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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 44

Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. (14G00056)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/2022)
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vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 9-4-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'articolo 12, contenente principi  e  criteri  direttivi
per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;»; 
  b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
  «i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav):  l'Oicr
aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a  capitale
variabile con sede legale e direzione generale in Italia  avente  per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio  raccolto
mediante l'offerta di proprie azioni;»; 
  c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni  a  capitale  fisso
con sede legale e direzione generale in  Italia  avente  per  oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
l'offerta  di  proprie  azioni  e  di  altri   strumenti   finanziari
partecipativi;»; 
  d) le lettere da j) a m-sexies) sono sostituite dalle seguenti: 
  « j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma  di
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e  gestito  da  un
gestore; 
  k) 'Organismo di investimento  collettivo  del  risparmio'  (Oicr):
l'organismo istituito per la prestazione  del  servizio  di  gestione
collettiva del risparmio, il  cui  patrimonio  e'  raccolto  tra  una
pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o
azioni, gestito  in  monte  nell'interesse  degli  investitori  e  in
autonomia dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una
politica di investimento predeterminata; 
  k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di
chiedere il rimborso delle quote o azioni  a  valere  sul  patrimonio
dello stesso, secondo le modalita' e con la  frequenza  previste  dal
regolamento,  dallo  statuto   e   dalla   documentazione   d'offerta
dell'Oicr; 
  k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le  Sicav  e  le
Sicaf; 
  m)  'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
italiani' (OICVM italiani): il fondo  comune  di  investimento  e  la
Sicav  rientranti  nell'ambito  di   applicazione   della   direttiva
2009/65/CE; 
  m-bis) 'Organismi di investimento collettivo  in  valori  mobiliari
UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva  2009/65/CE,  costituiti  in  uno  Stato  dell'UE   diverso
dall'Italia; 
  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo  comune
di investimento, la  Sicav  e  la  Sicaf  rientranti  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2011/61/UE; 
  m-quater)'FIA  italiano  riservato':  il  FIA   italiano   la   cui
partecipazione  e'  riservata  a  investitori  professionali  e  alle
categorie  di  investitori  individuate  dal   regolamento   di   cui
all'articolo 39; 
  m-quinquies) 'Oicr alternativi UE (FIA UE)':  gli  Oicr  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
  m-sexies)  'Oicr  alternativi  non  UE  (FIA  non  UE)':  gli  Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione  della  direttiva  2011/61/UE,
costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»; 
  e) dopo la lettera m-sexies) sono inserite le seguenti: 
  «m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA):  l'Oicr
rientrante  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013; 
  m-octies) 'fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale'  (EuSEF);
l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
346/2013; 
  m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe  le  proprie  attivita'
totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'  Oicrfeeder
investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; 
  m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai
sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
  m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli  investitori  che  non
sono investitori professionali;»; 
  f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
  «n)  'gestione  collettiva  del  risparmio':  il  servizio  che  si
realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;»; 
  g) le lettere da o-bis) a r) sono sostituite dalle seguenti: 
  «o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi
della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso  dall'Italia,
che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; 
  p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi
della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso  dall'Italia,
che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
  q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'  autorizzata
ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato  non
appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione  di  uno  o
piu' FIA; 
  q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che  gestiscono
direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA
UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF. 
  q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel  paese  di
origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; 
  q-quater) 'depositario  dell'Oicr  master  o  dell'Oicrfeeder':  il
depositario dell'Oicr master o dell'Oicr  feeder  ovvero,  se  l'Oicr
master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato
nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; 
  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di
investimento, le azioni di  Sicav  e  le  azioni  e  altri  strumenti
finanziari partecipativi di Sicaf; 
  r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le  imprese  di  investimento
comunitarie con succursale in  Italia,  le  imprese  di  investimento
extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione UE  con  succursale
in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i
GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in  Italia,  nonche'
gli   intermediari   finanziari   iscritti    nell'elenco    previsto
dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche  italiane,  le
banche  comunitarie  con   succursale   in   Italia   e   le   banche
extracomunitarie,  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o  delle
attivita' di investimento;»; 
  h)  alla  lettera  r-bis)  le   parole:   «societa'   di   gestione
armonizzata» sono sostituite dalle seguenti:  «societa'  di  gestione
UE». 
