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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2023
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative  al  fine  di
garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 
 
  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine "2013" e' sostituito dal seguente "2014". 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: " 31 dicembre  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2014". 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,
nonche', in attesa del  completamento  del  piano  di  rientro  dalla
situazione di  esubero,  del  personale  non  dirigenziale  impiegato
presso l'INPS, fatta  eccezione  per  il  personale  appartenente  al
comparto scuola, possono essere prorogate di un anno,  in  deroga  al
limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole "  31  dicembre  2012"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  "2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014." 
    b-bis) al  comma  4-bis,  le  parole:  "31  dicembre  2013"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2015". 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al ((31 dicembre 2024)). 
  6. All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo,  del  decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: "28 febbraio 2014". PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  27
FEBBRAIO 2014, N. 15. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N.
15. I nuovi assetti  organizzativi,  fermo  restando  lo  svolgimento
delle funzioni demandate alle strutture, non devono in ogni caso, nel
loro complesso, determinare maggiori oneri o minori risparmi rispetto
a quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, e successive modificazioni. 
  7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. 
  8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15. 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: "Sino al 31  dicembre  2013"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014". 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2018»; 
    b) all'articolo 52, comma 5, lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola «2018»; 
    b-bis) alla nota [5]  della  tabella  1,  la  parola:  "2015"  e'
sostituita dalla seguente: "2016". 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13. E' differita al 1° gennaio 2015 l'applicazione dell'articolo  6
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le Federazioni
sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al  CONI,  nel
limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo  onere  per  l'anno
2014 provvede il CONI mediante versamento  all'entrata  del  bilancio
dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al  31  dicembre  2015,  purche'  le
medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more,
ferma  restando  la  possibilita'  di  prorogare  o  modificare   gli
incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo  del  medesimo
comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e'  in
nessun caso consentito il conferimento di nuovi  incarichi  oltre  il
limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata
disposizione, alla data del 31 dicembre 2013. (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio -
17 marzo 2015,  n.  37  (in  G.U.  1a  s.s.  25/3/2015,  n.  12),  ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8,  del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (che ha modificato il comma 14
del presente articolo). 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 17 marzo  2015,
n. 37 (in G.U. 1a s.s. 25/3/2015, n. 12),  ha  dichiarato  "ai  sensi
dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge  30  dicembre
2013,  n.  150  (Proroga  di   termini   previsti   da   disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 27 febbraio 2014, n. 15".