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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2014, n. 108

Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (14G00120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2014
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 15-8-2014
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto  il  paragrafo  1  dell'articolo   346   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri  di
adottare le misure ritenute necessarie  per  tutelare  gli  interessi
essenziali della  propria  sicurezza,  riferite,  fra  l'altro,  alla
produzione e al commercio di armi,  munizioni  o  materiale  bellico,
destinati a fini specificamente militari; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive  modificazioni,
recante  nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione  e
transito dei materiali di armamento; 
  Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.    300,    e    successive    modificazioni,    recante    riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'Accordo  Quadro  fra  Francia,  Germania,  Italia,  Spagna,
Svezia  e  Regno  Unito,  relativo  alle  misure  per  facilitare  la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato  con  legge  17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7,  che  prevede  il
monitoraggio della proprieta'  delle  imprese  operanti  nel  settore
della difesa e della sicurezza, nonche' la  possibilita'  di  apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche  chiave  per
motivi di sicurezza nazionale; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica  e
nuova disciplina del segreto; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio
2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda  ad  uno  o
piu'   decreti   del   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri
l'individuazione delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale,  ivi  incluse  le  attivita'
strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati
i poteri speciali previsti dal medesimo articolo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre  2012,  n.  253,   e   successive   modificazioni,   recante
regolamento  per  l'individuazione  delle  attivita'   di   rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle  procedure  per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza  nazionale,  a  norma  dell'articolo  1,   comma   8,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita' di completare l'attuazione dell'articolo  1,
comma 1, del predetto decreto-legge  n.  21  del  2012,  individuando
anche le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  di
competenza del Ministero dell'interno; 
  Ritenuta altresi',  l'opportunita'  di  riunire,  per  esigenze  di
semplificazione, in un unico regolamento le norme che individuano  le
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  di
competenza sia del Ministero dell'interno, sia  del  Ministero  della
difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2014; 
  Preso  atto  della  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della   difesa   e   del   Ministro
dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  e  delle
  attivita' strategiche chiave  nei  settori  della  difesa  e  della
  sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa. 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
ivi comprese le  attivita'  strategiche  chiave,  di  competenza  del
Ministero della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la
progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,  l'integrazione  e  il
sostegno al ciclo di vita, ivi  compresa  la  catena  logistica,  dei
seguenti sistemi e materiali: 
    a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni  (C4I),
con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni;
in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche  chiave
quando sono inerenti a: 
  1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali  ed
aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica; 
  2) sistemi di guerra elettronica ed acustica  ad  alto  livello  di
automazione ed in grado  di  coprire  l'intera  gamma  delle  minacce
attuali e future; 
  3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta,  elaborazione  e
disseminazione    dei     prodotti     dell'attivita'     informativa
tecnico-militare; 
  4) sistemi crypto e i relativi algoritmi,  per  l'elaborazione,  la
protezione e la trasmissione  sicura  di  informazioni  classificate,
comunicazioni  telefoniche,  informatiche   e   trasmissioni   radio,
includendo l'applicazione di nuove tecnologie e  nuovi  algoritmi  di
cifratura,   decifratura   e   decriptazione,   comprese   tecnologie
quantistiche e steganografiche; 
    b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le
attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti
a: 
  1)  sensori  acustici  attivi  e  passivi   e   sensori   integrati
elettroottici ad  alta  risoluzione  di  tipo  tradizionale  ed  iper
spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica; 
  2)  sistemi  satellitari  militari   ad   elevate   prestazioni   e
protezione, sia nella componente terrestre  sia  in  quella  spaziale
(inclusa  l'attivita'   gestionale   dei   relativi   servizi),   per
l'osservazione terrestre (ottica, radar e multispettrale)  e  per  le
comunicazioni; 
  3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia
per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed  esplorazione  idonei  ad
operare a media  quota  con  lunga  autonomia  (UAV  MALE),  sia  per
combattimento (UCAV); 
  4) sistemi di esplorazione  subacquea  con  connessi  software  per
l'elaborazione  di  modelli  e  simulazioni,  nonche'   sistemi   per
l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali; 
    c) sistemi  con  o  senza  equipaggio  idonei  a  contrastare  le
molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in  quest'ambito,
le attivita' si  qualificano  come  strategiche  chiave  quando  sono
inerenti a: 
  1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva  e
passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e  di  torrette  dei
veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati  (IED)  e
