stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (14G00064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2024)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-4-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  e,  in
particolare, l'allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  4  luglio  2012,  sui  Rifiuti  da   apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE); 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  recante
attuazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva  2003/108/CE,
relative  alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo  smaltimento
dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare,
la Parte Quarta recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 6 febbraio 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute
e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto legislativo stabilisce  misure  e  procedure
volte a proteggere l'ambiente e la salute umana: 
    a) prevenendo o riducendo gli impatti  negativi  derivanti  dalla
progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche  ed
elettroniche  e  dalla  produzione  e   gestione   dei   rifiuti   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
    b) riducendo  gli  impatti  negativi  e  migliorando  l'efficacia
dell'uso  delle  risorse  per  conseguire   obiettivi   di   sviluppo
sostenibile, in applicazione dei principi e dei criteri di  cui  agli
articoli 177, 178, 178-bis, 179,  180,  180-bis  e  181  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          4 gennaio 2013, n. 3. 
              - Il testo dell'allegato B della legge 6  agosto  2013,
          n. 96 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge  di  delegazione  europea  2013),  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita: 
 
                                "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 
              In vigore dal 4 settembre 2013 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).". 
              -   La   direttiva   2012/19/UE    sui    rifiuti    di
          apparecchiature   elettriche   ed    elettroniche    (RAEE)
          (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 luglio 2012, n.
          L 197. 
              -  Il  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151
          (Attuazione della  direttiva  2002/95/CE,  della  direttiva
          2002/96/CE e della  direttiva  2003/108/CE,  relative  alla
          riduzione   dell'uso   di   sostanze    pericolose    nelle
          apparecchiature elettriche ed  elettroniche,  nonche'  allo
          smaltimento  dei  rifiuti)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175, S.O.. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo degli articoli 177, 178,  178-bis,  179,  180,
          180-bis e 181 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006,
          n. 152, cosi' recita: 
              "Art. 177. (Campo di applicazione e finalita') 
              1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la
          gestione dei rifiuti e  la  bonifica  dei  siti  inquinati,
          anche  in  attuazione  delle  direttive   comunitarie,   in
          particolare della direttiva 2008/98/CE,  prevedendo  misure
          volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo
          o riducendo gli impatti negativi della produzione  e  della
          gestione dei rifiuti,  riducendo  gli  impatti  complessivi
          dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. 
              2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di
          pubblico interesse. 
              3.   Sono   fatte   salve   disposizioni    specifiche,
          particolari o complementari, conformi ai  principi  di  cui
          alla  parte  quarta  del  presente  decreto   adottate   in
          attuazione di direttive  comunitarie  che  disciplinano  la
          gestione di determinate categorie di rifiuti. 
              4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   o   metodi   che
          potrebbero   recare   pregiudizio   all'ambiente   e,    in
          particolare: 
              a) senza determinare rischi  per  l'acqua,  l'aria,  il
          suolo, nonche' per la fauna e la flora; 
              b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
              c)  senza  danneggiare  il  paesaggio  e  i   siti   di
          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa
          vigente. 
              5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi  di  cui
          ai commi da 1 a  4,  lo  Stato,  le  regioni,  le  province
          autonome e  gli  enti  locali  esercitano  i  poteri  e  le
          funzioni di rispettiva competenza in  materia  di  gestione
          dei rifiuti in conformita' alle disposizioni  di  cui  alla
          parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
          azione ed avvalendosi,  ove  opportuno,  mediante  accordi,
          contratti  di  programma  o   protocolli   d'intesa   anche
          sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 
              6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  5   costituiscono,
          altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
          un  contesto  unitario,  relativamente  agli  obiettivi  da
          perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
          accreditamento e  i  sistemi  di  certificazione  attinenti
          direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
          particolare riferimento alla gestione dei rifiuti,  secondo
          i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma
          2,  lettera  a),  e  nel  rispetto   delle   procedure   di
          informazione nel settore delle norme  e  delle  regolazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione, previste dalle direttive  comunitarie  e
          relative norme di attuazione, con  particolare  riferimento
          alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 
              7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i
          rispettivi  ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela
          dell'ambiente  e  dell'ecosistema  contenute  nella   parte
          quarta del presente decreto entro un  anno  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
              8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e   degli
          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte
          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare puo'  avvalersi  del
          supporto tecnico dell'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale (ISPRA),  senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica." 
