio combustibile ed  altri  distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  al  3%  in
          massa e rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte  II,  sezione  1,  paragrafo  1,  colonna  7,   fatta
          eccezione per il contenuto di nichel e vanadio come  somma;
          tale contenuto non deve essere superiore a  180  mg/kg  per
          gli impianti autorizzati  in  forma  tacita  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del  1988  e
          che,  nel  rispetto  della  vigente  normativa,  non  hanno
          completato l'adeguamento autorizzato; 
              b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera a)  e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
              c)  lignite  con  contenuto  di  zolfo  non   superiore
          all'1,5% in massa; 
              d)  miscele   acqua-carbone,   anche   additivate   con
          stabilizzanti o emulsionanti, purche' il carbone utilizzato
          corrisponda ai requisiti indicati al paragrafo  1,  lettere
          o), p) e q); 
              e)  coke  da  petrolio  con  contenuto  di  zolfo   non
          superiore al 3% in massa e rispondente alle caratteristiche
          indicate in parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 7. 
              3. In aggiunta ai combustibili di cui ai paragrafi 1  e
          2,  negli  impianti  di  combustione  di  potenza   termica
          nominale uguale o superiore  a  300  MW,  ad  eccezione  di
          quelli anteriori al 1988  che  sono  autorizzati  in  forma
          tacita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          n.  203  del  1988  e  che,  nel  rispetto  della   vigente
          normativa, non hanno completato l'adeguamento  autorizzato,
          e' consentito l'uso di: 
              a)    emulsioni    acqua-bitumi    rispondenti     alle
          caratteristiche indicate nella parte II, sezione 2; 
              b) petrolio greggio con contenuto di nichel e  vanadio,
          come somma, non superiore a 230 mg/kg. 
              4. In aggiunta ai combustibili di cui al  paragrafo  1,
          e' consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili  purche'
          prodotti  da  impianti  localizzati   nella   stessa   area
          delimitata in cui sono utilizzati: 
              a) olio combustibile ed  altri  distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  al  3%  in
          massa e rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 7; 
              b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera a)  e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
              c) gas di  raffineria,  kerosene  ed  altri  distillati
          leggeri e medi di  petrolio,  olio  combustibile  ed  altri
          distillati pesanti di petrolio, derivanti esclusivamente da
          greggi nazionali, e coke da petrolio; 
              d) idrocarburi pesanti derivanti dalla lavorazione  del
          greggio  rispondenti  alle  caratteristiche  e  secondo  le
          condizioni di utilizzo di cui alla parte II, sezione 5. 
              5. In aggiunta ai combustibili di cui al  paragrafo  1,
          negli impianti in cui  durante  il  processo  produttivo  i
          composti  dello  zolfo  siano  fissati   o   combinati   in
          percentuale non inferiore al 60% con il prodotto  ottenuto,
          ad eccezione  dei  forni  per  la  produzione  della  calce
          impiegata nell'industria alimentare,  e'  consentito  l'uso
          di: 
              a) olio combustibile ed  altri  distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di zolfo  non  superiore  al  4%  in
          massa e rispondenti  alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonna 8; 
              b)  emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera a)  e  rispondenti  alle  caratteristiche  indicate
          nella parte II, sezione 3, paragrafo 2; 
              C) bitume  di  petrolio  con  contenuto  di  zolfo  non
          superiore al 6% in massa; 
              d)  coke  da  petrolio  con  contenuto  di  zolfo   non
          superiore al 6% in massa e rispondente alle caratteristiche
          indicate nella parte II, sezione 2, paragrafo 1, riga 8. 
              6.  In  aggiunta  a  quanto   previsto   ai   paragrafi
          precedenti, nella regione Sardegna e' consentito  l'uso  di
          combustibili indigeni, costituiti da carbone e  da  miscele
          acqua- carbone, in: 
              a) centrali termoelettriche e impianti  di  produzione,
          combinata e non, di energia elettrica  e  termica,  purche'
          vengano  raggiunte   le   percentuali   di   desolforazione
          riportate nell'allegato II; 
              b) impianti di cui al paragrafo 2. 
