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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2014, n. 103

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/2014
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 5-8-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 17  dicembre  2010,  n.  227,  recante  disposizioni
concernenti la definizione della funzione pubblica  internazionale  e
la  tutela  dei  funzionari  italiani  dipendenti  da  organizzazioni
internazionali, ed in particolare l'articolo 2, comma 7; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'articolo 12; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n.
95; 
  Vista la direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 2
agosto 2010 sul Ruolo dei funzionari internazionali  di  cittadinanza
italiana, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre
2010; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali,  ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  4,   del   decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, formulato in data 26 luglio 2012; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 gennaio 2014; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 febbraio 2014; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro degli affari esteri; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Elenco dei Funzionari 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di iscrizione  e
di  cancellazione  dall'elenco  dei  funzionari   internazionali   di
cittadinanza italiana dipendenti da organizzazioni internazionali, di
seguito denominati «funzionari», istituito ai sensi dall'articolo  2,
comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.  227,  e  le  modalita'  di
costituzione e di funzionamento della  commissione  interministeriale
istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della medesima legge. 
  2. L'elenco, tenuto  in  modalita'  informatica,  ha  lo  scopo  di
facilitare la mobilita' dei funzionari da e verso  le  organizzazioni
internazionali. 
  3. La formazione, la tenuta, l'aggiornamento e ogni altra attivita'
concernente la gestione  dell'elenco  sono  affidati  alla  direzione
generale competente del Ministero degli affari esteri  che  riferisce
con  cadenza  annuale  alla  commissione  interministeriale  di   cui
all'articolo 7. 
  4. L'istituzione e la gestione dell'elenco non  debbono  comportare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 17,  comma  1,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente 
              "Art. 17.Regolamenti. 
              1. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possono essere emanati  regolamenti
          per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. ". 
              Il testo dell'articolo 2 della legge 17 dicembre  2010,
          n. 227 e' il seguente: 
              "Art. 2. 
              1.  Ai  soli  fini  di  cui  alla  presente  legge,  e'
          istituito,  presso  il  Ministero  degli   affari   esteri,
          l'elenco  dei  funzionari  internazionali  di  cittadinanza
          italiana, di seguito denominato «elenco». 
              2.   Sono    iscritti    nell'elenco    i    funzionari
          internazionali che svolgono o  che  hanno  svolto  funzioni
          professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente
          presso organizzazioni internazionali per  almeno  due  anni
          continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi. 
              3. L'iscrizione nell'elenco  avviene  a  seguito  della
          presentazione  di  un'apposita   domanda   da   parte   del
          funzionario internazionale interessato. 
              4. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, sono iscritti  in
          una sezione speciale dell'elenco. 
              5. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco competono al
          Ministero degli affari  esteri,  che  ne  rende  conto  con
          cadenza almeno annuale a una commissione interministeriale,
          istituita presso il medesimo Ministero. La  commissione  e'
          composta da un rappresentante  designato  dal  Dipartimento
          della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri, da  un  rappresentante  designato  dal  Ministero
          degli affari esteri e da un  rappresentante  designato  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, ed e' integrata da
          un   rappresentante   designato   a    maggioranza    delle
          associazioni dei funzionari internazionali di  cittadinanza
          italiana   costituite   nelle   citta'   estere   sedi   di
          organizzazioni   internazionali.   Ai   componenti    della
          commissione  interministeriale  non  e'  corrisposto  alcun
          compenso, indennita' o rimborso di spese. 
              6.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   provvede   a
          pubblicizzare e a dare  il  piu'  ampio  risalto  possibile
          all'elenco, sia presso  le  amministrazioni  pubbliche  sia
          presso le imprese private,  allo  scopo  di  facilitare  la
          mobilita' da e verso le organizzazioni internazionali. 
              7. Con regolamento da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  degli
          affari esteri, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita'
          di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalita'
          di  costituzione  e  di  funzionamento  della   commissione
          interministeriale  di  cui  al   comma   5   del   presente
          articolo.". 
              Il testo dell'articolo 12 del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300 e' il seguente: 
              "Art. 12. Attribuzioni. 
              1. Al ministero degli affari esteri sono attribuite  le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          rapporti  politici,  economici,  sociali  e  culturali  con
          l'estero; di rappresentanza, di coordinamento e  di  tutela
          degli  interessi  italiani  in  sede   internazionale;   di
          analisi, definizione e attuazione dell'azione  italiana  in
          materia di politica internazionale;  di  rapporti  con  gli
          altri  Stati  con  le  organizzazioni  internazionali;   di
          stipulazione  e  di  revisione   dei   trattati   e   delle
          convenzioni  internazionali  e   di   coordinamento   delle
          relative attivita' di gestione; di studio e di  risoluzione
          delle  questioni  di  diritto  internazionale,  nonche'  di
          contenzioso   internazionale;   di   rappresentanza   della
          posizione   italiana   in   ordine   all'attuazione   delle
          disposizioni relative alla politica estera e  di  sicurezza
          comune previste  dal  Trattato  dell'Unione  europea  e  di
          rapporti attinenti alle relazioni politiche  ed  economiche
          esterne dell'Unione europea; di cooperazione allo sviluppo;
          di emigrazione e tutela delle collettivita' italiane e  dei
          lavoratori all'estero; cura delle attivita' di integrazione
          europea in relazione alle istanze ed ai processi  negoziali
          riguardanti i trattati dell'Unione europea, della Comunita'
          europea, della CECA, dell'EURATOM. 
              2. Nell'esercizio delle sue attribuzioni, il  ministero
          degli affari esteri assicura la  coerenza  delle  attivita'
          internazionali ed europee delle singole amministrazioni con
          gli obiettivi di politica internazionale. 
              3. Restano attribuite alla presidenza del consiglio dei
          ministri le funzioni  ad  essa  spettanti  in  ordine  alla
          partecipazione dello  Stato  italiano  all'Unione  europea,
          nonche' all'attuazione delle relative politiche.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
          2000, n. 445 e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174,
          S.O.; 
              il decreto del Presidente della  Repubblica  19  maggio
          2010, n. 95 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24
          giugno 2010, n. 145; 
              Il  testo  dell'articolo  154,  comma  4  del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e' il seguente: 
              "4. Il Presidente del Consiglio dei ministri e  ciascun
          ministro   consultano    il    Garante    all'atto    della
          predisposizione delle  norme  regolamentari  e  degli  atti
          amministrativi  suscettibili  di  incidere  sulle   materie
          disciplinate dal presente codice.". 
              La direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          2 agosto 2010 sul "Ruolo dei funzionari  internazionali  di
          cittadinanza  italiana"  e'   pubblicata   sulla   Gazzetta
          Ufficiale 8 settembre 2010, n. 210. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'articolo 2 della  legge  17  dicembre
          2010, n. 227, vedi nelle note alle premesse