              "Art. 178. (Principi) 
              1. La gestione dei rifiuti e' effettuata  conformemente
          ai   principi   di   precauzione,   di   prevenzione,    di
          sostenibilita',       di        proporzionalita',        di
          responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i  soggetti
          coinvolti   nella    produzione,    nella    distribuzione,
          nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i
          rifiuti, nonche' del principio chi  inquina  paga.  A  tale
          fine la gestione dei rifiuti e' effettuata secondo  criteri
          di  efficacia,   efficienza,   economicita',   trasparenza,
          fattibilita' tecnica ed  economica,  nonche'  nel  rispetto
          delle norme vigenti  in  materia  di  partecipazione  e  di
          accesso alle informazioni ambientali." 
              "Art. 178-BIS. (Responsabilita' estesa del produttore) 
              1. Al fine di rafforzare la  prevenzione  e  facilitare
          l'utilizzo efficiente delle risorse durante l'intero  ciclo
          di vita, comprese le  fasi  di  riutilizzo,  riciclaggio  e
          recupero dei rifiuti, evitando di compromettere  la  libera
          circolazione  delle  merci  sul  mercato,  possono   essere
          adottati, previa consultazione delle parti interessate, con
          uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del   territorio   e   del   mare   aventi   natura
          regolamentare,  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281,  le  modalita'  e  i  criteri  di  introduzione  della
          responsabilita' estesa del produttore del prodotto,  inteso
          come   qualsiasi   persona   fisica   o    giuridica    che
          professionalmente sviluppi, fabbrichi,  trasformi,  tratti,
          venda o importi prodotti, nell'organizzazione  del  sistema
          di gestione dei rifiuti, e nell'accettazione  dei  prodotti
          restituiti e dei rifiuti che restano dopo il loro utilizzo.
          Ai medesimi fini possono essere adottati  con  uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello
          sviluppo economico, le modalita' e i criteri: 
              a)  di  gestione   dei   rifiuti   e   della   relativa
          responsabilita' finanziaria dei produttori del prodotto.  I
          decreti della presente lettera sono  adottati  di  concerto
          con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
              b) di pubblicizzazione delle informazioni relative alla
          misura in cui il prodotto e' riutilizzabile e riciclabile; 
              c) della progettazione dei prodotti volta a  ridurre  i
          loro impatti ambientali; 
              d) di progettazione dei prodotti volta  a  diminuire  o
          eliminare i rifiuti durante la produzione e  il  successivo
          utilizzo dei prodotti, assicurando che  il  recupero  e  lo
          smaltimento  dei  prodotti  che  sono   diventati   rifiuti
          avvengano in conformita' ai criteri di  cui  agli  articoli
          177 e 179; 
              e) volti a favorire  e  incoraggiare  lo  sviluppo,  la
          produzione e  la  commercializzazione  di  prodotti  adatti
          all'uso multiplo, tecnicamente durevoli, e che, dopo essere
          diventati rifiuti, sono adatti ad un  recupero  adeguato  e
          sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente. 
              2.  La  responsabilita'  estesa  del   produttore   del
          prodotto e'  applicabile  fatta  salva  la  responsabilita'
          della gestione dei rifiuti di cui all'articolo  188,  comma
          1, e fatta  salva  la  legislazione  esistente  concernente
          flussi di rifiuti e prodotti specifici. 
              3. I decreti  di  cui  al  comma  1  possono  prevedere
          altresi' che i  costi  della  gestione  dei  rifiuti  siano
          sostenuti parzialmente o  interamente  dal  produttore  del
          prodotto causa dei rifiuti.  Nel  caso  il  produttore  del
          prodotto  partecipi  parzialmente,  il   distributore   del
          prodotto  concorre  per  la  differenza   fino   all'intera
          copertura di tali costi. 
              4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica." 
              "Art. 179. (Criteri di  priorita'  nella  gestione  dei
          rifiuti) 
              1. La gestione dei rifiuti avviene nel  rispetto  della
          seguente gerarchia: 
              a) prevenzione; 
              b) preparazione per il riutilizzo; 
              c) riciclaggio; 
              d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero  di
          energia; 
              e) smaltimento. 
              2. La gerarchia stabilisce, in generale, un  ordine  di
          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione
          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le
          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,
          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,
          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'
          economica. 
              3. Con riferimento  a  singoli  flussi  di  rifiuti  e'
          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di
          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia  giustificato,
          nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilita',
          in base ad una specifica analisi degli impatti  complessivi
          della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto
          il profilo ambientale e sanitario, in termini di  ciclo  di
          vita, che  sotto  il  profilo  sociale  ed  economico,  ivi
          compresi la fattibilita'  tecnica  e  la  protezione  delle
          risorse. 
              4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministro della  salute,  possono  essere  individuate,  con
          riferimento a  singoli  flussi  di  rifiuti  specifici,  le
          opzioni che garantiscono, in conformita' a quanto stabilito
          dai commi da 1 a 3, il  miglior  risultato  in  termini  di
          protezione della salute umana e dell'ambiente. 