  2. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n.  58,  la  parola:  «Isvap»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«IVASS». 
  3. Dopo l'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-quinquies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE)  n.  345/2013,  relativo  ai
fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE)
n. 346/2013, relativo ai fondi europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF). - 1. La Banca d'Italia e la Consob,  secondo  le  rispettive
attribuzioni  e  le  finalita'  indicate  dall'articolo  5,  sono  le
autorita' nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia  e  la
Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di
esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. 
  2. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  registra  e  cancella  i
gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'articolo  14  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 15 del regolamento  (UE)
n. 346/2013. Tali gestori  sono  iscritti  in  una  sezione  distinta
dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto  dalla  Banca  d'Italia.  Si
applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e  la  relativa
disciplina di attuazione in quanto  compatibile  con  il  regolamento
(UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013. 
  3. La Banca d'Italia  e'  l'autorita'  competente  a  ricevere  dai
gestori italiani di EuVECA e di  EuSEF  la  comunicazione  prescritta
dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo  16
del  regolamento  (UE)  n.   346/2013.   Essa   riceve   inoltre   la
comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio  per
lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. 
  4. La Consob effettua le notifiche previste  dall'articolo  16  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento  (UE)
n. 346/2013 nei confronti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di  EuSEF  registrati  ai
sensi del comma 2  intendono  commercializzare  i  relativi  Oicr  in
conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi. 
  5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti  in  uno  Stato  membro
diverso  dall'Italia  che  soddisfano  i   requisiti   previsti   nei
regolamenti  (UE)  n.  345/2013  e  n.  346/2013  e   che   intendono
commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti  effettuano,
per il tramite della competente autorita' dello Stato  d'origine,  la
notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013
e dall'articolo 17  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013,  una  volta
ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti.  La  Consob
e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica. 
  6. Nel caso di superamento della  soglia  di  cui  all'articolo  3,
paragrafo 2, lettera  b),  della  direttiva  2011/61/UE,  ai  gestori
indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il
gestore  dal  presente   decreto   legislativo   e   dalle   relative
disposizioni di attuazione. In  tale  ipotesi,  la  denominazione  di
EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto  dai  suddetti
regolamenti dell'UE. 
  7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo  nonche'  dei
regolamenti indicati al comma  1,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dispongono,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le   finalita'
dell'articolo 5, dei poteri  loro  attribuiti  dal  presente  decreto
legislativo.». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/61/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi  di  investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e  2009/65/CE  e  i
regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'articolo 12, contenente principi  e  criteri  direttivi
per l'attuazione della direttiva 2011/61/UE; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Vista la legge 23 marzo 1983, n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche alla parte I del decreto legislativo 
                       24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  «d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;»; 
  b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
  «i) 'societa' di investimento a capitale variabile'(Sicav):  l'Oicr
aperto  costituito  in  forma  di  societa'  per  azioni  a  capitale
variabile con sede legale e direzione generale in Italia  avente  per
oggetto esclusivo l'investimento collettivo del  patrimonio  raccolto
mediante l'offerta di proprie azioni;»; 
  c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: 
  «i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr
chiuso costituito in forma di societa' per azioni  a  capitale  fisso
con sede legale e direzione generale in  Italia  avente  per  oggetto
esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto  mediante
l'offerta  di  proprie  azioni  e  di  altri   strumenti   finanziari
partecipativi;»; 
  d) le lettere da j) a m-sexies) sono sostituite dalle seguenti: 
  « j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma  di
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e  gestito  da  un
gestore; 
  k) 'Organismo di investimento  collettivo  del  risparmio'  (Oicr):
l'organismo istituito per la prestazione  del  servizio  di  gestione
