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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 27 novembre 2013, n. 156

Regolamento recante i criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (14G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/2014
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Testo in vigore dal: 29-1-2014
 
 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista  la  Direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria in materia di acque ed in particolare l'articolo 4, comma
3; 
  Visto il decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  «Norme  in
materia ambientale», e successive  modificazioni  ed  in  particolare
l'articolo 77, comma 5 e l'allegato 3 della Parte III; 
  Visto l'articolo 75, comma 3 del medesimo decreto  legislativo  che
dispone che, attraverso i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
previa intesa con la  Conferenza  Stato  -  Regioni,  possono  essere
modificati  gli  allegati  alla  parte  terza  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Viste  le  linee  guida  emanate  dalla  Commissione  Europea   che
forniscono criteri tecnici per l'identificazione  e  la  designazione
dei corpi idrici fortemente modificati e artificiali; 
  Considerato che,  nell'ambito  del  processo  di  caratterizzazione
delle acque superficiali fluviali e lacustri si deve  procedere  alla
loro tipizzazione e  all'individuazione  dei  corpi  idrici  compresi
quelli fortemente modificati ed artificiali; 
  Ritenuta la necessita' di adeguare in particolare il paragrafo  B.4
rubricato "Corpi idrici fortemente modificati e artificiali", sezione
B del punto 1.1  dell'allegato  3  della  parte  terza  del  medesimo
decreto legislativo e successive modificazioni, al fine  di  renderlo
conforme agli obblighi comunitari e  per  stabilire  una  metodologia
comune sul territorio italiano per l'identificazione dei corpi idrici
da  designare  fortemente   modificati   o   artificiali   ai   sensi
dell'articolo 77, comma 5 del citato decreto legislativo; 
  Acquisite le  proposte  tecniche  dell'Istituto  Superiore  per  la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)  prot.  n.  40072  del  28
novembre 2011 e dell'Istituto per  lo  Studio  degli  Ecosistemi  del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR- ISE ) prot. n. 21526 del  20
settembre 2012; 
  Acquisita l'intesa  rep.  n.  56/CSR  del  7  febbraio  2013  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Provincie autonome di Trento e Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 maggio 2013; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata con nota  prot.  0042510  del  7  agosto  2013,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  la
successiva nota prot. DAGL 4.3.6.3/2013/5 del 24 settembre 2013,  con
la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri esprime il  proprio
nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato 3 della parte terza del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152  recante  «Norme  in  materia  ambientale»,  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare  16  giugno  2008,  n.  131  al  punto  B.4  e'
integrato   con   il   punto   B.4.1,   rubricato   "Metodologia   di
identificazione e designazione dei corpi idrici fortemente modificati
e  artificiali  per  le  acque  fluviali   e   lacustri",   riportato
nell'allegato  1  al  presente  decreto  che  ne  costituisce   parte
integrante. 
  2. Restano ferme le disposizioni  per  la  designazione  dei  corpi
idrici fortemente modificati e artificiali di  cui  all'articolo  77,
comma 5, della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  3. Le designazioni dei corpi idrici di cui ai commi precedenti sono
riviste periodicamente in relazione all'aggiornamento  dei  piani  di
gestione e di tutela di cui agli articoli  117  e  121  del  medesimo
decreto legislativo. 
  4. I criteri tecnici riportati nell'allegato 1 del presente decreto
possono essere modificati, con atto  regolamentare  da  adottarsi  ai
sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n.  152  del
2006  qualora,  a  seguito  della  loro  prima  applicazione,  se  ne
manifesti la necessita', anche su motivata richiesta da  parte  delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  e,  comunque,
per sopravvenute esigenze o per  nuove  acquisizioni  scientifiche  o
tecnologiche. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
    Roma, 27 novembre 2013 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 13, foglio n. 293 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma  3,  della
          Direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria in materia  di  acque,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22/12/2000 pag.  0001
          - 0073: 
                "3. Gli Stati membri possono definire un corpo idrico
