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DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale. (14G00021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/03/2014
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Testo in vigore dal: 11-3-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2011/51/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai  beneficiari
di protezione internazionale; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea  2013,  ed  in
particolare gli articoli 1 e 6; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni,  recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 17 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica
«annotazioni», la dicitura  «protezione  internazionale  riconosciuta
dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui  la  protezione
e' stata riconosciuta. 
  1-ter. Ai fini del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta
allo straniero titolare  di  protezione  internazionale  ed  ai  suoi
familiari la documentazione relativa all'idoneita'  dell'alloggio  di
cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo  di
residenza ai  sensi  dell'articolo  16,  comma  2,  lettera  c),  del
regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari  di  protezione
internazionale che si trovano nelle condizioni di  vulnerabilita'  di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio  2005,
n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo  gratuito,
a fini assistenziali o caritatevoli, da  parte  di  enti  pubblici  o
privati riconosciuti, concorre  figurativamente  alla  determinazione
del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici  per  cento  del
relativo importo."; 
      2) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente: 
  "2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si  applica  allo
straniero titolare di protezione internazionale."; 
      3) al comma 3, lettera c), le parole:  "soggiornano  per  asilo
ovvero hanno chiesto il riconoscimento  dello  status  di  rifugiato"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "hanno  chiesto   la   protezione
internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251"; 
      4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  "4-bis. Salvo i casi di  cui  ai  commi  4  e  7,  il  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma  1-bis
e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca  o  cessazione  dello
status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  previsti  dagli
articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n.
251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del  medesimo
decreto legislativo, allo straniero  e'  rilasciato  un  permesso  di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  aggiornato  con  la
cancellazione dell'annotazione  di  cui  al  comma  1-bis  ovvero  un
permesso di soggiorno ad  altro  titolo  in  presenza  dei  requisiti
previsti dal presente testo unico."; 
      5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1,  per
il rilascio del permesso di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo
periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data  di
presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla
quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta."; 
      6) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: 
  "10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso  alla
protezione sussidiaria e titolare del permesso di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e'  disciplinata
dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251."; 
      7) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
  "13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione  sul  territorio
nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo titolare di  protezione  internazionale
allontanato da altro Stato membro  dell'Unione  europea  e  dei  suoi
familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del  medesimo  permesso
e' riportato che la protezione internazionale e'  stata  riconosciuta
dall'Italia. Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro
richiedente  se  lo  straniero  beneficia  ancora  della   protezione
riconosciuta dall'Italia."; 
    b) all'articolo 9-bis: 
      1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei
confronti dello  straniero  il  cui  permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa  alla  titolarita'
di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e  dei
suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo  Stato  membro
che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma  da
parte di tale Stato  della  attualita'  della  protezione.  Nel  caso
ricorrano  i  presupposti  di  cui  all'articolo   20   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  l'allontanamento  puo'  essere
effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato
membro  che  ha  riconosciuto  la  protezione  internazionale,  fermo
restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1."; 
      2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Se
il precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da  altro  Stato  membro  riporta,  nella  rubrica
'annotazioni',  la  titolarita'  di  protezione  internazionale  come
definita  dall'articolo  2,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente  comma
riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine,
si richiede  allo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il  precedente
permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo  di
confermare  se  lo  straniero  benefici   ancora   della   protezione
internazionale ovvero se  tale  protezione  sia  stata  revocata  con
decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di
soggiorno  UE  per  soggiornante  di  lungo  periodo,  e'  trasferita
all'Italia  la  responsabilita'  della   protezione   internazionale,
secondo le norme internazionali e nazionali che  ne  disciplinano  il
trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno  UE
per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata  entro  tre  mesi  in
conformita' a tale trasferimento."; 
      3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti: 
  " 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite
agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito
allo status di  protezione  internazionale  riconosciuta  dall'Italia
agli stranieri che hanno ottenuto un permesso  di  soggiorno  UE  per
soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri. 
  8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della  protezione
internazionale   ovvero   dal    trasferimento    all'Italia    della
responsabilita' della  protezione  internazionale  di  uno  straniero
titolare di un permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciato da altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  si
provvede a richiedere a tale Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE  per
soggiornanti di lungo periodo.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2011/51/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          19 maggio 2011, n. L 132. 
              - Il testo degli articoli 1 e 6 della  Legge  6  agosto
          2013, n. 96 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2013),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 20  agosto  2013,  n.  194,  cosi'
          recita: 
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive europee) 
              1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare,  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183." 
