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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 giugno 2014, n. 107

Regolamento recante le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per la nomina alle qualifiche iniziali dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. (14G00119)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/2014
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal: 14-8-2014
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  e  successive  modificazioni,  concernente  l'ordinamento   del
personale   della   Polizia   di   Stato   che   espleta    attivita'
tecnico-scientifica o tecnica; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  recante  istituzione  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e  successive
modificazioni, concernente l'ordinamento del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
  Visto il decreto legislativo 9  settembre  2010,  n.  162,  recante
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di  polizia  penitenziaria,
emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85; 
  Considerato che, ai sensi dell'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo, con  appositi  regolamenti  del  Ministro  della
giustizia,  di   concerto   con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n.  400,  occorre  stabilire  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi  di  formazione,  in  relazione  alle  mansioni
tecniche previste, e quelle di svolgimento degli esami di fine corso; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 luglio 2013; 
  Sentite le organizzazioni sindacali  del  personale  della  Polizia
penitenziaria maggiormente rappresentative  a  livello  nazionale  in
data 15 gennaio 2014; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
prot. n. 4472 del 21 maggio 2014; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono se  non  diversamente
specificato: 
    a) per Ministro, il Ministro della giustizia; 
    b)  per  Capo  del  Dipartimento,  il   Capo   del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria; 
    c) per Direttore generale, il Direttore generale del personale  e
della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; 
    d)  per  Direttore  dell'Istituto,  il  Direttore   dell'Istituto
Superiore di Studi penitenziari; 
    e) per Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria; 
    f)    per    Provveditorato,    il    Provveditorato    regionale
dell'Amministrazione penitenziaria; 
    g) per Istituto, l'Istituto Superiore di Studi penitenziari; 
    h) per Corpo, il Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge
15 dicembre 1990, n. 395; 
    i) per Laboratorio, il Laboratorio Centrale  per  la  banca  dati
nazionale del DNA, cosi' come istituito  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 2, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  presso  il  Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
          1982, n. 337 (Ordinamento del personale  della  Polizia  di
          Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno  1982,  n.
          158, S.O. 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri): 
                "Art. 17. Regolamenti. 
                1. - 2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. - 4-bis. - 4-ter. (Omissis).". 
              La legge 15 dicembre  1990,  n.  395  (Ordinamento  del
          Corpo  di  polizia  penitenziaria),  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1990, n. 300, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  30  ottobre  1992,   n.   443
          (Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della  L.  15
          dicembre  1990,  n.  395),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  9  settembre  2010,  n.   162
          (Istituzione  dei  ruoli  tecnici  del  Corpo  di   polizia
          penitenziaria, a norma  dell'articolo  18  della  legge  30
          giugno 2009, n. 85), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          2 ottobre 2010, n. 231. 