          artificiale o fortemente modificato quando: 
                  a)    le    modifiche     delle     caratteristiche
          idromorfologiche   di    tale    corpo,    necessarie    al
          raggiungimento  di  un  buono  stato   ecologico,   abbiano
          conseguenze negative rilevanti: 
                    i) sull'ambiente in senso piu' ampio, 
                    ii) sulla navigazione, comprese le infrastrutture
          portuali, o il diporto; 
                    iii) sulle attivita'  per  le  quali  l'acqua  e'
          accumulata,  quali  la  fornitura  di  acqua  potabile,  la
          produzione di energia o l'irrigazione, 
                    iv) sulla regolazione delle acque, la  protezione
          dalle inondazioni o il drenaggio agricolo, o 
                    v) su altre  attivita'  sostenibili  di  sviluppo
          umano ugualmente importanti; 
                  b)   i   vantaggi   cui   sono    finalizzate    le
          caratteristiche artificiali o modificate del  corpo  idrico
          non possano, per motivi di fattibilita' tecnica o  a  causa
          dei costi sproporzionati, essere raggiunti con altri  mezzi
          i   quali   rappresentino   un'opzione   significativamente
          migliore sul piano ambientale. 
              Tali  designazioni  e  la  relativa  motivazione   sono
          esplicitamente menzionate nei piani di gestione dei  bacini
          idrografici prescritti dall'articolo 13 e sono  riesaminate
          ogni sei anni.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 77,  comma  5,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  "Norme
          in  materia   ambientale"   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 88 del
          14 aprile 2006: 
                "Art.    77.    (Individuazione    e    perseguimento
          dell'obiettivo di qualita' ambientale) 
          (Omissis). 
              5. La designazione di un  corpo  idrico  artificiale  o
          fortemente  modificato  e  la  relativa  motivazione   sono
          esplicitamente  menzionate  nei  piani  di  bacino  e  sono
          riesaminate ogni sei anni. Le regioni possono  definire  un
          corpo idrico artificiale o fortemente modificato quando: 
                a)     le     modifiche     delle     caratteristiche
          idromorfologiche   di    tale    corpo,    necessarie    al
          raggiungimento  di  un  buono  stato   ecologico,   abbiano
          conseguenze negative rilevanti: 
                  1) sull'ambiente in senso ampio; 
                  2) sulla navigazione,  comprese  le  infrastrutture
          portuali, o sul diporto; 
                  3)  sulle  attivita'  per  le  quali   l'acqua   e'
          accumulata,  quali  la  fornitura  di  acqua  potabile,  la
          produzione di energia o l'irrigazione; 
                  4) sulla regolazione  delle  acque,  la  protezione
          dalle inondazioni o il drenaggio agricolo; 
                  5) su altre attivita' sostenibili di sviluppo umano
          ugualmente importanti; 
              b) i vantaggi cui sono finalizzate  le  caratteristiche
          artificiali o modificate del corpo idrico non possano,  per
          motivi  di  fattibilita'  tecnica  o  a  causa  dei   costi
          sproporzionati,  essere  raggiunti  con  altri  mezzi   che
          rappresentino un'opzione  significativamente  migliore  sul
          piano ambientale.". 
              Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme  in
          materia  ambientale),  integrato   con   il   punto   B.4.1
          dall'Allegato 1 al presente decreto,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 75,  comma  3,  del
          citato decreto n. 152 del 2006: 
                "3.    Le    prescrizioni     tecniche     necessarie
          all'attuazione della parte terza del presente decreto  sono
          stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu'
          regolamenti adottati ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  previa  intesa  con  la   Conferenza   Stato-regioni;
          attraverso i medesimi regolamenti possono  altresi'  essere
          modificati gli  Allegati  alla  parte  terza  del  presente
          decreto per adeguarli a sopravvenute  esigenze  o  a  nuove
          acquisizioni scientifiche o tecnologiche.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale.   12
          settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                "Art. 17. Regolamenti. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
 
          Note all'art. 1: 
              Per i riferimenti al testo del'allegato 3  della  parte
          terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          modificato dal presente regolamento,  si  veda  nelle  note
          alle premesse: