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DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (in S.O. n. 70, relativo alla G.U. 18/8/2014, n. 190).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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vigente al 20/07/2014
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-6-2014
al: 18-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare
disposizioni volte a favorire la  piu'  razionale  utilizzazione  dei
dipendenti  pubblici,  a  realizzare  interventi  di  semplificazione
dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti  pubblici
e ad introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei
cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; 
  RITENUTA la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  introdurre
disposizioni  volte  a  garantire  un  miglior  livello  di  certezza
giuridica, correttezza  e  trasparenza  delle  procedure  nei  lavori
pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori  e  delle
opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015; 
  RITENUTA altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo  civile,
amministrativo,  contabile   e   tributario,   nonche'   misure   per
l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine  di  assicurare  la
ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei  modelli
organizzativi  e  il   piu'   efficace   impiego   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 giugno 2014; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,  di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,   della
giustizia, per gli affari regionali  e  le  autonomie,  dell'interno,
dello sviluppo  economico,  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  della  salute,
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Disposizioni  per  il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche
                          amministrazioni) 
 
  1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30  dicembre
1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9,  10,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9. comma 31, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se
prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 
  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari, i trattenimenti  in  servizio  dei  magistrati  ordinari,
amministrativi, contabili,  militari  nonche'  degli  avvocati  dello
Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015  o  fino  alla  loro
scadenza se prevista in data anteriore. 
  4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operativita'  del  sistema
di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui  al  comma  1
non si applicano ai richiami in servizio di cui agli articoli  992  e
993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 31  dicembre
2015. 
  5.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  72,  comma   11,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano  al  personale  delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
inclusi il personale  delle  autorita'  indipendenti  e  i  dirigenti
medici  responsabili  di  struttura  complessa,  tenuto  conto,   con
riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento
a decorrere dal 1° gennaio 2012, della rideterminazione dei requisiti
di accesso al pensionamento come disciplinata dall'articolo 24, commi
10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni. 
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni per
l'anno 2014, 75,2 milioni per l'anno 2015, 113,4 milioni  per  l'anno
2016, 123,2 milioni per l'anno  2017  e  152,9  milioni  a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita': 
  a) all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
come modificato dall'articolo 2, comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legge del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: "a 1.372,8 milioni di euro per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"  sono  sostituite
dalle seguenti: "a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"; 
  b) all'articolo  1,  comma  428,  primo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, come  modificato  dall'articolo  2,  comma  1,
lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014  n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50,  le  parole  "a
1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro  a
decorrere dal 2016" sono sostituite dalle seguenti "a  1.104  milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018"; 
  c) l'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'  sostituito
dall'allegato 1 al presente decreto; 
  d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  9,  comma
8, del decreto-legge n. 30  dicembre  1997,  n.457,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.