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DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. (14G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2014
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Testo in vigore dal: 11-3-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/51/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai  beneficiari
di protezione internazionale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare gli articoli 1 e 6; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
«annotazioni», la dicitura  «protezione  internazionale  riconosciuta
dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui  la  protezione
e' stata riconosciuta. 
  1-ter. Ai fini del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta
allo straniero titolare  di  protezione  internazionale  ed  ai  suoi
familiari la documentazione relativa all'idoneita'  dell'alloggio  di
cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo  di
residenza ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  lettera  c),  del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari  di  protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di  vulnerabilita'  di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio  2005,
n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo  gratuito,
a fini assistenziali o caritatevoli, da  parte  di  enti  pubblici  o
privati riconosciuti, concorre  figurativamente  alla  determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici  per  cento  del
relativo importo."; 
      2) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  "2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si  applica  allo
straniero titolare di protezione internazionale."; 
      3) al comma 3, lettera c), le parole:  "soggiornano  per  asilo
ovvero hanno chiesto il riconoscimento  dello  status  di  rifugiato"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "hanno  chiesto   la   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"; 
      4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Salvo i casi di  cui  ai  commi  4  e  7,  il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma  1-bis
e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca  o  cessazione  dello
status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  previsti  dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del  medesimo
decreto legislativo, allo straniero  e'  rilasciato  un  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  aggiornato  con  la
cancellazione dell'annotazione  di  cui  al  comma  1-bis  ovvero  un
permesso di soggiorno ad  altro  titolo  in  presenza  dei  requisiti
previsti dal presente testo unico."; 
      5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1,  per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data  di
presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla
quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta."; 
      6) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  "10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso  alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'  disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251."; 
      7) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
  "13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione  sul  territorio
nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo titolare di  protezione  internazionale
allontanato da altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  dei  suoi
familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del  medesimo  permesso
e' riportato che la protezione internazionale e'  stata  riconosciuta
dall'Italia. Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente  se  lo  straniero  beneficia  ancora  della   protezione
riconosciuta dall'Italia."; 
    b) all'articolo 9-bis: 
      1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei
confronti dello  straniero  il  cui  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa  alla  titolarita'
di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e  dei
suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo  Stato  membro
che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma  da
parte di tale Stato  della  attualita'  della  protezione.  Nel  caso
ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  l'allontanamento  puo'  essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro  che  ha  riconosciuto  la  protezione  internazionale,  fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1."; 
      2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Se
il precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da  altro  Stato  membro  riporta,  nella  rubrica
'annotazioni',  la  titolarita'  di  protezione  internazionale  come
definita  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente  comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine,
si richiede  allo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il  precedente
permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  di
confermare  se  lo  straniero  benefici   ancora   della   protezione
internazionale ovvero se  tale  protezione  sia  stata  revocata  con
decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di
soggiorno  UE  per  soggiornante  di  lungo  periodo,  e'  trasferita
all'Italia  la  responsabilita'  della   protezione   internazionale,
secondo le norme internazionali e nazionali che  ne  disciplinano  il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno  UE
per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata  entro  tre  mesi  in
conformita' a tale trasferimento."; 
      3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
  " 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite
agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito
allo status di  protezione  internazionale  riconosciuta  dall'Italia
agli stranieri che hanno ottenuto un permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. 
  8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della  protezione
internazionale   ovvero   dal    trasferimento    all'Italia    della
responsabilita' della  protezione  internazionale  di  uno  straniero
titolare di un permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  si
provvede a richiedere a tale Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di lungo periodo.". 
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/51/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai  beneficiari
di protezione internazionale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare gli articoli 1 e 6; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
«annotazioni», la dicitura  «protezione  internazionale  riconosciuta
dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui  la  protezione
e' stata riconosciuta. 
  1-ter. Ai fini del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta
allo straniero titolare  di  protezione  internazionale  ed  ai  suoi
familiari la documentazione relativa all'idoneita'  dell'alloggio  di
cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo  di
residenza ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  lettera  c),  del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari  di  protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di  vulnerabilita'  di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio  2005,
n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo  gratuito,
a fini assistenziali o caritatevoli, da  parte  di  enti  pubblici  o
privati riconosciuti, concorre  figurativamente  alla  determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici  per  cento  del
relativo importo."; 
      2) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  "2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si  applica  allo
straniero titolare di protezione internazionale."; 
      3) al comma 3, lettera c), le parole:  "soggiornano  per  asilo
ovvero hanno chiesto il riconoscimento  dello  status  di  rifugiato"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "hanno  chiesto   la   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"; 
      4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Salvo i casi di  cui  ai  commi  4  e  7,  il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma  1-bis
e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca  o  cessazione  dello
status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  previsti  dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del  medesimo
decreto legislativo, allo straniero  e'  rilasciato  un  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  aggiornato  con  la
cancellazione dell'annotazione  di  cui  al  comma  1-bis  ovvero  un
permesso di soggiorno ad  altro  titolo  in  presenza  dei  requisiti
previsti dal presente testo unico."; 
      5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1,  per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data  di
presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla
quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta."; 
      6) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  "10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso  alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'  disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251."; 
      7) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
  "13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione  sul  territorio
nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo titolare di  protezione  internazionale
allontanato da altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  dei  suoi
familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del  medesimo  permesso
e' riportato che la protezione internazionale e'  stata  riconosciuta
dall'Italia. Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente  se  lo  straniero  beneficia  ancora  della   protezione
riconosciuta dall'Italia."; 
    b) all'articolo 9-bis: 
      1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei
confronti dello  straniero  il  cui  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa  alla  titolarita'
di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e  dei
suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo  Stato  membro
che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma  da
parte di tale Stato  della  attualita'  della  protezione.  Nel  caso
ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  l'allontanamento  puo'  essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro  che  ha  riconosciuto  la  protezione  internazionale,  fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1."; 
      2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Se
il precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da  altro  Stato  membro  riporta,  nella  rubrica
'annotazioni',  la  titolarita'  di  protezione  internazionale  come
definita  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente  comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine,
si richiede  allo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il  precedente
permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  di
confermare  se  lo  straniero  benefici   ancora   della   protezione
internazionale ovvero se  tale  protezione  sia  stata  revocata  con
decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di
soggiorno  UE  per  soggiornante  di  lungo  periodo,  e'  trasferita
all'Italia  la  responsabilita'  della   protezione   internazionale,
secondo le norme internazionali e nazionali che  ne  disciplinano  il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno  UE
per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata  entro  tre  mesi  in
conformita' a tale trasferimento."; 
      3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
  " 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite
agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito
allo status di  protezione  internazionale  riconosciuta  dall'Italia
agli stranieri che hanno ottenuto un permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. 
  8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della  protezione
internazionale   ovvero   dal    trasferimento    all'Italia    della
responsabilita' della  protezione  internazionale  di  uno  straniero
titolare di un permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  si
provvede a richiedere a tale Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di lungo periodo.".