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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28/02/2014, n. 49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 15/05/2024
Testo in vigore dal:  1-1-2015
aggiornamenti all'articolo

Art. 9

Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2014".
2. All'articolo 3, comma 2-bis, lettera a), terzo periodo, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2014".
3. All'articolo 8, comma 30, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".
4. All'articolo 128-decies, commi 3 e 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2014".
5. All'articolo 128-decies, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "1°gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti "1° luglio 2014".
6. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.
8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».
9. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15.
10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «limitatamente al triennio 2011-2013» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al periodo 2011-2015».
11. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «nel corrente esercizio finanziario e in quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014».
12. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, la facoltà di cui all'articolo 30, comma 11, della citata legge n. 196 del 2009 può essere esercitata anche per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
13. Nelle more del perfezionamento della revisione delle strutture organizzative disposta a seguito dell'attuazione dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la continuità nella gestione le amministrazioni sono autorizzate a gestire le risorse assegnate secondo la precedente struttura del bilancio dello Stato.
14. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Ai fini dell'iscrizione al Registro sono esonerati dall'esame di idoneità i soggetti che hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame".
15. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15.
((3))

15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".
15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".
15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri.

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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 157) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, così da adempiere alle obbligazioni verso Poste italiane S.p.a. sorte nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15".