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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 53

Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. (14G00061)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/04/2014
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 16-4-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive  98/78/CE,
2002/87/CE,  2006/48/CE  e  2009/138/CE,  per  quanto   concerne   la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti  a  un
conglomerato finanziario; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia  e  con  il
Ministro degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
      «b-bis)  codice  delle  assicurazioni   private,   di   seguito
denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni; 
      b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da
a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti
autorita' di vigilanza;»; 
    b) alla lettera e) le parole:  «del  codice  delle  assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 
    c) la lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)  impresa
regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa  di
riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione
patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un  altro
Paese dell'Unione europea;»; 
    d) dopo la lettera h), e' inserita la seguente:  «h-bis)  gestore
di fondi di investimento  alternativi:  la  societa'  autorizzata  ai
sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno  Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o  piu'  FIA
(gestore di FIA UE o GEFIA UE)  ovvero  la  societa'  autorizzata  ai
sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale  in  uno  Stato  non
appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione  di  uno  o
piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»; 
    e) dopo la lettera h-bis, e' inserita la seguente:  «h-ter)  FIA:
gli organismi collettivi  del  risparmio  rientranti  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; 
    f) alla lettera i), le parole: «del  codice  delle  assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 
    g) la lettera l) e' soppressa; 
    h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) una banca;  una
societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente  l'attivita'  di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca  d'Italia  ovvero  una  o   piu'   delle   attivita'   previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre
attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima
lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento;  una
societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB
(settore bancario);»; 
      2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3)  un'impresa  di
investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  26  giugno  2013
(settore servizi di investimento);»; 
      3) il numero 4) e' abrogato; 
    i) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) impresa madre:
un'impresa che controlla un'altra impresa;»; 
    l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26»  a:
«private» sono soppresse; 
    m) alla lettera s), e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;»; 
    n)  dopo  la  lettera  s),  e'  inserita  la  seguente:   «s-bis)
partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo  19
del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»; 
    o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»; 
    p)  dopo  la  lettera  t),  e'  inserita  la  seguente:   «t-bis)
controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB,  all'articolo
72 del CAP;»; 
    q) la lettera  u)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «u)  stretti
legami: i  legami  tra  due  o  piu'  persone  fisiche  o  giuridiche
consistenti in una partecipazione,  un  legame  di  controllo  o  una
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche  siano
legate in modo  duraturo  a  una  stessa  persona  da  un  legame  di
controllo;»; 
    r) la lettera z) e'  sostituita  dalla  seguente:  «z)  autorita'
competenti: le autorita'  nazionali  dei  Paesi  dell'Unione  europea
preposte, in forza di  legge  o  regolamento,  all'  esercizio  della
vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione  o
riassicurazione, sulle imprese di  investimento,  sulle  societa'  di
gestione  patrimoniale  o  sui  gestori   di   fondi   d'investimento
alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»; 
    s) alla lettera aa),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»; 
    t) alla lettera dd), le parole: «per le  imprese  appartenenti  a
uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse; 
    u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e'  inserita
la seguente: «finanziario». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio  2005  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola:  «regolamentate»,  le  parole:  «e
non» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatte  salve
le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita'  competenti
assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente  decreto,  la
vigilanza  supplementare   sulle   imprese   regolamentate   di   cui
all'articolo 1, lettera g).»; 
    c) al comma 4 le  parole:  «d),  ed  e)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «Nozione»  sono  inserite  le
seguenti: «e identificazione»; 
    b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente  decreto»
sono soppresse; 
    c) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 
        1) questa  sia  un'impresa  madre  di  un'altra  impresa  del
settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione
in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata  a
un'impresa del settore finanziario  da  una  relazione  che  comporti
l'assoggettamento  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  accordi  o
clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione
e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 
        2) almeno una delle imprese  del  gruppo  operi  nel  settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario  o  nel  settore
dei servizi di investimento; 
        3) le attivita' consolidate o  aggregate  delle  imprese  del
gruppo  che  operano  nel  settore  assicurativo   e   le   attivita'
consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che  operano  nel  settore
bancario e nel settore  dei  servizi  d'investimento  siano  entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4;  a  tali  fini,  il  settore
bancario e  quello  dei  servizi  di  investimento  sono  considerati
congiuntamente;»; 
    d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite  dalla
seguente: 
      «b)  qualora  a  capo  del  gruppo  non   vi   sia   un'impresa
regolamentata: 
        1) le attivita' del gruppo  si  svolgano  principalmente  nel
settore finanziario, ai sensi del comma 2; 
        2) almeno una delle imprese  del  gruppo  operi  nel  settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario  o  nel  settore
dei servizi di investimento; 
        3) le attivita' consolidate o  aggregate  delle  imprese  del
gruppo  che  operano  nel  settore  assicurativo   e   le   attivita'
consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che  operano  nel  settore
bancario e nel settore  dei  servizi  d'investimento  siano  entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4;  a  tali  fini,  il  settore
bancario e  quello  dei  servizi  di  investimento  sono  considerati
congiuntamente;»; 
    e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Le autorita'
competenti   che   hanno   autorizzato   le   imprese   regolamentate
appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al  fine  di
stabilire se il gruppo costituisce un  conglomerato  finanziario.  In
particolare,  se  un'autorita'  competente  ritiene  che   un'impresa
regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe
costituire  un  conglomerato  finanziario  non  ancora   individuato,
comunica   tale   circostanza   alle   altre   autorita'   competenti
interessate.»; 
    f) al comma 2, la parola: «c)» e' sostituita dalle seguenti: «b),
n. 1)»; 
    g) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Si  considerano
significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b),
n. 3), le attivita' svolte nei diversi  settori  finanziari  se,  per
ciascun settore finanziario, il valore  medio  del  rapporto  tra  il
totale dello stato patrimoniale di  quel  settore  finanziario  e  il
totale dello stato patrimoniale delle  imprese  di  tutti  i  settori
finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i  requisiti  di
solvibilita'  del  medesimo   settore   finanziario,   calcolati   in
conformita' delle  pertinenti  norme  settoriali,  e  il  totale  dei
requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari
appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.»; 
    h) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' svolte
nei diversi settori finanziari si presumono  significative  ai  sensi
del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche  nel  caso
in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario  di
minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»; 
    i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di
minori dimensioni e il settore  finanziario  piu'  importante  di  un
conglomerato finanziario sono, rispettivamente,  il  settore  con  il
valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato  ai
sensi del comma 3. 
