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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2014, n. 61

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187 concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (14G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/04/2014
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal: 26-4-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato  1,
n. 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998,  n.
187; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 6 dicembre 2012; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
281; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2013; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4  maggio  1998,
                               n. 187 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio  1998,  n.
187, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.  Il
contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge  24  aprile
1941, n. 392, e' determinato annualmente  con  decreto  del  Ministro
della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze e dell'interno, sulla base dei consuntivi  delle  spese
effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun  anno  e  in
ogni caso a norma degli articoli 2 e 2-bis.»; 
    b) l'articolo 2 e' sostituito dai seguenti: 
      «Art. 2 (Procedimento). - 1. Il contributo di cui  all'articolo
1 e' corrisposto in  due  rate:  la  prima  e'  disposta  in  acconto
all'inizio di ciascun esercizio finanziario,  mentre  la  seconda,  a
saldo, e' corrisposta entro il 30 settembre. 
      2. La  rata  in  acconto  e'  erogata  in  favore  dei  comuni,
all'inizio di ciascun esercizio finanziario, a  mezzo  di  ordinativo
diretto,  in  misura  pari  al  settanta  per  cento  del  contributo
globalmente erogato nell'anno precedente, nei limiti,  comunque,  del
settanta per cento dello  stanziamento  sul  pertinente  capitolo  di
spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  della  giustizia
dell'esercizio finanziario in corso. 
      3. La rata a saldo e' determinata tenendo presenti le spese  di
cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute  dai
comuni ed il parere delle commissioni di manutenzione. 
      4. Salvo quanto previsto al comma 6, l'importo complessivo  del
contributo di cui all'articolo 1 non puo'  superare  quello  indicato
nel decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 1. 
      5. Se nel corso dell'anno l'ufficio giudiziario avente sede nel
comune e' stato soppresso  o  trasferito,  la  rata  di  acconto  del
contributo e' corrisposta in ragione del numero dei mesi per i  quali
l'ufficio e' stato funzionante. 
      6. Nei limiti degli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  ove
ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate, il
direttore generale delle risorse materiali, dei beni  e  dei  servizi
del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e  dei
servizi puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'erogazione di
contributi in misura superiore a quella indicata al comma 4. 
      Art.  2-bis  (Determinazione   dell'importo   complessivo   del
contributo). - 1. Entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto  del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, viene determinato, per  ciascun  ufficio  giudiziario,
l'importo complessivo massimo del contributo di cui  all'articolo  1,
comunque da attribuire ai comuni nei limiti  dello  stanziamento  sul
pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del  Ministero
della giustizia per il successivo esercizio finanziario. 
      2. L'importo di cui al comma 1 e' determinato  sulla  base  dei
costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in  rapporto
al bacino di utenza ed all'indice  delle  sopravvenienze  di  ciascun
ufficio giudiziario. La  metodologia  di  quantificazione  dei  costi
standard e' definita con decreto avente natura regolamentare adottato
dal  Ministro  della  giustizia   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e per la semplificazione e con il  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie, sentita la  Conferenza  Stato-citta'
ed autonomie locali.». 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La legge 24 aprile 1941,  n.  392  recante  norme  in
          materia di «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali
          e dei mobili degli Uffici giudiziari», e' stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1941, n. 123. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  17,  comma
          2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214. 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme.». 
              - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  4
          maggio 1988, n. 187  (Regolamento  recante  disciplina  dei
          procedimenti  relativi  alla  concessione  ai   comuni   di
          contributi  per  le  spese   di   gestione   degli   uffici
          giudiziari, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L.  15
          marzo 1997, n.  59)  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 giugno 1998, n. 140, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio  1988,  n.
          187, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 1. (Determinazione del contributo). 
                «1. Il contributo previsto dall'articolo 2, comma  1,
          della legge  24  aprile  1941,  n.  392  ,  e'  determinato
          annualmente  con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,
          adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
          finanze e dell'interno, sulla  base  dei  consuntivi  delle
          spese effettivamente sostenute  dai  comuni  nel  corso  di
          ciascun anno e in ogni caso a  norma  degli  articoli  2  e
          2-bis. 
                2. La richiesta di contributo da  parte  dei  comuni,
          unitamente al rendiconto delle spese  sostenute  nell'anno,
          indirizzata  al  Ministero  di  grazia  e   giustizia,   e'
          presentata al presidente della commissione di  manutenzione
          territorialmente competente entro il  15  aprile  dell'anno
          successivo. Della presentazione  della  richiesta  e'  data
          immediata notizia al presidente della corte di appello. 
                3. La richiesta di cui al comma  2  e'  trasmessa  al
          Ministero  entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   e,
          comunque,  non  oltre  il  15  maggio  di   ciascun   anno,
          unitamente al parere formulato dalle commissioni  medesime.
          Copia della richiesta  e'  trasmessa  al  presidente  della
          corte di appello.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1  della
          citata legge 24 aprile 1941, n. 392: 
                «Art. 1. Fermo il  disposto  dell'art.  6  del  regio
          decreto 3 maggio 1923,  n.  1042,  per  quanto  concerne  i
          locali ed i mobili della Corte di cassazione  del  Regno  e
          degli Uffici giudiziari  che  hanno  sede  nel  palazzo  di
          giustizia di Roma, a decorrere dal  1°  gennaio  1941  sono
          obbligatorie per i Comuni: 
                  1° le spese necessarie per  il  primo  stabilimento
          delle Corti e  Sezioni  di  Corti  di  appello  e  relative
          Procure generali, delle Corti di assise,  dei  Tribunali  e
          relative Regie procure, e delle Preture e  sedi  distaccate
          di Pretura; 
                  2° le spese necessarie per i locali  ad  uso  degli
          Uffici  giudiziari,  e   per   le   pigioni,   riparazioni,
          manutenzione, illuminazione, riscaldamento e  custodia  dei
          locali medesimi; per le provviste  di  acqua,  il  servizio
          telefonico, la fornitura e  le  riparazioni  dei  mobili  e
          degli impianti per i detti  Uffici;  nonche'  per  le  sedi
          distaccate di Pretura, anche le spese per i registri e  gli
          oggetti di cancelleria; 
                  3° le spese  per  la  pulizia  dei  locali  innanzi
          indicati esclusa quella nell'interno delle  stanze  adibite
          agli Uffici alla quale attendono o gli uscieri giudiziari a
          termini dell'art. 175 del testo organico approvato  con  R.
          decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed in loro mancanza  dei
          giornalieri a' sensi del R. decreto 7 marzo 1938,  n.  305,
          ovvero, negli Uffici giudiziari ai quali giusta la  tabella
          organica non e' addetto alcun usciere, le persone  nominate
          dai capi degli  Uffici  medesimi  a  norma  dell'art.  141,
          lettera F), del regolamento generale giudiziario  approvato
          con R. decreto 14 dicembre 1865, n. 2641. 
                Tuttavia  non  sono  comprese  fra  le  dette   spese
          obbligatorie  per  i  Comuni  quelle  necessarie   per   il
          funzionamento delle Sezioni  di  Corti  di  appello  per  i
          minorenni e dei Tribunali  per  i  minorenni  e  rispettive
          Regie procure, quando questi Uffici funzionano nello stesso
          edificio  ove  ha  sede  il  centro  di  rieducazione   dei
          minorenni: in tal caso  alle  spese  per  il  funzionamento
          degli Uffici medesimi si provvede con i fondi stanziati nel
          capitolo 49 dello stato di previsione della  spesa  per  il
          Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario
          1940-1941 e nei corrispondenti capitoli  per  gli  esercizi
          successivi.».