da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni; 
  2) sistemi individuali di protezione; 
    d)  sistemi  d'arma   avanzati,   integrati   nelle   reti   C4I,
indispensabili per garantire un margine di  vantaggio  sui  possibili
avversari  e  quindi  finalizzati  alla  sicurezza  ed  efficacia  in
operazioni;  in  quest'ambito,  le  attivita'  si  qualificano   come
strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1)  sistemi  missilistici  avanzati  ad  elevata  affidabilita'   e
precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e
superficie/superficie, con  particolare  riferimento  ai  sistemi  di
guida; 
  2)  munizionamento  guidato  di  precisione  a  lunga  gittata  per
artiglierie terrestri e navali; 
  3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione
(siluri pesanti e leggeri, contromisure); 
  4) navi  da  guerra  e  integrazione  di  sistemi  d'arma,  sensori
operanti  nelle  varie  bande  elettroottiche  o   elettromagnetiche,
nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma
e sistemi propulsivi; 
    e) sistemi  aeronautici  avanzati,  dotati  di  sensori  avanzati
integrati  nelle  reti  C4I;  in  quest'ambito,   le   attivita'   si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) sistemi di  addestramento  aeronautico  militare  avanzato,  sia
nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado  di  formare
piloti per le nuove generazioni di velivoli militari; 
  2) velivoli militari ad ala rotante  ad  elevate  prestazioni,  con
particolare riferimento alla velocita'  e  ai  sistemi  di  controllo
missione; 
    f) sistemi di  propulsione  aerospaziali  e  navali  militari  ad
elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) trasmissioni di potenza e  trasmissioni  comando  accessori  dei
motori aeronautici; 
  2)  sistemi  propulsivi  a  propellente  solido  e  liquido  per  i
lanciatori spaziali. 
  2.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,  sviluppo,
produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la
catena logistica, si qualificano inoltre come  attivita'  strategiche
chiave quando sono inerenti a: 
  a) tecnologie di riduzione  della  segnatura  radar  (stealthness);
nanotecnologie; tecnologie dei  materiali  compositi  ad  alto  grado
termico; tecnologie per la  progettazione  e  fabbricazione  di  meta
materiali;  tecnologie  per  la  progettazione  e  fabbricazione   di
Superfici a Selezione di Frequenza (FSS); 
  b) Materiali Radar  Assorbenti  (RAM);  materiali  per  radome  FSS
(aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per
motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali  per  fabbricazione
di  satelliti,  scudi  spaziali  e  parti  di   armamenti   (affusti,
lanciatori e  canne);  materiali  per  l'abbattimento  della  traccia
infrarosso e della traccia acustica. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 117 della Costituzione  dispone,  tra  l'altro
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo del paragrafo I dell'art. 346 del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: 
              «Art. 346 (ex art. 296 del TCE). - 1.  Le  disposizioni
          dei trattati non ostano alle norme seguenti: 
              a)  nessuno  Stato   membro   e'   tenuto   a   fornire
          informazioni  la  cui   divulgazione   sia   dallo   stesso
          considerata  contraria  agli  interessi  essenziali   della
          propria sicurezza; 
              b) ogni  Stato  membro  puo'  adottare  le  misure  che
          ritenga necessarie alla tutela degli  interessi  essenziali
          della  propria  sicurezza  e  che   si   riferiscano   alla
          produzione o al commercio di armi,  munizioni  e  materiale
          bellico; tali misure non devono alterare le  condizioni  di
          concorrenza nel  mercato  interno  per  quanto  riguarda  i
          prodotti che non  siano  destinati  a  fini  specificamente
          militari. 
              Omissis.». 
              - La legge 1° aprile 1981, n.  121  (Nuovo  ordinamento
          dell'Amministrazione   della   pubblica    sicurezza)    e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n.  100
          S.O. 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali  di  armamento)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  14  e  20  del
          decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
              «Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
          del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
          statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine  e
          della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche  di
          protezione  civile  e   prevenzione   incendi,   salve   le
          specifiche  competenze  in  materia  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  tutela   dei   diritti   civili,
          cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. 
              2. Il ministero svolge in particolare le funzioni  e  i
          compiti  di   spettanza   statale   nelle   seguenti   aree
          funzionali: 
              a) garanzia della regolare  costituzione  degli  organi
          elettivi  degli  enti  locali  e  del  loro  funzionamento,
          finanza locale, servizi elettorali, vigilanza  sullo  stato
          civile e sull'anagrafe e attivita'  di  collaborazione  con
          gli enti locali; 
              b) tutela dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e
          coordinamento delle forze di polizia; 
              c) amministrazione generale e supporto dei  compiti  di
          rappresentanza generale di governo sul territorio; 
              d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle
          confessioni  religiose,  di  cittadinanza,  immigrazione  e
          asilo; 
              d-bis) organizzazione e funzionamento  delle  strutture
          centrali   e    periferiche    dell'amministrazione,    con
          particolare   riguardo   alle   politiche   del   personale
          dell'amministrazione civile e alla  promozione  e  sviluppo
          delle relative attivita' formative  nonche'  alla  gestione
          delle risorse strumentali e finanziarie del ministero. 