      4-ter. Le societa' di gestione  patrimoniale  e  i  gestori  di
fondi di investimento alternativi si  aggiungono  al  settore  a  cui
appartengono all'interno  del  gruppo;  ove  non  appartengano  a  un
settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.» 
    l)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.   Ai   fini
dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti  rilevanti
possono, di comune accordo  e  in  casi  eccezionali,  sostituire  il
criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il  parametro
della struttura dei  redditi  o  con  quello  delle  attivita'  fuori
bilancio o con entrambi  o  anche  aggiungere  uno  o  entrambi  tali
parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai
fini della vigilanza supplementare.»; 
    m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Ai fini dell'applicazione  dei  commi  3,  4  e  5,  le
autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: 
        a)  escludere  un'impresa  dal  calcolo  dei   requisiti   di
adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di  cui  all'articolo
7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione
l'esenzione non puo' essere concessa qualora le  autorita'  ritengano
che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato  extracomunitario  al
fine  di  eludere  la  regolamentazione  a   cui   sarebbe   soggetta
nell'Unione europea; 
        b) al fine di  evitare  bruschi  cambiamenti  del  regime  di
vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 siano state superate per  3  anni  consecutivi  oppure
indipendentemente da detto requisito temporale qualora  la  struttura
del gruppo subisca modifiche significative; 
        c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di  minori
dimensioni   ove   tali    partecipazioni    siano    decisive    per
l'identificazione di un conglomerato finanziario e,  considerate  nel
loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi
della vigilanza supplementare. 
      6-ter.  Qualora   sia   stato   individuato   un   conglomerato
finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma
6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 
      6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime  per
i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel  caso  in
cui i rapporti  indicati  ai  commi  2  e  3  scendano  al  di  sotto
rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per
i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35
per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale  dello  stato
patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del  gruppo
scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per  i  tre  anni
successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 
      6-quinquies.  Il  coordinatore,  con  l'accordo   delle   altre
autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo  di  cui  al
comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 
      6-sexies.  Le  autorita'  competenti,   tenendo   conto   degli
orientamenti del Comitato  congiunto,  riesaminano  con  periodicita'
annuale la situazione dei gruppi alla luce dei  criteri  quantitativi
enunciati nel presente articolo.». 
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esonero   del
conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  autorita'  competenti  rilevanti  possono,  di  comune
accordo,  esonerare  un  gruppo  dall'ambito  di  applicazione  della
vigilanza  supplementare  stabilita  dal  presente   decreto   ovvero
dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove  ricorra  uno  dei
seguenti casi: 
        a) l'attivita' esercitata nei diversi settori  finanziari  e'
significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo
3, comma 3; 
        b) l'attivita' esercitata nei diversi settori  finanziari  e'
significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  ma  il  settore  di
minori  dimensioni  presenta  un  totale  dello  stato   patrimoniale
inferiore a 6 miliardi di euro.»; 
        c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di
cui al comma 1 sono disposte  dalle  autorita'  competenti  rilevanti
qualora esse ritengano, di comune accordo, che  l'applicazione  della
vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate  al  comma  1
non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto  agli
obiettivi della vigilanza supplementare.»; 
        d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle  altre  autorita'  competenti
interessate e, salvo circostanze  eccezionali,  sono  rese  pubbliche
dalle autorita' competenti che le hanno adottate.»; 
        e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Le  autorita'
competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato  congiunto,
riesaminano  con  periodicita'   annuale   i   casi   di   esclusione
dall'applicazione della vigilanza supplementare.». 
