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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2014, n. 7

Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244. (14G00014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/2014
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Testo in vigore dal: 26-2-2014
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare  nazionale  e  norme  sulla
medesima materia, in particolare l'articolo 2, comma 1,  lettere  a),
b) e d); 
  Visto il «codice  dell'ordinamento  militare»  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il «testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare» di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli  da
20 a 22; 
  Sentiti il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare  e  le
organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   personale   civile,
ciascuno per le materie di rispettiva competenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  parlamentari  del
Senato della Repubblica e della Camera dei  Deputati  rispettivamente
in data 19 e 20 dicembre 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere la  condizione  posta  nel  parere
dalla IV Commissione difesa della Camera dei Deputati  che  sollecita
la riformulazione dell'articolo 2188-quinquies, recante «disposizioni
transitorie attuative dei  programmi  di  revisione  dello  strumento
militare  nazionale»,  nel  senso  di  inserire,  al  comma   1,   il
riferimento alla «contrattazione decentrata»  in  luogo  dell'attuale
riferimento  al  «contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro   del
personale del comparto Ministeri». Al riguardo, infatti e' necessario
mantenere l'attuale formulazione, in quanto essa e' in linea  con  il
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare con  gli
articoli: 
  5, comma 2, che fa salvo l'esame congiunto con le OO.SS.  solo  ove
previsto dai contratti collettivi nazionali in materia di rapporto di
lavoro; 
  6,  comma  1,  che  prevede  la  sola  informazione  in   tema   di
organizzazione e  dotazioni  organiche  ove  prevista  dai  contratti
collettivi nazionali; 
  40, cosi' come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre  2009,
n.  150,  nelle  parti  in  cui,  al  comma  1,   prevede   che   «la
contrattazione  collettiva  determina  i  diritti  e   gli   obblighi
direttamente pertinenti al rapporto di  lavoro,  nonche'  le  materie
relative alle relazioni sindacali» e che «Nelle materie  [...]  della
mobilita' [...] la  contrattazione  collettiva  e'  consentita  negli
esclusivi limiti previsti dalle norme di legge»; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, dell'economia e delle finanze e
della salute; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Riordino  dell'area  tecnico-operativa  e   tecnico   amministrativa,
  attribuzioni   del   Capo   di   Stato   maggiore   della   difesa,
  razionalizzazione del Comando operativo di vertice interforze 
 
  1. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15: 
  1) al comma 2: 
  1.1) le parole: « concernenti le seguenti  aree:  a)  area  tecnico
operativa:» sono sostituite dalle seguenti: « di seguito indicati:»; 
  1.2)  le  parole:  «  b)  area  tecnico  amministrativa  e  tecnico
industriale:» sono soppresse; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        «2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di  cui
al comma 2, tra le aree e gli uffici  individuati  dall'articolo  16,
comma 1, lettere b), c),  d)  ed  e),  e'  attuata  con  regolamento,
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  sentite,  per   le   materie   di   competenza,   le
organizzazioni sindacali rappresentative, apportando, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della  medesima  legge  23
agosto 1988, n. 400,  anche  eventuali,  conseguenti  abrogazioni  di
disposizioni del presente  codice,  secondo  criteri  che  assicurano
nell'ambito delle aree: 
  a) la individuazione dei compiti e delle  funzioni  attinenti  alle
attribuzioni di  comando  nei  riguardi  del  personale  rispetto  ai
rimanenti compiti e funzioni riguardanti il personale medesimo; 
  b) la standardizzazione organizzativa, per settori omogenei,  anche
attraverso   le   necessarie   semplificazioni    e    armonizzazioni
procedimentali; 
  c) l'unicita' decisionale; 
  d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le aree; 
  e) l'attribuzione di funzioni e compiti  tecnico-amministrativi  al
personale  civile  di  livello  dirigenziale   e   non   dirigenziale
appartenente ai ruoli del Ministero della difesa; 
  f) la predisposizione di meccanismi per la verifica  dell'effettivo
livello di fruibilita' dei servizi erogati al personale.»; 
    b) all'articolo 29,  comma  1,  dopo  le  parole:  «interforze  e
multinazionali» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, assicurando le
necessarie  forme  di  collegamento  con  i  Comandi   operativi   di
componente delle Forze armate». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              Il testo dell'art. 2, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),
          della legge 31 dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per
          la revisione dello strumento  militare  nazionale  e  norme
          sulla  medesima   materia),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 16 gennaio 2013, n. 13, e' il seguente: 
              «Art. 2. (Principi e criteri direttivi per la revisione
          dell'assetto strutturale  ed  organizzativo  del  Ministero
          della difesa) 
