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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 giugno 2014, n. 94

Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato». (14G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/2014. Le modificazioni di cui al comma 1 dell'articolo unico si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014.
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Testo in vigore dal: 15-7-2014
 
 
 
   IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  25  marzo  1997,  n.  78,
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; 
  Visti gli articoli 101, 102, 110,  130,  nonche',  in  particolare,
l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della  legge  15  marzo
1977, n. 59"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre  2007,
n.  233,  e  successive  modificazioni,   recante   "Regolamento   di
riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali  a
norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296"; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  11  dicembre  1997,  n.  507,   e
successive  modificazioni  ed   integrazioni,   recante   norme   per
l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso  ai   monumenti,   musei,
gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71,  di
conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 giugno 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 giugno 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. All'articolo 4 del decreto ministeriale  11  dicembre  1997,  n.
507,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "La
prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a  tutti
gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1,  comma
1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un
biglietto  distinto,  gli  spazi  in  cui  sono  allestite  mostre  o
esposizioni temporanee."; 
    b) al comma 3: 
      1) all'alinea, dopo la  parola  "gratuito",  sono  inserite  le
seguenti:  "agli  istituti  ed  ai  luoghi  della  cultura   di   cui
all'articolo 1, comma 1, ivi  inclusi,  in  assenza  di  un  percorso
espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono
allestite mostre o esposizioni temporanee"; 
      2) alla lettera e),  le  parole  "o  che  abbiano  superato  il
sessantacinquesimo" sono soppresse. 
  2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere  dal
1° luglio 2014. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 27 giugno 2014 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 2516 
          Note all'articolo unico: 
 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, comma 1,
          della legge 25 marzo 1997, n. 78 (Soppressione della  tassa
          d'ingresso ai musei  statali),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 marzo 1997, n. 74: 
              "1. La tassa d'ingresso  per  l'accesso  ai  monumenti,
          musei, gallerie e scavi di antichita' dello Stato, prevista
          dal regio decreto 11 novembre 1885, n. 3191,  e  successive
          modificazioni, e' soppressa.". 
              Il decreto ministeriale 11 dicembre  1997,  n.  507,  e
          successive modificazioni  (Regolamento  recante  norme  per
          l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei,
          gallerie,  scavi   di   antichita',   parchi   e   giardini
          monumentali  dello  Stato),  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1998, n. 35. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 101,  102,
          103, 110, 130, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
          42 (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,  ai  sensi
          dell'articolo 10  della  legge  6  luglio  2002,  n.  137),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24  febbraio  2004,  n.
          45, S.O. n. 28: 
              "Art. 101. Istituti e luoghi della cultura 
              1. Ai fini del presente codice sono istituti  e  luoghi
          della cultura i musei, le biblioteche  e  gli  archivi,  le
          aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. 
              2. Si intende per: 
              a) «museo», una struttura  permanente  che  acquisisce,
          cataloga, conserva, ordina ed  espone  beni  culturali  per
          finalita' di educazione e di studio; 
              b)   «biblioteca»,   una   struttura   permanente   che
          raccoglie, cataloga e conserva un  insieme  organizzato  di
          libri,  materiali  e   informazioni,   comunque   editi   o
          pubblicati  su  qualunque  supporto,  e  ne   assicura   la
          consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio; 
              c) «archivio», una struttura permanente che  raccoglie,
          inventaria e  conserva  documenti  originali  di  interesse
          storico e ne assicura la  consultazione  per  finalita'  di
          studio e di ricerca; 
              d) «area archeologica», un  sito  caratterizzato  dalla
          presenza di resti  di  natura  fossile  o  di  manufatti  o
          strutture preistorici o di eta' antica; 
              e)  «parco  archeologico»,   un   ambito   territoriale
          caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla
          compresenza di valori storici, paesaggistici o  ambientali,
          attrezzato come museo all'aperto; 
              f) «complesso monumentale», un insieme formato  da  una
          pluralita' di fabbricati edificati anche in epoche diverse,
          che  con  il  tempo  hanno  acquisito,  come  insieme,  una
          autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica. 
              3. Gli istituti ed i luoghi  di  cui  al  comma  1  che
          appartengono  a  soggetti  pubblici  sono  destinati   alla
          pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. 