              Si riporta il testo dell'articolo  18  della  legge  30
          giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica  italiana  al
          Trattato concluso il  27  maggio  2005  tra  il  Regno  del
          Belgio, la Repubblica federale di  Germania,  il  Regno  di
          Spagna,  la   Repubblica   francese,   il   Granducato   di
          Lussemburgo, il Regno  dei  Paesi  Bassi  e  la  Repubblica
          d'Austria, relativo all'approfondimento della  cooperazione
          transfrontaliera, in particolare allo scopo di  contrastare
          il  terrorismo,  la  criminalita'  transfrontaliera  e   la
          migrazione illegale (Trattato di Prum).  Istituzione  della
          banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per
          la banca dati nazionale del  DNA.  Delega  al  Governo  per
          l'istituzione  dei  ruoli  tecnici  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria. Modifiche al codice di procedura  penale  in
          materia di accertamenti tecnici idonei  ad  incidere  sulla
          liberta' personale): 
                "Art. 18.  Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di
          polizia penitenziaria. 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi per provvedere  alla  integrazione
          dell'ordinamento  del  personale  del  Corpo   di   polizia
          penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli  tecnici  nei
          quali inquadrare il personale da impiegare nelle  attivita'
          del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2.  I
          decreti  legislativi  previsti  dal  presente  comma   sono
          adottati su  proposta  del  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
          l'innovazione. Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  sono
          trasmessi  al  Parlamento,  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni competenti per materia  e
          per le conseguenze di carattere finanziario che  sono  resi
          entro  il  termine  di  trenta   giorni   dalla   data   di
          trasmissione, decorso il  quale  i  decreti  sono  adottati
          anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
          scadere nei trenta  giorni  antecedenti  allo  spirare  del
          termine previsto dal primo periodo  del  presente  comma  o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) suddivisione del personale  che  svolge  attivita'
          tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo,
          attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli  da
          determinare in relazione  alle  funzioni  attribuite  e  ai
          contenuti  di  professionalita'  richiesti;  determinazione
          delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni; 
                b) suddivisione del personale che esplica mansioni di
          carattere professionale, per il cui esercizio e'  richiesta
          l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da  determinare  in
          relazione  alle  funzioni  attribuite  e  ai  contenuti  di
          professionalita' richiesti; determinazione delle qualifiche
          e delle corrispondenti funzioni; 
                c) previsione che l'accesso alle qualifiche  iniziali
          di ciascun ruolo e  il  relativo  avanzamento  in  carriera
          avvengano mediante le medesime  procedure  previste  per  i
          corrispondenti ruoli tecnici o similari  della  Polizia  di
          Stato; 
                d) disciplina dello stato giuridico del personale,  e
          in particolare del comando  presso  altre  amministrazioni,
          dell'aspettativa, del collocamento  a  disposizione,  delle
          incompatibilita', dei rapporti informativi e  dei  congedi,
          secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze
          dei servizi di polizia e della necessita' che  la  suddetta
          disciplina  non  preveda  trattamenti  di  stato  inferiori
          rispetto a  quelli  degli  altri  dipendenti  civili  dello
          Stato; 
                e) attribuzione, ove  occorra  e  limitatamente  alle
          funzioni esercitate, delle qualita' di agente  e  ufficiale
          di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale
          che svolge  attivita'  tecnico-scientifica  e  che  esplica
          mansioni di carattere professionale in relazione  al  ruolo
          di appartenenza.". 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  1  del
          citato decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162: 
                "Art. 1. Istituzione dei ruoli. 
                  1. - 2. (Omissis). 
                  3. Con uno o piu' regolamenti  del  Ministro  della
          giustizia, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  da  emanare  ai   sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  sono  stabilite  le  modalita'  di  svolgimento   dei
          concorsi, comprese  le  eventuali  forme  di  preselezione,
          quelle di accertamento dell'idoneita'  fisica,  psichica  e
          attitudinale al servizio, la composizione delle commissioni
          esaminatrici,  le  prove  di  esame  e  le   modalita'   di
          formazione  della  graduatoria  finale,  le  categorie  dei
          titoli da  ammettere  a  valutazione  ed  il  punteggio  da
          attribuire a ciascuna di esse e le modalita' di svolgimento
          dei  corsi  di  formazione,  in  relazione  alle   mansioni
          tecniche previste e quelle di svolgimento  degli  esami  di
          fine corso.". 
 
          Note all'art. 1: 
              Per la legge 15 dicembre 1990, n. 395,  si  veda  nelle
          note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 5 della citata  legge
          30 giugno 2009, n. 85: 
                "Art. 5.  Istituzione della banca dati nazionale  del
          DNA e del laboratorio centrale per la banca dati  nazionale
          del DNA. 
                1. Al  fine  di  facilitare  l'identificazione  degli
          autori  dei  delitti,  presso  il  Ministero  dell'interno,
          Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  e'  istituita  la
          banca dati nazionale del DNA. 
                2. Presso il Ministero della giustizia,  Dipartimento
          dell'amministrazione   penitenziaria,   e'   istituito   il
          laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.".