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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 maggio 2014, n. 84

Regolamento recante il differimento del termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20, recante norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonchè procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione. (14G00096)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2014
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vigente al 16/05/2024
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Testo in vigore dal: 6-6-2014
 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
Codice della Strada» ed in particolare l'articolo 75, in  materia  di
accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'   alla   circolazione   e
omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, il cui comma 3-bis
demanda a decreti del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
l'emanazione di norme  specifiche  per  l'approvazione  nazionale  di
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee  procedure
per la  loro  installazione  quali  elementi  di  sostituzione  o  di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione;  
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 gennaio 2013, n. 20, recante «Norme  in  materia  di  approvazione
nazionale di sistemi ruote, nonche'  procedure  idonee  per  la  loro
installazione quali elementi di sostituzione  o  di  integrazione  di
parti  di  veicoli  sulle  autovetture  nuove  o  in   circolazione»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013  e,  nello
specifico, l'articolo 10, comma 2, che dispone: «Decorsi dodici  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in cui  possono
essere commercializzati  sistemi  ruota  prodotti  in  assenza  delle
prescrizioni di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 77,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285»; 
  Considerata l'opportunita', in  relazione  all'attuale  congiuntura
economica ed alla conseguente contrazione del mercato di settore,  di
differire  l'entrata  in  vigore  della  disciplina  obbligatoria  di
omologazione, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere n. 626/2014 del Consiglio di Stato, espresso  dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31  marzo
2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma del richiamato articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine  indicato  all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20, entro il  quale  possono  essere
commercializzati sistemi ruota prodotti in assenza delle prescrizioni
recate dallo stesso decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n.  20,  e'
differito al 31 dicembre 2014. 
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 15 maggio 2014 
 
                                                    Il Ministro: Lupi 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2151 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 75,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 75 (Accertamento dei requisiti di idoneita'  alla
          circolazione e omologazione). - (Omissis). 
              3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          stabilisce  con  propri  decreti   norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entita'
          tecniche,  nonche'  le  idonee  procedure   per   la   loro
          installazione  quali  elementi   di   sostituzione   o   di
          integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e
          motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed
          entita'  tecniche,  per  i  quali  siano  stati  emanati  i
          suddetti  decreti  contenenti  le  norme   specifiche   per
          l'approvazione nazionale degli stessi, sono esentati  dalla
          necessita' di ottenere l'eventuale nulla  osta  della  casa
          costruttrice del  veicolo  di  cui  all'art.  236,  secondo
          comma, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,  salvo  che  sia
          diversamente disposto nei decreti medesimi. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma  2,  del
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          10 gennaio  2013,  n.  20  (Regolamento  recante  norme  in
          materia di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonche'
          procedure idonee per la loro installazione  quali  elementi
          di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle
          autovetture nuove  o  in  circolazione),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013: 
              «Art.  10  (Disposizioni  transitorie  e   finali).   -
          (Omissis). 
              2. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          del   presente   decreto,    in    cui    possono    essere
          commercializzati sistemi ruota prodotti  in  assenza  delle
          prescrizioni di cui al presente decreto,  si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 77, comma 3 -bis, del  decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 77,  comma  3-bis,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo  codice
          della strada): 
              «Art. 77 (Controlli di conformita' al tipo  omologato).
          - (Omissis.). 
              3-bis.    Chiunque    importa,    produce    per     la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   ovvero
          commercializza  sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche
          senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai  sensi
          dell'art.  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da  euro  163  ad
          euro 658. E'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 821 ad euro  3.287  chiunque
          commetta  le  violazioni  di  cui  al  periodo   precedente
          relativamente a sistemi frenanti, dispositivi  di  ritenuta
          ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I  componenti  di
          cui al presente comma, ancorche'  installati  sui  veicoli,
          sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del  capo  I,
          sezione II, del titolo VI. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              (Omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 10, comma 2, del  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  10  gennaio
          2013, n. 20, si veda nelle note alle premesse.