              4. Le strutture espositive e di consultazione nonche' i
          luoghi di cui  al  comma  1  che  appartengono  a  soggetti
          privati e sono aperti al  pubblico  espletano  un  servizio
          privato di utilita' sociale." 
              "Art. 102. Fruizione degli istituti e dei luoghi  della
          cultura di appartenenza pubblica 
              1. Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali ed  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico,
          assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti  e
          nei luoghi indicati  all'articolo  101,  nel  rispetto  dei
          principi fondamentali fissati dal presente codice. 
              2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1,  la
          legislazione regionale disciplina  la  fruizione  dei  beni
          presenti negli istituti e  nei  luoghi  della  cultura  non
          appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali  lo  Stato   abbia
          trasferito la disponibilita'  sulla  base  della  normativa
          vigente. 
              3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori
          degli istituti e dei luoghi  di  cui  all'articolo  101  e'
          assicurata, secondo le disposizioni  del  presente  Titolo,
          compatibilmente   con   lo    svolgimento    degli    scopi
          istituzionali cui detti beni sono destinati. 
              4. Al fine di coordinare, armonizzare ed  integrare  la
          fruizione relativamente agli istituti ed  ai  luoghi  della
          cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e  per  esso  il
          Ministero,  le  regioni   e   gli   altri   enti   pubblici
          territoriali  definiscono  accordi  nell'ambito  e  con  le
          procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
          soggetto pubblico e' tenuto a garantire  la  fruizione  dei
          beni di cui ha comunque la disponibilita'. 
              5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il  Ministero
          puo' altresi' trasferire alle regioni  e  agli  altri  enti
          pubblici   territoriali,   in   base   ai    principi    di
          sussidiarieta',   differenziazione   ed   adeguatezza,   la
          disponibilita' di istituti e luoghi della cultura, al  fine
          di assicurare un'adeguata fruizione  e  valorizzazione  dei
          beni ivi presenti." 
              "Art. 103. Accesso agli istituti  ed  ai  luoghi  della
          cultura 
              1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici  della
          cultura puo' essere gratuito o a pagamento.  Il  Ministero,
          le regioni e gli altri enti pubblici  territoriali  possono
          stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi. 
              2. L'accesso alle biblioteche ed agli archivi  pubblici
          per finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito. 
              3. Nei casi di accesso a pagamento,  il  Ministero,  le
          regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano: 
              a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; 
              b) le  categorie  di  biglietti  e  i  criteri  per  la
          determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto
          include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni
          previste alla lettera c); 
              c) le modalita' di emissione, distribuzione  e  vendita
          del   biglietto   d'ingresso   e   di    riscossione    del
          corrispettivo,  anche  mediante  convenzioni  con  soggetti
          pubblici  e  privati.  Per  la   gestione   dei   biglietti
          d'ingresso  possono  essere  impiegate   nuove   tecnologie
          informatiche, con  possibilita'  di  prevendita  e  vendita
          presso terzi convenzionati; 
              d) l'eventuale percentuale dei proventi  dei  biglietti
          da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e  previdenza
          per i pittori, scultori,  musicisti,  scrittori  ed  autori
          drammatici. 
              4. Eventuali agevolazioni per l'accesso  devono  essere
          regolate   in   modo   da   non   creare    discriminazioni
          ingiustificate nei  confronti  dei  cittadini  degli  altri
          Stati membri dell'Unione europea. " 
              "Art. 110. Incasso e riparto di proventi 
              1. Nei casi previsti  dall'articolo  115,  comma  2,  i
          proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di  ingresso
          agli istituti ed  ai  luoghi  della  cultura,  nonche'  dai
          canoni  di  concessione  e   dai   corrispettivi   per   la
          riproduzione dei beni culturali, sono versati  ai  soggetti
          pubblici cui gli  istituti,  i  luoghi  o  i  singoli  beni
          appartengono  o  sono  in  consegna,  in  conformita'  alle
          rispettive disposizioni di contabilita' pubblica. 
