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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2013, n. 138

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (13G00182)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2023)
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Testo in vigore dal: 31-12-2013
al: 2-1-2024
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'articolo 7; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4 e 14; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni,  e  in
particolare gli articoli 14 e 30; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero della salute e, in particolare  l'articolo  1,
comma 7; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2003, n.
208, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della salute; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  26  febbraio  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2009, recante
il riordino del Comando carabinieri per la tutela della salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno 2010, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  280  del  30
novembre 2010, recante individuazione del  contingente  minimo  degli
Uffici strumentali e di  diretta  collaborazione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di  organizzazione  del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
2013,  recante  rideterminazione  delle   dotazioni   organiche   del
personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di
ricerca, in attuazione dell'articolo 2  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135; 
  Ritenuto di  definire  l'organizzazione  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione   del   Ministro   della   salute   e   dell'Organismo
indipendente di valutazione  della  performance  operante  presso  il
Ministero della salute; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 agosto 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la
semplificazione; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 
  1. Il Ministro della salute, di seguito denominato: "Ministro",  e'
l'organo di direzione politica del Ministero della salute, di seguito
denominato: "Ministero", e, ai  sensi  degli  articoli  4  e  14  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, di seguito "decreto legislativo n. 165 del  2001",  ne
determina gli indirizzi e gli obiettivi e verifica la rispondenza  ai
medesimi dei risultati e  dei  metodi  dell'azione  amministrativa  e
della gestione. 
  2. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'Amministrazione. 
  3. Sono uffici di diretta collaborazione: 
    a) l'ufficio di Gabinetto; 
    b) la segreteria del Ministro; 
    c) la segreteria tecnica del Ministro; 
    d) l'ufficio legislativo; 
    e) l'ufficio stampa; 
    f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 
  4.  Alle  dirette  dipendenze   del   Ministro   possono   operare,
nell'ambito del contingente di cui all'articolo  8,  comma  1,  primo
periodo, dodici consulenti ed esperti nonche' i  consiglieri  di  cui
all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, ivi inclusi quelli  di  cui
ai commi 5 e 6 del presente articolo. 
  5. Il consigliere del Ministro per gli affari giuridici  e'  scelto
fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili,  avvocati  dello
Stato, consiglieri parlamentari nonche' fra  professori  universitari
di ruolo di prima  fascia  dell'area  delle  scienze  giuridiche,  in
possesso  di  adeguate  capacita'  ed  esperienza  nel  campo   della
consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa.  Per
lo svolgimento delle sue funzioni il consigliere del Ministro per gli
affari giuridici si avvale dell'ufficio legislativo, d'intesa con  il
suo capo. 
  6. Il consigliere diplomatico,  scelto  d'intesa  con  il  Ministro
degli affari esteri fra i funzionari della  carriera  diplomatica  di
grado non inferiore a consigliere di legazione, assiste  il  Ministro
nelle iniziative in campo internazionale e  comunitario  in  raccordo
con i competenti uffici del Ministero. 
  7. I titolari degli uffici di cui al  comma  3  sono  nominati  dal
Ministro, con proprio decreto, per  la  durata  massima  del  mandato
governativo e possono  essere  revocati  dall'incarico  in  qualsiasi
momento. I capi delle segreterie di cui al comma 3, lettera f),  sono
nominati su proposta dei Sottosegretari di Stato e sono scelti  anche
fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un  rapporto
fiduciario. 
  8. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i Sottosegretari di Stato  si  avvalgono  degli  uffici  di
Gabinetto e legislativo. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CE  vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  Europea
          (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 4-bis,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente: 
              «Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma  dell'articolo  11
          della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
              "Art.  7.  Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          ministro. 
              1. La costituzione e  la  disciplina  degli  uffici  di
          diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio  delle
          funzioni ad esso attribuite  dagli  articoli  3  e  14  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.  29  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di  personale
          a tali uffici  e  il  relativo  trattamento  economico,  il
          riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
          Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,  comma
          2, del decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono, tra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) attribuzione dei compiti di  diretta  collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
              b)   assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti   ai   centri   di   responsabilita',   ai   sensi
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto  1997,  n.
          279,  anche  in  funzione  della  verifica  della  gestione
          effettuata dagli appositi uffici, nonche'  del  compito  di
          promozione e sviluppo dei sistemi informativi; 
              c) organizzazione degli uffici  preposti  al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
              d) organizzazione del settore giuridico-legislativo  in
          modo da assicurare: il raccordo permanente con  l'attivita'
          normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi
          del Governo  garantendo  la  valutazione  dei  costi  della
          regolazione,  la   qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita' delle norme introdotte, lo  snellimento  e
          la semplificazione della normativa, la  cura  dei  rapporti
          con gli  altri  organi  costituzionali,  con  le  autorita'
          indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
              e) attribuzione dell'incarico di Capo degli  uffici  di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.". 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 14 del decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              "Art. 4. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita' 
              1. Gli organi di  governo  esercitano  le  funzioni  di
          indirizzo politico-amministrativo, definendo gli  obiettivi
          ed i programmi da  attuare  ed  adottando  gli  altri  atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa
          e  della  gestione  agli  indirizzi  impartiti.   Ad   essi
          spettano, in particolare: 
              a)  le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi   e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
              b)  la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
              c) la individuazione delle risorse umane, materiali  ed
          economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
              d) la definizione dei criteri generali  in  materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
              e) le nomine, designazioni ed  atti  analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
              f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
          indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
              g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa, di organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un  lato,  e  attuazione  e  gestione  dall'altro.  A  tali
          amministrazioni e' fatto divieto  di  istituire  uffici  di
          diretta  collaborazione,  posti  alle  dirette   dipendenze
          dell'organo di vertice dell'ente." 
              "Art. 14. Indirizzo politico-amministrativo 
              1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo
          4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'articolo 16: 
              a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
          attuare ed emana  le  conseguenti  direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
              b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive   amministrazioni   delle   risorse    di    cui
          all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente  decreto,
          ivi comprese quelle  di  cui  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo  7  agosto   1997,   n.   279,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle  risorse
          necessarie per il funzionamento  degli  uffici  di  cui  al
          comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
          modalita'  previste  dal  medesimo  decreto  legislativo  7
          agosto  1997,  n.   279,   tenendo   altresi'   conto   dei
          procedimenti e subprocedimenti  attribuiti  ed  adotta  gli
          altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi  dell'articolo  17,  comma  4-bis,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400  .  A  tali  uffici  sono
          assegnati, nei limiti stabiliti dallo  stesso  regolamento:
          dipendenti pubblici  anche  in  posizione  di  aspettativa,
          fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con  contratti
          a tempo determinato disciplinati  dalle  norme  di  diritto
          privato;   esperti    e    consulenti    per    particolari
          professionalita'  e  specializzazioni  con   incarichi   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa.  All'atto  del
          giuramento  del  Ministro,   tutte   le   assegnazioni   di
          personale, ivi compresi  gli  incarichi  anche  di  livello
          dirigenziale  e  le  consulenze  e  i  contratti,  anche  a
          termine, conferiti  nell'ambito  degli  uffici  di  cui  al
          presente comma, decadono automaticamente ove non confermati
          entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.  Per
          i dipendenti pubblici si applica  la  disposizione  di  cui
          all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio  1997,  n.
          127. Con lo stesso  regolamento  si  provvede  al  riordino
          delle segreterie particolari dei Sottosegretari  di  Stato.
