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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 46

Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (14G00058)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/2015)
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vigente al 04/07/2015
Testo in vigore dal: 11-4-2014
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
  Vista la direttiva 2010/75/UE relativa alla  emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  100,  recante
attuazione  delle  direttive   78/176/CEE,   82/883/CEE,   83/29/CEE,
89/428/CEE  in  materia  di  inquinamento   provocato   dai   rifiuti
dell'industria del biossido di titanio; 
  Visto il decreto  legislativo  11  maggio  2005,  n.  133,  recante
attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento  di
rifiuti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.
157, recante regolamento di esecuzione del regolamento  (CE)  n.  166
del 2006  relativo  all'istituzione  di  un  registro  europeo  delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e  che  modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'; 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 1995,  n.  96,  recante  interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
delle acque usate  e  degli  impianti  igienico-sanitari  nei  centri
storici  e  nelle  isole  dei  comuni  di  Venezia  e  di   Chioggia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 6 febbraio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico
e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  le  lettere  i-quater),  i-quinquies)   e   i-sexies),   sono
sostituite dalle seguenti: 
      "i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente,  in  cui
sono svolte una o piu'  attivita'  elencate  all'allegato  VIII  alla
Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra  attivita'  accessoria,  che  sia
tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel  luogo  suddetto  e
possa influire sulle emissioni e  sull'inquinamento.  E'  considerata
accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore; 
      i-quinquies)     'installazione     esistente':     ai     fini
dell'applicazione  del  Titolo  III-bis  alla   Parte   Seconda   una
installazione  che,  al  6  gennaio  2013,  ha  ottenuto   tutte   le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento
positivo di compatibilita' ambientale o per la quale,  a  tale  data,
sono state presentate richieste complete per tutte le  autorizzazioni
ambientali necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa
entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti
si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA'  se  in  esse  non  si
svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128; 
      i-sexies) 'nuova  installazione':  una  installazione  che  non
ricade nella definizione di installazione esistente"; 
    b) alla lettera l-bis) le parole: "e'  sostanziale  una  modifica
che dia luogo ad un incremento  del  valore"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' sostanziale  una  modifica  all'installazione  che  dia
luogo ad un incremento del valore"; 
    c) la lettera l-ter) e' sostituita dalla seguente: 
      "l-ter)   migliori   tecniche   disponibili   (best   available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo  di
attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di  emissione  e  delle  altre  condizioni  di
autorizzazione  intesi  ad  evitare  oppure,  ove  cio'   si   riveli
impossibile, a ridurre in modo  generale  le  emissioni  e  l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare  degli  elementi  di
cui all'allegato XI. Si intende per: 
        1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
        2) disponibili: le tecniche sviluppate su una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
        3) migliori:  le  tecniche  piu'  efficaci  per  ottenere  un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
    d) dopo la lettera l-ter) sono inserite le seguenti: 
      "l-ter.1)  'documento  di  riferimento  sulle  BAT'  o  'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
      l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo
quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva
2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   di
emissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   il
monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
      l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
in condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnica
disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimento
specifiche; 
      l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una  tecnica  innovativa   per
un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
assicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nel
suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambiente
e  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecniche
disponibili esistenti;"; 
    e) la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      "o-bis) autorizzazione integrata ambientale:  il  provvedimento
che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle
di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a
determinate condizioni che devono garantire che  l'installazione  sia
conforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'
installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  una
installazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  a
livello istruttorio;"; 
    f) alla lettera p) le parole: " il  rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti;"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del
provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;"; 
    g) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      "r-bis) gestore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o
l'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinante
sull'esercizio tecnico dei medesimi;"; 
    h) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti: 
      "v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di
qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  di
effettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  al
momento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gli
usi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lo
stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acque
sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazione
del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanze
pericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativa
che soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possono
essere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nella
redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  linee
guida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
      v-ter) 'acque sotterranee': acque  sotterranee  quali  definite
all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
      v-quater) 'suolo': lo strato  piu'  superficiale  della  crosta
terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,
l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    come
precedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gli
abitati e le opere infrastrutturali; 
      v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le  azioni,  ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  delle
relazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verifica
dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
della    gestione    ambientale    dell'installazione,     intraprese
dall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  e
promuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  parte
delle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impatto
ambientale di queste ultime; 
      v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo  2,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
marzo 1993, n. 587; 
      v-septies)  'combustibile':  qualsiasi   materia   combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta
per utilizzare l'energia liberata dal processo; 
      v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze  o  miscele,  come
definite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.
Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ee)."; 
    i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda  si  applicano
inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  e
di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.". 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  e,  in
particolare, gli articoli 1, 2 e 3; 
  Vista la direttiva 2010/75/UE relativa alla  emissioni  industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento); 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  100,  recante
attuazione  delle  direttive   78/176/CEE,   82/883/CEE,   83/29/CEE,
89/428/CEE  in  materia  di  inquinamento   provocato   dai   rifiuti
dell'industria del biossido di titanio; 
  Visto il decreto  legislativo  11  maggio  2005,  n.  133,  recante
attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento  di
rifiuti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n.
157, recante regolamento di esecuzione del regolamento  (CE)  n.  166
del 2006  relativo  all'istituzione  di  un  registro  europeo  delle
emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e  che  modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita'; 
  Visto il decreto-legge 29 marzo 1995,  n.  96,  recante  interventi
urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento
delle acque usate  e  degli  impianti  igienico-sanitari  nei  centri
storici  e  nelle  isole  dei  comuni  di  Venezia  e  di   Chioggia,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 6 febbraio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  della  giustizia,
dell'economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico
e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a)  le  lettere  i-quater),  i-quinquies)   e   i-sexies),   sono
sostituite dalle seguenti: 
      "i-quater) 'installazione': unita' tecnica permanente,  in  cui
sono svolte una o piu'  attivita'  elencate  all'allegato  VIII  alla
Parte  Seconda  e  qualsiasi  altra  attivita'  accessoria,  che  sia
tecnicamente connessa con le attivita' svolte nel  luogo  suddetto  e
possa influire sulle emissioni e  sull'inquinamento.  E'  considerata
accessoria l'attivita' tecnicamente connessa anche quando condotta da
diverso gestore; 
      i-quinquies)     'installazione     esistente':     ai     fini
dell'applicazione  del  Titolo  III-bis  alla   Parte   Seconda   una
installazione  che,  al  6  gennaio  2013,  ha  ottenuto   tutte   le
autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento
positivo di compatibilita' ambientale o per la quale,  a  tale  data,
sono state presentate richieste complete per tutte le  autorizzazioni
ambientali necessarie per il suo esercizio,  a  condizione  che  essa
entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti
si qualificano come 'non gia' soggette ad AIA'  se  in  esse  non  si
svolgono  attivita'  gia'   ricomprese   nelle   categorie   di   cui
all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128; 
      i-sexies) 'nuova  installazione':  una  installazione  che  non
ricade nella definizione di installazione esistente"; 
    b) alla lettera l-bis) le parole: "e'  sostanziale  una  modifica
che dia luogo ad un incremento  del  valore"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e' sostanziale  una  modifica  all'installazione  che  dia
luogo ad un incremento del valore"; 
    c) la lettera l-ter) e' sostituita dalla seguente: 
      "l-ter)   migliori   tecniche   disponibili   (best   available
techniques - BAT): la piu' efficiente e avanzata fase di sviluppo  di
attivita'  e  relativi  metodi  di  esercizio  indicanti  l'idoneita'
pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la
base dei valori limite di  emissione  e  delle  altre  condizioni  di
autorizzazione  intesi  ad  evitare  oppure,  ove  cio'   si   riveli
impossibile, a ridurre in modo  generale  le  emissioni  e  l'impatto
sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche
disponibili, occorre tenere conto in particolare  degli  elementi  di
cui all'allegato XI. Si intende per: 
        1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia  le  modalita'  di
progettazione,  costruzione,  manutenzione,  esercizio   e   chiusura
dell'impianto; 
        2) disponibili: le tecniche sviluppate su una  scala  che  ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
idonee nell'ambito del relativo comparto  industriale,  prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in  ambito  nazionale,  purche'  il
gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli; 
        3) migliori:  le  tecniche  piu'  efficaci  per  ottenere  un
elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; 
    d) dopo la lettera l-ter) sono inserite le seguenti: 
      "l-ter.1)  'documento  di  riferimento  sulle  BAT'  o  'BREF':
documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE ; 
      l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo
quanto specificato all'articolo  13,  paragrafo  5,  della  direttiva
2010/75/UE,  e  pubblicato  in  italiano  nella  Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le parti di un  BREF  riguardanti  le
conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione,
le  informazioni  per  valutarne  l'applicabilita',  i   livelli   di
emissione  associati   alle   migliori   tecniche   disponibili,   il
monitoraggio associato, i livelli di  consumo  associati  e,  se  del
caso, le pertinenti misure di bonifica del sito; 
      l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche
disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti
in condizioni di esercizio normali utilizzando una  migliore  tecnica
disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come
indicato nelle conclusioni sulle  BAT,  espressi  come  media  in  un
determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di  riferimento
specifiche; 
      l-ter.5)  'tecnica  emergente':  una  tecnica  innovativa   per
un'attivita' industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe
assicurare un piu' elevato livello di  protezione  dell'ambiente  nel
suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione  dell'ambiente
e  maggiori  risparmi  di  spesa  rispetto  alle  migliori   tecniche
disponibili esistenti;"; 
    e) la lettera o-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      "o-bis) autorizzazione integrata ambientale:  il  provvedimento
che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra  quelle
di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o  di  parte  di  essa  a
determinate condizioni che devono garantire che  l'installazione  sia
conforme  ai  requisiti  di   cui   al   Titolo   III-bis   ai   fini
dell'individuazione delle  soluzioni  piu'  idonee  al  perseguimento
degli  obiettivi  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  lettera   c).