              "Art.  6.  (Criteri  di  delega  al  Governo   per   il
          recepimento  della  direttiva  2011/51/UE  per   estenderne
          l'ambito  di  applicazione  ai  beneficiari  di  protezione
          internazionale) 
              1. Nell'esercizio della delega per  l'attuazione  della
          direttiva  2011/51/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 maggio 2011,  il  Governo  e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 1, comma 1, anche i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
              a) introdurre  disposizioni  che  prevedano  la  revoca
          dello status di soggiornante di lungo periodo,  ottenuto  a
          titolo di protezione internazionale, nel  caso  in  cui  la
          medesima sia revocata, sia cessata o  il  suo  rinnovo  sia
          rifiutato, in conformita' con l'art. 14, paragrafo 3, e con
          l'art. 19, paragrafo  3,  della  direttiva  2004/83/CE  del
          Consiglio, del 29 aprile 2004; 
              b)  prevedere  che  per  i  beneficiari  di  protezione
          internazionale il calcolo del periodo di soggiorno  di  cui
          al paragrafo 1 dell'art. 4 della direttiva 2003/109/CE  del
          Consiglio, del 25 novembre 2003, sia effettuato  a  partire
          dalla data di presentazione  della  domanda  di  protezione
          internazionale  e  che   il   periodo   compreso   tra   la
          presentazione  della  domanda  ed  il  riconoscimento   sia
          considerato per intero; 
              c)  prevedere  che  per  i  beneficiari  di  protezione
          internazionale le condizioni per  acquisire  lo  status  di
          soggiornante di lungo periodo, previste  all'art.  5  della
          citata direttiva 2003/109/CE, riguardino esclusivamente  la
          dimostrazione di un reddito sufficiente e che questo  venga
          calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze
          di vulnerabilita' in cui possono trovarsi i beneficiari  di
          protezione internazionale. 
              2. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico
          della  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate
          provvedono   all'adempimento    dei    compiti    derivanti
          dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  presente
          articolo con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente.". 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  (Testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto  1998,  n.
          191, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1999, n. 394 (Regolamento recante norme di  attuazione  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          a norma dell'art. 1, comma 6, del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          3 novembre 1999, n. 258, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 9 del citato  decreto  legislativo
          25 luglio  1998,  n.  286,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 9. (Permesso di soggiorno CE per soggiornanti  di
          lungo periodo) 
              1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni,  di
          un  permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita',  che
          dimostra la disponibilita'  di  un  reddito  non  inferiore
          all'importo annuo  dell'assegno  sociale  e,  nel  caso  di
          richiesta relativa ai familiari, di un reddito  sufficiente
          secondo i parametri indicati nell'art. 29, comma 3, lettera
          b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi
          previsti dalla legge regionale per gli alloggi di  edilizia
          residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei  requisiti
          di  idoneita'  igienico-sanitaria  accertati   dall'Azienda
          unita' sanitaria locale  competente  per  territorio,  puo'
          chiedere al questore il rilascio del permesso di  soggiorno
          CE per soggiornanti di lungo  periodo,  per  se'  e  per  i
          familiari di cui all'art. 29, comma 1. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo  periodo  rilasciato  allo  straniero   titolare   di
          protezione internazionale come definita dall'art. 2,  comma
          1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
          251,  reca,  nella  rubrica  'annotazioni',   la   dicitura
          'protezione internazionale riconosciuta dall'Italia  il'  e
          riporta, di seguito, la data in cui la protezione e'  stata
          riconosciuta. 
              1-ter. Ai fini del rilascio del permesso  di  soggiorno
          UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis,
          non e' richiesta  allo  straniero  titolare  di  protezione
          internazionale  ed  ai  suoi  familiari  la  documentazione
          relativa all'idoneita' dell'alloggio di  cui  al  comma  1,
          ferma restando  la  necessita'  di  indicare  un  luogo  di
          residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera  c),  del
          regolamento di attuazione. Per gli  stranieri  titolari  di
          protezione internazionale che si trovano  nelle  condizioni
          di vulnerabilita' di cui all'art. 8, comma 1,  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un
          alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o
          caritatevoli,  da  parte  di  enti   pubblici   o   privati
          riconosciuti, concorre figurativamente alla  determinazione
          del reddito cui al comma 1 nella misura  del  quindici  per
          cento del relativo importo. 
              2. Il permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo e' a tempo  indeterminato  ed  e'  rilasciato
          entro novanta giorni dalla richiesta. 
              2-bis. Il rilascio del permesso  di  soggiorno  CE  per
          soggiornanti   di   lungo   periodo   e'   subordinato   al
          superamento, da  parte  del  richiedente,  di  un  test  di
          conoscenza della  lingua  italiana,  le  cui  modalita'  di
          svolgimento  sono  determinate  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              2-ter. La disposizione di cui al  comma  2-bis  non  si
          applica   allo    straniero    titolare    di    protezione
          internazionale. 
              3. La disposizione di cui al comma  1  non  si  applica
          agli stranieri che: 
              a)  soggiornano  per  motivi  di  studio  o  formazione
          professionale; 
              b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o  per
          motivi  umanitari  ovvero  hanno  chiesto  il  permesso  di
          soggiorno a tale titolo e sono in attesa di  una  decisione
          su tale richiesta; 
              c) hanno  chiesto  la  protezione  internazionale  come
          definita dall'art. 2, comma  1,  lettera  a),  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007,  n.  251  e  sono  ancora  in
          attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; 
              d) sono titolari di un permesso di soggiorno  di  breve
          durata previsto dal presente testo unico e dal  regolamento
          di attuazione; 
              e)  godono  di  uno  status  giuridico  previsto  dalla
          convenzione   di   Vienna   del   1961   sulle    relazioni
          diplomatiche, dalla convenzione di Vienna  del  1963  sulle
          relazioni  consolari,  dalla  convenzione  del  1969  sulle
          missioni speciali o dalla convenzione di  Vienna  del  1975
          sulla rappresentanza degli Stati nelle loro  relazioni  con
          organizzazioni internazionali di carattere universale. 
              4. Il permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo non puo'  essere  rilasciato  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per
          i reati previsti dall'art.  380  del  codice  di  procedura
          penale, nonche',  limitatamente  ai  delitti  non  colposi,
          dall'art. 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di
          un provvedimento di diniego di  rilascio  del  permesso  di
          soggiorno di cui al presente comma il questore tiene  conto
          altresi'  della  durata  del   soggiorno   nel   territorio
          nazionale   e   dell'inserimento   sociale,   familiare   e
          lavorativo dello straniero. 
              4-bis. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca
          o cessazione dello status  di  rifugiato  o  di  protezione
          sussidiaria previsti dagli articoli 9,  13,  15  e  18  del
          decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei  casi  di
          cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto
          legislativo, allo straniero e' rilasciato  un  permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  aggiornato
          con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis
          ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza
          dei requisiti previsti dal presente testo unico. 
              5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al  comma  1,
          non si computano  i  periodi  di  soggiorno  per  i  motivi
          indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3. 
              5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno  di  cui  al
          comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno  UE  per
          soggiornanti di lungo periodo di cui  al  comma  1-bis,  e'
          effettuato a partire  dalla  data  di  presentazione  della
          domanda di protezione internazionale in base alla quale  la
          protezione internazionale e' stata riconosciuta. 
              6. Le assenze dello straniero dal territorio  nazionale
          non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1  e
          sono incluse nel computo del medesimo periodo  quando  sono
          inferiori  a  sei   mesi   consecutivi   e   non   superano
          complessivamente dieci  mesi  nel  quinquennio,  salvo  che
          detta interruzione sia dipesa dalla necessita' di adempiere
          agli obblighi militari, da gravi e  documentati  motivi  di
          salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. 
              7. Il permesso di  soggiorno  di  cui  al  comma  1  e'
          revocato: 
              a) se e' stato acquisito fraudolentemente; 
              b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; 
              c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per
          il rilascio, di cui al comma 4; 
              d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un
          periodo di dodici mesi consecutivi; 
              e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno  di
          lungo periodo da parte di altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, previa comunicazione da parte di  quest'ultimo,  e
          comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato  per
          un periodo superiore a sei anni. 
              8. Lo straniero al quale e' stato revocato il  permesso
          di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del  comma  7,
          puo' riacquistarlo, con  le  stesse  modalita'  di  cui  al
          presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al  comma
          1, e' ridotto a tre anni. 
              9. Allo straniero, cui sia stato revocato  il  permesso
          di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui
          confronti  non  debba  essere  disposta   l'espulsione   e'
          rilasciato un permesso  di  soggiorno  per  altro  tipo  in
          applicazione del presente testo unico. 
              10.  Nei  confronti  del  titolare  del   permesso   di
          soggiorno   CE   per   soggiornanti   di   lungo   periodo,
          l'espulsione puo' essere disposta: 
              a) per gravi motivi  di  ordine  pubblico  o  sicurezza
          dello Stato; 
              b)  nei  casi  di  cui  all'art.  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
              c)  quando  lo  straniero  appartiene  ad   una   delle
          categorie indicate all'art. 1 della legge 27 dicembre 1956,
          n. 1423, ovvero all'art. 1 della legge 31 maggio  1965,  n.
