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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 54

Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. (14G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2014
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Testo in vigore dal: 2-4-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la  legge  costituzionale  20  aprile  2012,  n.  1,  recante
«Introduzione del principio del  pareggio  di  bilancio  nella  Carta
Costituzionale»; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005,  n.  11,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia al  processo  normativo  dell'Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»; 
  Vista la direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre  2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Visto l'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96,  che  ha  dato
delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  comunitarie
ricomprese negli elenchi di cui agli allegati A e B; 
  Visto l'articolo 8 della  legge  6  agosto  2013,  n.  96,  che  ha
delegato il Governo  a  dare  attuazione  alla  direttiva  2011/85/UE
seguendo  anche  il  criterio  direttivo  specifico   di   coordinare
l'attuazione della direttiva  con  le  disposizioni  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, nonche' con  le  disposizioni  in  materia  di
contabilita' e finanza pubblica di cui alla legge 31  dicembre  2009,
n. 196; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante  disposizioni  per
l'attuazione  del  principio  del  pareggio  di  bilancio  ai   sensi
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente la
riforma dei controlli di regolarita'  amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Visti i pareri  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  detta  le  disposizioni  attuative  della
direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa ai
requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati  membri,  integrative
delle  disposizioni  gia'  vigenti  e,  in  particolare,  di   quelle
contenute nella legge 31 dicembre 2009, n.  196,  e  nella  legge  24
dicembre 2012, n. 243. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
                
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              La  legge  costituzionale  20   aprile   2012,   n.   1
          (Introduzione del principio del pareggio di bilancio  nella
          Carta  costituzionale)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 23 aprile 2012, n. 95. 
              La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme  generali  sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
          obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37. 
              La direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell' 8 novembre
          2011, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio  degli
          Stati membri e' pubblicata nella GU L  306del  23  novembre
          2011. 
              La legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al Governo per il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
          2013) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  20  agosto
          2013, n. 194. 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della citata  legge  n.
          96 del 2013: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.». 
              Si riporta il testo degli Allegati A e B  della  citata
          legge n. 96 del 2013: 
 
                                  «Allegato A 
 
 
                           (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
 
                        In vigore dal 4 settembre 2013 
 
              2009/156/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa  alle  condizioni   di   polizia   sanitaria   che
          disciplinano i movimenti di equidi  e  le  importazioni  di
          equidi in provenienza dai paesi  terzi  (senza  termine  di
          recepimento); 
              2010/23/UE del Consiglio, del 16  marzo  2010,  recante
          modifica della direttiva 2006/112/CE  relativa  al  sistema
          comune di imposta sul valore aggiunto per  quanto  concerne
          l'applicazione  facoltativa  e  temporanea  del  meccanismo
          dell'inversione contabile alla prestazione  di  determinati
          servizi a rischio di frodi (senza termine di recepimento).» 
 
                                  «Allegato B 
 
 
                           (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
 
                        In vigore dal 4 settembre 2013 
 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 della citata  legge  n.
          96 del 2013: 
              «Art. 8. (Criterio direttivo di delega al  Governo  per
          il recepimento  della  direttiva  2011/85/UE,  relativa  ai
          requisiti per i quadri di bilancio degli Stati  membri).  -
          1.  Nell'esercizio  della  delega  per  l'attuazione  della
          direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8  novembre  2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e
          criteri direttivi di cui all'art.  1,  comma  1,  anche  il
          seguente   criterio   direttivo    specifico:    coordinare
          l'attuazione della  direttiva  con  le  disposizioni  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonche' con le disposizioni
          in materia di contabilita' e finanza pubblica di  cui  alla
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
              La legge 24 dicembre 2012,  n.  243  (Disposizioni  per
          l'attuazione del principio  del  pareggio  di  bilancio  ai
          sensi dell'art. 81, sesto  comma,  della  Costituzione)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12. 
              La  legge  31  dicembre  2009,   n.   196   (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              Il decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123  recante
          «Riforma dei  controlli  di  regolarita'  amministrativa  e
          contabile  e  potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a norma dell'art. 49  della  legge
          31 dicembre 2009, n.  196»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179. 
              Si riporta il testo dell'art. 49 della citata legge  n.
          196 del 2009: 
              «Art. 49. (Delega al  Governo  per  la  riforma  ed  il
          potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del
          programma di analisi e valutazione della spesa).  -  1.  Il
          Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, uno o  piu'
          decreti legislativi per il potenziamento dell'attivita'  di
          analisi e valutazione della spesa  e  per  la  riforma  del
          controllo di regolarita' amministrativa e contabile di  cui
          all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'art. 2  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,  secondo  i  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
                a) potenziamento delle strutture e degli strumenti di
          controllo e monitoraggio della  Ragioneria  generale  dello
          Stato ai fini della realizzazione periodica di un programma
          di analisi e valutazione della spesa delle  amministrazioni
          centrali di cui  all'art.  3,  comma  67,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 41,  comma
          5,   della   presente   legge,   da   svolgere   anche   in
          collaborazione  con  le   amministrazioni   e   istituzioni
          interessate ai sensi del comma 69 del medesimo art. 3 della
          legge n. 244 del 2007, nonche' ai fini  della  elaborazione
          del Rapporto di cui all'art. 41; 
                b) condivisione  tra  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
          dello Stato,  gli  organismi  indipendenti  di  valutazione
          della  performance  di  cui   all'art.   14   del   decreto
          legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  e  gli  uffici  di
          statistica dei diversi  Ministeri,  delle  relative  banche
          dati, anche attraverso l'acquisizione, per via  telematica,
          di   tutte   le   altre   informazioni   necessarie    alla
          realizzazione dell'attivita' di analisi e valutazione della
          spesa; 
                c) previsione di sanzioni  amministrative  pecuniarie
          in caso di mancata  comunicazione  dei  dati  di  cui  alla
          lettera  b)  da  parte  dei  dirigenti  responsabili  delle
          amministrazioni interessate, commisurate ad una percentuale
          della loro retribuzione di risultato compresa tra un minimo
          del 2 per cento e un massimo del 7 per cento; 
                d) graduale estensione del  programma  di  analisi  e
          valutazione  della   spesa   alle   altre   amministrazioni
          pubbliche; 
                e) riordino del sistema dei  controlli  preventivi  e
          dei   controlli   successivi,   loro   semplificazione    e
          razionalizzazione,   nonche'    revisione    dei    termini
          attualmente previsti per il controllo,  con  previsione  di
          programmi annuali basati  sulla  complessita'  degli  atti,
          sulla loro rilevanza  ai  fini  della  finanza  pubblica  e
          sull'efficacia dell'esercizio del controllo. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti.   I   decreti
          legislativi che comportino riflessi di  ordine  finanziario
          devono essere corredati  della  relazione  tecnica  di  cui
          all'art. 17, comma 3.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il riferimento al testo della direttiva  2011/85/UE
          del Consiglio, dell'8 novembre 2011 vedasi nelle Note  alle
          premesse. 
              Per il riferimento al testo  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Per il riferimento al testo  della  legge  24  dicembre
          2012, n. 243 vedasi nelle Note alle premesse.