Un'autorizzazione integrata ambientale puo' valere  per  una  o  piu'
installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito
e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di  una
installazione  siano  gestite  da  gestori  differenti,  le  relative
autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate  a
livello istruttorio;"; 
    f) alla lettera p) le parole: " il  rilascio  dell'autorizzazione
integrata ambientale, nel caso di impianti;"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del
provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;"; 
    g) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente: 
      "r-bis) gestore:  qualsiasi  persona  fisica  o  giuridica  che
detiene o gestisce, nella sua totalita' o in parte, l'installazione o
l'impianto oppure che dispone di  un  potere  economico  determinante
sull'esercizio tecnico dei medesimi;"; 
    h) dopo la lettera v) sono aggiunte le seguenti: 
      "v-bis) 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di
qualita' del suolo e delle acque sotterranee,  con  riferimento  alla
presenza di sostanze pericolose pertinenti,  necessarie  al  fine  di
effettuare un raffronto in  termini  quantitativi  con  lo  stato  al
momento   della   cessazione   definitiva   delle   attivita'.   Tali
informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e,  se  possibile,  gli
usi  passati  del  sito,  nonche',  se  disponibili,  le  misurazioni
effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne  illustrino  lo
stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa,
relative a nuove misurazioni  effettuate  sul  suolo  e  sulle  acque
sotterranee tenendo conto della possibilita'  di  una  contaminazione
del  suolo  e  delle  acque  sotterranee  da  parte  delle   sostanze
pericolose   usate,   prodotte   o   rilasciate    dall'installazione
interessata. Le informazioni definite in virtu'  di  altra  normativa
che soddisfano i requisiti  di  cui  alla  presente  lettera  possono
essere incluse  o  allegate  alla  relazione  di  riferimento.  Nella
redazione della relazione di riferimento si terra' conto delle  linee
guida  eventualmente  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE; 
      v-ter) 'acque sotterranee': acque  sotterranee  quali  definite
all'articolo 74, comma 1, lettera l); 
      v-quater) 'suolo': lo strato  piu'  superficiale  della  crosta
terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo
e' costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e
organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte  Terza,
l'accezione   del   termine   comprende,   oltre   al   suolo    come
precedentemente definito, anche il  territorio,  il  sottosuolo,  gli
abitati e le opere infrastrutturali; 
      v-quinquies)  'ispezione  ambientale':  tutte  le  azioni,  ivi
compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli  delle
relazioni  interne   e   dei   documenti   di   follow-up,   verifica
dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza
della    gestione    ambientale    dell'installazione,     intraprese
dall'autorita' competente o per suo conto al  fine  di  verificare  e
promuovere il rispetto delle condizioni di  autorizzazione  da  parte
delle installazioni,  nonche',  se  del  caso,  monitorare  l'impatto
ambientale di queste ultime; 
      v-sexies) 'pollame': il pollame quale definito all'articolo  2,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  3
marzo 1993, n. 587; 
      v-septies)  'combustibile':  qualsiasi   materia   combustibile
solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta
per utilizzare l'energia liberata dal processo; 
      v-octies) 'sostanze pericolose': le sostanze  o  miscele,  come
definite all'articolo 2,  punti  7  e  8,  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16  dicembre
2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del  medesimo  regolamento.
Ai  fini  della  Parte  Terza  si  applica  la  definizione  di   cui
all'articolo 74, comma 2, lettera ee)."; 
    i) all'articolo 5, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Ai fini del della presente Parte Seconda  si  applicano
inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei  rifiuti'  e
di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e
c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.".