          Con decreto adottato dall'autorita' di governo  competente,
          di concerto con il Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
          della  programmazione   economica,   e'   determinato,   in
          attuazione dell'articolo 12,  comma  1,  lettera  n)  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al presente comma sono abrogate le norme del regio  decreto
          legge 10 luglio 1924, n. 1100, e  successive  modificazioni
          ed  integrazioni,  ed  ogni  altra  norma  riguardante   la
          costituzione e la disciplina dei gabinetti dei  Ministri  e
          delle   segreterie   particolari   dei   Ministri   e   dei
          Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determinino  pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'articolo 6 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'.". 
              Si riporta il testo degli articoli 14 e 30 del  decreto
          legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge
          4 marzo 2009, n. 15, in  materia  di  ottimizzazione  della
          produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza   e
          trasparenza delle pubbliche amministrazioni): 
              "Art. 14. Organismo indipendente di  valutazione  della
          performance 
              1.  Ogni  amministrazione,  singolarmente  o  in  forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno." 
              "Art. 30. Norme transitorie e abrogazioni 
              1. La Commissione di cui all'articolo 13 e'  costituita
          entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. Gli Organismi indipendenti di  cui  all'articolo  14
          sono costituiti entro il 30 aprile  2010.  Fino  alla  loro
          costituzione continuano ad operare gli uffici e i  soggetti
          preposti   all'attivita'   di   valutazione   e   controllo
          strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 286. 
              3. In sede di prima attuazione  del  presente  decreto,
          gli  Organismi  indipendenti   di   cui   all'articolo   14
          provvedono, entro il 30 settembre 2010,  sulla  base  degli
          indirizzi  della  Commissione  di  cui  all'articolo  13  a
          definire i sistemi di valutazione della performance di  cui
          all'articolo 7 in modo da assicurarne la piena operativita'
          a decorrere dal 1° gennaio 2011. La Commissione effettua il
          monitoraggio sui parametri e i modelli di  riferimento  dei
          predetti  sistemi  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera d). 
              4. A decorrere dal 30  aprile  2010  sono  abrogate  le
          seguenti disposizioni del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 286: 
              a) il terzo periodo dell'articolo 1, comma  2,  lettera
          a); 
              b) l'articolo 1, comma 6; 
              c) l'articolo 5; 
              d) l'articolo 6, commi 2 e 3; 
              e) l'articolo 11, comma 3.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  7,  della
          legge 13 novembre 2009, n. 172 (Istituzione  del  Ministero
          della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
          Sottosegretari di Stato): 
              "7. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  dei  nuovi
          regolamenti  di  organizzazione,   sono   fatti   salvi   i
          regolamenti  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 29 luglio 2004, n. 244, e di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, nonche',
          per quanto compatibili, le previsioni di  cui  all'articolo
          2, comma 2, e di cui all'articolo 3, comma 4, lettere b)  e
          c), del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
          30 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  125
          del 31 maggio 2007. Sono altresi' fatti salvi i regolamenti
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
          2001, n. 297, e di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 giugno 2003, n. 208.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  giugno
          2003, n. 208 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di
          diretta collaborazione del Ministro della salute), e' stato
          pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2003, n. 182. 
              - Il decreto del Ministro della difesa, di concerto con
          il Ministro della salute  e  il  Ministro  dell'interno  26
          febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  102
          del 5 maggio 2009, reca " Riordino del Comando  carabinieri
          per la tutela della salute". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          11 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280
          del  30  novembre  2010,  reca   "Individuazione   in   via
          amministrativa  del   contingente   minimo   degli   uffici
          strumentali e di diretta collaborazione del  Ministero  del
          lavoro e delle politiche  sociali  e  del  Ministero  della
          salute". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  11  marzo
          2011, n.  108,  reca  "Regolamento  di  organizzazione  del
          Ministero della salute". 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87
          del 13 aprile 2013, reca "Rideterminazione delle  dotazioni
          organiche del personale di alcuni Ministeri, enti  pubblici
          non  economici  ed   enti   di   ricerca,   in   attuazione
          dell'articolo 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  degli  articoli  4  e  14  del  decreto
          legislativo n. 165  del  2001,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.