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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 aprile 2014, n. 77

Regolamento concernente le modalità di transito degli ufficiali del ruolo normale del Corpo della Guardia di finanza nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo. (14G00091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2014
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal: 1-6-2014
 
 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  "Ordinamento  del
Corpo della guardia di finanza"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,
n. 34, concernente "Regolamento recante norme per  la  determinazione
della struttura ordinativa del Corpo della  guardia  di  finanza,  ai
sensi dell'articolo 27, comma 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante
"Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a  norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli  ufficiali  del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  a   norma
dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  "Codice
dell'ordinamento militare"; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre 2013,  n.  114,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135, e in  particolare
l'articolo  2,  comma  4-bis,  il  quale  prevede  che,  al  fine  di
potenziare l'azione di monitoraggio dei flussi migratori  nel  bacino
del Mediterraneo, la prevenzione e la repressione della tratta  degli
esseri umani nonche' la  protezione  delle  vittime,  anche  per  far
fronte  alle  esigenze  connesse  alle  missioni  internazionali,  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, delle  legge  23  agosto
1988, n. 400, stabilisce le modalita' con cui gli ufficiali del ruolo
normale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di specifiche
specializzazioni e documentate esperienze professionali  nel  settore
aeronavale, possono transitare, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, nel ruolo aeronavale del medesimo Corpo; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2014; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota prot. n. 3-3281/UCL del 2 aprile 2014; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I colonnelli, i tenenti colonnelli, i maggiori e i  capitani  in
servizio permanente effettivo  del  ruolo  normale  del  Corpo  della
guardia di finanza, in possesso dei requisiti previsti  al  comma  2,
possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  domanda  irrevocabile  di  transito   nel   ruolo
aeronavale del medesimo Corpo  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Comando Generale della Guardia di finanza. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 61,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, gli  ufficiali  di  cui  al
comma 1, alla data di scadenza per la presentazione della domanda  di
cui al comma 1 devono essere: 
    a)  in  possesso  di  almeno  uno   dei   seguenti   brevetti   o
specializzazioni: 
      1) specializzazione di  comandante  di  stazione  navale  o  di
comandante di unita' navale; 
      2) brevetto di pilota militare o brevetto militare di pilota di
elicottero; 
      3) specialista di elicottero o di aeroplano; 
    b) stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della  carriera
o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi  quattro  anni,
in un incarico nel comparto aeronavale del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, comma  3,  del  T.U.  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              La legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del  Corpo
          della  Guardia  di  finanza),  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  29  gennaio
          1999,   n.   34   (Regolamento   recante   norme   per   la
          determinazione della struttura ordinativa del  Corpo  della
          Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4,
          della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e' stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1999, n. 44. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 27,  commi  3  e  4
          della legge  27  dicembre  1997,  n.  449  (Misure  per  la
          stabilizzazione della  finanza  pubblica),  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 255  alla  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1997, n. 302: 
              "Art.  27.   (Disposizioni   in   tema   di   personale
          dell'amministrazione  finanziaria  e  della  residenza  del
          Consiglio dei ministri) 
              (Omissis). 
              3. Con regolamento da emanare  ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  entro
          dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge, e' determinata la  struttura  ordinativa  del  Corpo
          della Guardia di finanza in sostituzione di quella prevista
          dagli articoli 2, 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
          con contestuale abrogazione delle citate norme  e  di  ogni
          altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, nei
          limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il Corpo
          e dei relativi organici complessivi, con  l'osservanza  dei
          seguenti criteri: 
              a) assicurare economicita', speditezza e rispondenza al
          pubblico  interesse  dell'azione  amministrativa,   tenendo
          conto   anche   del   livello   funzionale   delle    altre
          amministrazioni  pubbliche  presenti  nei  diversi   ambiti
          territoriali nonche' delle esigenze connesse  alla  finanza
          locale; 
              b)  articolare  gli  uffici  e  reparti  per   funzioni
          omogenee, diversificando tra strutture con funzioni  finali
          e con funzioni strumentali o di supporto; 
              c)  assicurare  a  livello  periferico   una   efficace
          ripartizione della funzione di comando e controllo; 
              d) eliminare le duplicazioni funzionali; 
              e)  definire  i  livelli  generali  di  dipendenza  dei
          Comandi e Reparti. 
              4. Agli effetti di tutte le disposizioni  vigenti,  con
          il medesimo regolamento di cui al comma 3, vengono altresi'
          previste le corrispondenze tra le denominazioni dei Comandi
          e Reparti individuati e quelle previgenti". 
              Il  decreto  legislativo   19   marzo   2001,   n.   68
          (Adeguamento  dei  compiti  del  Corpo  della  Guardia   di
          finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000,
          n. 78), e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 59  alla
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  31
          marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
          dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
          del Corpo della Guardia  di  finanza  e  della  Polizia  di
          Stato. Norme in materia di  coordinamento  delle  Forze  di
          polizia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  aprile
          2000, n. 79: 
              "Art. 4. (Delega al Governo per il riordino  del  Corpo
          della Guardia di finanza). 