collettiva del risparmio, il  cui  patrimonio  e'  raccolto  tra  una
pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o
azioni, gestito  in  monte  nell'interesse  degli  investitori  e  in
autonomia dai medesimi nonche'  investito  in  strumenti  finanziari,
crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una
politica di investimento predeterminata; 
  k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di
chiedere il rimborso delle quote o azioni  a  valere  sul  patrimonio
dello stesso, secondo le modalita' e con la  frequenza  previste  dal
regolamento,  dallo  statuto   e   dalla   documentazione   d'offerta
dell'Oicr; 
  k-ter)'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; 
  l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le  Sicav  e  le
Sicaf; 
  m)  'Organismi  di  investimento  collettivo  in  valori  mobiliari
italiani' (OICVM italiani): il fondo  comune  di  investimento  e  la
Sicav  rientranti  nell'ambito  di   applicazione   della   direttiva
2009/65/CE; 
  m-bis) 'Organismi di investimento collettivo  in  valori  mobiliari
UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva  2009/65/CE,  costituiti  in  uno  Stato  dell'UE   diverso
dall'Italia; 
  m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo  comune
di investimento, la  Sicav  e  la  Sicaf  rientranti  nell'ambito  di
applicazione della direttiva 2011/61/UE; 
  m-quater)'FIA  italiano  riservato':  il  FIA   italiano   la   cui
partecipazione  e'  riservata  a  investitori  professionali  e  alle
categorie  di  investitori  individuate  dal   regolamento   di   cui
all'articolo 39; 
  m-quinquies) 'Oicr alternativi UE (FIA UE)':  gli  Oicr  rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in
uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; 
  m-sexies)  'Oicr  alternativi  non  UE  (FIA  non  UE)':  gli  Oicr
rientranti nell'ambito di applicazione  della  direttiva  2011/61/UE,
costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;»; 
  e) dopo la lettera m-sexies) sono inserite le seguenti: 
  «m-septies)'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA):  l'Oicr
rientrante  nell'ambito  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013; 
  m-octies) 'fondo  europeo  per  l'imprenditoria  sociale'  (EuSEF);
l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n.
346/2013; 
  m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe  le  proprie  attivita'
totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; 
  m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale  uno  o  piu'  Oicrfeeder
investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; 
  m-undecies) 'investitori professionali': i clienti professionali ai
sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; 
  m-duodecies) 'investitori al dettaglio': gli  investitori  che  non
sono investitori professionali;»; 
  f) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
  «n)  'gestione  collettiva  del  risparmio':  il  servizio  che  si
realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;»; 
  g) le lettere da o-bis) a r) sono sostituite dalle seguenti: 
  «o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi
della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso  dall'Italia,
che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; 
  p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi
della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso  dall'Italia,
che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; 
  q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa'  autorizzata
ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato  non
appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione  di  uno  o
piu' FIA; 
  q-bis) 'gestore': la Sgr,  la  Sicav  e  la  Sicaf  che  gestiscono
direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA
UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF. 
  q-ter)'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel  paese  di
origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; 
  q-quater) 'depositario  dell'Oicr  master  o  dell'Oicrfeeder':  il
depositario dell'Oicr master o dell'Oicr  feeder  ovvero,  se  l'Oicr
master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato
nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; 
  q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di
investimento, le azioni di  Sicav  e  le  azioni  e  altri  strumenti
finanziari partecipativi di Sicaf; 
  r)  'soggetti  abilitati':  le  Sim,  le  imprese  di  investimento
comunitarie con succursale in  Italia,  le  imprese  di  investimento
extracomunitarie, le Sgr, le societa' di gestione UE  con  succursale
in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i
GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in  Italia,  nonche'
gli   intermediari   finanziari   iscritti    nell'elenco    previsto
dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche  italiane,  le
banche  comunitarie  con   succursale   in   Italia   e   le   banche
extracomunitarie,  autorizzate  all'esercizio  dei  servizi  o  delle
attivita' di investimento;»; 
  h)  alla  lettera  r-bis)  le   parole:   «societa'   di   gestione
armonizzata» sono sostituite dalle seguenti:  «societa'  di  gestione
UE». 