              5.    Le    pubbliche    amministrazioni    perseguono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del
          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare
          mediante: 
              a) la promozione dello sviluppo di  tecnologie  pulite,
          che  permettano  un  uso  piu'  razionale  e  un   maggiore
          risparmio di risorse naturali; 
              b)  la  promozione  della  messa  a  punto  tecnica   e
          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo
          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per
          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,
          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
          rischi di inquinamento; 
              c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate
          per l'eliminazione di  sostanze  pericolose  contenute  nei
          rifiuti al fine di favorirne il recupero; 
              d) la  determinazione  di  condizioni  di  appalto  che
          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e
          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con
          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il
          mercato dei materiali medesimi; 
              e)  l'impiego  dei  rifiuti  per   la   produzione   di
          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,
          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre
          energia. 
              6. Nel rispetto della  gerarchia  del  trattamento  dei
          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante
          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni
          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con
          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di
          energia. 
              7. Le pubbliche  amministrazioni  promuovono  l'analisi
          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie
          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite
          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la
          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti
          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza
          pubblica, e di altre misure necessarie. 
              8.  Le  Amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica." 
              "Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti) 
              1.  Al  fine  di  promuovere  in  via  prioritaria   la
          prevenzione  e  la  riduzione  della  produzione  e   della
          nocivita' dei rifiuti, le iniziative  di  cui  all'articolo
          179 riguardano in particolare: 
              a) la promozione di strumenti  economici,  eco-bilanci,
          sistemi  di  certificazione  ambientale,   utilizzo   delle
          migliori tecniche disponibili, analisi del  ciclo  di  vita
          dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione
          dei consumatori, l'uso di sistemi di qualita',  nonche'  lo
          sviluppo del sistema di marchio  ecologico  ai  fini  della
          corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto
          sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita  del  prodotto
          medesimo; 
              b) la previsione di clausole di bandi di gara o lettere
          d'invito che  valorizzino  le  capacita'  e  le  competenze
          tecniche in materia  di  prevenzione  della  produzione  di
          rifiuti; 
              c) la promozione di accordi e contratti di programma  o
          protocolli d'intesa  anche  sperimentali  finalizzati  alla
          prevenzione ed  alla  riduzione  della  quantita'  e  della
          pericolosita' dei rifiuti; 
              d). 
              1-bis. Il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare adotta entro il 31 dicembre  2012,  a
          norma degli articoli 177, 178, 178-bis e 179, un  programma
          nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabora indicazioni
          affinche'  tale  programma  sia  integrato  nei  piani   di
          gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199.  In  caso  di
          integrazione  nel  piano  di  gestione,  sono   chiaramente
          identificate le misure di prevenzione dei rifiuti. Entro il
          31  dicembre  di  ogni  anno,  a  decorrere  dal  2013,  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare   presenta   alle   Camere   una   relazione   recante
          l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione  dei
          rifiuti e  contenente  anche  l'indicazione  dei  risultati
          raggiunti  e  delle  eventuali  criticita'  registrate  nel
          perseguimento degli obiettivi di prevenzione dei rifiuti. 
              1-ter. I programmi di cui al comma  1-bis  fissano  gli
          obiettivi di prevenzione. Il Ministero descrive  le  misure
          di prevenzione esistenti e valuta l'utilita'  degli  esempi
          di misure di cui all'allegato L o di altre misure adeguate. 
              1-quater. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare individua gli  appropriati  specifici
          parametri qualitativi  o  quantitativi  per  le  misure  di
          prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare
          i progressi  realizzati  nell'attuazione  delle  misure  di
          prevenzione  e  puo'  stabilire   specifici   traguardi   e
          indicatori qualitativi o quantitativi. 
              1-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare  assicura  la  disponibilita'  di
          informazioni  sulle  migliori  pratiche   in   materia   di
          prevenzione dei rifiuti e, se del caso, elabora linee guida
          per assistere le regioni nella preparazione  dei  programmi
          di cui all'articolo 199, comma 3, lett. r). 
              1-sexies.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
          agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica." 
