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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154

Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. (14G00001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  7-2-2014

Art. 42

Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
1. L'articolo 317-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 317-bis.


Rapporti con gli ascendenti

Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".