  5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» e'
inserita la seguente: «un»; 
    b) al comma 4, dopo la parola:  «articolo»,  la  parola:  «4»  e'
sostituita dalla seguente: «3»; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
coordinatore informa  altresi'  le  autorita'  competenti  che  hanno
autorizzato le  imprese  regolamentate  appartenenti  al  gruppo,  le
autorita' competenti dello Stato membro  nel  quale  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista ha la sua sede  principale,  nonche'
il comitato congiunto.»; 
    d)  al  comma  5,  le  parole:  «possono,  mediante  accordi   di
coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di
comune accordo e consultato»; 
    e) al comma 7,  dopo  la  parola:  «compiti»,  sono  inserite  le
seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»; 
    f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto  degli
orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro  e  con  le
autorita' dei Paesi terzi e  agevolano  l'esercizio  della  vigilanza
supplementare tramite: 
        a) i collegi di supervisori  istituiti  in  base  alle  norme
settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore  in
qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del  gruppo
assicurativo; 
        b) gli accordi di  coordinamento  di  cui  al  comma  7,  che
formano  parte   separata   degli   accordi   di   collaborazione   e
coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.». 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini»,  sono  inserite  le
seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilita'  definite  dalle
norme settoriali,»; 
    b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
l'identificazione   della   forma   giuridica   e   della   struttura
organizzativa  e  di  governo  societario  del  gruppo,  ivi  inclusa
l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie
non regolamentate  e  le  succursali  significative  appartenenti  al
conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate  a
livello  dell'impresa  madre  capogruppo,  nonche'  delle   autorita'
competenti delle imprese regolamentate del gruppo;». 
  7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Adeguatezza
patrimoniale supplementare»; 
    b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di  adeguatezza
patrimoniale,»; 
    c) al comma  2,  dopo  le  parole:  «settore  finanziario»,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti:  «e  le  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole  da:  «previa»  a:  «urgenza»  sono
soppresse; 
    e) al comma 4, lettera c), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza,  l'esclusione  e'
decisa  dal  coordinatore  sentite  le  altre  autorita'   competenti
rilevanti;»; 
    f) al comma  5,  le  parole:  «stabiliscono,  mediante  specifici
accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle  seguenti:  «possono
stabilire, di comune accordo,»; 
    g) dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:  «6-bis.  Ai  fini
della verifica  dell'adeguatezza  patrimoniale  supplementare  di  un
conglomerato  finanziario,  qualora   si   applichi   il   metodo   1
(consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi  propri  e  i
requisiti di solvibilita' delle imprese  del  gruppo  sono  calcolati
sulla base delle rispettive norme settoriali in materia  di  forma  e
ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione
e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo  tiene  conto  della
quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o
indirettamente dall'impresa madre o da  un'impresa  che  detiene  una
partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». 
  8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «mediante  specifici  accordi  di
coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti:  «possono  di
comune accordo»; 
    c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero adottare altre misure»; 
    d) al comma 7, dopo la parola:  «2002/87/CE»,  sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    e) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorita'
competenti  applicano  il  presente  articolo  tenendo  conto   degli
orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM  e  dall'AEAP  tramite  il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei  rischi  delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente  articolo  con  le
corrispondenti  previsioni  delle  norme  settoriali   nella   stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni  del  conglomerato
finanziario.». 
  9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; 
    b) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Al  fine  di
conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita'  di
vigilanza competenti rilevanti possono, di  comune  accordo,  fissare
limiti quantitativi o requisiti  qualitativi  ovvero  adottare  altre
misure che  permettano  di  conseguire  gli  obiettivi  di  vigilanza
supplementare  riguardo  alle  operazioni  intragruppo   di   imprese
regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»; 
    c) al comma 8, dopo la parola:  «2002/87/CE»,  sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorita'
competenti  applicano  il  presente  articolo  tenendo  conto   degli
orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM  e  dall'AEAP  tramite  il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza  supplementare  sulle  operazioni  intragruppo  delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente  articolo  con  le
corrispondenti  previsioni  delle  norme  settoriali   nella   stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni  del  conglomerato
finanziario.». 
  10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «interni»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»; 
    b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite
le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»; 
    c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Le imprese regolamentate  incluse  in  un  conglomerato
finanziario  forniscono  periodicamente  alle  autorita'   competenti
informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di  governo
societario e organizzativa a  livello  di  conglomerato  finanziario,
anche con riferimento alle imprese figlie non  regolamentate  e  alle
succursali o sedi secondarie significative. 
      5-ter.  Le  imprese   regolamentate   facenti   parte   di   un
conglomerato  finanziario  pubblicano  annualmente,  nell'informativa
pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma  giuridica,
struttura di governo societario e organizzativa. 
      5-quater.  Le  autorita'  competenti  applicano   il   presente
articolo  tenendo  conto   degli   orientamenti   emanati   dall'ABE,
dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato  congiunto,  al  fine  di
assicurare la convergente applicazione della vigilanza  supplementare
sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del
rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza
previsti  dalle  norme  settoriali,  anche   con   riferimento   alle
partecipazioni del conglomerato finanziario. 
      5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui
conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti  cooperano
a tal fine con il coordinatore.  Nello  svolgimento  delle  prove  di
stress il coordinatore tiene conto degli eventuali  orientamenti  del
comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». 