              3. Il ministero svolge attraverso  il  corpo  nazionale
          dei vigili del  fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso
          assegnati dalla normativa vigente. 
              4. Restano ferme le disposizioni della legge  1  aprile
          1981, n. 121.» 
              «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al ministero della difesa
          sono attribuite le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
          Stato in materia  di  difesa  e  sicurezza  militare  dello
          Stato, politica militare  e  partecipazione  a  missioni  a
          supporto   della   pace,   partecipazione   ad    organismi
          internazionali  di  settore,  pianificazione   generale   e
          operativa delle forze armate e  interforze,  pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa. 
              2. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti di cui  all'art.  15  del  codice  dell'ordinamento
          militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
          .». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di
          funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,  per  la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa): 
              «Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi  diretti
          a: 
              a) razionalizzare l'ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
              b) riordinare gli enti pubblici nazionali  operanti  in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
              c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti
          di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei  rendimenti
          e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
          pubbliche; 
              d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a
          promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica
          e tecnologica nonche' gli organismi  operanti  nel  settore
          stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  ,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  completare  l'integrazione  della  disciplina   del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
              b) prevedere per i dirigenti, compresi  quelli  di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
              c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure  di
          contrattazione   collettiva;   riordinare   e    potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
              d)  prevedere  che   i   decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere la  disciplina  relativa
          ai dirigenti da quella concernente le specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  ,  e  successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
              e)  garantire  a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
              f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione
          del contratto  collettivo,  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,  limitatamente  alla
          certificazione delle compatibilita' con  gli  strumenti  di
          programmazione e di bilancio di cui  all'art.  1-bis  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
          alla  Corte  dei  conti,  che  puo'   richiedere   elementi
          istruttori e di valutazione ad un nucleo  di  tre  esperti,
          designati, per ciascuna  certificazione  contrattuale,  con
          provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di
          concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte
          dei conti si pronunci entro il termine di quindici  giorni,
          decorso il quale la certificazione si  intende  effettuata;
          prevedere che la certificazione  e  il  testo  dell'accordo
          siano trasmessi al comitato  di  settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
              g) devolvere, entro  il  30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle pubbliche  amministrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
              h) prevedere  procedure  facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
              i) prevedere la definizione da parte  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da  parte  delle  singole  amministrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  «ai  dirigenti  generali   ed   equiparati»   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  «prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e decentrata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «prevedere che la struttura della contrattazione,  le  aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato»;  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
          seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 .  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso.». 
              - L'art. 7 della legge 17 giugno 2003, n. 148 (Ratifica
          ed  esecuzione  dell'Accordo  quadro  tra   la   Repubblica
          francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica
          italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno
          Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord  relativo
          alle  misure  per  facilitare  la  ristrutturazione  e   le
          attivita'  dell'industria  europea  per  la   difesa,   con
          allegato, fatto a Farnborough il 27  luglio  2000,  nonche'
          modifiche alla legge 9 luglio 1990,  n.  1859)  prevede  il
          monitoraggio della proprieta' delle  imprese  operanti  nel
          settore  della  difesa  e  della  sicurezza,   nonche'   la
          possibilita' di apporre limitazioni al trasferimento  delle
          capacita'  strategiche  chiave  per  motivi  di   sicurezza
          nazionale. 
              -  La  legge  3  agosto  2007,  n.  124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge  15
          marzo 2012, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 maggio 2012, n. 56 (Norme  in  materia  di  poteri
          speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
          della sicurezza nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
          rilevanza  strategica   nei   settori   dell'energia,   dei
          trasporti e delle comunicazioni): 
              «Art. 1 (Poteri speciali nei  settori  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  contestualmente
          alle Commissioni parlamentari  competenti,  possono  essere
          esercitati i seguenti poteri speciali in caso  di  minaccia
          di grave pregiudizio per  gli  interessi  essenziali  della
          difesa e della sicurezza nazionale: 
              a) imposizione di specifiche condizioni  relative  alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; 
              b) veto all'adozione di delibere dell'assemblea o degli
          organi di amministrazione di un'impresa di cui alla lettera
          a), aventi ad oggetto  la  fusione  o  la  scissione  della
          societa', il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o
          di societa' controllate, il trasferimento all'estero  della
          sede  sociale,  il  mutamento  dell'oggetto   sociale,   lo
          scioglimento  della  societa',  la  modifica  di   clausole
          statutarie eventualmente adottate ai sensi dell'art.  2351,
          terzo comma, del codice civile ovvero introdotte  ai  sensi
          dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,  n.
