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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 98

Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (14G00109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2019)
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Testo in vigore dal: 29-7-2014
al: 22-6-2019
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed,  in
particolare,  il  comma  3,   dell'articolo   75,   come   modificato
dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  «Al   fine   di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui  all'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione gli schemi di decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque  adottati  entro  il  28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 7, che dispone il  differimento  al  31  dicembre
2013  del  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di
diretta   collaborazione   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011,  n.
132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella  7,  allegata  al
predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista  la  proposta  formulata,   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con nota n. 24232 del  26  novembre
2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione  del  decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   contenente   la
riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione  dell'articolo
2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  l'Amministrazione
ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre
2013; 
  Visto il  parere  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio  di
Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai  sensi  della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
    i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; 
    i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola  nei  dipartimenti  di
cui all'articolo 2. 
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed,  in
particolare,  il  comma  3,   dell'articolo   75,   come   modificato
dall'articolo unico, comma 394, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014); 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), che dispone la riduzione,  in
termini percentuali, degli uffici dirigenziali, di livello generale e
non, delle relative dotazioni organiche dei dirigenti e di quelle del
personale non dirigenziale; 
  Visto, in particolare, il comma 10-ter dell'articolo 2 del predetto
decreto-legge  n.  95  del  2012  secondo  il  quale  «Al   fine   di
semplificare ed accelerare  il  riordino  previsto  dal  comma  10  e
dall'articolo 23-quinquies, a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino  al  31
dicembre 2012, i regolamenti di  organizzazione  dei  Ministeri  sono
adottati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente  comma
sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, commi  da  1  a  3,  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha facolta' di richiedere il  parere  del  Consiglio  di
Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno  dei  predetti
decreti cessa di avere  vigore,  per  il  Ministero  interessato,  il
regolamento di organizzazione vigente»; 
  Visto l'articolo 1, comma 406, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013) che, tra  l'altro,
dispone  la  proroga  al  28  febbraio  2013  del  termine   di   cui
all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
secondo il quale «Il termine del 31 dicembre 2013, di cui  all'ultimo
periodo dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31  agosto  2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125,  si  intende  rispettato  se  entro  la  medesima  data  sono
trasmessi  al  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione gli schemi di decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. I decreti sono comunque  adottati  entro  il  28
febbraio 2014, previa deliberazione del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
disposizioni  urgenti  per   il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 7, che dispone il  differimento  al  31  dicembre
2013  del  termine  previsto  dall'articolo  2,  comma  10-ter,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'articolo
3; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio  2009,
n. 16, concernente il regolamento di riorganizzazione degli Uffici di
diretta   collaborazione   presso   il   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  gennaio  2009,
n. 17, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2011,  n.
132, recante modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed, in particolare, la Tabella  7,  allegata  al
predetto decreto,  contenente  la  rideterminazione  della  dotazione
organica del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Vista  la  proposta  formulata,   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con nota n. 24232 del  26  novembre
2013 e relativi allegati, al fine della predisposizione  del  decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   contenente   la
riorganizzazione del predetto Dicastero, in attuazione  dell'articolo
2, comma 10-ter, del citato decreto-legge 95 del 2012; 
  Preso atto che sulla proposta  di  riorganizzazione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  l'Amministrazione
ha informato le Organizzazioni sindacali in data 11, 15 e 18 novembre
2013; 
  Visto il  parere  del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca reso con nota n. 16053 del 20 novembre 2013; 
  Visto l'articolo 2, comma10-ter, del citato decreto-legge n. 95 del
2012 che prevede la facolta' di richiedere il parere al Consiglio  di
Stato sugli schemi di decreti da adottare  ai  sensi  della  medesima
norma; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta coerente con: 
    i compiti e le funzioni attribuite al Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dalla normativa di settore vigente; 
    i  contingenti  di  organico  delle  qualifiche  dirigenziali  di
livello generale e non, rideterminati con il sopra citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013; 
  Ritenuto,  pertanto,  per  le  suddette  motivazioni,  nonche'  per
ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di
richiedere il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  dell'economia
e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   l'organizzazione   del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
di seguito denominato «Ministero», si articola  nei  dipartimenti  di
cui all'articolo 2.