  11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  I  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
societa' di  partecipazione  finanziaria  mista  devono  possedere  i
requisiti di onorabilita' e  professionalita'  determinati  ai  sensi
delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori  dimensioni
del conglomerato finanziario.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Il  difetto  dei
requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto
dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In  caso  di
inerzia, la  decadenza  e'  pronunciata  dal  coordinatore  nei  modi
previsti dalle norme settoriali.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Si  applicano  le
cause di sospensione temporanea dalla  carica  previste  dalle  norme
settoriali di cui al comma 1. La sospensione  e'  dichiarata  con  le
modalita' indicate nel comma 2.». 
  12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  i
provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB,  all'articolo
7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»; 
    b) al comma 1, dopo la  lettera  a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I,  II
e III e Capo II del TUB;»; 
    c)  la  lettera  c)  e'  sostituita   dalla   seguente:   «c)   i
provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e  dal  Titolo  XVI,
Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle
societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i
provvedimenti di cui al  comma  1,  lettere  da  a-bis)  a  c),  sono
disposti o proposti dal coordinatore nei modi  previsti  dalle  norme
settoriali.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per  le  specifiche
finalita' di questo articolo, il coordinatore e  le  altre  autorita'
competenti interessate coordinano la loro  attivita'  anche,  se  del
caso, con specifici accordi.». 
  13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, prima delle parole: «le autorita'», sono  inserite
le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali  sulla  cooperazione
con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea,»; 
    b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle
seguenti: «e' comunicato». 
  14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente:
«C)  Combinazione  di  metodi.  Le   autorita'   competenti   possono
consentire una combinazione dei metodi A) e B).». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/89/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive  98/78/CE,
2002/87/CE,  2006/48/CE  e  2009/138/CE,  per  quanto   concerne   la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti  a  un
conglomerato finanziario; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013; 
  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Visto il codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, con il Ministro della giustizia  e  con  il
Ministro degli affari esteri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 142 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005,
n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
      «b-bis)  codice  delle  assicurazioni   private,   di   seguito
denominato CAP: il decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  e
successive modificazioni; 
      b-ter) norme settoriali: le disposizioni di cui alle lettere da
a) a b-bis) e le relative disposizioni di attuazione delle competenti
autorita' di vigilanza;»; 
    b) alla lettera e) le parole:  «del  codice  delle  assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 
    c) la lettera  g)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «g)  impresa
regolamentata: una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa  di
riassicurazione, un'impresa di investimento, una societa' di gestione
patrimoniale o un gestore di FIA autorizzati in Italia o in un  altro
Paese dell'Unione europea;»; 
    d) dopo la lettera h), e' inserita la seguente:  «h-bis)  gestore
di fondi di investimento  alternativi:  la  societa'  autorizzata  ai
sensi  della  direttiva  2011/61/UE  in  uno  Stato  dell'UE  diverso
dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o  piu'  FIA
(gestore di FIA UE o GEFIA UE)  ovvero  la  societa'  autorizzata  ai
sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale  in  uno  Stato  non
appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione  di  uno  o
piu' FIA (gestore di FIA non UE o GEFIA non UE);»; 
    e) dopo la lettera h-bis, e' inserita la seguente:  «h-ter)  FIA:
gli organismi collettivi  del  risparmio  rientranti  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2011/61/UE;»; 
    f) alla lettera i), le parole: «del  codice  delle  assicurazioni
private» sono sostituite dalle seguenti: «del CAP»; 
    g) la lettera l) e' soppressa; 
    h) alla lettera m) sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il numero 1) e' sostituito dal seguente: «1) una banca;  una
societa' che esercita, in via esclusiva o prevalente  l'attivita'  di
assunzione di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla
Banca  d'Italia  ovvero  una  o   piu'   delle   attivita'   previste
dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2) a 12), TUB o altre
attivita' finanziarie previste ai sensi del numero 15) della medesima
lettera dell'articolo 1, comma 2, TUB; un istituto di pagamento;  una
societa' strumentale di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), TUB
(settore bancario);»; 
      2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: «3)  un'impresa  di
investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento (UE) n.
