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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 43

Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. (14G00054)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2014
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-3-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'Allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/38/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva  1999/62/CE,
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti  adibiti  al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 
  Vista  la  direttiva  2011/76/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  7  settembre  2011,  che   modifica   la   direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli  pesanti  adibiti
al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  7,  recante
attuazione della direttiva  2006/38/CE,  che  modifica  la  direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli  pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati; 
  Considerato che le competenti Commissioni parlamentari  del  Senato
della Repubblica non si sono espresse nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze; 
    
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, 
                     della direttiva 2011/76/UE 
 
   1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) autostrada: strada appositamente progettata  e  costruita
per il traffico motorizzato  che  non  da'  accesso  alle  proprieta'
adiacenti, la quale: 
      1) e' dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo,
di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate  mediante
una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale,
mediante altri mezzi; 
      2) non presenta intersezioni a raso con  alcuna  altra  strada,
linea ferroviaria  o  sede  tranviaria,  pista  ciclabile  o  cammino
pedonale; 
      3) e' espressamente classificata come autostrada;». 
  2. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: 
    «e) pedaggio: il  pagamento  di  una  somma  determinata  per  un
autoveicolo  sulla  base  della  distanza  percorsa  su   una   certa
infrastruttura e del tipo  di  veicolo,  comprendente  un  onere  per
l'infrastruttura o un onere per i costi esterni ovvero entrambi; 
    f) onere per l'infrastruttura: un onere riscosso per recuperare i
costi   di   costruzione,   manutenzione,   esercizio   e    sviluppo
dell'infrastruttura sostenuti;». 
  3. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: 
    « f-bis) onere  per  i  costi  esterni:  un  onere  riscosso  per
recuperare  i   costi   sostenuti   in   relazione   all'inquinamento
atmosferico dovuto al traffico o all'inquinamento acustico dovuto  al
traffico; 
    f-ter) costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico: il
costo dei danni causati dal rilascio di particelle  e  di  precursori
dell'ozono, come l'ossido di azoto e i  composti  organici  volatili,
nel corso dell'utilizzo di un veicolo; 
    f-quater) costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico: il
costo dei danni causati dal rumore emesso dai veicoli o creato  dalla
loro interazione con il manto stradale; 
    f-quinquies)  onere  medio  ponderato  per  l'infrastruttura:  le
entrate totali generate  da  un  onere  per  l'infrastruttura  in  un
determinato periodo divise per i chilometri per autoveicolo  percorsi
su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato; 
    f-sexies ) onere medio ponderato per i costi esterni: le  entrate
totali generate da un onere per i costi  esterni  in  un  determinato
periodo divise per i chilometri per autoveicolo  percorsi  su  tratti
stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato.». 
  4. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
    «h)  autoveicolo:  un  veicolo  a  motore   o   un   insieme   di
autoarticolati, adibito o usato per il trasporto su strada di merci e
che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore  a  3,5
tonnellate;». 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare l'Allegato B; 
  Vista  la  direttiva  2006/38/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva  1999/62/CE,
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti  adibiti  al
trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture; 
  Vista  la  direttiva  2011/76/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  7  settembre  2011,  che   modifica   la   direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione di autoveicoli  pesanti  adibiti
al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  7,  recante
attuazione della direttiva  2006/38/CE,  che  modifica  la  direttiva
1999/62/CE, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli  pesanti
adibiti  al  trasporto  di  merci  su  strada  per  l'uso  di  alcune
infrastrutture; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della competente Commissione parlamentare della
Camera dei deputati; 
  Considerato che le competenti Commissioni parlamentari  del  Senato
della Repubblica non si sono espresse nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto  con  i
Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze; 
    
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Attuazione dell'articolo 1, paragrafo 1, 
                     della direttiva 2011/76/UE 
 
   1. All'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    «d-bis) autostrada: strada appositamente progettata  e  costruita
per il traffico motorizzato  che  non  da'  accesso  alle  proprieta'
adiacenti, la quale: 
      1) e' dotata, salvo in punti particolari o a titolo temporaneo,
di carreggiate distinte per i due sensi di marcia, separate  mediante
una banda non destinata alla circolazione oppure, in via eccezionale,
mediante altri mezzi; 
      2) non presenta intersezioni a raso con  alcuna  altra  strada,
linea ferroviaria  o  sede  tranviaria,  pista  ciclabile  o  cammino
pedonale; 
      3) e' espressamente classificata come autostrada;». 
  2. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti: 
    «e) pedaggio: il  pagamento  di  una  somma  determinata  per  un
autoveicolo  sulla  base  della  distanza  percorsa  su   una   certa
infrastruttura e del tipo  di  veicolo,  comprendente  un  onere  per
l'infrastruttura o un onere per i costi esterni ovvero entrambi; 
    f) onere per l'infrastruttura: un onere riscosso per recuperare i
costi   di   costruzione,   manutenzione,   esercizio   e    sviluppo
dell'infrastruttura sostenuti;». 
  3. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti: 
    « f-bis) onere  per  i  costi  esterni:  un  onere  riscosso  per
recuperare  i   costi   sostenuti   in   relazione   all'inquinamento
atmosferico dovuto al traffico o all'inquinamento acustico dovuto  al
traffico; 
    f-ter) costo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico: il
costo dei danni causati dal rilascio di particelle  e  di  precursori
dell'ozono, come l'ossido di azoto e i  composti  organici  volatili,
nel corso dell'utilizzo di un veicolo; 
    f-quater) costo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico: il
costo dei danni causati dal rumore emesso dai veicoli o creato  dalla
loro interazione con il manto stradale; 
    f-quinquies)  onere  medio  ponderato  per  l'infrastruttura:  le
entrate totali generate  da  un  onere  per  l'infrastruttura  in  un
determinato periodo divise per i chilometri per autoveicolo  percorsi
su tratti stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato; 
    f-sexies ) onere medio ponderato per i costi esterni: le  entrate
totali generate da un onere per i costi  esterni  in  un  determinato
periodo divise per i chilometri per autoveicolo  percorsi  su  tratti
stradali soggetti a questo onere nel periodo considerato.». 
  4. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 7, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
    «h)  autoveicolo:  un  veicolo  a  motore   o   un   insieme   di
autoarticolati, adibito o usato per il trasporto su strada di merci e
che abbia un peso totale a pieno carico autorizzato superiore  a  3,5
tonnellate;».