          575,  sempre  che  sia  stata  applicata,  anche   in   via
          cautelare, una delle misure di cui all'art. 14 della  legge
          19 marzo 1990, n. 55. 
              10-bis. L'espulsione del rifugiato  o  dello  straniero
          ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al
          comma 1-bis,  e'  disciplinata  dall'art.  20  del  decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251. 
              11.  Ai  fini  dell'adozione   del   provvedimento   di
          espulsione di  cui  al  comma  10,  si  tiene  conto  anche
          dell'eta' dell'interessato, della durata del soggiorno  sul
          territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per
          l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di  legami
          familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza
          di tali vincoli con il Paese di origine. 
              12.  Oltre  a  quanto   previsto   per   lo   straniero
          regolarmente soggiornante nel territorio  dello  Stato,  il
          titolare del permesso di soggiorno CE per  soggiornanti  di
          lungo periodo puo': 
              a) fare ingresso nel territorio nazionale in  esenzione
          di visto e circolare liberamente sul  territorio  nazionale
          salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 6; 
              b) svolgere nel territorio dello Stato  ogni  attivita'
          lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
          espressamente riserva al cittadino o vieta allo  straniero.
          Per lo svolgimento di attivita' di lavoro  subordinato  non
          e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno  di  cui
          all'art. 5-bis; 
              c) usufruire delle prestazioni di  assistenza  sociale,
          di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni  in
          materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative
          all'accesso a beni e servizi a disposizione  del  pubblico,
          compreso l'accesso  alla  procedura  per  l'ottenimento  di
          alloggi di edilizia residenziale pubblica,  salvo  che  sia
          diversamente  disposto  e   sempre   che   sia   dimostrata
          l'effettiva  residenza  dello  straniero   sul   territorio
          nazionale; 
              d) partecipare alla vita pubblica locale, con le  forme
          e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 
              13.  E'  autorizzata  la  riammissione  sul  territorio
          nazionale dello straniero espulso  da  altro  Stato  membro
          dell'Unione europea titolare del permesso di  soggiorno  CE
          per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non
          costituisce  un  pericolo  per  l'ordine  pubblico   e   la
          sicurezza dello Stato. 
              13-bis. E' autorizzata, altresi', la  riammissione  sul
          territorio nazionale dello straniero titolare del  permesso
          di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  titolare
          di protezione internazionale  allontanato  da  altro  Stato
          membro dell'Unione europea e  dei  suoi  familiari,  quando
          nella  rubrica  'annotazioni'  del  medesimo  permesso   e'
          riportato  che  la  protezione  internazionale   e'   stata
          riconosciuta   dall'Italia.   Entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della relativa richiesta  di  informazione,  si
          provvede a comunicare allo Stato membro richiedente  se  lo
          straniero beneficia ancora  della  protezione  riconosciuta
          dall'Italia.". 
              -  Il  testo  dell'art.  9-bis   del   citato   decreto
          legislativo n. 286 del 1998, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 9-bis (Stranieri in possesso di  un  permesso  di
          soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo  rilasciato
          da altro Stato membro) 
              1. Lo straniero, titolare di un permesso  di  soggiorno
          CE per soggiornanti di lungo periodo  rilasciato  da  altro
          Stato membro dell'Unione europea e in corso  di  validita',
          puo' chiedere di soggiornare sul territorio  nazionale  per
          un periodo superiore a tre mesi, al fine di: 
              a) esercitare un'attivita'  economica  in  qualita'  di
          lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli  articoli
          5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui  all'art.
          26   sono   rilasciate   dallo    Sportello    unico    per
          l'immigrazione; 
              b)  frequentare  corsi  di  studio  o   di   formazione
          professionale, ai sensi della vigente normativa; 
              c)  soggiornare   per   altro   scopo   lecito   previa
          dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza
          non   occasionali,   di   importo   superiore   al   doppio
          dell'importo minimo previsto dalla  legge  per  l'esenzione
          dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  e   di   una
          assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno. 
              2. Allo straniero di cui al comma 1  e'  rilasciato  un
          permesso di soggiorno secondo  le  modalita'  previste  dal
          presente testo unico e dal regolamento di attuazione. 
              3. Ai familiari dello straniero titolare  del  permesso
          di soggiorno CE per soggiornanti  di  lungo  periodo  e  in
          possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato  dallo
          Stato membro di provenienza, e' rilasciato un  permesso  di
          soggiorno per motivi di famiglia, ai  sensi  dell'art.  30,
          commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver  risieduto  in
          qualita' di familiari del soggiornante di lungo periodo nel
          medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti
          di cui all'art. 29, comma 3. 
