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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2014, n. 108

Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. (14G00120)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2014
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Testo in vigore dal: 15-8-2014
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto  il  paragrafo  1  dell'articolo   346   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri  di
adottare le misure ritenute necessarie  per  tutelare  gli  interessi
essenziali della  propria  sicurezza,  riferite,  fra  l'altro,  alla
produzione e al commercio di armi,  munizioni  o  materiale  bellico,
destinati a fini specificamente militari; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive  modificazioni,
recante  nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione  e
transito dei materiali di armamento; 
  Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.    300,    e    successive    modificazioni,    recante    riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'Accordo  Quadro  fra  Francia,  Germania,  Italia,  Spagna,
Svezia  e  Regno  Unito,  relativo  alle  misure  per  facilitare  la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato  con  legge  17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7,  che  prevede  il
monitoraggio della proprieta'  delle  imprese  operanti  nel  settore
della difesa e della sicurezza, nonche' la  possibilita'  di  apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche  chiave  per
motivi di sicurezza nazionale; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica  e
nuova disciplina del segreto; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio
2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda  ad  uno  o
piu'   decreti   del   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri
l'individuazione delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale,  ivi  incluse  le  attivita'
strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati
i poteri speciali previsti dal medesimo articolo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre  2012,  n.  253,   e   successive   modificazioni,   recante
regolamento  per  l'individuazione  delle  attivita'   di   rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle  procedure  per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza  nazionale,  a  norma  dell'articolo  1,   comma   8,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita' di completare l'attuazione dell'articolo  1,
comma 1, del predetto decreto-legge  n.  21  del  2012,  individuando
anche le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  di
competenza del Ministero dell'interno; 
  Ritenuta altresi',  l'opportunita'  di  riunire,  per  esigenze  di
semplificazione, in un unico regolamento le norme che individuano  le
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  di
competenza sia del Ministero dell'interno, sia  del  Ministero  della
difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2014; 
  Preso  atto  della  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della   difesa   e   del   Ministro
dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  e  delle
  attivita' strategiche chiave  nei  settori  della  difesa  e  della
  sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa. 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
ivi comprese le  attivita'  strategiche  chiave,  di  competenza  del
Ministero della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la
progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,  l'integrazione  e  il
sostegno al ciclo di vita, ivi  compresa  la  catena  logistica,  dei
seguenti sistemi e materiali: 
    a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni  (C4I),
con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni;
in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche  chiave
quando sono inerenti a: 
  1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali  ed
aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica; 
  2) sistemi di guerra elettronica ed acustica  ad  alto  livello  di
automazione ed in grado  di  coprire  l'intera  gamma  delle  minacce
attuali e future; 
  3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta,  elaborazione  e
disseminazione    dei     prodotti     dell'attivita'     informativa
tecnico-militare; 
  4) sistemi crypto e i relativi algoritmi,  per  l'elaborazione,  la
protezione e la trasmissione  sicura  di  informazioni  classificate,
comunicazioni  telefoniche,  informatiche   e   trasmissioni   radio,
includendo l'applicazione di nuove tecnologie e  nuovi  algoritmi  di
cifratura,   decifratura   e   decriptazione,   comprese   tecnologie
quantistiche e steganografiche; 
    b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le
attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti
a: 
  1)  sensori  acustici  attivi  e  passivi   e   sensori   integrati
elettroottici ad  alta  risoluzione  di  tipo  tradizionale  ed  iper
spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica; 
  2)  sistemi  satellitari  militari   ad   elevate   prestazioni   e
protezione, sia nella componente terrestre  sia  in  quella  spaziale
(inclusa  l'attivita'   gestionale   dei   relativi   servizi),   per
l'osservazione terrestre (ottica, radar e multispettrale)  e  per  le
comunicazioni; 
  3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia
per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed  esplorazione  idonei  ad
operare a media  quota  con  lunga  autonomia  (UAV  MALE),  sia  per
combattimento (UCAV); 
  4) sistemi di esplorazione  subacquea  con  connessi  software  per
l'elaborazione  di  modelli  e  simulazioni,  nonche'   sistemi   per
l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali; 
    c) sistemi  con  o  senza  equipaggio  idonei  a  contrastare  le
molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in  quest'ambito,
le attivita' si  qualificano  come  strategiche  chiave  quando  sono
inerenti a: 
  1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva  e
passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e  di  torrette  dei
veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati  (IED)  e
da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni; 
  2) sistemi individuali di protezione; 
    d)  sistemi  d'arma   avanzati,   integrati   nelle   reti   C4I,
indispensabili per garantire un margine di  vantaggio  sui  possibili
avversari  e  quindi  finalizzati  alla  sicurezza  ed  efficacia  in
operazioni;  in  quest'ambito,  le  attivita'  si  qualificano   come
strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1)  sistemi  missilistici  avanzati  ad  elevata  affidabilita'   e
precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e
superficie/superficie, con  particolare  riferimento  ai  sistemi  di
guida; 
  2)  munizionamento  guidato  di  precisione  a  lunga  gittata  per
artiglierie terrestri e navali; 
  3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione
(siluri pesanti e leggeri, contromisure); 
  4) navi  da  guerra  e  integrazione  di  sistemi  d'arma,  sensori
operanti  nelle  varie  bande  elettroottiche  o   elettromagnetiche,
nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma
e sistemi propulsivi; 
    e) sistemi  aeronautici  avanzati,  dotati  di  sensori  avanzati
integrati  nelle  reti  C4I;  in  quest'ambito,   le   attivita'   si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) sistemi di  addestramento  aeronautico  militare  avanzato,  sia
nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado  di  formare
piloti per le nuove generazioni di velivoli militari; 
  2) velivoli militari ad ala rotante  ad  elevate  prestazioni,  con
particolare riferimento alla velocita'  e  ai  sistemi  di  controllo
missione; 
    f) sistemi di  propulsione  aerospaziali  e  navali  militari  ad
elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) trasmissioni di potenza e  trasmissioni  comando  accessori  dei
motori aeronautici; 
  2)  sistemi  propulsivi  a  propellente  solido  e  liquido  per  i
lanciatori spaziali. 
  2.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,  sviluppo,
produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la
catena logistica, si qualificano inoltre come  attivita'  strategiche
chiave quando sono inerenti a: 
  a) tecnologie di riduzione  della  segnatura  radar  (stealthness);
nanotecnologie; tecnologie dei  materiali  compositi  ad  alto  grado
termico; tecnologie per la  progettazione  e  fabbricazione  di  meta
materiali;  tecnologie  per  la  progettazione  e  fabbricazione   di
Superfici a Selezione di Frequenza (FSS); 
  b) Materiali Radar  Assorbenti  (RAM);  materiali  per  radome  FSS
(aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per
motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali  per  fabbricazione
di  satelliti,  scudi  spaziali  e  parti  di   armamenti   (affusti,
lanciatori e  canne);  materiali  per  l'abbattimento  della  traccia
infrarosso e della traccia acustica. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto  il  paragrafo  1  dell'articolo   346   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri  di
adottare le misure ritenute necessarie  per  tutelare  gli  interessi
essenziali della  propria  sicurezza,  riferite,  fra  l'altro,  alla
produzione e al commercio di armi,  munizioni  o  materiale  bellico,
destinati a fini specificamente militari; 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive  modificazioni,
recante  nuovo  ordinamento   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,  importazione  e
transito dei materiali di armamento; 