  2. All'articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n.  58,  la  parola:  «Isvap»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«IVASS». 
  3. Dopo l'articolo 4-quater del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, e' inserito il seguente: 
  «Art.  4-quinquies  (Individuazione   delle   autorita'   nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE)  n.  345/2013,  relativo  ai
fondi europei per il venture capital (EuVECA), e del regolamento (UE)
n. 346/2013, relativo ai fondi europei  per  l'imprenditoria  sociale
(EuSEF). - 1. La Banca d'Italia e la Consob,  secondo  le  rispettive
attribuzioni  e  le  finalita'  indicate  dall'articolo  5,  sono  le
autorita' nazionali competenti  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
345/2013 e del regolamento (UE) n. 346/2013. La Banca d'Italia  e  la
Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di
esse e' competente a ricevere ai sensi del presente articolo. 
  2. La Banca d'Italia, sentita la  Consob,  registra  e  cancella  i
gestori italiani di EuVECA e di EuSEF ai sensi dell'articolo  14  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dell'articolo 15 del regolamento  (UE)
n. 346/2013. Tali gestori  sono  iscritti  in  una  sezione  distinta
dell'albo di cui all'articolo 35, tenuto  dalla  Banca  d'Italia.  Si
applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-undecies e  la  relativa
disciplina di attuazione in quanto  compatibile  con  il  regolamento
(UE) n. 345/2013 e il regolamento (UE) n. 346/2013. 
  3. La Banca d'Italia  e'  l'autorita'  competente  a  ricevere  dai
gestori italiani di EuVECA e di  EuSEF  la  comunicazione  prescritta
dall'articolo 15 del regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo  16
del  regolamento  (UE)  n.   346/2013.   Essa   riceve   inoltre   la
comunicazione circa l'intenzione di prevedere un nuovo domicilio  per
lo stabilimento di un Oicr, prevista dall'articolo 16 del regolamento
(UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 346/2013. 
  4. La Consob effettua le notifiche previste  dall'articolo  16  del
regolamento (UE) n. 345/2013 e dall'articolo 17 del regolamento  (UE)
n. 346/2013 nei confronti  delle  autorita'  competenti  degli  Stati
membri in cui i gestori italiani di EuVECAe di  EuSEF  registrati  ai
sensi del comma 2  intendono  commercializzare  i  relativi  Oicr  in
conformita' con la disciplina dei regolamenti stessi. 
  5. I gestori di EuVECA o di EuSEF stabiliti  in  uno  Stato  membro
diverso  dall'Italia  che  soddisfano  i   requisiti   previsti   nei
regolamenti  (UE)  n.  345/2013  e  n.  346/2013  e   che   intendono
commercializzare in Italia gli Oicr dagli stessi gestiti  effettuano,
per il tramite della competente autorita' dello Stato  d'origine,  la
notifica prescritta dall'articolo 16 del regolamento (UE) n. 345/2013
e dall'articolo 17  del  regolamento  (UE)  n.  346/2013,  una  volta
ottenuta la registrazione ai sensi di citati regolamenti.  La  Consob
e' l'autorita' competente a ricevere tale notifica. 
  6. Nel caso di superamento della  soglia  di  cui  all'articolo  3,
paragrafo 2, lettera  b),  della  direttiva  2011/61/UE,  ai  gestori
indicati dai commi 2 e 5 si applicano le disposizioni previste per il
gestore  dal  presente   decreto   legislativo   e   dalle   relative
disposizioni di attuazione. In  tale  ipotesi,  la  denominazione  di
EuVECA o EuSEF puo' essere mantenuta solo ove previsto  dai  suddetti
regolamenti dell'UE. 
  7. Per assicurare il rispetto del  presente  articolo  nonche'  dei
regolamenti indicati al comma  1,  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob
dispongono,  secondo  le  rispettive  attribuzioni  e  le   finalita'
dell'articolo 5, dei poteri  loro  attribuiti  dal  presente  decreto
legislativo.».