              4. Per soggiorni inferiori a tre mesi,  allo  straniero
          di cui ai commi 1 e 3 si applica l'art.  5,  comma  7,  con
          esclusione del quarto periodo. 
              5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3  e'  consentito
          l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e
          si  prescinde  dal   requisito   dell'effettiva   residenza
          all'estero per la procedura di rilascio del nulla  osta  di
          cui all'art. 22. 
              6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2  e  3  e'
          rifiutato e, se rilasciato,  e'  revocato,  agli  stranieri
          pericolosi per  l'ordine  pubblico  o  la  sicurezza  dello
          Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene  conto  anche
          dell'appartenenza dello straniero ad  una  delle  categorie
          indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
          come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto  1988,  n.
          327, o nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
          sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre  1982,  n.
          646, ovvero di eventuali condanne,  anche  non  definitive,
          per i reati previsti dall'art. 380 del codice di  procedura
          penale, nonche',  limitatamente  ai  delitti  non  colposi,
          dall'art.  381  del  medesimo  codice.   Nell'adottare   il
          provvedimento si tiene  conto  dell'eta'  dell'interessato,
          della durata del soggiorno sul territorio nazionale,  delle
          conseguenze dell'espulsione  per  l'interessato  e  i  suoi
          familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel
          territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con  il
          Paese di origine. 
              7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma  6  e'
          adottato il provvedimento di espulsione ai sensi  dell'art.
          13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento  e'  effettuato
          verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato
          il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti
          per l'adozione del provvedimento  di  espulsione  ai  sensi
          dell'art.  13,  comma  1,  e  dell'art.  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  luglio  2005,   n.   155,
          l'espulsione e' adottata sentito lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno e  l'allontanamento  e'
          effettuato fuori dal territorio  dell'Unione  europea.  Nei
          confronti dello straniero il cui permesso di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo rilasciato  da  un  altro
          Stato  membro  dell'Unione  europea  riporta  l'annotazione
          relativa alla  titolarita'  di  protezione  internazionale,
          come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e dei suoi  familiari
          l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha
          riconosciuto la protezione internazionale, previa  conferma
          da parte di tale Stato della attualita'  della  protezione.
          Nel caso ricorrano i presupposti di  cui  all'art.  20  del
          decreto   legislativo   19   novembre   2007,    n.    251,
          l'allontanamento   puo'   essere   effettuato   fuori   dal
          territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che
          ha  riconosciuto  la   protezione   internazionale,   fermo
          restando il rispetto del  principio  di  cui  all'art.  19,
          comma 1. 
              8. Allo straniero di cui ai commi 1 e  3,  in  possesso
          dei requisiti di  cui  all'art.  9,  e'  rilasciato,  entro
          novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE
          per soggiornanti di lungo periodo.  Dell'avvenuto  rilascio
          e'  informato  lo  Stato  membro  che  ha   rilasciato   il
          precedente permesso di soggiorno  CE  per  soggiornanti  di
          lungo periodo. Se il precedente permesso  di  soggiorno  UE
          per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato
          membro riporta, nella rubrica 'annotazioni', la titolarita'
          di protezione internazionale  come  definita  dall'art.  2,
          comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  19  novembre
          2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per  soggiornanti
          di lungo periodo rilasciato ai  sensi  del  presente  comma
          riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A
          tal fine, si richiede allo Stato membro che  ha  rilasciato
          il precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di
          lungo periodo di confermare se lo straniero benefici ancora
          della protezione internazionale ovvero se  tale  protezione
          sia  stata   revocata   con   decisione   definitiva.   Se,
          successivamente al rilascio del permesso  di  soggiorno  UE
          per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia
          la responsabilita' della protezione internazionale, secondo
          le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano  il
          trasferimento, la rubrica  'annotazioni'  del  permesso  di
          soggiorno  UE  per  soggiornanti  di   lungo   periodo   e'
          aggiornata  entro  tre   mesi   in   conformita'   a   tale
          trasferimento. 
              8-bis. Entro trenta giorni  dalla  relativa  richiesta,
          sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le
          informazioni  in   merito   allo   status   di   protezione
          internazionale riconosciuta dall'Italia agli stranieri  che
          hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti
          di lungo periodo in tali Stati membri. 
              8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della
          protezione   internazionale   ovvero   dal    trasferimento
          all'Italia   della   responsabilita'    della    protezione
          internazionale di uno straniero titolare di un permesso  di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo  rilasciato
          da altro Stato membro dell'Unione europea,  si  provvede  a
          richiedere a tale  Stato  membro  l'inserimento  ovvero  la
          modifica  della  relativa  annotazione  sul   permesso   di
          soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.".