575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del  26  giugno  2013
(settore servizi di investimento);»; 
      3) il numero 4) e' abrogato; 
    i) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q) impresa madre:
un'impresa che controlla un'altra impresa;»; 
    l) alla lettera r), le parole da: «ai sensi dell'articolo 26»  a:
«private» sono soppresse; 
    m) alla lettera s), e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
«Sono comprese le partecipazioni possedute per il tramite di societa'
controllate, di societa' fiduciarie o per interposta persona;»; 
    n)  dopo  la  lettera  s),  e'  inserita  la  seguente:   «s-bis)
partecipazione qualificata: la partecipazione di cui all'articolo  19
del TUB, all'articolo 15 del TUF, all'articolo 68 del CAP;»; 
    o) alla lettera t), sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse»; 
    p)  dopo  la  lettera  t),  e'  inserita  la  seguente:   «t-bis)
controllo: la relazione di cui all'articolo 23 del TUB,  all'articolo
72 del CAP;»; 
    q) la lettera  u)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «u)  stretti
legami: i  legami  tra  due  o  piu'  persone  fisiche  o  giuridiche
consistenti in una partecipazione,  un  legame  di  controllo  o  una
situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche  siano
legate in modo  duraturo  a  una  stessa  persona  da  un  legame  di
controllo;»; 
    r) la lettera z) e'  sostituita  dalla  seguente:  «z)  autorita'
competenti: le autorita'  nazionali  dei  Paesi  dell'Unione  europea
preposte, in forza di  legge  o  regolamento,  all'  esercizio  della
vigilanza sulle banche, sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione  o
riassicurazione, sulle imprese di  investimento,  sulle  societa'  di
gestione  patrimoniale  o  sui  gestori   di   fondi   d'investimento
alternativi, sia a livello di singola impresa che di gruppo;»; 
    s) alla lettera aa),  numero  1),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «in particolare sulla capogruppo di un settore»; 
    t) alla lettera dd), le parole: «per le  imprese  appartenenti  a
uno stesso conglomerato finanziario» sono soppresse; 
    u) alla lettera dd), dopo la parola: «conglomerato», e'  inserita
la seguente: «finanziario». 
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio  2005  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la parola:  «regolamentate»,  le  parole:  «e
non» sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fatte  salve
le norme settoriali in materia di vigilanza, le autorita'  competenti
assicurano, nei limiti e nei modi previsti dal presente  decreto,  la
vigilanza  supplementare   sulle   imprese   regolamentate   di   cui
all'articolo 1, lettera g).»; 
    c) al comma 4 le  parole:  «d),  ed  e)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a), nn. 2) e 3), o b), nn. 2) e 3).». 
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «Nozione»  sono  inserite  le
seguenti: «e identificazione»; 
    b) al comma 1, alinea, le parole: «ai fini del presente  decreto»
sono soppresse; 
    c) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
      «a) qualora a capo del gruppo vi sia un'impresa regolamentata: 
        1) questa  sia  un'impresa  madre  di  un'altra  impresa  del
settore finanziario, oppure un'impresa che detiene una partecipazione
in altra impresa del settore finanziario, oppure un'impresa legata  a
un'impresa del settore finanziario  da  una  relazione  che  comporti
l'assoggettamento  a  direzione  unitaria  in  virtu'  di  accordi  o
clausole statutarie o in cui gli organi di amministrazione, direzione
e controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse persone; 
        2) almeno una delle imprese  del  gruppo  operi  nel  settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario  o  nel  settore
dei servizi di investimento; 
        3) le attivita' consolidate o  aggregate  delle  imprese  del
gruppo  che  operano  nel  settore  assicurativo   e   le   attivita'
consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che  operano  nel  settore
bancario e nel settore  dei  servizi  d'investimento  siano  entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4;  a  tali  fini,  il  settore
bancario e  quello  dei  servizi  di  investimento  sono  considerati
congiuntamente;»; 
    d) al comma 1, le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite  dalla
seguente: 
      «b)  qualora  a  capo  del  gruppo  non   vi   sia   un'impresa
regolamentata: 
        1) le attivita' del gruppo  si  svolgano  principalmente  nel
settore finanziario, ai sensi del comma 2; 
        2) almeno una delle imprese  del  gruppo  operi  nel  settore
assicurativo e almeno una operi nel settore bancario  o  nel  settore
dei servizi di investimento; 
        3) le attivita' consolidate o  aggregate  delle  imprese  del
gruppo  che  operano  nel  settore  assicurativo   e   le   attivita'
consolidate  o  aggregate  delle  imprese  che  operano  nel  settore
bancario e nel settore  dei  servizi  d'investimento  siano  entrambe
significative, ai sensi dei commi 3 e 4;  a  tali  fini,  il  settore
bancario e  quello  dei  servizi  di  investimento  sono  considerati
congiuntamente;»; 
    e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis) Le autorita'
competenti   che   hanno   autorizzato   le   imprese   regolamentate
appartenenti al gruppo collaborano strettamente tra loro al  fine  di
stabilire se il gruppo costituisce un  conglomerato  finanziario.  In
particolare,  se  un'autorita'  competente  ritiene  che   un'impresa
regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe
costituire  un  conglomerato  finanziario  non  ancora   individuato,
comunica   tale   circostanza   alle   altre   autorita'   competenti
interessate.»; 
    f) al comma 2, la parola: «c)» e' sostituita dalle seguenti: «b),
n. 1)»; 
    g) il comma 3 e' sostituito  dal  seguente:  «3.  Si  considerano
significative, ai sensi del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b),
n. 3), le attivita' svolte nei diversi  settori  finanziari  se,  per
ciascun settore finanziario, il valore  medio  del  rapporto  tra  il
totale dello stato patrimoniale di  quel  settore  finanziario  e  il
totale dello stato patrimoniale delle  imprese  di  tutti  i  settori
finanziari appartenenti al gruppo e del rapporto tra i  requisiti  di
solvibilita'  del  medesimo   settore   finanziario,   calcolati   in
conformita' delle  pertinenti  norme  settoriali,  e  il  totale  dei
requisiti di solvibilita' delle imprese di tutti i settori finanziari
appartenenti al gruppo e' superiore al 10 per cento.»; 
    h) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le attivita' svolte
nei diversi settori finanziari si presumono  significative  ai  sensi
del comma 1, lettera a), n. 3), e lettera b), n. 3), anche  nel  caso
in cui il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario  di
minori dimensioni del gruppo sia superiore a 6 miliardi di euro.»; 
    i) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. Ai fini del presente articolo il settore finanziario di
minori dimensioni e il settore  finanziario  piu'  importante  di  un
conglomerato finanziario sono, rispettivamente,  il  settore  con  il
valore medio piu' basso e quello con il valore medio piu' elevato  ai
sensi del comma 3. 