              1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti  legislativi  per  la  revisione  delle  norme
          concernenti  il  reclutamento,   lo   stato   giuridico   e
          l'avanzamento degli ufficiali del Corpo  della  guardia  di
          finanza e per l'adeguamento, fermo  restando  l'articolo  1
          della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti  del  Corpo
          in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 
              2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  sono
          osservati i seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) previsione dell'esercizio delle funzioni di  polizia
          economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e
          dell'Unione europea; 
              b) armonizzazione della nuova disciplina  ai  contenuti
          del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
              c) adeguamento dei ruoli  e  delle  relative  dotazioni
          organiche alle esigenze  funzionali  e  tecnico-logistiche,
          nonche'  alle  necessita'  operative  connesse   al   nuovo
          ordinamento   tributario   ed   ai   compiti   di    natura
          economico-finanziaria    derivanti    dalla    appartenenza
          all'Unione  europea.  All'adeguamento   potra'   procedersi
          mediante   riordino   dei   ruoli   normale,   speciale   e
          tecnico-operativo esistenti, l'eventuale  soppressione,  la
          non alimentazione di essi  ovvero  l'istituzione  di  nuovi
          ruoli, con  eventuale  rideterminazione  delle  consistenze
          organiche del restante  personale.  Tale  revisione  potra'
          riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze,  i
          requisiti, i titoli  e  le  modalita'  di  reclutamento  ed
          avanzamento, nonche'  le  aliquote  di  valutazione  ed  il
          numero  delle   promozioni   annue   per   ciascun   grado,
          l'istituzione  del  grado  apicale  di  Generale  di  corpo
          d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
          assolvere  ed   all'armonico   sviluppo   delle   carriere,
          l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per  i  Generali
          di   corpo   d'armata   e   di    divisione,    equiparando
          correlativamente anche quello del  Comandante  generale  in
          carica, nonche', solo se necessario  per  la  funzionalita'
          del servizio, innalzando i limiti di eta'  per  i  restanti
          gradi;    conseguentemente    verranno    assicurati     la
          sovraordinazione gerarchica del Comandante generale  ed  il
          mantenimento dell'attuale posizione funzionale; 
              d)  aggiornamento  delle   disposizioni   inerenti   ad
          attivita' incompatibili con il servizio,  nonche'  riordino
          della  normativa  relativa  ai  provvedimenti   di   stato,
          realizzando l'uniformita'  della  disciplina  di  tutto  il
          personale; 
              e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al  fine  di
          adeguarne  la  disponibilita'   alle   effettive   esigenze
          operative  ed  al  nuovo  modello  organizzativo   previsto
          dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
          449; 
              f) riordino, secondo criteri di  selettivita'  ed  alta
          qualificazione, della disciplina  del  Corso  superiore  di
          polizia tributaria; 
              g)  previsione  di  disposizioni  transitorie  per   il
          graduale  passaggio  dalla  vigente  normativa   a   quella
          adottata con i decreti legislativi. 
              3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
          comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
          trasmette alla Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
          Repubblica gli schemi dei decreti  legislativi  di  cui  ai
          commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
          il parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia,  esteso  anche  alle  conseguenze   di   carattere
          finanziario, che si esprimono entro sessanta  giorni  dalla
          data di assegnazione. 
              5. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 8". 
              Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69  (Riordino
          del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'articolo 4 della legge  31  marzo  2000,  n.  78),  e'
          pubblicato nel supplemento ordinario n.  59  alla  Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 84 alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio  2010,  n.
          106. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 4-bis  del
          decreto-legge  10  ottobre  2013,  n.  114  (Proroga  delle
          missioni internazionali delle Forze armate  e  di  polizia,
          iniziative di cooperazione  allo  sviluppo  e  sostegno  ai
          processi di ricostruzione e partecipazione alle  iniziative
          delle organizzazioni internazionali per  il  consolidamento
          dei processi di  pace  e  di  stabilizzazione),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2013, n. 238: 
              "Art. 2. (Disposizioni in materia di personale) 
              (Omissis). 
              4-bis. Al fine di potenziare l'azione  di  monitoraggio
          dei  flussi  migratori  nel  bacino  del  Mediterraneo,  la
          prevenzione e la  repressione  della  tratta  degli  esseri
          umani nonche' la protezione delle vittime,  anche  per  far
          fronte alle esigenze connesse alle missioni internazionali,
          il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio
          decreto da adottare, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, stabilisce le modalita' con  cui  gli
          ufficiali del ruolo normale  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza,  in  possesso  di  specifiche  specializzazioni  e
          documentate   esperienze    professionali    nel    settore
          aeronavale, possono  transitare,  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,  nel   ruolo
          aeronavale del medesimo Corpo". 
              La legge 9 dicembre 2013, n. 135 (Conversione in legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 10  ottobre  2013,  n.
          114, recante proroga delle  missioni  internazionali  delle
          Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione  allo
          sviluppo  e  sostegno  ai  processi  di   ricostruzione   e
          partecipazione   alle   iniziative   delle   organizzazioni
          internazionali per il consolidamento dei processi di pace e
          di stabilizzazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          9 dicembre 2013, n. 288. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  commi  3  e  4
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), e' pubblicata nel Supplemento  ordinario  n.  86
          alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214: 
              "Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  61,  comma  2  del
          citato decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69: 
              "Art. 61. (Disposizioni comuni in materia  di  transiti
          tra ruoli). 
              (Omissis). 
              2. Non e' ammesso il  transito  in  altro  ruolo  degli
          ufficiali che hanno  conseguito  il  titolo  di  Scuola  di
          Polizia Tributaria, di cui alla legge  3  maggio  1971,  n.
          320, e successive modificazioni e integrazioni".