              "Art. 180-bis. (Riutilizzo di prodotti  e  preparazione
          per il riutilizzo dei rifiuti) 
              1.    Le    pubbliche    amministrazioni    promuovono,
          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative
          dirette  a  favorire  il  riutilizzo  dei  prodotti  e   la
          preparazione per il riutilizzo dei rifiuti. Tali iniziative
          possono consistere anche in: 
              a) uso di strumenti economici; 
              b)  misure  logistiche,  come  la  costituzione  ed  il
          sostegno    di    centri    e    reti    accreditati     di
          riparazione/riutilizzo; 
              c) adozione, nell'ambito delle procedure di affidamento
          dei contratti pubblici, di idonei criteri, ai  sensi  dell'
          articolo 83, comma 1, lettera e), del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, e previsione  delle  condizioni  di
          cui agli articoli  68,  comma  3,  lettera  b),  e  69  del
          medesimo decreto; a tale fine il Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare  adotta  entro  sei
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione i decreti attuativi di cui all' articolo 2 del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare in data 11 aprile 2008, pubblicato nella G.U.  n.  107
          dell'8 maggio 2008; 
              d) definizione di obiettivi quantitativi; 
              e) misure educative; 
              f) promozione di accordi di programma. 
              2. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero dello sviluppo economico, sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281,  sono  adottate  le  ulteriori  misure
          necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti  e  la
          preparazione  dei  rifiuti   per   il   riutilizzo,   anche
          attraverso l'introduzione della responsabilita' estesa  del
          produttore  del  prodotto.  Con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'  articolo
          8 del decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  da
          adottarsi entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione,  sono  definite  le  modalita'
          operative per la costituzione e il  sostegno  di  centri  e
          reti accreditati di cui al comma 1, lett. b), ivi  compresa
          la definizione di procedure autorizzative semplificate e di
          un  catalogo  esemplificativo  di  prodotti  e  rifiuti  di
          prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente,  a
          riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo. 
              3.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica." 
              "Art. 181. (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) 
              1.  Al  fine  di  promuovere  il  riciclaggio  di  alta
          qualita' e di soddisfare i  necessari  criteri  qualitativi
          per i diversi settori del  riciclaggio,  sulla  base  delle
          indicazioni fornite dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i
          criteri con i quali i comuni  provvedono  a  realizzare  la
          raccolta differenziata in  conformita'  a  quanto  previsto
          dall'articolo  205.  Le  autorita'  competenti  realizzano,
          altresi', entro il 2015 la  raccolta  differenziata  almeno
          per la carta, metalli, plastica e vetro, e  ove  possibile,
          per il legno, nonche' adottano  le  misure  necessarie  per
          conseguire i seguenti obiettivi: 
              a) entro il 2020, la preparazione per il  riutilizzo  e
          il  riciclaggio  di  rifiuti  quali,  come  minimo,  carta,
          metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici,
          e possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali
          flussi di rifiuti sono simili  a  quelli  domestici,  sara'
          aumentata complessivamente almeno  al  50%  in  termini  di
          peso; 
              b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo,  il
          riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,  incluse
          operazioni di colmatazione  che  utilizzano  i  rifiuti  in
          sostituzione di altri materiali, di rifiuti da  costruzione
          e demolizione non pericolosi,  escluso  il  materiale  allo
          stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco  dei
          rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in  termini
          di peso. 
              2. Fino alla definizione, da  parte  della  Commissione
          europea, delle modalita'  di  attuazione  e  calcolo  degli
          obiettivi di cui al comma 1,  il  Ministero  dell'ambiente,
          della tutela  del  territorio  e  del  mare  puo'  adottare
          decreti che determinino tali modalita'. 
              3. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero dello sviluppo economico, sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, sono adottate misure per promuovere il
          recupero dei rifiuti in conformita' ai criteri di priorita'
          di cui all' articolo 179  e  alle  modalita'  di  cui  all'
          articolo 177, comma 4, nonche' misure intese  a  promuovere
          il riciclaggio di alta qualita', privilegiando la  raccolta
          differenziata,  eventualmente  anche   monomateriale,   dei
          rifiuti. 
              4. Per facilitare o migliorare il recupero,  i  rifiuti
          sono raccolti separatamente, laddove cio' sia  realizzabile
          dal punto di vista tecnico, economico e ambientale,  e  non
          sono miscelati con altri rifiuti o altri  materiali  aventi
          proprieta' diverse. 
              5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto  di
          raccolta  differenziata  destinati  al  riciclaggio  ed  al
          recupero e'  sempre  ammessa  la  libera  circolazione  sul
          territorio nazionale tramite enti o imprese iscritti  nelle
          apposite categorie dell'Albo nazionale  gestori  ambientali
          ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il
          piu' possibile il loro recupero privilegiando il  principio
          di prossimita' agli impianti di recupero. 
              6.  Al  fine  di  favorire  l'educazione  ambientale  e
          contribuire alla  raccolta  differenziata  dei  rifiuti,  i
          sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli
          istituti   scolastici   sono   esentati   dall'obbligo   di
          autorizzazione in quanto presentano rischi  non  elevati  e
          non sono gestiti su base professionale. 
              7.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono   agli
          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica.".