              7. In deroga ai paragrafi 1,  5  e  6,  negli  impianti
          aventi potenza termica nominale non superiore a  3  MW,  e'
          vietato l'uso dei seguenti combustibili; 
              a) carbone da vapore salvo l'utilizzo negli impianti di
          lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita'  alla
          parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
              b) coke metallurgico salvo l'utilizzo negli impianti di
          lavorazione del ferro forgiato a mano, in conformita'  alla
          parte II, sezione 2, paragrafo 1; 
              c) coke da gas; 
              d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele; 
              e) gas da altoforno, di cokeria e d'acciaieria; 
              f) bitume da petrolio; 
              g) coke da petrolio; 
              h) olio combustibile ed  altri  distillati  pesanti  di
          petrolio con contenuto di  zolfo  superiore  allo  0,3%  in
          massa  e  loro  emulsioni;  tale  disposizione  si  applica
          soltanto agli impianti autorizzati dopo il 24  marzo  1996,
          salvo il caso in cui le regioni, nei piani e  programmi  di
          cui all'articolo 8 e all'articolo 9 del decreto legislativo
          4 agosto 1999, n. 351, ne prevedano l'estensione anche agli
          impianti autorizzati precedentemente ove  tale  misura  sia
          necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualita'
          dell'aria. 
              8. I divieti di cui al paragrafo 7 non si applicano  ai
          combustibili prodotti da impianti localizzati nella  stessa
          area delimitata in cui gli stessi sono utilizzati. 
              9. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 7  si
          fa riferimento alla potenza  termica  nominale  di  ciascun
          singolo impianto anche nei casi in cui piu'  impianti  sono
          considerati, ai sensi degli articoli  270,  comma  4,  273,
          comma 9, o 282, comma 2, come un unico impianto. 
              10. Senza pregiudizio per quanto previsto ai  paragrafi
          precedenti, e' consentito, alle condizioni  previste  nella
          parte II, sezione 7,  l'utilizzo  del  combustibile  solido
          secondario (CSS) di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc),
          meglio individuato nella predetta parte II, sezione 7, che,
          ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, ha cessato di
          essere un rifiuto (CSS-Combustibile). 
              Sezione 2 
              Elenco dei combustibili di cui e' consentito l'utilizzo
          negli impianti di cui al titolo II 
              1.  Negli  impianti  disciplinati  dal  titolo  II   e'
          consentito l'uso dei seguenti combustibili: 
              a) gas naturale; 
              b) gas di citta'; 
              c) gas di petrolio liquefatto; 
              d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi
          di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1; 
              e)   emulsioni    acqua-gasolio,    acqua-kerosene    e
          acqua-altri distillati leggeri e medi di  petrolio  di  cui
          alla   precedente   lettera   d)   e    rispondenti    alle
          caratteristiche  indicate  nella  parte  II,   sezione   3,
          paragrafo 1; 
              f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte
          II, sezione 4; 
              g) carbone di legna; 
              h) biomasse combustibili individuate  nella  parte  II,
          sezione 4, alle condizioni ivi previste; 
              i) biodiesel  avente  le  caratteristiche  indicate  in
          parte II, sezione 1, paragrafo 3; 
              [l) olio combustibile ed altri  distillati  pesanti  di
          petrolio rispondenti alle  caratteristiche  indicate  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1, colonne 1, 3, 5 e 9;] 
              [m) emulsioni  acqua-olio  combustibile  o  acqua-altri
          distillati pesanti di  petrolio,  di  cui  alla  precedente
          lettera 1), rispondenti alle caratteristiche indicate nella
          parte II, sezione 3, paragrafo 2;] 
              n) biogas individuato nella parte II, sezione  6,  alle
          condizioni ivi previste. 
              1-bis. L'uso dei combustibili di cui alle  lettere  f),
          g) e  h)  puo'  essere  limitato  o  vietato  dai  piani  e
          programmi di  qualita'  dell'aria  previsti  dalla  vigente
          normativa, ove tale misura sia necessaria al  conseguimento
          ed al rispetto dei valori e  degli  obiettivi  di  qualita'
          dell'aria. 
              2. I combustibili di cui alle lettere 1), m) ed n), non
          possono   essere   utilizzati   negli   impianti   di   cui
          all'allegato IV, parte I, punti 5 e 6. 