      4-ter. Le societa' di gestione  patrimoniale  e  i  gestori  di
fondi di investimento alternativi si  aggiungono  al  settore  a  cui
appartengono all'interno  del  gruppo;  ove  non  appartengano  a  un
settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.» 
    l)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.   Ai   fini
dell'applicazione dei commi 2 e 3, le autorita' competenti  rilevanti
possono, di comune accordo  e  in  casi  eccezionali,  sostituire  il
criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con il  parametro
della struttura dei  redditi  o  con  quello  delle  attivita'  fuori
bilancio o con entrambi  o  anche  aggiungere  uno  o  entrambi  tali
parametri qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai
fini della vigilanza supplementare.»; 
    m) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. Ai fini dell'applicazione  dei  commi  3,  4  e  5,  le
autorita' competenti rilevanti, di comune accordo, possono: 
        a)  escludere  un'impresa  dal  calcolo  dei   requisiti   di
adeguatezza patrimoniale supplementare nei casi di  cui  all'articolo
7, comma 4; nei casi di cui alla lettera a) della stessa disposizione
l'esenzione non puo' essere concessa qualora le  autorita'  ritengano
che l'impresa ha stabilito la sede in uno Stato  extracomunitario  al
fine  di  eludere  la  regolamentazione  a   cui   sarebbe   soggetta
nell'Unione europea; 
        b) al fine di  evitare  bruschi  cambiamenti  del  regime  di
vigilanza, identificare il conglomerato purche' le soglie di  cui  ai
commi 2, 3 e 4 siano state superate per  3  anni  consecutivi  oppure
indipendentemente da detto requisito temporale qualora  la  struttura
del gruppo subisca modifiche significative; 
        c) escludere una o piu' partecipazioni nel settore di  minori
dimensioni   ove   tali    partecipazioni    siano    decisive    per
l'identificazione di un conglomerato finanziario e,  considerate  nel
loro insieme, siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi
della vigilanza supplementare. 
      6-ter.  Qualora   sia   stato   individuato   un   conglomerato
finanziario ai sensi dei commi 2, 3 e 4, le decisioni di cui al comma
6-bis sono adottate su proposta del coordinatore del conglomerato. 
      6-quater. Al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime  per
i conglomerati gia' soggetti a vigilanza supplementare, nel  caso  in
cui i rapporti  indicati  ai  commi  2  e  3  scendano  al  di  sotto
rispettivamente del 40 per cento o del 10 per cento, si applicano per
i tre anni successivi coefficienti ridotti rispettivamente pari al 35
per cento e all'8 per cento. Analogamente, se il totale  dello  stato
patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del  gruppo
scende al di sotto di 6 miliardi di euro si applica per  i  tre  anni
successivi una soglia inferiore, pari a 5 miliardi di euro. 
      6-quinquies.  Il  coordinatore,  con  l'accordo   delle   altre
autorita' competenti rilevanti, puo', durante il periodo  di  cui  al
comma 6-quater, non applicare i coefficienti o l'importo ridotti. 
      6-sexies.  Le  autorita'  competenti,   tenendo   conto   degli
orientamenti del Comitato  congiunto,  riesaminano  con  periodicita'
annuale la situazione dei gruppi alla luce dei  criteri  quantitativi
enunciati nel presente articolo.». 
  4. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Esonero   del
conglomerato finanziario dalla vigilanza supplementare»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Le  autorita'  competenti  rilevanti  possono,  di  comune
accordo,  esonerare  un  gruppo  dall'ambito  di  applicazione  della
vigilanza  supplementare  stabilita  dal  presente   decreto   ovvero
dall'applicazione dei soli articoli 8, 9 o 10, ove  ricorra  uno  dei
seguenti casi: 
        a) l'attivita' esercitata nei diversi settori  finanziari  e'
significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ma non dell'articolo
3, comma 3; 
        b) l'attivita' esercitata nei diversi settori  finanziari  e'
significativa ai sensi dell'articolo 3, comma 3,  ma  il  settore  di
minori  dimensioni  presenta  un  totale  dello  stato   patrimoniale
inferiore a 6 miliardi di euro.»; 
        c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le esenzioni di
cui al comma 1 sono disposte  dalle  autorita'  competenti  rilevanti
qualora esse ritengano, di comune accordo, che  l'applicazione  della
vigilanza supplementare o delle disposizioni richiamate  al  comma  1
non sia necessaria oppure sia inopportuna o fuorviante rispetto  agli
obiettivi della vigilanza supplementare.»; 
        d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le esenzioni di
cui ai commi 1 e 2 sono notificate alle  altre  autorita'  competenti
interessate e, salvo circostanze  eccezionali,  sono  rese  pubbliche
dalle autorita' competenti che le hanno adottate.»; 
        e) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4.  Le  autorita'
competenti, tenendo conto degli orientamenti del Comitato  congiunto,
riesaminano  con  periodicita'   annuale   i   casi   di   esclusione
dall'applicazione della vigilanza supplementare.». 
  5. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, lettera b), numero 6), dopo le parole: «in cui» e'
inserita la seguente: «un»; 
    b) al comma 4, dopo la parola:  «articolo»,  la  parola:  «4»  e'
sostituita dalla seguente: «3»; 
    c) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
coordinatore informa  altresi'  le  autorita'  competenti  che  hanno
autorizzato le  imprese  regolamentate  appartenenti  al  gruppo,  le
autorita' competenti dello Stato membro  nel  quale  la  societa'  di
partecipazione finanziaria mista ha la sua sede  principale,  nonche'
il comitato congiunto.»; 
    d)  al  comma  5,  le  parole:  «possono,  mediante  accordi   di
coordinamento e sentito» sono sostituite dalle seguenti: «possono, di
comune accordo e consultato»; 
    e) al comma 7,  dopo  la  parola:  «compiti»,  sono  inserite  le
seguenti: «necessari per l'esercizio della vigilanza supplementare»; 
    f) dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: 
      «9-bis. Le autorita' competenti rilevanti, tenendo conto  degli
orientamenti del comitato congiunto, collaborano fra loro  e  con  le
autorita' dei Paesi terzi e  agevolano  l'esercizio  della  vigilanza
supplementare tramite: 
        a) i collegi di supervisori  istituiti  in  base  alle  norme
settoriali, eventualmente integrati su richiesta del coordinatore  in
qualita' di autorita' di vigilanza consolidata bancaria o del  gruppo
assicurativo; 
        b) gli accordi di  coordinamento  di  cui  al  comma  7,  che
formano  parte   separata   degli   accordi   di   collaborazione   e
coordinamento definiti ai sensi delle norme settoriali.». 
  6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «ai fini»,  sono  inserite  le
seguenti: «Fatte salve le rispettive responsabilita'  definite  dalle
norme settoriali,»; 
    b) al comma 3, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
l'identificazione   della   forma   giuridica   e   della   struttura
organizzativa  e  di  governo  societario  del  gruppo,  ivi  inclusa
l'individuazione di tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie
non regolamentate  e  le  succursali  significative  appartenenti  al
conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate  a
livello  dell'impresa  madre  capogruppo,  nonche'  delle   autorita'
competenti delle imprese regolamentate del gruppo;». 
  7. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Adeguatezza
patrimoniale supplementare»; 
    b) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali in materia di  adeguatezza
patrimoniale,»; 
    c) al comma  2,  dopo  le  parole:  «settore  finanziario»,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti:  «e  le  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista»; 
    d)  al  comma  4,  le  parole  da:  «previa»  a:  «urgenza»  sono
soppresse; 
    e) al comma 4, lettera c), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «in tal caso, salvo situazioni di urgenza,  l'esclusione  e'
decisa  dal  coordinatore  sentite  le  altre  autorita'   competenti
rilevanti;»; 
    f) al comma  5,  le  parole:  «stabiliscono,  mediante  specifici
accordi di coordinamento,» sono sostituite dalle  seguenti:  «possono
stabilire, di comune accordo,»; 
    g) dopo il comma 6, e' aggiunto  il  seguente:  «6-bis.  Ai  fini
della verifica  dell'adeguatezza  patrimoniale  supplementare  di  un
conglomerato  finanziario,  qualora   si   applichi   il   metodo   1
(consolidamento contabile) di cui all'allegato, i fondi  propri  e  i
requisiti di solvibilita' delle imprese  del  gruppo  sono  calcolati
sulla base delle rispettive norme settoriali in materia  di  forma  e
ambito del consolidamento. Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione
e aggregazione), di cui all'allegato, il calcolo  tiene  conto  della
quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o
indirettamente dall'impresa madre o da  un'impresa  che  detiene  una
partecipazione in un'altra impresa del gruppo.». 
  8. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; 
    b)  al  comma  4,  le  parole:  «mediante  specifici  accordi  di
coordinamento, possono» sono sostituite dalle seguenti:  «possono  di
comune accordo»; 
    c) al comma 4, dopo la parola: «quantitativi»  sono  inserite  le
seguenti: «ovvero adottare altre misure»; 
    d) al comma 7, dopo la parola:  «2002/87/CE»,  sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    e) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente: «7-bis. Le autorita'
competenti  applicano  il  presente  articolo  tenendo  conto   degli
orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM  e  dall'AEAP  tramite  il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei  rischi  delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente  articolo  con  le
corrispondenti  previsioni  delle  norme  settoriali   nella   stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni  del  conglomerato
finanziario.». 