              2.  Ove  si  tratti  di   istituti,   luoghi   o   beni
          appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al
          comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria  provinciale
          dello Stato, anche mediante versamento  in  conto  corrente
          postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto
          corrente  bancario  aperto  da  ciascun   responsabile   di
          istituto o  luogo  della  cultura  presso  un  istituto  di
          credito.  In  tale  ultima  ipotesi   l'istituto   bancario
          provvede, non oltre cinque  giorni  dalla  riscossione,  al
          versamento delle somme affluite alla sezione  di  tesoreria
          provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e  delle
          finanze riassegna le somme incassate alle competenti unita'
          previsionali di base dello stato di previsione della  spesa
          del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal
          Ministero medesimo. 
              3. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna allo Stato sono destinati  alla  realizzazione  di
          interventi  per  la  sicurezza  e  la  conservazione  e  al
          funzionamento degli istituti e  dei  luoghi  della  cultura
          appartenenti  o  in   consegna   allo   Stato,   ai   sensi
          dell'articolo 29, nonche' all'espropriazione e all'acquisto
          di  beni  culturali,   anche   mediante   esercizio   della
          prelazione. 
              4. I proventi derivanti  dalla  vendita  dei  biglietti
          d'ingresso agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in
          consegna  ad  altri  soggetti   pubblici   sono   destinati
          all'incremento  ed  alla  valorizzazione   del   patrimonio
          culturale." 
              "Art. 130. Disposizioni regolamentari precedenti 
              1. Fino all'emanazione dei decreti  e  dei  regolamenti
          previsti dal presente codice, restano in vigore, in  quanto
          applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati  con
          regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913,  n.
          363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle
          norme contenute in questa Parte.". 
              Il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  e
          successive modificazioni (Istituzione del Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali, a norma dell'art.  11  della
          legge 15 marzo 1977, n.  59),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 26  novembre
          2007, n. 233, e successive modificazioni,  (Regolamento  di
          riorganizzazione del Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali a norma dell'articolo 1, comma 404,  della  legge
          27 dicembre  2006,  n.  296),  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2007, n. 291, S.O. n. 270. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  2,  della
          legge 24 giugno 2013, n.  71  (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
          recante disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area
          industriale  di  Piombino,  di   contrasto   ad   emergenze
          ambientali, in favore delle  zone  terremotate  del  maggio
          2012 e per accelerare la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la
          realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento
          di funzioni in materia  di  turismo  e  disposizioni  sulla
          composizione del CIPE), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 giugno 2013, n. 147: 
              "2. Al Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali
          sono trasferite le funzioni esercitate dalla Presidenza del
          Consiglio dei Ministri in materia di turismo.  Al  medesimo
          Ministero sono altresi' trasferite,  con  decorrenza  dalla
          data di adozione del decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 5, le inerenti risorse  umane,
          strumentali e finanziarie, compresa  la  gestione  residui.
          All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300, il numero 12) e' sostituito dal seguente: 
              «12) Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
          del turismo».". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei  Ministri),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
          Note all'articolo unico: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          ministeriale  11  dicembre  1997,  n.  507,  e   successive
          modificazioni (Regolamento recante norme per  l'istituzione
          del biglietto d'ingresso  ai  monumenti,  musei,  gallerie,
          scavi di antichita', parchi e  giardini  monumentali  dello
          Stato), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  12  febbraio
          1998, n. 35, come modificato dal presente regolamento:: 
              "Art. 4. Libero ingresso e ingresso gratuito 
              1. E' autorizzato il libero ingresso agli  istituti  ed
          ai luoghi della cultura di cui  all'articolo  1,  comma  1,
          quando gli introiti derivanti dalla vendita dei  titoli  di
          legittimazione siano inferiori alle spese  di  riscossione,
          calcolate  sulla  base  dei  costi  diretti  ed   indiretti
          sostenuti dal Ministero nell'anno precedente. 
              2. Il comitato regionale per i servizi di  biglietteria
          puo' stabilire che agli istituti ed ai  luoghi  di  cui  al
          comma 1 si acceda liberamente in occasione  di  particolari
          avvenimenti. La prima domenica di ogni mese e' in ogni caso
          libero l'accesso a tutti gli istituti ed  ai  luoghi  della
          cultura di cui all'articolo 1, comma  1,  ivi  inclusi,  in
          assenza  di  un  percorso  espositivo  separato  e  di   un
          biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite  mostre
          o esposizioni temporanee. 
