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LEGGE 23 giugno 2014, n. 89

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonchè per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. (14G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2017)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 1-3-2017
aggiornamenti all'articolo
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante  misure  urgenti
per la competitivita' e la giustizia sociale, e' convertito in  legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196,  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche,
il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno  o
piu' decreti legislativi per il  completamento  della  riforma  della
struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare  riguardo  alla
riorganizzazione dei programmi di  spesa  e  delle  missioni  e  alla
programmazione delle risorse, assicurandone  una  maggiore  certezza,
trasparenza e flessibilita', nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n.  196
del 2009. 
  3. Gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
trasmessi alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
affinche' su  di  essi  sia  espresso  il  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti per  materia,  limitatamente  agli  stati  di
previsione di rispettivo interesse, e per i profili finanziari, entro
sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine,  i  decreti
possono  essere   comunque   adottati.   Qualora   il   termine   per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione,  i
decreti possono  essere  comunque  adottati  in  via  definitiva  dal
Governo. 
  4. Entro due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 2, possono essere  adottate  disposizioni
correttive  e  integrative  dei  medesimi  decreti  legislativi,  nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con le  stesse  modalita'
previsti dai commi 2 e 3. 
  5. Ai fini del  riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del
bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del  bilancio
di  cassa,  ferma  rimanendo  la  redazione  anche  in   termini   di
competenza, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 15  febbraio
2016, un decreto legislativo nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n.  196
del 2009. 
  6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 5 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di
esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti
entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso  tale  termine,  il
decreto  puo'  essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
l'espressione del parere scada nei trenta  giorni  che  precedono  la
scadenza  del  termine  finale  per  l'esercizio   della   delega   o
successivamente, quest'ultimo e'  prorogato  di  novanta  giorni.  Il
Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai  pareri  parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le  proprie  osservazioni  e  con
eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto puo' essere comunque adottato in via definitiva dal Governo. 
  7. Entro ((diciotto mesi)) dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo di  cui  al  comma  5,  possono  essere  adottate
disposizioni  integrative   e   correttive   del   medesimo   decreto
legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e  con  le
medesime modalita' previsti dai commi 5 e 6. 
  8. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31  dicembre  2017,
un decreto legislativo recante un testo unico delle  disposizioni  in
materia di contabilita' di Stato nonche' in materia di tesoreria, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui  all'articolo  50,
comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. 
  9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 8 e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'  su  di
esso  siano  espressi,  entro   sessanta   giorni   dalla   data   di
trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per
i profili finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e'  adottato
anche in  mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non  intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle  Camere
con le proprie osservazioni e con  eventuali  modificazioni  e  rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni  dalla
data della  nuova  trasmissione,  il  decreto  puo'  comunque  essere
adottato in via definitiva dal Governo. 
  10. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 8, il Governo puo' adottare, attraverso le  procedure
di cui ai commi 8 e 9 e sulla base dei principi e  criteri  direttivi
di cui al comma 8, disposizioni integrative e correttive del  decreto
medesimo. 
  11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il comma 1 e'
sostituito dai seguenti: 
  «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  ne'
un  aumento  della  pressione  fiscale  complessiva  a   carico   dei
contribuenti. In  considerazione  della  complessita'  della  materia
trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli
eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di   decreto
legislativo la relazione tecnica di  cui  all'articolo  1,  comma  6,
evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o
piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che  non
trovino compensazione  nel  proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  n.  196  del  2009  ovvero
mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai  decreti
legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati  prima
o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A
tal fine le  maggiori  entrate  confluiscono  in  un  apposito  fondo
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano  maggiori
oneri entrano in vigore contestualmente o  successivamente  a  quelli
che recano la necessaria copertura finanziaria». 
  12. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 23 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
                       Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                       Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando