stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014
nascondi
vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 7-2-2014
 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219,  recante  disposizioni  in
materia  di  riconoscimento  dei  figli  naturali,   in   particolare
l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri  per  l'integrazione,  dell'interno,  della  giustizia,  del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle  pari  opportunita',
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche all'articolo 87 del codice civile 
 
  1. All'articolo 87 del codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse; 
    b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o  naturali"
sono soppresse; 
    c) il secondo comma e' abrogato; 
    d) il terzo comma e' abrogato; 
    e) al quarto comma le parole: "o  di  filiazione  naturale"  sono
soppresse. 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2012, n. 219,  recante  disposizioni  in
materia  di  riconoscimento  dei  figli  naturali,   in   particolare
l'articolo 2 che delega il Governo ad adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi di modifica delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
filiazione; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 luglio 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri  per  l'integrazione,  dell'interno,  della  giustizia,  del
lavoro e delle politiche sociali con delega alle  pari  opportunita',
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Modifiche all'articolo 87 del codice civile 
 
  1. All'articolo 87 del codice civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nella rubrica le parole: "e affiliazione" sono soppresse; 
    b) al primo comma, numero 1) le parole: ", legittimi o  naturali"
sono soppresse; 
    c) il secondo comma e' abrogato; 
    d) il terzo comma e' abrogato; 
    e) al quarto comma le parole: "o  di  filiazione  naturale"  sono
soppresse.