              1. Il decreto legislativo di cui all'art. 1,  comma  1,
          lettera a), e' adottato nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
              a) previsione che  il  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli
          25  e  26  del  codice  dell'ordinamento  militare,   emana
          direttive ai fini dell'esercizio di tutte  le  attribuzioni
          dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari,
          previste dall'art. 33 del codice dell'ordinamento militare,
          e  delle  attribuzioni  tecnico-operative  del   Segretario
          generale della difesa-Direttore nazionale degli  armamenti,
          previste dall'art. 41 del medesimo codice; 
              b)   razionalizzazione   delle   strutture   operative,
          logistiche, formative, territoriali  e  periferiche,  anche
          mediante soppressioni e accorpamenti,  con  ubicazione  nel
          minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le  relative
          funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale
          complessiva non inferiore al 30 per cento, entro  sei  anni
          dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo  di
          cui al  comma  1,  in  particolare  attraverso  i  seguenti
          interventi di riorganizzazione e razionalizzazione: 
              1)      dell'assetto      organizzativo       dell'area
          tecnico-operativa del  Ministero  della  difesa,  in  senso
          riduttivo, con particolare riferimento all'area di  vertice
          e centrale, interforze e delle  Forze  armate,  perseguendo
          una  maggiore  integrazione  interforze   e   una   marcata
          standardizzazione organizzativa, nella prospettiva  di  una
          politica di  difesa  comune  europea,  da  attuare  con  le
          modalita'  di  cui  all'art.  10,  comma  3,   del   codice
          dell'ordinamento militare; 
              2)  dell'assetto  organizzativo  del  Ministero   della
          difesa,  di  cui  agli  articoli  15  e   16   del   codice
          dell'ordinamento  militare,  eventualmente  prevedendo  una
          diversa ripartizione di funzioni  e  compiti  tra  le  aree
          tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le
          conseguenti modificazioni all'organizzazione  degli  uffici
          del Ministero della difesa, con regolamento da adottare  ai
          sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988,
          n. 400; 
              3) dei compiti e della struttura del Comando  operativo
          di  vertice  interforze  (COI),  definendo  le   forme   di
          collegamento con i comandi operativi di componente; 
              4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone
          i compiti e le procedure, e  individuando  settori  e  aree
          dedicati al sostegno generale  delle  Forze  armate,  anche
          mediante  la   realizzazione   di   strutture   interforze,
          organizzative o di coordinamento; 
              5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario
          militare, secondo criteri interforze e di specializzazione,
          con la  previsione  di  meccanismi  volti  a  garantire  la
          neutralita' finanziaria per le prestazioni rese per conto o
          in  supporto  al  Servizio   sanitario   nazionale,   anche
          prevedendo  la   facolta'   di   esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale   intra-muraria,   sulla    base    di
          convenzioni stipulate tra il  Ministero  della  difesa,  il
          Ministero della salute, il Ministero dell'economia e  delle
          finanze e le regioni interessate,  senza  oneri  aggiuntivi
          per la finanza pubblica; 
              6) del settore  infrastrutturale  delle  Forze  armate,
          ridefinendone la struttura, i compiti,  le  funzioni  e  le
          procedure; 
              7)  delle   procedure   per   la   valorizzazione,   la
          dismissione e la permuta degli immobili  militari,  nonche'
          per  la  realizzazione  del  programma  pluriennale   degli
          alloggi   di   servizio,   anche   attraverso    la    loro
          semplificazione  e   accelerazione,   ferme   restando   le
          finalizzazioni  dei  relativi   proventi   previste   dalla
          legislazione vigente in materia; 
              8) delle strutture per la formazione e  l'addestramento
          del personale militare delle Forze armate e  del  personale
          civile della Difesa, realizzando anche sinergie  interforze
          delle capacita' didattiche nei  settori  formativi  comuni,
          ovvero verificando ambiti formativi comuni  da  attribuire,
          in  un'ottica  di  ottimizzazione   delle   risorse,   alle
          responsabilita' di una singola componente; 
              9)  dell'assetto  territoriale  delle   Forze   armate,
          attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture  e
          la riorganizzazione delle  relative  funzioni,  perseguendo
          sinergie interforze; 
              c) (Omissis).; 
              d) razionalizzazione del funzionamento degli  arsenali,
          dei  principali  poli   di   mantenimento   nonche'   degli
          stabilimenti e dei centri  di  manutenzione  della  difesa,
          privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse
          interne, al fine di realizzare risparmi di spesa; 
              e) (Omissis).». 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'8  maggio  2010,  n.
          106. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n.  246)  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 giugno
          2010, n. 140. 
              Il  testo  degli  artt.  20,  21  e  22   del   decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30  agosto  1999,  n.
          203, e' il seguente: 
              «Art. 20 . (Attribuzioni) 
              1.  Al  ministero  della  difesa  sono  attribuite   le
          funzioni e i compiti spettanti allo  Stato  in  materia  di
          difesa e sicurezza militare dello Stato, politica  militare
          e  partecipazione  a  missioni  a  supporto   della   pace,
          partecipazione  ad  organismi  internazionali  di  settore,
          pianificazione generale e operativa delle  forze  armate  e
          interforze, pianificazione relativa all'area industriale di
          interesse della difesa. 
              2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree: 
              a) area tecnico operativa:  difesa  e  sicurezza  dello
          Stato,  del   territorio   nazionale   e   delle   vie   di
          comunicazione marittime ed  aree,  pianificazione  generale
          operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi tecnico  finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche multinazionali per interventi a supporto della  pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed attuazione delle decisioni da questi adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle libere  istituzioni  ed  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita'; 
              b) area tecnico amministrativa e  tecnico  industriale:
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento  militare;  bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.» 
              «Art. 21. (Ordinamento) 
              1. Il ministero si articola in  direzioni  generali  in
          numero non superiore a undici, coordinate da un  segretario
          generale. 2. Sono fatte  salve  le  disposizioni  contenute
          nella  legge  18  febbraio  1997,  n.  25  e  nel   decreto
          legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo
          28 novembre 1997, n.  459  e  nel  decreto  legislativo  28
          novembre 1997, n. 464, nonche' nell'articolo 2 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.» 
              «Art. 22. (Agenzia Industrie Difesa) 
              1.  E'  istituita,  nelle  forme   disciplinate   dagli
          articoli  8  e   9,   l'Agenzia   Industrie   Difesa,   con
          personalita' giuridica di diritto  pubblico.  L'agenzia  e'
          posta sotto la vigilanza del ministro della difesa,  ed  e'
          organizzata  in  funzione  del   conseguimento   dei   suoi
          specifici obiettivi, ai sensi  dell'art.  12,  lettera  r),
          della legge 15 marzo 1997, n.  59.  Scopo  dell'agenzia  e'
          quello di gestire unitariamente le attivita'  delle  unita'
          produttive ed industriali della difesa di cui alla  tabella
          C allegata al decreto 20 gennaio 1998  del  ministro  della
          difesa  indicati  con  uno  o  piu'  decreti  dello  stesso
          ministro, da adottare entro il  31  marzo  2000.  L'agenzia
          utilizza le risorse finanziarie materiali  ed  umane  delle
          unita' dalla stessa amministrate nella misura stabilita dal
          regolamento di cui al comma 2. 
              2.  Le  norme  concernenti   l'organizzazione   ed   il
          funzionamento dell'agenzia sono definite con regolamento da
          emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge  23
          agosto  1988,   n.   400,   nel   rispetto   dell'obiettivo
          dell'economia gestione  e  dei  principi  che  regolano  la
          concorrenza  ed  il  mercato  in  quanto  applicabili.  Con
          decreto del ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          ministro del tesoro, bilancio e  programmazione  economica,
          possono essere aggiornati i termini di cui all'articolo  4,
          comma 5, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.  459,
          e ridefinita la procedura ivi prevista, nonche' definite le
          modalita' per la  trasformazione  in  societa'  per  azioni
          delle unita' produttive ed industriali di cui  al  comma  1
          ovvero per la loro alienazione, assicurando al personale il
          diritto  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 283 del 1998.». 
              Il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche) e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale del  9  maggio  2001,  n.
          106. 
              Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle  pubbliche  amministrazioni)
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 150. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 15 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              « Art. 15. (Attribuzioni del Ministero  della  difesa)-
          1. (Omissis). 
              2. Il Ministero della difesa esercita in particolare le
          funzioni  e  i  compiti  di  seguito  indicati:  difesa   e
          sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie
          di comunicazione marittime e aree, pianificazione  generale
          operativa delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi tecnico  finanziari;  partecipazione  a  missioni
          anche multinazionali per interventi a supporto della  pace;
          partecipazione agli  organismi  internazionali  ed  europei
          competenti in materia di difesa e sicurezza militare  o  le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          e attuazione delle decisioni da questi  adottate;  rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento sull'evoluzione del quadro  strategico  e  degli
          impegni  operativi;   classificazione,   organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area operativa; interventi di
          tutela ambientale, concorso nelle attivita'  di  protezione
          civile  su  disposizione   del   Governo,   concorso   alla
          salvaguardia delle  libere  istituzioni  e  il  bene  della
          collettivita' nazionale nei casi  di  pubbliche  calamita';
          politica  degli   armamenti   e   relativi   programmi   di
          cooperazione internazionale; conseguimento degli  obiettivi
          di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio e
          affari   finanziari;   ispezioni   amministrative;   affari
          giuridici, economici, contenzioso, disciplinari  e  sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali  e  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica  e
          tecnologie avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato  e
          servizi generali; leva e  reclutamento;  sanita'  militare;
          attivita' di ricerca  e  sviluppo,  approvvigionamento  dei
          materiali e dei sistemi d'arma;  programmi  di  studio  nel
          settore  delle  nuove  tecnologie  per  lo   sviluppo   dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica  e  privata;  classificazione,  organizzazione   e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale. 
              2-bis. La ripartizione delle funzioni e dei compiti, di
          cui al comma 2,  tra  le  aree  e  gli  uffici  individuati
          dall'art. 16, comma 1, lettere b), c), d) ed e), e' attuata
          con regolamento,  emanato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma
          4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite, per  le
          materie  di   competenza,   le   organizzazioni   sindacali
          rappresentative, apportando,  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2 della medesima legge 23  agosto
          1988, n. 400, anche eventuali, conseguenti  abrogazioni  di
          disposizioni  del  presente  codice,  secondo  criteri  che
          assicurano nell'ambito delle aree: 
              a) la  individuazione  dei  compiti  e  delle  funzioni
          attinenti alle attribuzioni di  comando  nei  riguardi  del
          personale  rispetto  ai  rimanenti   compiti   e   funzioni
          riguardanti il personale medesimo; 
              b)  la  standardizzazione  organizzativa,  per  settori
          omogenei, anche attraverso le necessarie semplificazioni  e
          armonizzazioni procedimentali; 
              c) l'unicita' decisionale; 
              d) le procedure di coordinamento delle attivita' fra le
          aree; 
              e)    l'attribuzione    di    funzioni    e     compiti
          tecnico-amministrativi  al  personale  civile  di   livello
          dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai  ruoli  del
          Ministero della difesa; 
              f) la predisposizione di  meccanismi  per  la  verifica
          dell'effettivo livello di fruibilita' dei  servizi  erogati
          al personale. 
              3. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del citato
          decreto legislativo n. 66 del  2010,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 29 (Comando operativo di vertice interforze) - 1.
          Il Comando operativo  di  vertice  interforze,  posto  alle
          dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa,
          svolge funzioni di  pianificazione  e  di  direzione  delle
          operazioni  nonche'  delle   esercitazioni   interforze   e
          multinazionali,  assicurando   le   necessarie   forme   di
          collegamento con i Comandi operativi  di  componente  delle
          Forze armate. 
              2. (Omissis). ».