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LEGGE 11 marzo 2014, n. 23

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. (14G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/2014 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2015)
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Testo in vigore dal: 26-3-2015
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
 Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura 
 
  1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  ((entro  quindici  mesi))
dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  decreti
legislativi recanti la  revisione  del  sistema  fiscale.  I  decreti
legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi  costituzionali,
in  particolare  di  quelli  di  cui  agli  articoli  3  e  53  della
Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea,  e  di  quelli
dello statuto dei diritti del  contribuente  di  cui  alla  legge  27
luglio 2000, n. 212, con  particolare  riferimento  al  rispetto  del
vincolo di irretroattivita' delle norme  tributarie  di  sfavore,  in
coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in
materia di federalismo fiscale,  secondo  gli  specifici  principi  e
criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a  16  della  presente
legge, nonche'  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri  direttivi
generali: 
    a)  tendenziale  uniformita'  della  disciplina  riguardante   le
obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della
solidarieta', della sostituzione e della responsabilita'; 
    b) coordinamento e semplificazione delle  discipline  concernenti
gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti,  al  fine  di
agevolare la comunicazione con l'amministrazione  finanziaria  in  un
quadro di reciproca  e  leale  collaborazione,  anche  attraverso  la
previsione di forme  di  contraddittorio  propedeutiche  all'adozione
degli atti di accertamento dei tributi; 
    c) coerenza e  tendenziale  uniformita'  dei  poteri  in  materia
tributaria e delle  forme  e  modalita'  del  loro  esercizio,  anche
attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura,
efficacia ed invalidita' degli atti dell'amministrazione  finanziaria
e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di  sanatoria
per la carenza di motivazione e di integrazione o di  modifica  della
stessa nel corso del giudizio; 
    d)   tendenziale   generalizzazione    del    meccanismo    della
compensazione tra  crediti  d'imposta  spettanti  al  contribuente  e
debiti tributari a suo carico. 
  2. I decreti legislativi tengono altresi'  conto  dell'esigenza  di
assicurare la responsabilizzazione dei diversi  livelli  di  governo,
integrando o modificando la disciplina dei tributi in  modo  che  sia
definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello
di governo che beneficia delle relative entrate,  con  una  relazione
fra tributo e livello  di  governo  determinata,  ove  possibile,  in
funzione  dell'attinenza  del  presupposto  d'imposta  e,   comunque,
garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di  coesione  e  di
solidarieta' nazionale. 
  3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
1 dovra' essere deliberato  in  via  preliminare  dal  Consiglio  dei
ministri entro quattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni  parlamentari
competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede
di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.  Entro  lo
stesso termine, il Governo, effettuando un apposito  monitoraggio  in
ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia  del
territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma
dei  monopoli  di   Stato   nell'Agenzia   delle   dogane,   disposta
dall'articolo 23-quater del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni,  riferisce  alle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia anche  in  relazione  ad  eventuali  modifiche
normative. 
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,  corredati
di  relazione  tecnica,  sono   trasmessi   alle   Camere   ai   fini
dell'espressione dei pareri da parte delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia e per i  profili  finanziari,  che  sono  resi
entro trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Le  Commissioni
possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera  di  prorogare
di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio'
si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero
dei decreti legislativi. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 MARZO  2015,
N. 34)). Decorso il termine previsto per l'espressione del  parere  o
quello eventualmente  prorogato,  il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato. 
  6.  Le  relazioni  tecniche  allegate  agli   schemi   di   decreto
legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge
indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito,  gli
effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini  di
finanza locale e gli  aspetti  amministrativi  e  gestionali  per  il
contribuente e per l'amministrazione. 
  7.  Il  Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle  Camere  con  le  sue
osservazioni, con eventuali modificazioni,  corredate  dei  necessari
elementi  integrativi  di  informazione  e  motivazione.   I   pareri
definitivi delle Commissioni competenti  per  materia  sono  espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 
  ((7-bis.  Qualora  i   termini   per   l'espressione   dei   pareri
parlamentari di cui ai commi 5 e 7  scadano  nei  trenta  giorni  che
precedono la scadenza dei termini di delega previsti dai commi 1 e 8,
ovvero successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di  novanta
giorni)). 
  8.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'   decreti
legislativi contenenti  disposizioni  correttive  e  integrative  dei
decreti legislativi di cui alla presente legge, entro  diciotto  mesi
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel
rispetto dei principi e criteri  direttivi  previsti  dalla  presente
legge e con le modalita' di cui al presente articolo. 
  9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo  provvede
all'introduzione  delle  nuove   norme   mediante   la   modifica   o
l'integrazione dei testi unici e  delle  disposizioni  organiche  che
regolano le relative materie, provvedendo ad  abrogare  espressamente
le norme incompatibili. 
  10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di cui  al
comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla
presente legge e secondo la procedura di cui  al  presente  articolo,
uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti  le  norme  eventualmente
occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra  i  decreti
legislativi emanati ai sensi della presente legge e  le  altre  leggi
dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili. 
  11. Le disposizioni della  presente  legge  e  quelle  dei  decreti
legislativi emanati in  attuazione  della  stessa  si  applicano  nei
confronti delle regioni a statuto speciale e delle province  autonome
di Trento e di  Bolzano,  nel  rispetto  dei  loro  statuti  e  delle
relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'articolo
27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.