  Visti gli articoli 14 e 20 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.    300,    e    successive    modificazioni,    recante    riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto l'Accordo  Quadro  fra  Francia,  Germania,  Italia,  Spagna,
Svezia  e  Regno  Unito,  relativo  alle  misure  per  facilitare  la
ristrutturazione e le attivita' dell'industria europea per la difesa,
firmato a Farnbourough il 27 luglio 2000 e ratificato  con  legge  17
giugno 2003, n. 148, e in particolare l'articolo 7,  che  prevede  il
monitoraggio della proprieta'  delle  imprese  operanti  nel  settore
della difesa e della sicurezza, nonche' la  possibilita'  di  apporre
limitazioni al trasferimento delle capacita' strategiche  chiave  per
motivi di sicurezza nazionale; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, e  successive  modificazioni,
recante sistema di informazione per la sicurezza della  Repubblica  e
nuova disciplina del segreto; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto-legge 15 marzo  2012,  n.  21,  recante  norme  in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori  della
difesa e della sicurezza  nazionale,  nonche'  per  le  attivita'  di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e  delle
comunicazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio
2012, n. 56, e, in particolare, l'articolo 1, che demanda  ad  uno  o
piu'   decreti   del   Presidente   del   Consiglio   dei    ministri
l'individuazione delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il
sistema di difesa e sicurezza nazionale,  ivi  incluse  le  attivita'
strategiche chiave, in relazione alle quali possono essere esercitati
i poteri speciali previsti dal medesimo articolo; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30
novembre  2012,  n.  253,   e   successive   modificazioni,   recante
regolamento  per  l'individuazione  delle  attivita'   di   rilevanza
strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,  a  norma
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio  2014,
n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle  procedure  per
l'attivazione dei poteri speciali nei settori della  difesa  e  della
sicurezza  nazionale,  a  norma  dell'articolo  1,   comma   8,   del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita' di completare l'attuazione dell'articolo  1,
comma 1, del predetto decreto-legge  n.  21  del  2012,  individuando
anche le attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  di
competenza del Ministero dell'interno; 
  Ritenuta altresi',  l'opportunita'  di  riunire,  per  esigenze  di
semplificazione, in un unico regolamento le norme che individuano  le
attivita'  di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e
sicurezza nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  di
competenza sia del Ministero dell'interno, sia  del  Ministero  della
difesa, procedendo contestualmente all'abrogazione del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 253 del 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 febbraio 2014; 
  Preso  atto  della  comunicazione   alle   competenti   Commissioni
parlamentari; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della   difesa   e   del   Ministro
dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle
finanze, degli affari esteri, dello sviluppo economico; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione  delle  attivita'  di  rilevanza  strategica  e  delle
  attivita' strategiche chiave  nei  settori  della  difesa  e  della
  sicurezza nazionale di competenza del Ministero della difesa. 
 
  1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  15   marzo   2012,   n.   21,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.  56,  le  attivita'  di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza  nazionale,
ivi comprese le  attivita'  strategiche  chiave,  di  competenza  del
Ministero della difesa, sono individuate nello studio, la ricerca, la
progettazione,  lo  sviluppo,  la  produzione,  l'integrazione  e  il
sostegno al ciclo di vita, ivi  compresa  la  catena  logistica,  dei
seguenti sistemi e materiali: 
    a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni  (C4I),
con le relative misure per garantire la sicurezza delle informazioni;
in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche  chiave
quando sono inerenti a: 
  1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali  ed
aeronautiche e relative capacita' di difesa cibernetica; 
  2) sistemi di guerra elettronica ed acustica  ad  alto  livello  di
automazione ed in grado  di  coprire  l'intera  gamma  delle  minacce
attuali e future; 
  3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta,  elaborazione  e
disseminazione    dei     prodotti     dell'attivita'     informativa
tecnico-militare; 
  4) sistemi crypto e i relativi algoritmi,  per  l'elaborazione,  la
protezione e la trasmissione  sicura  di  informazioni  classificate,
comunicazioni  telefoniche,  informatiche   e   trasmissioni   radio,
includendo l'applicazione di nuove tecnologie e  nuovi  algoritmi  di
cifratura,   decifratura   e   decriptazione,   comprese   tecnologie
quantistiche e steganografiche; 
    b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le
attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti
a: 
  1)  sensori  acustici  attivi  e  passivi   e   sensori   integrati
elettroottici ad  alta  risoluzione  di  tipo  tradizionale  ed  iper
spettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione elettronica; 
  2)  sistemi  satellitari  militari   ad   elevate   prestazioni   e
protezione, sia nella componente terrestre  sia  in  quella  spaziale
(inclusa  l'attivita'   gestionale   dei   relativi   servizi),   per
l'osservazione terrestre (ottica, radar e multispettrale)  e  per  le
comunicazioni; 
  3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia
per sorveglianza, acquisizione obiettivi ed  esplorazione  idonei  ad
operare a media  quota  con  lunga  autonomia  (UAV  MALE),  sia  per
combattimento (UCAV); 
  4) sistemi di esplorazione  subacquea  con  connessi  software  per
l'elaborazione  di  modelli  e  simulazioni,  nonche'   sistemi   per
l'abbattimento delle segnature acustiche di mezzi navali; 
    c) sistemi  con  o  senza  equipaggio  idonei  a  contrastare  le
molteplici forme di ordigni esplosivi improvvisati; in  quest'ambito,
le attivita' si  qualificano  come  strategiche  chiave  quando  sono
inerenti a: 
  1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva  e
passiva inclusi i sistemi di protezione di scafi e  di  torrette  dei
veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi improvvisati  (IED)  e
da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni; 
  2) sistemi individuali di protezione; 
    d)  sistemi  d'arma   avanzati,   integrati   nelle   reti   C4I,
indispensabili per garantire un margine di  vantaggio  sui  possibili
avversari  e  quindi  finalizzati  alla  sicurezza  ed  efficacia  in
operazioni;  in  quest'ambito,  le  attivita'  si  qualificano   come
strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1)  sistemi  missilistici  avanzati  ad  elevata  affidabilita'   e
precisione nei segmenti aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e
superficie/superficie, con  particolare  riferimento  ai  sistemi  di
guida; 
  2)  munizionamento  guidato  di  precisione  a  lunga  gittata  per
artiglierie terrestri e navali; 
  3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione
(siluri pesanti e leggeri, contromisure); 
  4) navi  da  guerra  e  integrazione  di  sistemi  d'arma,  sensori
operanti  nelle  varie  bande  elettroottiche  o   elettromagnetiche,
nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi, sistemi di piattaforma
e sistemi propulsivi; 
    e) sistemi  aeronautici  avanzati,  dotati  di  sensori  avanzati
integrati  nelle  reti  C4I;  in  quest'ambito,   le   attivita'   si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) sistemi di  addestramento  aeronautico  militare  avanzato,  sia
nella componente aerea sia in quella terrestre, in grado  di  formare
piloti per le nuove generazioni di velivoli militari; 
  2) velivoli militari ad ala rotante  ad  elevate  prestazioni,  con
particolare riferimento alla velocita'  e  ai  sistemi  di  controllo
missione; 
    f) sistemi di  propulsione  aerospaziali  e  navali  militari  ad
elevate prestazioni e affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si
qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a: 
  1) trasmissioni di potenza e  trasmissioni  comando  accessori  dei
motori aeronautici; 
  2)  sistemi  propulsivi  a  propellente  solido  e  liquido  per  i
lanciatori spaziali. 
  2.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca,  progettazione,  sviluppo,
produzione, integrazione e sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la
catena logistica, si qualificano inoltre come  attivita'  strategiche
chiave quando sono inerenti a: 
  a) tecnologie di riduzione  della  segnatura  radar  (stealthness);
nanotecnologie; tecnologie dei  materiali  compositi  ad  alto  grado
termico; tecnologie per la  progettazione  e  fabbricazione  di  meta
materiali;  tecnologie  per  la  progettazione  e  fabbricazione   di
Superfici a Selezione di Frequenza (FSS); 
  b) Materiali Radar  Assorbenti  (RAM);  materiali  per  radome  FSS
(aeronautici, navali, terrestri); materiali ad alto grado termico per
motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali  per  fabbricazione
di  satelliti,  scudi  spaziali  e  parti  di   armamenti   (affusti,
lanciatori e  canne);  materiali  per  l'abbattimento  della  traccia
infrarosso e della traccia acustica.