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DECRETO-LEGGE 14 marzo 2014, n. 25

Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia. (14G00040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 maggio 2014, n. 75 (in G.U. 13/5/2014, n. 109).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2014)
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Testo in vigore dal: 14-5-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Rilevato che, in vista dell'assunzione in data 4 novembre 2014  dei
compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della  Banca
Centrale Europea (BCE), l'articolo 33, paragrafo 4,  del  regolamento
(UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013,  consente  alla
BCE di chiedere alle autorita' nazionali competenti di fornire  tutte
le informazioni utili per effettuare  una  valutazione  approfondita,
compreso lo stato patrimoniale,  degli  enti  creditizi  dello  Stato
membro partecipante; 
  Vista la  nota  concernente  la  valutazione  approfondita  del  23
ottobre 2013, con la quale la BCE ha reso note le  modalita'  con  le
quali intende condurre l'esercizio di valutazione in cooperazione con
le  autorita'  competenti  nazionali,  indicando  che   i   risultati
dell'esercizio di valutazione saranno resi noti nel mese  di  ottobre
2014; 
  Rilevato che, a tal fine, la BCE con la medesima nota ha  richiesto
alle autorita' competenti nazionali  di  avvalersi  di  soggetti  del
settore privato per le attivita' di verifica a livello nazionale; 
  Considerata la necessita' di  consentire  alla  Banca  d'Italia  di
avvalersi della collaborazione di soggetti terzi per  l'attivita'  di
vigilanza bancaria di cui agli articoli 51, 54, 66  e  68  del  Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con riferimento  all'esercizio
di valutazione approfondita; 
  Considerato che per consentire  ai  soggetti  terzi  l'espletamento
delle attivita' loro affidate, e' necessario estendere  a  questi  le
previsioni relative al segreto d'ufficio di cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista  la  nota  concernente  la  valutazione  approfondita  del  3
febbraio 2014 con la quale la  BCE,  tra  l'altro,  ha  indicato  che
l'attivita' di verifica della qualita' degli attivi deve aver  inizio
entro il mese di marzo; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  modifica
della normativa in tema di  vigilanza  bancaria  di  cui  al  decreto
legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  al  fine  di   consentire
l'esecuzione delle attivita' di verifica nei termini  indicati  dalla
BCE; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Avvalimento di soggetti terzi per l'attivita' di  vigilanza  bancaria
ai fini della valutazione  approfondita  prevista  dall'articolo  33,
           paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 
 
  1. Ai fini della valutazione  approfondita  prevista  dall'articolo
33, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del
15 ottobre  2013,  la  Banca  d'Italia  puo'  avvalersi  anche  della
consulenza di soggetti terzi di elevata professionalita', selezionati
con procedure di evidenza pubblica o dalla  Banca  Centrale  Europea,
per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui agli articoli  51,
54, 66 e 68 del  Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia, di cui decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 
  ((1-bis. I soggetti terzi di cui al comma 1 in ogni caso non devono
trovarsi,  pena  il  non  conferimento  della  consulenza,   in   una
situazione di conflitto di interessi con  l'esercizio  dell'attivita'
di cui al comma 1, in  considerazione  della  posizione  personale  o
degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Se, nel corso  del
mandato  loro  affidato,  insorgono  situazioni   di   conflitto   di
interessi, i soggetti terzi di cui al comma 1 decadono immediatamente
dall'incarico)). 
  2. Le notizie, le informazioni e i dati di  cui  i  soggetti  terzi
vengono a conoscenza o in possesso in ragione ((dell'attivita' di cui
al comma 1))  sono  coperti  dal  segreto  d'ufficio  secondo  quanto
disposto  dall'articolo  7,  comma  1,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. 
  3. I soggetti terzi hanno l'obbligo di riferire  esclusivamente  al
Governatore  della  Banca  d'Italia  le   irregolarita',   anche   se
integranti  ipotesi  di  reato,   di   cui   vengano   a   conoscenza
((nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1)). 
  4. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e  delle  finanze
concordano  le  modalita'  per  la  condivisione  delle  informazioni
relative alla valutazione approfondita di cui al comma  1,  anche  in
deroga all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1°  settembre
1993, n. 385.