              [3. L'uso degli oli combustibili  ed  altri  distillati
          pesanti di petrolio di cui al paragrafo 1,  lettera  1),  o
          delle loro emulsioni di cui alla lettera m)  e'  consentito
          fino al termine fissato nell'ambito dei piani  e  programmi
          di cui all'articolo 8, comma 3 e 9, comma  2,  del  decreto
          legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre  il
          1° settembre 2007, in tutti gli impianti che alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  funzionano,  in
          ragione delle loro  caratteristiche  costruttive,  ad  olio
          combustibile o ad  altri  distillati  pesanti  di  petrolio
          utilizzando detti combustibili in misura pari  o  superiore
          al 90% in  massa  del  totale  dei  combustibili  impiegati
          durante l'ultimo periodo annuale di esercizio,  individuato
          dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 agosto 1993, n. 412.] 
              [4. Il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3,
          deve risultare dalla compilazione iniziale del libretto  di
          impianto o di centrale previsto dal decreto del  Presidente
          della  Repubblica  n.  412  del  1993  o   da   annotazioni
          effettuate su tale libretto prima della data di entrata  in
          vigore del presente decreto,  e  da  documenti  comprovanti
          acquisti  periodici  di  olio  combustibile  o   di   altri
          distillati pesanti di  petrolio  di  cui  al  paragrafo  1,
          lettere 1) o m).] 
              Sezione 3 
              Disposizioni  per  alcune   specifiche   tipologie   di
          combustibili liquidi 
              1. Olio combustibile pesante. 
              1.1. L'olio combustibile pesante  di  cui  all'articolo
          292,  comma  2,  lettera  a),  utilizzato  negli   impianti
          disciplinati dal titolo I, come tale  o  in  emulsione  con
          acqua, deve avere  un  contenuto  di  zolfo  non  superiore
          all'1% in massa e,  nei  casi  previsti  dalla  sezione  1,
          paragrafo 7, non superiore allo 0,3% in massa. 
              1.2. In deroga a quanto previsto al  punto  1.1,  negli
          impianti di cui alla sezione 1, paragrafi  da  2  a  6,  e'
          consentito, in conformita' a tali paragrafi, l'uso  di  oli
          combustibili pesanti aventi  un  tenore  massimo  di  zolfo
          superiore all'1% in massa nel caso di: 
              a) grandi impianti di combustione di  cui  all'articolo
          273, ad eccezione di quelli che beneficiano di  una  deroga
          prevista da tale articolo al  rispetto  dei  valori  limite
          fissati per gli ossidi di zolfo all'allegato II alla  Parte
          Quinta; 
              b)  impianti  di   combustione   non   compresi   nella
          precedente lettera  a)  ubicati  nelle  raffinerie  di  oli
          minerali, a condizione che la media mensile delle emissioni
          di ossidi di zolfo di tutti gli impianti della  raffineria,
          esclusi  quelli  di  cui  alla  lettera  a),  non   superi,
          indipendentemente  dal  tipo  di   combustibile   e   dalle
          combinazioni di combustibile utilizzati, il valore di  1700
          mg/Nm3; 
              c) impianti di combustione non compresi alle precedenti
          lettere a) e b), a condizione che sia rispettato,  per  gli
          ossidi   di    zolfo,    il    valore    limite    previsto
          nell'autorizzazione. 
              2.  Metodi  di  misura  per  i  combustibili  per   uso
          marittimo. 
              2.1. Fatti salvi i casi in cui si  applica  il  decreto
          legislativo 21 marzo 2005, n. 66, i metodi  di  riferimento
          per la determinazione del tenore di zolfo nei  combustibili
          per uso marittimo di cui all'articolo 292, comma 2, lettera
          d), sono quelli definiti, per  tale  caratteristica,  nella
          parte II, sezione 1, paragrafo 1. Per  la  trattazione  dei
          risultati delle misure  e  l'arbitrato  si  applica  quanto
          previsto alla parte II, sezione 1, paragrafo 4. 