              3. E' consentito l'ingresso gratuito agli  istituti  ed
          ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi
          inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di
          un biglietto distinto, gli  spazi  in  cui  sono  allestite
          mostre o esposizioni temporanee: 
              a)   alle   guide   turistiche   dell'Unione    europea
          nell'esercizio  della  propria   attivita'   professionale,
          mediante esibizione  di  valida  licenza  rilasciata  dalla
          competente autorita'; 
              b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando
          occorra la  loro  opera  a  fianco  della  guida,  mediante
          esibizione di valida licenza  rilasciata  dalla  competente
          autorita'; 
              c) al personale del Ministero; 
              d) ai membri dell'I.C.O.M.  (International  Council  of
          Museums); 
              e) ai cittadini dell'Unione  europea  che  non  abbiano
          compiuto il diciottesimo anno di  eta'.  I  visitatori  che
          abbiano meno di dodici anni debbono essere accompagnati; 
              f)  a  gruppi  o  comitive  di  studenti  delle  scuole
          pubbliche e private dell'Unione europea,  accompagnati  dai
          loro insegnanti,  previa  prenotazione  e  nel  contingente
          stabilito dal capo dell'istituto; 
              g) ai docenti ed agli studenti iscritti  alle  facolta'
          di architettura, di conservazione dei  beni  culturali,  di
          scienze della formazione e ai corsi di laurea in lettere  o
          materie   letterarie   con   indirizzo    archeologico    o
          storico-artistico delle facolta' di lettere e filosofia,  o
          a facolta' e corsi  corrispondenti  istituiti  negli  Stati
          membri  dell'Unione  europea.  Il  biglietto  gratuito   e'
          rilasciato   agli   studenti   mediante   esibizione    del
          certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso; 
              h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle  accademie
          di belle  arti  o  a  corrispondenti  istituti  dell'Unione
          europea. Il biglietto gratuito e' rilasciato agli  studenti
          mediante  esibizione  del  certificato  di  iscrizione  per
          l'anno accademico in corso; 
              i)  ai  cittadini  dell'Unione  europea  portatori   di
          handicap e ad un loro familiare o ad  altro  accompagnatore
          che  dimostri  la  propria  appartenenza   a   servizi   di
          assistenza socio-sanitaria; 
              l) agli operatori delle  associazioni  di  volontariato
          che svolgano, in base a convenzioni in essere stipulate con
          il Ministero ai  sensi  dell'articolo  112,  comma  8,  del
          Codice,  attivita'  di  promozione   e   diffusione   della
          conoscenza dei beni culturali. 
              4. Per ragioni di studio o  di  ricerca,  attestate  da
          istituzioni scolastiche o universitarie, da  accademie,  da
          istituti di ricerca  e  di  cultura  italiani  o  stranieri
          nonche' da organi del Ministero, ovvero per  particolari  e
          motivate esigenze, i capi degli istituti possono consentire
          ai soggetti che ne facciano richiesta  l'ingresso  gratuito
          per periodi determinati. 
              5. Per le ragioni e le esigenze di cui al  comma  4,  i
          direttori   generali   competenti   per   materia   possono
          rilasciare a singoli soggetti tessere di durata annuale  di
          ingresso gratuito a tutti gli istituti ed i luoghi  di  cui
          al  comma  1,  nonche'  individuare  -  previo  parere  del
          comitato  regionale  per  i  servizi  di   biglietteria   -
          categorie  di   soggetti   alle   quali   consentire,   per
          determinati  periodi,  l'ingresso  gratuito   ai   medesimi
          luoghi. 
              6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa
          tra i diciotto ed i venticinque anni nonche' per i  docenti
          delle scuole statali con incarico  a  tempo  indeterminato,
          l'importo del biglietto di ingresso e' ridotto della meta'. 
              7. Ai cittadini di Stati non facenti parte  dell'Unione
          europea, si applicano, a  condizione  di  reciprocita',  le
          disposizioni sull'ingresso gratuito  di  cui  al  comma  3,
          lettera e), e sulle riduzioni di cui al comma 6.".