          332, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio
          1994, n. 474, come da ultimo  modificato  dall'art.  3  del
          presente  decreto,  le  cessioni  di  diritti  reali  o  di
          utilizzo  relative  a  beni  materiali  o   immateriali   o
          l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego; 
              c) opposizione all'acquisto,  a  qualsiasi  titolo,  di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti di cui all'art.  122  del  testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, di cui  al  decreto  legislativo  24  febbraio
          1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero  di  quelli
          di cui all'art. 2341-bis del codice civile. 
              1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
          le attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
          difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la  tipologia
          di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai
          quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza
          nazionale derivante dalle delibere di cui alla  lettera  b)
          del  comma  1,  il   Governo   considera,   tenendo   conto
          dell'oggetto della delibera, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto risultante dalla delibera o dall'operazione  a
          garantire l'integrita' del sistema di  difesa  e  sicurezza
          nazionale, la sicurezza delle  informazioni  relative  alla
          difesa militare, gli interessi internazionali dello  Stato,
          la   protezione    del    territorio    nazionale,    delle
          infrastrutture critiche e strategiche  e  delle  frontiere,
          nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita: 
              a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle modalita' di
          finanziamento dell'acquisizione, della capacita' economica,
          finanziaria,  tecnica   e   organizzativa   dell'acquirente
          nonche' del progetto industriale,  rispetto  alla  regolare
          prosecuzione   delle   attivita',   al   mantenimento   del
          patrimonio  tecnologico,   anche   con   riferimento   alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
              b) l'esistenza,  tenuto  conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati. 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera o sull'atto da adottare in modo da  consentire  il
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei ministri ne' per
          l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al  pubblico  ai  sensi
          dell'art. 114 del testo unico di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.  Entro
          quindici giorni dalla notifica il Presidente del  Consiglio
          dei ministri comunica l'eventuale veto.  Qualora  si  renda
          necessario  richiedere   informazioni   all'impresa,   tale
          termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di  dieci  giorni.  Le  richieste  di  informazioni
          successive alla prima non sospendono i termini.  Decorsi  i
          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma
          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato,  chiunque  non  osservi  le
          disposizioni di cui al presente comma  e'  soggetto  a  una
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio  del
          valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per
          cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
          coinvolte nell'ultimo esercizio  per  il  quale  sia  stato
          approvato il bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, e successive modificazioni, e  sono  successivamente
          notificate le acquisizioni che determinano  il  superamento
          delle soglie del 3 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15
          per cento, 20 per cento  e  25  per  cento.  Il  potere  di
          imporre specifiche condizioni di cui al  comma  1,  lettera
          a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
          c), e' esercitato entro quindici giorni  dalla  data  della
          notifica.   Qualora   si   renda   necessario    richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Eventuali richieste di informazioni successive  alla  prima
          non sospendono i termini, decorsi i quali  l'acquisto  puo'
          essere effettuato. Fino alla notifica  e,  successivamente,
          comunque fino al decorso del termine per  l'imposizione  di
          condizioni o per l'esercizio del potere di  opposizione,  i
          diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto  diverso
          da  quello   patrimoniale,   connessi   alle   azioni   che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale, connessi alle  azioni  che  rappresentano  la
          partecipazione rilevante, e dovra' cedere le stesse  azioni
          entro  un  anno.  In  caso  di  mancata   ottemperanza   il
          tribunale, su richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, ordina la vendita delle suddette  azioni  secondo
          le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile. Le
          deliberazioni assembleari  eventualmente  adottate  con  il
          voto determinante di tali azioni sono nulle. 
              6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
          con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  di
          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,
          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, il Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo
          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              8. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di
          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il
          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,
          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
          competenza.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          30   novembre   2012,   n.   253    (Regolamento    recante
          individuazione delle attivita' di rilevanza strategica  per
          il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma  del
          decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito  in  legge,
          con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,  n.  56)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 2013, n. 29. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   19
          febbraio 2014,  n.  35  (Regolamento  per  l'individuazione
          delle procedure per l'attivazione dei poteri  speciali  nei
          settori della difesa e della sicurezza nazionale,  a  norma
          dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo  2012,  n.
          21) e' pubblicato nella gazzetta Ufficiale 20  marzo  2014,
          n. 66. 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
              «Art. 17. - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per la rubrica e l'art. 1 del decreto-legge 15  marzo
          2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          maggio 2012, n. 56, si vedano le note alle premesse.