              3. Trasmissione di dati. 
              3.1.  Al  fine  di  consentire   l'elaborazione   della
          relazione di cui all'articolo  298,  comma  3,  i  soggetti
          competenti  l'accertamento  delle   infrazioni   ai   sensi
          dell'articolo 296, comma 2 e comma 9, trasmettono all'ISPRA
          e al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare entro il 31 marzo di ogni anno,  utilizzando  il
          formato indicato  nella  tabella  I,  i  dati  inerenti  ai
          rilevamenti di tenore di zolfo effettuati nel  corso  degli
          accertamenti dell'anno civile precedente  sui  combustibili
          di cui all'articolo 292, comma 2,  lettere  a),  b)  e  d).
          Entro la stessa data i laboratori chimici delle  dogane  o,
          ove istituiti, gli  uffici  delle  dogane  nel  cui  ambito
          operano i  laboratori  chimici  delle  dogane,  trasmettono
          all'ISPRA e al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio e del mare i dati  inerenti  ai  rilevamenti  di
          tenore di zolfo effettuati  nel  corso  degli  accertamenti
          dell'anno  civile  precedente,  ai  sensi   della   vigente
          normativa, sui combustibili di cui all'articolo 292,  comma
          2, lettere a), b) e d), prodotti o  importati  e  destinati
          alla commercializzazione sul mercato nazionale.  Gli  esiti
          trasmessi devono riferirsi ad accertamenti  effettuati  con
          una frequenza adeguata e secondo modalita'  che  assicurino
          la rappresentativita' dei campioni rispetto al combustibile
          controllato e, nel caso di combustibili per uso  marittimo,
          la  rappresentativita'  dei  campioni  stessi  rispetto  al
          complesso dei combustibili utilizzati nelle zone di mare  e
          nei porti in cui si applica il limite. 
              3.2. Entro il 31 marzo di  ogni  anno,  i  gestori  dei
          depositi fiscali che importano i  combustibili  di  cui  al
          punto 3.1 da Paesi terzi o che li ricevono da Paesi  membri
          dell'Unione  europea  e  i  gestori   degli   impianti   di
          produzione dei medesimi combustibili inviano all'ISPRA e al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, tramite  le  rispettive  associazioni  di  categoria,
          utilizzando il formato indicato nelle tabelle II e  III,  i
          dati  concernenti  i  quantitativi  di  tali   combustibili
          prodotti o importati nel corso  dell'anno  precedente,  con
          esclusione di quelli destinati all'esportazione.  Entro  il
          31 marzo di ogni anno, i gestori  dei  grandi  impianti  di
          combustione che  importano  olio  combustibile  pesante  da
          Paesi terzi o che lo ricevono da Paesi  membri  dell'Unione
          europea inviano all'ISPRA e al  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  tramite   le
          rispettive  associazioni  di  categoria,   utilizzando   il
          formato indicato nella tabella IV,  i  dati  concernenti  i
          quantitativi  di  olio   combustibile   pesante   importati
          nell'anno precedente. 
              3.3. Per depositi fiscali, ai sensi del  punto  3.2  si
          intendono  gli  impianti   in   cui   vengono   fabbricati,
          trasformati, detenuti, ricevuti o  spediti  i  combustibili
          oggetto della parte quinta del presente decreto, sottoposti
          ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di  accisa,
          alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria;
          ricadono  in  tale  definizione  anche  gli   impianti   di
          produzione dei combustibili. Per combustibile sottoposto ad
          accisa si intende un combustibile al quale  si  applica  il
          regime fiscale delle accise. 
              3.4. I dati previsti ai punti 3.1 e 3.2 sono  trasmessi
          all'ISPRA su supporto digitale, unitamente alla lettera  di
          accompagnamento  e,  per  posta  elettronica  all'indirizzo
          dati.combustibili@isprambiente.it    e     al     Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per
          posta               elettronica               all'indirizzo
          dati.combustibili@minambiente.it. 
              3.5. La relazione elaborata dall'ISPRA sulla  base  dei
          dati e delle informazioni di cui ai punti 3.1  e  3.2  deve
          indicare, per ciascun combustibile,  il  numero  totale  di
          accertamenti effettuati, il tenore medio di zolfo  relativo
          a tali accertamenti  ed  il  quantitativo  complessivamente
          prodotto e importato. 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico