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DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-4-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  Rifiuti  da   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  recante
attuazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva  2003/108/CE,
relative  alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo  smaltimento
dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 6 febbraio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute
e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo stabilisce  misure  e  procedure
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana: 
    a) prevenendo o riducendo gli impatti  negativi  derivanti  dalla
progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche  ed
elettroniche  e  dalla  produzione  e   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
    b) riducendo  gli  impatti  negativi  e  migliorando  l'efficacia
dell'uso  delle  risorse  per  conseguire   obiettivi   di   sviluppo
sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di  cui  agli
articoli 177, 178, 178-bis, 179,  180,  180-bis  e  181  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  Rifiuti  da   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  recante
attuazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva  2003/108/CE,
relative  alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo  smaltimento
dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 6 febbraio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute
e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo stabilisce  misure  e  procedure
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana: 
    a) prevenendo o riducendo gli impatti  negativi  derivanti  dalla
progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche  ed
elettroniche  e  dalla  produzione  e   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
    b) riducendo  gli  impatti  negativi  e  migliorando  l'efficacia
dell'uso  delle  risorse  per  conseguire   obiettivi   di   sviluppo
sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di  cui  agli
articoli 177, 178, 178-bis, 179,  180,  180-bis  e  181  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.