  9. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, prima delle parole: «le imprese», sono inserite le
seguenti: «Fatte salve le norme settoriali,»; 
    b) il comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  Al  fine  di
conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, le autorita'  di
vigilanza competenti rilevanti possono, di  comune  accordo,  fissare
limiti quantitativi o requisiti  qualitativi  ovvero  adottare  altre
misure che  permettano  di  conseguire  gli  obiettivi  di  vigilanza
supplementare  riguardo  alle  operazioni  intragruppo   di   imprese
regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.»; 
    c) al comma 8, dopo la parola:  «2002/87/CE»,  sono  inserite  le
seguenti: «e successive modificazioni,»; 
    d) dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente: «8-bis. Le autorita'
competenti  applicano  il  presente  articolo  tenendo  conto   degli
orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM  e  dall'AEAP  tramite  il
comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione
della vigilanza  supplementare  sulle  operazioni  intragruppo  delle
imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza
degli strumenti di vigilanza previsti dal presente  articolo  con  le
corrispondenti  previsioni  delle  norme  settoriali   nella   stessa
materia, anche con riferimento alle partecipazioni  del  conglomerato
finanziario.». 
  10. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla rubrica, dopo  la  parola:  «interni»  sono  aggiunte  le
seguenti: «e procedure di gestione del rischio.»; 
    b) al comma 4, prima delle parole: «sono istituiti» sono inserite
le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2, comma 2,»; 
    c) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. Le imprese regolamentate  incluse  in  un  conglomerato
finanziario  forniscono  periodicamente  alle  autorita'   competenti
informazioni circa la propria forma giuridica e struttura di  governo
societario e organizzativa a  livello  di  conglomerato  finanziario,
anche con riferimento alle imprese figlie non  regolamentate  e  alle
succursali o sedi secondarie significative. 
      5-ter.  Le  imprese   regolamentate   facenti   parte   di   un
conglomerato  finanziario  pubblicano  annualmente,  nell'informativa
pubblica di bilancio, una descrizione della propria forma  giuridica,
struttura di governo societario e organizzativa. 
      5-quater.  Le  autorita'  competenti  applicano   il   presente
articolo  tenendo  conto   degli   orientamenti   emanati   dall'ABE,
dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato  congiunto,  al  fine  di
assicurare la convergente applicazione della vigilanza  supplementare
sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del
rischio, nonche' la coerenza con i processi di revisione di vigilanza
previsti  dalle  norme  settoriali,  anche   con   riferimento   alle
partecipazioni del conglomerato finanziario. 
      5-quinquies. Qualora il coordinatore svolga prove di stress sui
conglomerati finanziari, le autorita' competenti rilevanti  cooperano
a tal fine con il coordinatore.  Nello  svolgimento  delle  prove  di
stress il coordinatore tiene conto degli eventuali  orientamenti  del
comitato congiunto e comunica a quest'ultimo i risultati.». 
  11. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.  I  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le
societa' di  partecipazione  finanziaria  mista  devono  possedere  i
requisiti di onorabilita' e  professionalita'  determinati  ai  sensi
delle norme settoriali applicabili al settore di maggiori  dimensioni
del conglomerato finanziario.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.  Il  difetto  dei
requisiti determina la decadenza dall'ufficio secondo quanto previsto
dalle norme settoriali applicabili ai sensi del comma 1. In  caso  di
inerzia, la  decadenza  e'  pronunciata  dal  coordinatore  nei  modi
previsti dalle norme settoriali.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Si  applicano  le
cause di sospensione temporanea dalla  carica  previste  dalle  norme
settoriali di cui al comma 1. La sospensione  e'  dichiarata  con  le
modalita' indicate nel comma 2.». 
  12. All'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  i
provvedimenti di cui all'articolo 53, comma 3, del TUB,  all'articolo
7 del TUF, all'articolo 188, comma 1, e all'articolo 191 del CAP;»; 
    b) al comma 1, dopo la  lettera  a),  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo I Sezioni I,  II
e III e Capo II del TUB;»; 
    c)  la  lettera  c)  e'  sostituita   dalla   seguente:   «c)   i
provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III, e  dal  Titolo  XVI,
Capi I, II, III, IV e VII del CAP.»; 
    d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei confronti delle
societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia, i
provvedimenti di cui al  comma  1,  lettere  da  a-bis)  a  c),  sono
disposti o proposti dal coordinatore nei modi  previsti  dalle  norme
settoriali.»; 
    e) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per  le  specifiche
finalita' di questo articolo, il coordinatore e  le  altre  autorita'
competenti interessate coordinano la loro  attivita'  anche,  se  del
caso, con specifici accordi.». 
  13. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, prima delle parole: «le autorita'», sono  inserite
le seguenti: «Ferme restando le norme settoriali  sulla  cooperazione
con autorita' di Stati non appartenenti all'Unione europea,»; 
    b) al comma 6, le parole: «sono comunicati» sono sostituite dalle
seguenti: «e' comunicato». 
  14. All'allegato del decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le lettere C) e D) sono sostituite dalla seguente:
«C)  Combinazione  di  metodi.  Le   autorita'   competenti   possono
consentire una combinazione dei metodi A) e B).».